REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Vito Michele Amatulli quale titolare dell’omonima impresa agricola rappresentato e difeso dall’ avv. Gianluca Clary ed elettivamente domiciliato in Roma viale Giulio Cesare 77, presso lo studio dell’avv. Vito Nanna;
contro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Cantine Due Palme s.c.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Cantina sociale cooperativa di S. Donaci in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Ministero delle attività produttive in persona del Ministro p.t., non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sezione distaccata di Lecce n.1384 del 20 febbraio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito l’avv. Clary;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar per la Puglia ha dichiarato irricevibile, ed altresì respinto, il ricorso proposto dall’imprenditore agricolo Vito Michele Amatulli avverso il decreto direttoriale del Ministero della attività produttive n.1000107, del 22 febbraio 2002 nonché avverso gli atti presupposti di approvazione del Patto territoriale per l’agricoltura della Provincia di Brindisi, in quanto determinanti una quota di contributo a favore del ricorrente inferiore a quella risultante dall’istruttoria bancaria.
Il Tar riteneva che il ricorso fosse irricevibile perché l’atto effettivamente lesivo era quello con cui era stato stabilito l’importo del contributo, rispetto al quale l’impugnato decreto ministeriale di approvazione complessiva del Patto territoriale per l’agricoltura era completamente estraneo. Gli esiti dell’istruttoria bancaria, di autonoma ed immediata capacità lesiva, venivano formalmente comunicati con nota del 1° dicembre 2000, onde sussistevano tutte le condizioni per contestare, sin da quel momento, le conclusioni del Mediocredito Toscano. In via d’ipotesi, il ricorso era comunque ritenuto infondato, negandosi che nel bando mancasse la limitazione delle somme da erogare, mentre sussisteva idonea motivazione della riduzione impugnata, proprio in funzione di una limitazione alla misura massima del finanziamento concedibile, posta dallo stesso patto territoriale (richiamato nell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti d’investimento), non oggetto di alcuna concreta censura, avente lo scopo di evitare la concentrazione dei contributi in un numero troppo esiguo di imprese.
Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, le determinazioni istruttorie del Medio credito Toscano, in specie quelle comunicate mediante la nota del 1° dicembre 2000 della C.C.I.A.A., non possono considerarsi lesive. Esse infatti considerano ammissibili al finanziamento £ 2.406.000.000, inferiori alla richiesta della ricorrente di £.2.421.000.000, considerando finanziabili dal Patto £ 1.522.700.000, come contributo a fondo perduto in esito al procedimento istruttorio e sulla base del business plan.
E’ invece onere del soggetto promotore del Patto reperire le risorse sulla base di quelle messe a disposizione dal CIPE e distribuirle secondo gli obiettivi economici e di programma, sulla base delle regole che il promotore emana con apposito bando di concorso. Rimane all’Istruttore di verificare la congruità dei progetti sulla base delle regole fissate dal soggetto promotore CC.I.A.A. Tale procedimento si sostanzia infine nel decreto direttoriale del 22 febbraio 2002, comunicato alle imprese dal soggetto promotore del patto in data 5 settembre 2002, unico atto lesivo, perché è in esso che si assegna una somma di £1.168.529.375, invece di quella di £ 1.522.700.000 risultante dall’istruttoria dell’Istituto concessionario del Ministero.
Al momento finale dell’istruttoria, ovvero alla data in cui la C.C.I.A.A. comunica le determinazioni istruttorie, la finanza del Patto territoriale non è stata ancora definita, pertanto l’Istituto istruttore, oltre a non essere il soggetto deputato ad assegnare il contributo, si troverebbe nella effettiva incapacità di adottare un provvedimento di questo tipo, non conoscendo l’effettivo ammontare della finanza del Patto. Inoltre, le regole del Bando, stabilite dal soggetto promotore, (percentuale di finanziamento richiesta rispetto all’investimento, idea obiettivo, mezzi propri da impiegare, forza lavoro da impiegare) diventano di fatto le regole a cui soggetto promotore ed impresa partecipante devono soggiacere. Perciò non sarebbe pensabile un contributo inferiore a quello risultante dall’istruttoria bancaria.
Si contesta il Tar laddove individua in £ 1.168.529.375 il limite massimo da erogare ad ogni impresa, come risultante “nella documentazione ufficiale di Patto”; manca ogni specificazione di “tale principio”. Tale limite non sussiste né nella documentazione di patto, ovvero bando di concorso, né in altra nota, né nella documentazione allegata al fascicolo, e considerando che il promotore e altri controinteresasti sono rimasti estranei al giudizio, lascia stupiti il vedere indicato il limite predetto. Questa limitazione, è ingiustificata, infondata, non suffragata da alcuna disposizione, e crea una violazione del bando di concorso. La motivazione del Tar circa l’adozione di un limite alla finanza di patto (evitare la concentrazione dei contributi fra un numero troppo esiguo di imprese) mal si concilia con gli impegni economici assunto dal soggetto responsabile, C.C.I.A.A..
In base alla Circolare 24 luglio 2002 del Ministero delle attività produttive- Direzione generale per gli incentivi alle imprese, prot.1187146, pag.3, al soggetto responsabile fa carico la scelta di ricorrere a terzi per l’espletamento dell’istruttoria, fermo restando che ogni eventuale onere connesso al citato supplemento istruttorio non può gravare in alcun modo sui soggetti beneficiari. La rettifica in aumento della finanza del patto può essere approvata solo a seguito di impugnativa del decreto di concessione provvisoria nei termini di legge, una volta riconosciuto il diritto del richiedente; l’approvazione può avvenire anche in via transattiva, oltre che giurisdizionale, e ove dovesse prevalere la prima ipotesi, il presente ricorso verrebbe messo nel nulla.
Nessuno si è costituito per le parti intimate in appello.
DIRITTO
L’appello è infondato giusta le considerazioni che seguono.
Va anzitutto rilevato che la determinazione della somma da erogare quale contributo, nell’ambito delle iniziative finanziate da un Patto territoriale, è affidata all’istruttoria eseguita dall’istituto bancario convenzionato (in base alla disciplina al tempo vigente) con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale soggetto convenzionato, infatti, come risulta dallo stesso testo del decreto approvativo del Patto territoriale in questione, in data 22 febbraio 2002, ed impugnato col ricorso in primo grado, aveva “assunto la responsabilità del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi”, inclusa la determinazione de “l’esito istruttorio” cui, in specie con riguardo alla determinazione dell’ammontare delle somme ammesse a contribuzione, il decreto stesso opera un mero rinvio, dando per “accertata” “la complessiva erogazione” “sulla base dell’attività istruttoria espletata dalla società convenzionata” (cfr; secondo cpv. “Accertata”, pag.4 del decreto in questione).
Ciò premesso, - anche accogliendo l’appello nella parte in cui si censura la statuizione di irricevibilità pronunziata in via preliminare nella sentenza impugnata, dovendo ritenersi che, giusta il suo nomen juris, la determinazione “istruttoria” dell’ammontare rimane pur sempre un atto endoprocedimentale il cui effetto costitutivo, incisivo sulle posizioni degli interessati, deriva soltanto dall’adozione del decreto finale di approvazione del Patto territoriale-, l’appello è del pari infondato.
Ed infatti, per la struttura del procedimento che si è dianzi illustrata, quale si riflette nella stessa struttura del decreto impugnato che in sé la sussume, la motivazione della determinazione del contributo nel senso riduttivo lamentato dall’appellante, va ricercata nella stessa istruttoria svolta dal soggetto convenzionato.
Ed allora, come evidenziato dal giudice di prime cure, viene senz’altro in rilievo la “nota aggiuntiva”, alle determinazioni istruttorie comunicate con missiva del 1° dicembre 2000, indicata come “J.1”, laddove v’è detto che “si precisa che l’agevolazione calcolata sulla base dei costi ritenuti ammissibili risulta di £ 1.522.700.000, valore superiore a £ 1.168.529.375, limite indicato nella documentazione ufficiale di patto, che viene pertanto assunto quale contributo concesso”.
Tale motivazione, ben nota al ricorrente, al quale gli esiti istruttori erano pacificamente stati comunicati prima ancora dell’emanazione del decreto finale impugnato, appare sufficientemente estesa e ragionevole onde ritenere l’infondatezza delle censure con cui il ricorrente, fin dal primo grado, sostiene l’assenza assoluta di motivazione e l’illogicità della riduzione operata in suo danno nonchè la contrarietà di essa al bando, che nulla disporrebbe circa la possibilità di porre delimitazioni ai finanziamenti.
Va al riguardo precisato che lo stesso appellante, nella memoria conclusionale, fa riferimento a quanto contenuto nella “relazione tecnica” elaborata dal soggetto convenzionato istruttore in riferimento all’investimento già “realizzato”, laddove viene “precisato che “con riferimento agli investimenti riconducibili” a quello in questione (cat.B, voce B1 e B2), ai sensi dell’art.12, comma 3, Reg.950\97 Ce, “l’intensità massima delle agevolazioni (per le zone non svantaggiate è fissata al 70% in base all’art.2 del D.M. 1\12\1999…per il Settore Agricolo dei Patti Territoriali) risulta applicabile ad un volume massimo di investimenti pari a Euro 180.000, mentre alle spese eccedenti risulta applicabile in percentuale del 35%”.
Ebbene, lo stesso appellante richiama a proprio favore il citato D.M., come base normativa da cui desumere i limiti di cui ha, in precedenza, contestato con l’impugnazione l’applicabilità, in specie perché non richiamati nel bando.
Ma rilevato che ciò concretizza un’ammissione che rende inammissibile l’ulteriore contestazione sotto il profilo della mancanza presunta di una delimitazione normativamente determinata del contributo applicabile in sede istruttoria, è da aggiungere che l’appellante legge in modo del tutto parziale il citato passaggio della Relazione finale (nota C.8, pag. 4 infine), perché si limita a citare l’esistenza di un limite all’erogazione stabilito nel 70%, laddove questo è correttamente riferibile ad uno scaglione iniziale di soli Euro 180.000.
Anzi, facendo applicazione dei criteri in questione alle somme indicate originariamente nel “business plan”, delimitate in modo incontestato dal ricorrente in originarie £ 2.406.000.000, l’ammontare del contributo sarebbe perfino inferiore a quello effettivamente concesso; infatti applicando a detta somma l’aliquota del 70% per il primo “scaglione” di Euro 180.000 (circa £ 348 milioni) e applicando sul restante ammontare l’aliquota del 35%, si perviene ad un ammontare di circa £ 1.000.680.200, persino inferiore a quello effettivamente concesso. Risultati ancora più sfavorevoli si otterrebbero se si facesse riferimento ai limiti di ammissibilità del finanziamento degli investimenti in agricoltura stabiliti con Reg.n. 950\97 Ce, agli art.7 e 11, ai quali rinvia il citato art.12, comma 3, dello stesso Regolamento: si vedano in particolare i limiti posti dal comma 2 dell’art.7.
Ma al di là dell’effettuazione di tale calcolo, evidentemente superato dall’applicazione dei criteri del citato D.M., quello che conta ai fini della controversia è che, in effetti, risulta appurato che esistevano limiti normativamente predeterminati alla quantificazione del contributo erogabile; ad essi ha fatto, nella sostanza, riferimento il soggetto convenzionato istruttore, e i criteri medesimi si applicavano, proprio in quanto normativi (e derivanti, a livello ultraprimario, dallo stesso Regolamento Ce), a prescindere dal richiamo eventualmente contenuto nel bando per la partecipazione alle erogazioni di cui al Patto territoriale.
L’appello va pertanto respinto, confermandosi con diversa motivazione la sentenza impugnata.
La mancata costituzione delle controparti intimate esime dal pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13/11/2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Giuseppe Romeo - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere Est.
Domenico Cafini - Consigliere
Aldo Scola - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)