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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 31 dicembre 2007 n. 6882
Pres. Maruotti, Est. Cacace
Astaldi s.p.a. (Avv.ti F.R. Cesareo, D. Grossi, G.R. Cesareo) c/ Anas-Ente Nazionale per le strade (n.c.), RMS Richard Mayer Bauunternehhmung Gmbh & co. KG (Avv. P. Piselli), Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.)


1.Giustizia amministrativa – Rappresentanza processuale – Persone giuridiche – Onere della prova – Distribuzione.

 

2.Giustizia amministrativa – Mandato alle liti – Competenza - Direttore generale di una s.p.a. – Presupposto – Conferimento della rappresentanza processuale – Statuto o valida delega.

1.Il principio secondo cui la persona fisica, legale rappresentante della persona giuridica in forza dell’atto costitutivo, non ha l'onere di dimostrare in giudizio tale qualità, spettando viceversa alla parte che ne contesta la sussistenza fornire la relativa prova negativa, opera anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto. L’estensione di tale principio si spiega in ragione della medesima ratio posta a fondamento di detta statuizione, consistente nella possibilità per il terzo di verificare il potere rappresentativo negli atti soggetti a pubblicità legale (1).

 

2.È invalida la procura alle liti rilasciata dal direttore generale di una spa, al quale non sia stato conferito il potere di rappresentare in giudizio tale società, da alcuna disposizione statutaria né sulla base di una delega da parte dell’organo che ne sia ordinariamente titolare. (Pertanto, nella specie, posto che lo statuto sociale attribuisce il potere di rappresentanza processuale della società ed il conseguente potere di delegare detta rappresentanza solo al presidente, al vicepresidente ed agli amministratori delegati, la delega –peraltro generalissima- conferita in favore del direttore generale dal cda, non è tale da attribuirgli la qualifica di “consigliere delegato” ed il conseguente potere di rappresentanza in giudizio).

 

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(1) Cfr. Corte di Cass., Sentenza 27 ottobre 2003, n. 16103


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 7258 del 2003, proposto dalla

s.p.a. Astaldi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Romano Cesareo, Dante Grossi e Gerardo Romano Cesareo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma, viale Giulio Cesare,14,


contro



l’ANAS, Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi nella presente fase del giudizio


e nei confronti di



- RMS Richard Mayer Bauunternehhmung GmbH & Co. KG, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Pierluigi Piselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via G. Mercalli, 13;

- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente p.t., non costituitosi nella presente fase del giudizio,


per l’annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, n. 2401 del 2003.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;
Visto che non si sono costituiti in giudizio né l’ANAS, né la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Udito, alla stessa udienza, l’avv. Pierluigi Piselli per la controinteressata, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. 1^, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 8955/2002, proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:
- del provvedimento di aggiudicazione, di estremi non precisati, della gara di appalto, di cui alla lettera di invito dell’ANAS in data 4 giugno 2001;
- dell’atto in data 9 aprile 2002;
- dell’atto in data 16 maggio 2002;
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di cui alla seduta pubblica in data 29 maggio 2000, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;
- in subordine, della lettera di invito, in parte qua, e dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/99.
Il Giudice di primo grado motivava la decisione con riferimento al difetto di valido mandato alle liti in capo alla ricorrente, giacché “il soggetto che, nella specie, si è qualificato legale rappresentante pro-tempore della Società ricorrente e che concretamente ha rilasciato il mandato alla lite non ricopre nella Società stessa né la carica di Presidente, né quella di Vice Presidente né quella di Amministratore Delegato, per cui, ex comma 2 dell’art. 26 dello Statuto, è privo del potere di autorizzare liti, in nome e per conto della Società” (pag. 12 sent.).
Avverso detta decisione, ha proposto ricorso in appello l’originaria ricorrente, deducendo l’ingiustizia e l’erroneità della stessa, all’uopo sostenendo che il mandato alle liti era stato conferito nella fattispecie da chi “in sostanza … era un Consigliere munito di delega del Consiglio di Amministrazione … ed inoltre … Direttore Generale: conseguentemente, egli poteva indifferentemente, a seconda delle circostanze, qualificarsi Consigliere Delegato o Direttore Generale, senza che ciò comportasse alcuno svilimento dei propri poteri di rappresentanza processuale della società …” (pag. 9 app.).
L’appellante ha riproposto, poi, i dieci motivi, nonché i successivi motivi aggiunti, oggetto del ricorso originario.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, riproponendo i motivi del ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal T.A.R.
Non si sono costituite in giudizio l’ANAS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entrambe le parti costituite hanno successivamente prodotto memoria a sostegno delle rispettive tesi.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 20 novembre 2007.


DIRITTO




Col primo mezzo di gravame, l’appellante denuncia l’ingiustizia e l’erroneità della sentenza impugnata (che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per difetto di valido mandato alle liti in capo alla ricorrente), sostenendo che il mandato alle liti del ricorso di primo grado era stato validamente conferito da chi “in sostanza … era un Consigliere munito di delega del Consiglio di Amministrazione … ed inoltre … Direttore Generale: conseguentemente, egli poteva indifferentemente, a seconda delle circostanze, qualificarsi Consigliere Delegato o Direttore Generale, senza che ciò comportasse alcuno svilimento dei propri poteri di rappresentanza processuale della società …” (pag. 9 app.).
La censura non è fondata.
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto la sussistenza del difetto di valida procura e dichiarato inammissibile il gravame, avendo rilevato che “il soggetto che, nella specie, si è qualificato legale rappresentante pro-tempore della Società ricorrente e che concretamente ha rilasciato il mandato alla lite non ricopre nella Società stessa né la carica di Presidente, né quella di Vice Presidente né quella di Amministratore Delegato, per cui, ex comma 2 dell’art. 26 dello Statuto, è privo del potere di autorizzare liti, in nome e per conto della Società” (pag. 12 sent.), con conseguente dubbio circa la riferibilità dell’atto alla società, per carenza di effettivo potere di rappresentanza della società medesima da parte di detto soggetto.
Le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado appaiono esatte ed esaustive.
L'art. 75, comma 3, c.p.c. affida la rappresentanza processuale delle persone giuridiche, pubbliche e private, alle persone (fisiche), che ne hanno la rappresentanza a norma della legge o dello statuto.
Gli artt. 2328, n. 9, e 2384 cod. civ. demandano all'atto costitutivo di indicare gli amministratori che hanno la rappresentanza sostanziale della società (Cass., sez. un., 8 maggio 1998, n. 4666).
L'art. 75 c.p.c. tutela sia la persona giuridica rappresentata, contro utilizzazioni abusive del suo nome, sia la controparte, la quale ha interesse alla stabilità degli effetti giuridici del processo e quindi alla certezza della rappresentanza processuale.
Entrambi gli interessi hanno giuridica rilevanza, in modo che una infondata rivendicazione del secondo non si risolva in una negazione dell'interesse e del diritto alla pronuncia giudiziale.
Per tali motivi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato una serie di principii, rilevanti anche per la definizione del presente giudizio.
La persona fisica legale rappresentante della società in forza dell'atto costitutivo ha l'unico onere di indicare nell'atto processuale tale qualità.
La ratio di tale statuizione risiede nel rilievo che tale persona fisica è agevolmente individuabile dai terzi quando siano state adempiute le prescritte formalità pubblicitarie (Cass., 9 dicembre 1992, n. 13014).
Infatti, nei casi in cui la legge predispone un sistema di pubblicità legale, è onere del terzo accertare, con l'ordinaria diligenza, la reale consistenza degli altrui poteri, obiettivati nell'atto costitutivo e nello statuto, attraverso la loro consultazione (Cass., 17 aprile 1968, n. 1142; 12 agosto 1976, n. 3029; da ultimo, Cass. 10 dicembre 1996, n. 10970).
Qualora la controparte non contesti tale qualità di rappresentante in primo grado, la situazione si stabilizza ed il difetto del potere di rappresentanza non è più contestabile nei successivi gradi di giudizio (Cass., Sez. Un., 9 giugno 1997, n. 5139; Cass., 17 ottobre 1987, n. 7689; 19 aprile 1984, n. 2581; 14 maggio 1983, n. 3317).
Questioni sulla distribuzione dell'onere della prova sulla titolarità della rappresentanza si possono porre solo a seguito di tempestiva contestazione della controparte.
Per quanto precede, costituisce jus receptum il principio per il quale la persona fisica - la quale, nella sua qualità di organo della persona giuridica, abbia conferito il mandato al difensore - non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa (Cass., 9 giugno 1999, n. 5699; 6 novembre 1998, n. 11221; 27 aprile 1995, n. 4642; 15 gennaio 1996, n. 279; 9 dicembre 1992, n. 13014; 17 gennaio 1989, n. 198; 27 febbraio 1984, n. 1405; 8 agosto 1986, n. 4973; 17 gennaio 1989, n. 198).
Tale principio è stato applicato dalla Corte di Cassazione anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto; e tale estensione trova fondamento nella medesima ratio sopra esplicata, della possibilità per il terzo di verificare il potere rappresentativo negli atti soggetti a pubblicità legale (Cass., 27 ottobre 2003, n. 16103).
Con specifico riferimento al direttore generale di una società per azioni, si è affermato che allo stesso possono essere conferiti poteri di rappresentanza esterna, anche di carattere processuale, che però debbono trovare la loro fonte nello statuto o comunque in un atto negoziale di riferimento (Cass., n. 16103 del 2003, cit.).
Orbene, nel caso di specie, in cui controparte ha tempestivamente contestato e dimostrato in primo grado il difetto di valida procura alle liti in capo al ricorrente, come risulta dall’intestazione del ricorso originario e dalla procura speciale scritta a margine, la società odierna appellante è asseritamente rappresentata dal sig. Giuseppe Marino, nella qualità di “Direttore Generale e legale rappresentante”, il quale, a sua volta, ha conferito procura speciale all’avv. Gerardo Romano Cesareo.
Non essendo il direttore generale un “rappresentante legale” dell’ente (Cass., 12 giugno 1996, n. 5409), occorre verificare se i poteri rappresentativi della società gli derivino, nel caso all’esame, dallo statuto sociale o da altro valido atto.
Lo statuto sociale, come risulta dalla documentazione prodotta tanto nel giudizio di primo grado quanto in appello, attribuisce la rappresentanza processuale della Società al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati (art. 26, comma 2).
Atteso che nessuna di tali cariche consta che l’ing. Marino ricoprisse e che nessuno dei soggetti aventi per legge o per statuto la rappresentanza sociale risulta avergli conferito delega all’esercizio dei poteri rappresentativi in giudizio della società, la sussistenza dell’asserito potere rappresentativo deve essere negata.
Né il conferimento dei poteri rappresentativi della società può dirsi comunque derivargli, come conseguenza immediata, dall’attribuzione della qualifica di direttore generale (che potrà vedersi attribuita, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 dello Statuto, la sola rappresentanza sostanziale), esigendo esso una specifica investitura, in conformità di una disposizione statutaria od in base ad una delega da parte dell’organo, che ne sia ordinariamente titolare (cfr. Cass., 9 ottobre 1997, n. 9810; 12 gennaio 1989, n. 92; 8 novembre 1984, n. 5640).
Una tale delega non gli è stata conferita con l’attribuzione di poteri, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2000 (fra i quali anche quello di “instaurare od abbandonare giudizi …”), che risulta per tal verso invalida, non essendo esso stesso titolare di tale potere (v. Cass. civ., 10 maggio 2000, n. 6013), che invece spetta esclusivamente, nella società di cui si tratta, come rilevato, al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, che soli, dunque, possono validamente delegare il potere di rappresentanza della società in giudizio.
Va, infine, precisato che i ruoli rivestiti nell’àmbito dell’organizzazione dell’impresa dal soggetto, che in primo grado ha conferito la contestata procura, sono esclusivamente, come risulta dalle misure camerali prodotte in entrambi i gradi da controparte (non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’odierna appellante), quello di “direttore generale” e di “consigliere”, a nessuno dei quali, come s’è rilevato, può dirsi attribuito il potere di rappresentanza processuale; e non anche, come è stato dedotto con il motivo di appello all’esame, quello di “consigliere delegato”, cui sicuramente spetterebbe, invece, ai sensi dell’art. 26, comma 2, citato, il potere di rappresentanza processuale della società.
Solo quelle indicate sono invero le cariche o qualifiche ascrivibili, sulla scorta delle citate misure, all’ing. Marino e la “delega generalissima” a lui conferita dal Consiglio di Amministrazione, sulla quale si insiste nell’atto di appello, sostanzia esclusivamente (in attuazione dell’art. 26, comma 1, cit., dello Statuto, che disciplina distintamente la rappresentanza sostanziale dell’ente) i suoi poteri e l’àmbito della sua azione quale direttore generale, ma non è stata tale da attribuirgli una qualifica, quella di consigliere delegato, che non ha e che, in un campo contraddistinto dal principio della pubblicità legale, non si può considerare a lui attribuita per implicito, o per assimilazioni o per non consentite trasposizioni di figure sociali.
In conclusione, il ricorso in appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle relative spese processuali.


P.Q.M.



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe n. 7258 del 2003, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Luigi Maruotti - Presidente f.f.
Antonino Anastasi - Consigliere
Vito Poli - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.

Depositata in Segreteria
Il 31/12/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)





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