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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 16 gennaio 2008 n. 76
Pres. Lodi, Est. Saltelli.
M. L., R. L., P. G. M., S. G., F. M. e B. D., (Avv.ti A. Marzano e C. Pipitone Federico) c. Ministero della Giustizia (Avv. St.).


1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Oggetto.

 

2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire – Non sussiste.

1. L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (1). Detta verifica deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione(2), comportando da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (3).

 

2. In sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato1, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire.

 

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(1) C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; 12 luglio 2007, n. 3970.
(2) C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964.
(3) C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075.
(1) C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247.
(2) C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso iscritto al NRG 10434 dell’anno 2005 proposto da

 

MARAFANTE LAURA, RUSSO LUISA, PELLOCHIU’ GIULIANA MARIA, SPINOLA GABRIELLA, FRANCISETTI MARIANGELA E BERGAMASCO DANIELA, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Marzano e Claudio Pipitone Federico, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Sabotino, n. 45;

 

contro

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3037 del 6 giugno 2001 e per l’esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3080 del 22 maggio 2006;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e la relativa memoria difensiva;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 27 novembre 2007 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato Marzano per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato De Socio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con ricorso giurisdizionale notificato l’8 maggio 2007 le signore Laura Marafante, Luisa Russo, Giuliana Maria Pellochiù, Gabriella Spinola, Mariangela Francisetti e Daniela Bergamasco hanno chiesto al Consiglio di Stato di voler disporre le misure idonee all’esecuzione della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 3080 del 22 maggio 2006.
Le ricorrenti hanno, invero, lamentato che l’amministrazione della giustizia, dopo aver corrisposto le somme a loro spettanti a titolo di indennità giudiziaria fino al 31 dicembre 2002, del tutto incomprensibilmente ha rifiutato di continuare a corrispondere dette somme dal 1° gennaio 2003, adducendo una inammissibile restrittiva interpretazione della decisione n. 3080 del 22 maggio 2006 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato (emessa nel giudizio intentato per la esecuzione della precedente decisione n. 3037 del 6 giugno 2001, pure della IV Sezione del Consiglio di Stato), secondo cui sarebbero sostanzialmente venuti meno i requisiti di legge per l’erogazione di tale compenso (giusta nota prot. 3/06/R.T./MTG del 7 marzo 2007 del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Ufficio del contenzioso – del Ministero della giustizia).
L’Amministrazione della giustizia, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda, illustrando con apposita memoria le proprie tesi difensive, fondate essenzialmente sulla intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, sulla sostanziale abrogazione della indennità giudiziaria di cui alla legge n. 221 del 1988 e sulla sua trasformazione in indennità di amministrazione, erogabile solo al personale appartenente al proprio specifico comparto di riferimento (circostanza questa non riscontrabile nel caso di specie, essendo le ricorrenti dipendenti regionali o di enti locali presso gli uffici giudiziari di Torino e quindi non appartenenti al comparto ministeri).

 

DIRITTO

 

I. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

 

I.1. In punto di fatto occorre ricordare che con la decisione n. 3037 del 6 giugno 2001 questa Sezione ha accertato il diritto delle ricorrenti, dipendenti della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Torino, ma in servizio presso gli uffici giudiziari di Torino, alla corresponsione dell’indennità giudiziaria di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, condannando l’amministrazione della giustizia al relativo pagamento.
In particolare, sulla scorta di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, in quella decisione è stato precisato che la sopraccitata indennità spettava al personale che effettivamente prestava servizio di supporto all’attività giudiziaria, a nulla rilevando che lo stesso non appartenesse organicamente ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria e a tanto non essendo neppure di ostacolo la disposizione di cui all’articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; veniva, tuttavia, precisato anche che, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 63, della ricordata legge 24 dicembre 1993, n. 537, essendo stato introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 1994, il divieto di cumulo delle indennità, spettava alle interessate solo quella collegata all’effettiva prestazione lavorativa espletata, salva la possibilità di optare per quella economicamente più vantaggiosa.
Con la successiva decisione n. 3080 del 22 maggio 2006 (emessa nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla ricordata decisione n. 3037 del 6 giugno 2001) questa Sezione, respingendo la tesi dell’amministrazione della giustizia, secondo cui l’accertamento della spettanza alle interessate dalla predetta indennità doveva ritenersi limitato al solo periodo ricompreso nella originaria domanda giudiziale (avendo la stessa amministrazione provveduto a liquidare l’indennità stessa fino al 31 dicembre 2002, e dunque ben oltre la data di notifica della domanda giudiziale avvenuta il 22 giugno 1996), rilevava che in ragione dell’efficacia oggettiva del giudicato in senso sostanziale, il cui accertamento fa stato tra le parti, una volta che il giudice della cognizione abbia ritenuto ed affermato la sussistenza di specifici presupposti in fatto ed in diritto, detto accertamento fa stato anche per il periodo successivo all'instaurazione del giudizio cognitorio, sempre che in sede di giudizio di esecuzione non venga comprovato il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto su cui si fonda la pronunzia resa tra le parti, evenienza che in concreto non era stata puntualmente provata.
Tuttavia, poiché: a) l’articolo 72, secondo comma, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, aveva disposto che “contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati in favore di dipendenti pubblici”; b) l’articolo 71, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conteneva agli allegati A) e B l’individuazione delle norme che cessavano di produrre effetto per ciascun ambito di riferimento, con l’indicazione delle relative decorrenze, in quanto contenenti disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi; c) nell’allegato A, al predetto articolo 71, comma 1, al capo I (Ministeri), tra le disposizioni che avevano cessato di produrre effetto dal 17 maggio 1995 era compresa, al punto 1, lettera p), la legge 22 giugno 1988, n. 221, istitutiva della indennità giudiziaria e, pertanto, dalla predetta data, quest’ultima non poteva essere più essere corrisposta (C.d.S., sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6191); la Sezione dichiarava spettante alle ricorrenti la corresponsione dell’eventuale altra indennità che avesse sostituito la predetta indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, semprechè ovviamente ne sussistessero i presupposti legali.
L’Amministrazione della giustizia, come risulta dalla documentazione depositata dalle stesse ricorrenti, ha ora puntualmente eccepito e dedotto che, pur non essendo mutate le circostanze di fatto su cui si fondava, in particolare, la decisione n. 3037 del 6 giugno 2001 di questa Sezione, è mutato il quadro giuridico di riferimento, in quanto l’indennità giudiziaria è stata sostituita da una indennità, qualificata di amministrazione, prevista dall’articolo 34, comma 2, lett. a) del contratto collettivo 1994/1997 e sostanzialmente confermata dall’articolo 17, comma 1, del contratto collettivo 1998 – 2001, erogabile esclusivamente al personale del comparto ministeri, cui si riferiscono i ricordati contratti collettivi di lavoro; d’altra parte, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 “…l’attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dal relativo rinnovo contrattuale”, così che non è stato più possibile erogare alle ricorrenti il compenso preteso.

 

I.2. Ciò posto, la Sezione deve ricordare che, com’è noto, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; 12 luglio 2007, n. 3970): detta verifica deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964), comportando da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).
In sede di giudizio di ottemperanza, d’altra parte, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459).

 

I.3. A ciò consegue che la pretesa delle ricorrenti, diretta ad ottenere l’emanazione di misure idonee per costringere l’amministrazione della giustizia a dare ulteriore esecuzione alla decisione n. 3037 del 6 giugno 2001, non può trovare accoglimento proprio in ragione dei delineati mutati presupposti giuridici per l’erogazione dell’indennità in questione, che esulano dall’accertamento posto a base della sentenza della cui ottemperanza si tratta; né alcun elemento favorevole alla tesi delle ricorrenti può ritrarsi dal contenuto della decisione n. 3080 del 6 giugno 2006 subordinava espressamente l’ottemperanza alla precedente decisione n. 3037 del 6 giugno 2001, nel senso della spettanza alle ricorrenti della indennità che aveva sostituito quella giudiziaria, alla condizione che ne sussistessero i presupposti legali: l’accertamento di questi ultimi, negati dall’amministrazione, deve costituire oggetto di un nuovo apposito giudizio di cognizione innanzi al giudice competente.
II. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi, in ragione della novità della questione, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalle signore Laura Marafante, Luisa Russo, Giuliana Maria Pellochiù, Gabriella Spinola, Mariangela Francisetti e Daniela Bergamasco per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 3037 del 6 giugno 2001 e per l’ulteriore esecuzione della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 3080 del 22 maggio 2006, lo respinge.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -

 

Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
PIER LUIGI LODI - Presidente F.F.
ANNA LEONI - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
EUGENIO MELE - Consigliere
SANDRO AURELI - Consigliere

 

Depositata in Segreteria
Il16/01/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)



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