CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 16 gennaio 2008 n. 73
Pres. Vacirca, Est. Aureli.
Corte dei Conti, Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. St.) c. C. L. P. (Avv. R. Izzo). |
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Pubblico impiego – Dimissioni – Decorrenza – Conseguenze.
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L’art. 53 del r.d. n. 1364/1933, recante regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei Conti, deve essere letto integrandone il contenuto con il testo dell’art. 14 della legge n. 15/2005. Pertanto, il dovere del magistrato della Corte dei Conti, che ha presentato le dimissioni, di proseguire nell’adempimento dei doveri d’ufficio, così come il rapporto di lavoro, permane fino alla comunicazione attraverso la notifica ad esso dell’accettazione delle dimissioni da parte dell’amministrazione, non essendo sufficiente che quest’ultimo provvedimento sia stato “partecipato” ovvero sia stato conosciuto indirettamente ed informalmente dall’interessato. In tale contesto, né la cessazione dell’attività di servizio da parte del consigliere né la mancata attribuzione ad esso dello stipendio, possono valere come cessazione del rapporto di lavoro. Tali evenienze possono configurare, al più, l’inadempimento di obblighi reciproci connessi al rapporto di lavoro, posto che la cessazione di quest’ultimo viene dalle norme in esame resa possibile unicamente a seguito della formale comunicazione del provvedimento dell’amministrazione di accettazione delle dimissioni date (1).
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(1) Cfr., in senso contrario, Cons. Stato, sent. n. 3027/2006. |
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 4315 R.G. dell'anno 2007, proposto dalla
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Corte dei Conti-Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi Presidenti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi, n. 12, Roma
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contro
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Caruso Luigi Pietro, rappresentato e difeso dall’avv Raffaele Izzo, presso lo studio del quale è elett.te dom.to, sito In Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez.I^ del 2 febbraio 2007 n.802;
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Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive.
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 11 dicembre 2007 il Cons. Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l’Avvocato dello Stato Greco e l’avv. R. Izzo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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La sentenza impugnata ha annullato sia la deliberazione n. 234 del 28 giugno 2006, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, ha respinto l’atto di revoca delle dimissioni che il consigliere Luigi Caruso aveva presentato il 30 maggio 2006, sia la deliberazione n. 170 del 3 maggio 2006, con la quale lo stesso organo ha accettato la domanda di collocamento a riposo presentata dal predetto consigliere il 10 aprile 2006, stabilendone la decorrenza alla data del 19 aprile 2006 e contemporaneamente disponendone la sospensione cautelare dalle funzioni a decorrere dal 13 aprile 2006, in ragione del preesistente provvedimento di interdizione ex art. 289 c.p., fatto notificare dal Tribunale del riesame.
Nell’accogliere il ricorso, il giudice di prime, dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, ha optato per la tesi della revocabilità delle dimissioni del dipendente, seppure già accettate dall’Amministrazione d’appartenenza, fin quando tale accettazione non venga formalmente notificata all’interessato, non essendo sufficiente né che questa sia stata “partecipata” ad esso né che quest’ultimo l’abbia comunque conosciuta.
Le Amministrazione appellanti hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, contestandone la motivazione, essendosi in essa omesso di considerare la dirimente circostanza della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro del consigliere Caruso con la Corte dei Conti, prima della notifica del provvedimento di accettazione delle dimissioni.
Parte appellata ha chiesto nell’atto di costituzione, e nella breve memoria depositata, il rigetto del gravame sulla base di un’analitica ricostruzione degli aspetti fattuali della fattispecie esaminata in primo grado, traendone la conferma della incensurabilità della sentenza impugnata.
All’udienza del 11 dicembre 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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La questione per cui è causa, riguarda il dott. Caruso,consigliere della Corte dei Conti, che, presentata in data 10 aprile 2006, domanda di collocamento a riposo, l’ha poi revocata dopo che l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento d’accettazione, seppure prima che tale accettazione gli venisse notificata.
E’ indubbio che il dipendente pubblico possa revocare le dimissioni dall’impiego, ma il tema in questa sede in discussione riguarda il termine entro il quale tale facoltà può essere esercitata.
A tal riguardo, deve prima essere definito il rapporto tra il provvedimento dell’amministrazione con il quale essa provvede ad accettare le accettazione delle dimissioni del dipendente, e la conoscenza di esso da parte del dipendente medesimo.
Questa Sezione sulla questione in argomento non si è espressa in modo univoco.
Il carattere autoritativo del provvedimento con il quale l’amministrazione accetta le dimissioni, impedirebbe, con l’estinzione del rapporto d’impiego, ogni possibilità della revoca (sent. n. 3027/2006) .
Secondo un’altra opinione, la natura recettizia del provvedimento di accettazione, come di tutti gli atti con effetti negativi sul destinatario, non impedirebbe la revoca della domanda di collocamento a riposo, se antecedente alla comunicazione del provvedimento dell’amministrazione (sent. n. 7421/2005).
La sentenza impugnata ha condiviso quest’ultima soluzione rimarcando l’incontestabilità dell’assunto che “il rapporto di lavoro cessa solo con la comunicazione all’interessato dell’atto di accettazione delle dimissioni”.
Con riferimento alla controversia in esame, va peraltro osservato che nell’atto d’appello da esse proposto, le Amministrazioni, come sottolineato anche dall’attenta difesa dell’appellato, non hanno argomentato avvalendosi dell’orientamento di questa Sezione che ha valorizzato la natura costitutiva dell’atto di accettazione delle dimissioni, e giungendo quindi a negare la possibilità della revoca.
Tuttavia, pur riconoscendo la natura recettizia di tale atto costitutivo e la conseguente possibilità della revoca fin quando l’accettazione non sia stata comunicata, ritengono le appellanti che tutto ciò sia ininfluente rispetto alla definizione della lite all’esame.
Dallo svolgimento dei fatti oggetto del giudizio, emergerebbe, infatti, che il dott. Caruso avrebbe informalmente ma effettivamente conosciuto il provvedimento con il quale l’amministrazione ha accettato le sue dimissioni prima che gli venisse comunicato, al punto da indurlo a far cessare, con l’abbandono del servizio, il rapporto d’impiego, così da rendere per un verso non più praticabile e per altro verso incompatibile, la revoca delle sue dimissioni, seppur teoricamente ammissibile.
L’assunto sotto entrambi i profili dedotti non può essere condiviso.
Sotto un primo aspetto, la Sezione ritiene decisivo osservare che la controversia all’esame, diversamente da tutti i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, si è svolta nel mutato quadro legislativo introdotto con la legge n.15 dell’11 febbraio 2005,contenente le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
L’art.21 – bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dall’art.14, della nuova legge, avverte che “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso……..”
La norma, com’è palese, si propone di tutelare i destinatari di provvedimenti con effetti negativi, generalizzando l’obiettivo, che la rende prevalente rispetto ad ogni altra disposizione difforme, di ridurre le distanze tra l’amministrazione ed i soggetti coinvolti dall’agire amministrativo.
Per essa, si ricava la conferma per via legislativa dell’assunto fatto proprio dalla sentenza impugnata, per il quale la conoscenza del provvedimento ad effetti negativi sul destinatario, nella fattispecie in esame collegati all’accettazione delle dimissioni, è essenziale, e non può avvenire che attraverso la sua effettiva comunicazione.
Per tal via, nel procedimento segnato dagli atti qui in discussione, si verifica una significativa dequotazione del momento perfezionativo del provvedimento di accettazione delle dimissioni all’interno di una fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la domanda del dipendente e si conclude con la comunicazione di esso.
Emerge anche la necessità che quest’ultima abbia un carattere formale, in ragione del quale non possono avere rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute equivalenti ovvero soddisfatte per facta concludentia, quali, nella fattispecie in esame, sono tutte quelle evidenziate nell’atto d’appello.
Consegue, altresi’, da quanto sopra argomentato, l’insussistenza della affermata cessazione del rapporto di lavoro tra la Corte dei Conti ed il consigliere Caruso, pur correttamente prospettata da parte appellante come circostanza, in via di principio, incompatibile con l’esercizio del potere di revoca delle dimissioni.
Ritiene a tal riguardo la Sezione che l’art. 53 del r.d. n. 1364/1933 (regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei Conti) debba essere letto integrandone il contenuto con il testo dell’art. 14 della legge n. 15/2005, della cui portata s’è detto.
Cosicché, il dovere del magistrato della Corte dei Conti che ha presentato le dimissioni, di proseguire nell’adempimento dei doveri d’ufficio, permane fino alla comunicazione attraverso la notifica ad esso dell’accettazione di esse da parte dell’amministrazione, non essendo sufficiente che quest’ultimo provvedimento sia stato “partecipato” ovvero sia stato conosciuto indirettamente ed informalmente dall’interessato.
In tale contesto, né la cessazione dell’attività di servizio da parte del consigliere Caruso né la mancata attribuzione ad esso dello stipendio, possono valere come cessazione del rapporto di lavoro.
Possono configurare al più, l’inadempimento di obblighi reciproci connessi al rapporto di lavoro, posto che la cessazione di quest’ultimo viene dalla norma in esame resa possibile unicamente a seguito della formale comunicazione del provvedimento dell’amministrazione di accettazione delle dimissioni date.
Poiché la comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni dell’amministrazione al consigliere Caruso è avvenuta il 6 giugno 2006, illegittimamente non è stata accolta la domanda di revoca da quest’ultimo presentata il 30 maggio 2006, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
L’appello deve quindi essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio possono essere compensate anche per questo grado in considerazione della novità della questione.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 11 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Sandro Aureli Consigliere est.
Vito Carella Consigliere
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Depositata in Segreteria
Il16/01/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
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