REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1508/06, proposto da:
MARCIO’ ORIELLA, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Violetta e Paolo Vaiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO RISERVATO, PER ESAMI E TITOLI, A POSTI DI INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA ELEMENTARE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
e nei confronti di
MASCHERPA GIACOMINA E FERRARA CARMELA, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, 1° dicembre 2005, n. 4834, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla signora Marciò contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito, pubblicata il 7 gennaio 2005 e distinta per ciascuna delle Diocesi della Lombardia, del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della scuola elementare, nella parte in cui, a causa del mancato superamento della prova orale, non è stato previsto l’inserimento anche del nominativo della ricorrente;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Ufficio scolastico appellati;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. Resta, in delega dell’avv. Paolo Vaiano, per l’appellante e l’avv. dello Stato Melillo per il Ministero e l’Ufficio appellati;
premesso che:
- la sezione, con ordinanza 21 marzo 2006, n. 1419, ha accolto la domanda cautelare proposta dall’appellante, sospendendo la sentenza impugnata e disponendo il rinnovo della prova di esame orale con l’osservanza dei criteri fissati dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;
- come ammesso dall’appellante nella memoria depositata il 29 ottobre 2007, la stessa, in data 30 ottobre 2006, è stata nuovamente sottoposta alla prova orale che ha avuto ancora esito negativo;
- ritenuto che:
- è fondato il motivo dedotto con il primo motivo di ricorso, concernente la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994, poiché, prima della prova orale di ogni candidato, non sono stati predeterminati, da parte della commissione, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; quesiti che devono essere proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1739);
- comunque l’appellante è stata di nuovo sottoposta alla prova orale e non l’ha superata;
- gli eventuali vizi attinenti alla nuova prova di esame non possono essere fatti valere in questa sede dovendo, invece, essere oggetto di apposita impugnativa, che non risulta essere stata presentata;
- pertanto, il ricorso in appello va in parte accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, a causa dell’illegittimo svolgimento della prova orale iniziale, e in parte dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, non avendo l’appellante superato la prova orale a cui è stata di nuovo sottoposta;
- le spese del doppio grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate;
per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in parte accoglie il ricorso in appello e in parte lo dichiara improcedibile, e riforma, conseguentemente, la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone - presidente
Carmine Volpe - consigliere, estensore
Paolo Buonvino - consigliere
Aldo Scola - consigliere
Roberto Chieppa - consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)