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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 23 gennaio 2008 n. 143
Pres. Iannotta – Est. Metro Istituto di Vigilanza Serenissima s.r.l. (Avv. P. G. Relleva) c. PREFETTURA DI BARI (Avv. R. Giovagnoli)


1. Atto e procedimento amministrativo – Annullabilità – Art. 21 octies della L. n. 241/90 – Vizi non invalidanti – Violazione art. 10-bis – Applicabilità - Sussiste

 

2. Atto e procedimento amministrativo – Annullabilità – Art. 21 octies della L. n. 241/90 – Vizi non invalidanti – Violazione delle norme sulla partecipazione – Prova di utilità – Limite – Valutazioni di merito precluse al G.A.

1. L’art. 21 octies della L. n. 241/90, che ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. vizi non invalidanti del provvedimento (prevedendo, in particolare, la non annullabilità dell'atto per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti o sulla comunicazione di avvio, quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato), trova applicazione anche alle violazioni dell'art. 10 bis della stessa L. 241/90, attesa l'analogia tra tutti gli istituti finalizzati alla partecipazione del destinatario al procedimento amministrativo.

 

2. Atteso che l’accertamento del carattere non invalidante della violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90, priva il ricorrente dell'interesse a coltivare un giudizio da cui non potrebbe ricevere alcuna utilità, la prova di tale utilità va esclusa allorché gli elementi che il privato intende introdurre nel procedimento e che ha indicato in giudizio non siano facilmente risolvibili se non con valutazioni di merito che risultano precluse al giudice amministrativo (1) (Nella specie, a fronte dell’impianto istruttorio e motivazionale del provvedimento di diniego dell’autorizzazione a svolgere attività di vigilanza, e dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto dall’art. 136 TULPS, gli elementi dedotti dal privato, con riferimento al loro contenuto discrezionale, sono stati ritenuti non idonei ad incidere sul contenuto del provvedimento).

 

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(1) Cfr, Consiglio di Stato, sezione VI, 17.10.2006 n. 6193


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 143/08 REG. DEC.
REG. RIC.4111/2005 e 7466/2006

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso in appello n. 4111/2005 del 17/05/2005, proposto

 

dall’ISTITUTO DI VIGILANZA SERENISSIMA S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. Piero G. Relleva con domicilio eletto in Roma, Vale G. Mazzini n.142 presso l’avv. Piero G. Relleva;

 

contro

 

la PREFETTURA DI BARI rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Giovagnoli con domicilio eletto in Roma Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura dello Stato;

 

per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI, Sezione I n. 984/2005, resa tra le parti, concernente LICENZA PER SVOLGERE ATTIVITA' DI VIGILANZA PRIVATA NEL COMUNE DI BARI;

 

Sul ricorso in appello: n. 7466/2006 del 06/09/2006, proposto

 

dal MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura gen. Stato;

 

contro

 

l’ISTITUTO DI VIGILANZA “SERENISSIMA S.R.L.” rappresentata e difesa dall’avv. Piero G. Relleva con domicilio eletto in Roma Viale G. Mazzini n.142 presso lo stesso avvocato Relleva;

 

per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione II n. 2125/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO DELLA LICENZA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA PRIVATA;

 

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 12 Dicembre 2006 , relatore il Consigliere Adolfo Metro
Uditi, altresì, gli avvocati Quinto per delega di Relleva e l’avvocato dello stato Fedeli;

 

FATTO

 

Il Prefetto di Bari, con decreto n. 542/16 /O.P.I.Bis del 16/10/03, respinse l'istanza del legale rappresentante dell'istituto di vigilanza “Serenissima srl”, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di vigilanza privata nel comune di Bari e provincia.
A seguito dell’ impugnazione del suddetto provvedimento di diniego, il Tar Puglia, con sentenza n. 984/05, respinse il ricorso, mentre il Consiglio di Stato, a seguito di appello (ric. n. 4111/05), con ordinanza n. 5710/05, dispose che si procedesse al riesame dell'istanza nel termine di 30 giorni.
L'amministrazione, con provvedimento n. 151/16, del 30/1/06, emesso in esecuzione di tale ordinanza, rigettò, nuovamente la richiesta di autorizzazione.
Il ricorso proposto avverso tale ulteriore atto di diniego fu accolto dal Tar Puglia, con sentenza n. 2125/06, per violazione dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, nel testo integrato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15.
Avverso questa sentenza ha proposto appello l’amministrazione (ric. n. 7466/06), sostenendo l’errata interpretazione del cit. art. 10 bis e l’infondatezza degli ulteriori motivi dedotti in primo grado dalla ricorrente.
La “Serenissima spa”, costituitasi in giudizio, ha controdedotto ai motivi di appello.

 

DIRITTO

 

Attesa l'evidente connessione, i due ricorsi (n. 4111/05 e n. 7466/06) possono essere riuniti.
Sul primo, (ric. n. 4111/05), va dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che nessun vantaggio “La Serenissima spa” potrebbe conseguire dall’annullamento di un atto interamente sostituito dal successivo provvedimento con cui l'amministrazione ha respinto la richiesta di autorizzazione della “Serenissima spa” a gestire, nell'area di Bari e provincia, l'attività di vigilanza privata.
Con tale atto è stato rilevato l'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di valori per mancanza della licenza prefettizia, il subappalto del servizio trasporti in violazione di norme, l’inosservanza di provvedimenti di diffida dell'autorità, con conseguenti reiterate denunce e provvedimenti di sospensione della licenza di trasporto e scorta valori, fatti questi, tutti puntualmente richiamati nel provvedimento impugnato; in relazione a tali comportamenti, l’amministrazione ha ritenuto che le condotte accertate, costituenti ripetute violazioni delle norme e delle prescrizioni disciplinanti l’attività di vigilanza privata, hanno dato luogo ad un sistematico e scorretto esercizio dell'attività per la quale l’istituto ha chiesto di essere autorizzato, oltre a costituire abuso delle licenze di cui il richiedente è titolare e che, indipendentemente dagli eventuali sviluppi in sede penale, l’apprezzamento di tali circostanze è rimesso alla valutazione discrezionale del prefetto, ai sensi degli artt. 134 e segg. r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS).
Il provvedimento risulta anche motivato sull'esistenza di una situazione di effettiva concorrenza di società trasporto valori nell'ambito del territorio, con conseguente offerta di servizi adeguati.
Sulla base di tali premesse l'amministrazione ha respinto la richiesta di autorizzazione.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto avverso tale reiezione, avendo rilevato la violazione dell'articolo 10 bis della L. n. 241/90, concernente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Avverso tale sentenza viene proposto, dall’amministrazione, il presente appello ( ric. n. 7466/06), che deve ritenersi fondato.
L’art. 21 octies della L. n. 241/90 ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. vizi non invalidanti del provvedimento, prevedendo, in particolare, la non annullabilità dell'atto per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti (I co.) o sulla comunicazione di avvio (II co.), quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Come è stato rilevato, tale norma non determina la degradazione di un vizio di legittimità, in mera irregolarità, né costituisce una “ fattispecie esimente” ma, pur continuando la violazione ad integrare un vizio dì legittimità, viene prevista la non annullabilità dell'atto a causa di valutazioni attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate “ex post” dal giudice, il quale accerta che il provvedimento non poteva essere diverso.
L'art. 21 octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell'atto per il fatto che il contenuto dispositivo “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ossia, l'interesse a ricorrere viene negato allorché tale accertamento priva il ricorrente dell'interesse a coltivare un giudizio da cui non potrebbe ricevere alcuna utilità.
Tale prova di utilità va, quindi, esclusa allorché gli elementi che il privato intende introdurre nel procedimento e che ha indicato in giudizio non siano facilmente risolvibili se non con valutazioni di merito che risultano precluse al giudice amministrativo (C.S. VI n. 6193/06).
Va, inoltre, rilevata l'analogia tra tutti gli istituti previsti dalla L. n. 241/90 finalizzati alla partecipazione del destinatario al procedimento amministrativo per cui l'art. 21 octies va applicato anche alle violazioni dell'art. 10 bis.
Ciò posto, risulta che il Prefetto di Bari, nell’istruttoria espletata, ha tenuto conto dei pareri sfavorevoli degli organi di polizia competenti, pareri avvalorati da puntuali attività di controllo che hanno accertato la violazione di norme, anche con conseguente sospensione della licenza.
La totalità di tali accertamenti costituiscono la base della valutazione discrezionale riservata al Prefetto sui riflessi relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica che deriverebbero dall'autorizzazione richiesta, anche con riferimento all'art. 136 TULPS, che conferisce allo stesso Prefetto un'ampia discrezionalità in merito al rilascio o al diniego della licenza, sulla base di una ponderazione comparata tra l'interesse generale e quello privato.
Nel caso di specie, il provvedimento risulta adottato a seguito di puntuale istruttoria, da cui si desumono sia l'insussistenza di ragioni di interesse pubblico che potrebbero giustificare il rilascio dell'autorizzazione, sia le ragioni per le quali sono state ritenute insufficienti le garanzie di affidabilità della “Serenissima srl”, in relazione ai possibili abusi derivanti dal rilascio del titolo autorizzativo connessi con l’accertata attività comportamentale.
Con riferimento a tali specifiche valutazioni e apprezzamenti di contemperamento degli interessi generali e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il giudice amministrativo non ha poteri sindacatori di merito sugli apprezzamenti volti ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.
In relazione a ciò, le osservazioni di cui la società lamenta la non valutazione, a seguito della mancanza di preavviso di rigetto, devono ritenersi, in relazione a quanto dedotto e con riferimento al loro contenuto discrezionale, non idonei a poter incidere sul contenuto dell'atto che, inoltre, appare logico e coerente nel suo contenuto motivazionale e dispositivo.
L'appello deve, pertanto, essere respinto, perché infondato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

 

PQM

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli n. 4111/05 e n. 7466/06, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse sul primo, accoglie il secondo e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado; compensa, in entrambi i ricorsi, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2006, alla presenza dei seguenti magistrati:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Marco Lipari
Cons. Adolfo Metro Est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)



 

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