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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 31 dicembre 2007 n. 6812
Pres. Vacirca, Est. Salvatore
M. Serafini (Avv. A. Manzi) c/ Comune di Gambigliano (Avv.ti D. ed F. Favero, S. di Mattia)


Giurisdizione e competenza - Controversie rientranti nella giurisdizione del g.a. – Arbitrato - Impugnazione - Giurisdizione del g.o. – Sussiste

L’impugnazione di lodi arbitrali rituali, pronunciati nell’ambito di controversie riconducibili alla sfera dell’art. 6, co. 2, L. 205/2000, deve essere proposta dinanzi alla Corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c (1). Difatti, individuando il Consiglio di Stato quale giudice naturale dell’impugnazione del lodo arbitrale, alternativo alla pronuncia del g.a., si finirebbe con l’assimilare detto lodo ad una pronuncia giurisdizionale, così ponendone in ombra la natura meramente negoziale.

 

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(1) Cfr. SS.UU, Sentenza 3 luglio 2006 n. 15204; contra Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza 19 giugno 2003, n. 3655;




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sul ricorso N. 507/2006, proposto da

Serafini Maria, rappresentata e difesa dall’ avv Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma via Confalonieri. n. 5, presso lo studio del medesimo;

contro

Comune di Gambugliano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Diego Favero, Fabio Favero e Salvatore di Mattia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri, n. 5 presso lo studio del terzo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n.c.;


PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA’



del lodo arbitrale 9 novembre 2004 tra il geom. Petracca Bruno e il Comune di Gambugliano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2007, relatore il Consigliere Costantino Salvatore;
Uditi l’avv. Manzi per la ricorrente e l’avv. Di Mattia per il comune resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



Con il ricorso in esame la signora Maria Serafini ha chiesto la declaratoria di nullità del lodo arbitrale 9 novembre 2004 tra il geom. Petracca Bruno e il Comune di Gambugliano, emesso in ordine alla controversia insorta tra la ricorrente ed il comune di Gambugnano relativamente a somme che di cui il comune sarebbe debitore per la mancata attuazione della lottizzazione di suoli di sua proprietà
La ricorrente premette che dopo l’autorizzazione alla lottizzazione rilasciata dal Sindaco aveva eseguito una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quando improvvisamente il comune, con una variante al Piano di Fabbricazione, ha stralciato dalla possibilità di edificazione la quasi totalità dell’area interessata alla lottizzazione, classificandola come area vincolata ai fini paesaggistici.
La deducente aggiungeva che, sebbene ripetutamente invitato a rimborsare le rilevanti somme anticipate per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il comune ha mantenuto un atteggiamento costantemente omissivo, senza neppure fornire una risposta che chiarisse il suo comportamento.
Da qui la decisione di instaurare la procedura arbitrale, prevista dalla clausola compromissoria contenuta nella convenzione, procedura che, però, si è conclusa con la dichiarazione di incompetenza perchè, ad avviso del Collegio arbitrale, nel caso sottoposto al suo esame non era dato riscontrare nessuna convenzione di lottizzazione.
La ricorrente chiede, altresì, il risarcimento del danno e/o la corresponsione dell’indennità spettante per tutte le spese relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate in dipendenza della citata autorizzazione.
Al ricorso resiste il Comune di Gambugnano, il quale eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che nel caso di specie, non essendosi perfezionata alcuna valida convenzione di lottizzazione, non si vede su quali basi possa predicarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre in via preliminare, il medesimo comune eccepisce altresì la nullità della clausola compromissoria perché anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 6, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, a tenore del quale “le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del g.a. possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”.
La ricorrente ha replicato alle considerazioni dell’amministrazione locale, contestando l’assunto che la convenzione di lottizzazione non si fosse perfezionata, ed assumendo, quanto alla questione connessa all’art. 6, comma 2, della menzionata legge n. 205 del 2000, che la relativa disposizione deve ritenersi applicabile anche a clausole anteriori, che però vengano attivate, come nel caso in esame, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2007.


DIRITTO




1. In via preliminare va esaminata la questione di giurisdizione sollevata dal Comune sul rilievo che, nel caso in esame, nessuna convenzione di lottizzazione si è perfezionata con la ricorrente, con la conseguenza che, non essendovi alcun atto valido e efficace, la controversia esulerebbe dalla cognizione del giudice amministrativo. A sostegno della sua tesi l’amministrazione resistente aggiunge che la clausola compromissoria invocata dalla Serafini è anteriore all’entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205: essa, pertanto, non potrebbe essere ritenuta applicabile alla fattispecie, posto che la predetta clausola compromissoria, essendo stata introdotta nella vigenza della legge 6 dicembre 1071, n. 1034 e prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, della menzionata legge n. 205 del 2000, sarebbe affetta da nullità perché prevedeva la compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente, con la memoria del 4 ottobre 2007, oppone che la clausola compromissoria, al momento della sua stipulazione (1975), non era nulla, atteso che le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi – quali sono pacificamente quelle relative alle violazione di una convenzione di lottizzazione – erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
La questione della non compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo era sorta per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le controversie relative agli accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi (tra i quali la giurisprudenza ha incluso le convenzioni di lottizzazione), sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. Da qui la tesi di parte della giurisprudenza, secondo cui tali controversie non sarebbero state compromettibili in arbitri proprio perché devolute alla cognizione del giudice amministrativo.
La questione, però, ad avviso della ricorrente, dovrebbe ormai considerarsi risolta grazie all’art. 6, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che, al secondo comma, contempla la compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Di conseguenza, per effetto della nuova disciplina, l'originaria invalidità della clausola compromissoria, in ragione della non compromettibilità della controversia perché riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, sarebbe stata sanata con effetto retroattivo.

2. La tesi sostenuta dalla ricorrente non può essere condivisa.
L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, dispone che "Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto".
Al riguardo, il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche di recente (cfr., SS.UU., 3 luglio 2006, n. 15204; 12 luglio 2005, n. 14545), è nel senso che l'arbitrato rituale non costituisce esercizio di funzione giurisdizionale, sostitutiva della giurisdizione degli organi dello Stato, ma ha natura privata, e che conseguentemente il relativo procedimento non si configura in termini di affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice dello Stato.
Ad avviso della Suprema Corte, la natura della decisione arbitrale quale atto di autonomia privata, non assimilabile alla sentenza, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio espresso da soggetti il cui potere ha fonte nell'investitura loro conferita dalle parti, non è certamente mutata a seguito della introduzione nell'ordinamento dell’art. 6, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale, nel disporre che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ha modificato in senso estensivo il precedente sistema normativo, consentendo ora di risolvere in ogni caso mediante arbitrato rituale di diritto le controversie concernenti diritti soggettivi, a prescindere dalla loro tutelabilità dinanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Come è stato puntualizzato in recenti decisioni delle medesime Sezioni Unite, la finalità della disposizione innovativa, resa evidente dal riferimento alla natura della posizione soggettiva azionata quale elemento in sè idoneo a consentire l'arbitrato, è quella di evitare che l'evoluzione del quadro normativo nel senso della espansione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si traduca nella perdita o nella limitazione della facoltà delle parti di affidare la soluzione di controversie ad arbitri quando riguardino diritti soggettivi (v. sul punto S.U. 2005 n. 14545; 2004 n. 14090).
La norma in esame, in quanto non detta specifiche disposizioni in ordine alla disciplina di rito applicabile, va necessariamente inserita nel contesto delineato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., salvi ovviamente i casi di modelli arbitrali specifici previsti da apposite normative. Ne consegue che l'impugnazione di lodi rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell’art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, così come quella di ogni lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte di appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., che costituisce l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione.
Il Collegio non ignora il diverso orientamento di questo Consiglio di Stato (Sez. V, 19 giugno 2003, n. 3655), secondo cui sulle impugnazioni dei lodi arbitrali rituali nelle ipotesi in discorso la giurisdizione appartiene allo stesso Consiglio di Stato, per la sua posizione di giudice di appello rispetto al TAR, simmetrica alla posizione della corte di appello, quale giudice di secondo grado rispetto al tribunale.
Osserva, però, che tale diverso orientamento non è stato condiviso dalla Suprema Corte (Cfr., SS.UU. 3 luglio 2006, n. 15204, citata), la quale ha rilevato che esso muove dall'erroneo presupposto che nell'art. 828 c.p.c. si sia inteso investire detta corte dell'impugnazione del lodo in quanto giudice di seconda istanza rispetto alle sentenze che il tribunale sarebbe stato competente ad emettere in assenza del compromesso o della clausola compromissoria. Ha precisato,
al riguardo, la Corte Suprema che l'art. 828 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 20, modificando la precedente disposizione che prevedeva la competenza del giudice di secondo grado rispetto a quello che avrebbe deciso la controversia in mancanza di arbitrato, ha attribuito la competenza alla corte di appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, così ponendo un criterio di attribuzione della competenza diverso ed autonomo rispetto agli ordinari criteri dettati dagli artt. 18 e ss. c.p.c. ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di primo grado.
Ha osservato, altresì, la Suprema Corte che tale orientamento, nell'individuare il Consiglio di Stato quale giudice naturale sia dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado sia dell'impugnazione del lodo arbitrale ad essa alternativo, finisce con l'assimilare la decisione degli arbitri ad una pronuncia giurisdizionale, così ponendo in ombra la natura meramente negoziale del lodo ed omettendo di trarre da tale natura le conseguenti implicazioni sul piano processuale.
Sotto il profilo sistematico, infine, la Corte ha rilevato che l'attribuzione al Consiglio di Stato della competenza sulla impugnazione del lodo finirebbe con il ridurre il processo ad un unico grado, stante l'impugnabilità delle sentenze emesse da detto giudice esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione.

Dalle considerazioni che precedono la Corte ha tratto la conclusione che la legge sopravvenuta, per il tramite dell'allargamento dei confini dell'arbitrato, ha comportato un ampliamento anche della sfera della cognizione del giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, il quale - come le Sezioni Unite hanno già avuto occasione di precisare (sent. n. 22903 del 2005) - ha anche il potere - dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830 c.p.c., comma 2, a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene di aderire alla tesi della Cassazione.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la novità della questione.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori

Giovanni Vacirca - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere est.
Vito Poli - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere

Depositata in Segreteria
Il 31/12/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)





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