Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 gennaio 2008 n. 25
Pres. Varrone, Est. Volpe
M. O. (Avv.ti M. Violetta e P. Vaiano) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Avv. St.), Commissione esaminatrice del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare (n.c.)


Pubblico impiego – Istruzione pubblica – Concorso pubblico per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica – Art. 12, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 – Predeterminazione dei quesiti – Necessità – Sussiste

In materia di concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della scuola elementare, prima della prova orale di ogni candidato, devono essere predeterminati, ex art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994, da parte della commissione, i quesiti da porre ai singoli candidati, previa estrazione a sorte, per ciascuna delle materie di esame (1).

 

----------------

 

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1739.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1508/06, proposto da:

MARCIO’ ORIELLA, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Violetta e Paolo Vaiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;


contro




MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO RISERVATO, PER ESAMI E TITOLI, A POSTI DI INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA ELEMENTARE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;


e nei confronti di



MASCHERPA GIACOMINA E FERRARA CARMELA, non costituite in giudizio;


per l’annullamento



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, 1° dicembre 2005, n. 4834, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla signora Marciò contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito, pubblicata il 7 gennaio 2005 e distinta per ciascuna delle Diocesi della Lombardia, del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della scuola elementare, nella parte in cui, a causa del mancato superamento della prova orale, non è stato previsto l’inserimento anche del nominativo della ricorrente;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Ufficio scolastico appellati;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. Resta, in delega dell’avv. Paolo Vaiano, per l’appellante e l’avv. dello Stato Melillo per il Ministero e l’Ufficio appellati;

premesso che:
- la sezione, con ordinanza 21 marzo 2006, n. 1419, ha accolto la domanda cautelare proposta dall’appellante, sospendendo la sentenza impugnata e disponendo il rinnovo della prova di esame orale con l’osservanza dei criteri fissati dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;
- come ammesso dall’appellante nella memoria depositata il 29 ottobre 2007, la stessa, in data 30 ottobre 2006, è stata nuovamente sottoposta alla prova orale che ha avuto ancora esito negativo;

- ritenuto che:
- è fondato il motivo dedotto con il primo motivo di ricorso, concernente la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994, poiché, prima della prova orale di ogni candidato, non sono stati predeterminati, da parte della commissione, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; quesiti che devono essere proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1739);
- comunque l’appellante è stata di nuovo sottoposta alla prova orale e non l’ha superata;
- gli eventuali vizi attinenti alla nuova prova di esame non possono essere fatti valere in questa sede dovendo, invece, essere oggetto di apposita impugnativa, che non risulta essere stata presentata;
- pertanto, il ricorso in appello va in parte accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, a causa dell’illegittimo svolgimento della prova orale iniziale, e in parte dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, non avendo l’appellante superato la prova orale a cui è stata di nuovo sottoposta;
- le spese del doppio grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate;


per questi motivi



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in parte accoglie il ricorso in appello e in parte lo dichiara improcedibile, e riforma, conseguentemente, la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone - presidente
Carmine Volpe - consigliere, estensore
Paolo Buonvino - consigliere
Aldo Scola - consigliere
Roberto Chieppa - consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento