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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 31 dicembre 2007 n. 6819
Pres. Cossu, Est. Poli
Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ S. Vergallo (Avv. V. Nanna)


1. Militare militarizzato – Sottoufficiale - Misura cautelare personale penale, poi revocata - Sospensione precauzionale facoltativa - - Legittimità - Sussiste.

 

2. Militare militarizzato – Sospensione precauzionale facoltativa – Obbligo motivazionale – Contenuto – Sindacabilità in s.g. - Limiti.

1. Per “procedimento penale” legittimante la sospensione precauzionale facoltativa del sottoufficiale, deve intendersi, ex art. 20, co. 1, L. 599/1954, anche la comminatoria di una misura cautelare restrittiva della libertà personale o tout court di una misura cautelare personale, ancorché successivamente revocata (1).

 

2. La valutazione della p.a. ai fini della sospensione precauzionale facoltativa del sottoufficiale, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal g.a. solo ove risulti manifestamente irragionevole, e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d’impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio (2).

 

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(1) Cfr., ex plurimis, Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 30 agosto 2006, n. 5064.
(2) Cfr. Cons. di Stato-Sez. VI, Sentenza 3 luglio 2006 n. 4244.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 6819/2007 Reg. Dec.
N. 2016 Reg.Ric.
Anno: 2006

 

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso iscritto al NRG 2016\2006, proposto dal

 

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

Vergallo Sergio, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Nanna, elettivamente domiciliato in Roma via del Tritone n. 102;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis n. 14340 del 21 dicembre 2005.

 

Visto il ricorso in appello;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Sergio Vergallo;
vista la memoria conclusionale della parte appellata del 23 ottobre 2007;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007 il consigliere Vito Poli, udito l’avvocato dello Stato Palmieri e l’avvocato Colarizi, su delega dell’avvocato Nanna;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Il maresciallo capo dei C.C. Sergio Vergallo, in servizio presso la tenenza di Bisceglie, è stato raggiunto da due misure cautelari penali personali, la prima coercitiva (arresti domiciliari, cfr. ordinanza G.i.p. Tribunale di Trani del 21 ottobre 2004), la seconda interdittiva (sospensione dal pubblico ufficio, cfr. ordinanza G.i.p. Tribunale di Trani del 9 novembre 2004).
Nella specie si contestavano i reati di peculato, falso ideologico e materiale, furto aggravato, violazione dei sigilli, asseritamene commessi nel corso di operazioni di p.g. e in dichiarazioni e relazioni rese all’ufficio del p.m., per occultare l’appropriazione indebita di una somma in moneta metallica (185 euro circa), nel corso di un’operazione di p.g. effettuata su alcuni apparecchi automatici sottoposti a sequestro.
Seguivano due provvedimenti di sospensione precauzionale obbligatoria dal servizio, ex art. 20, co. 2, l. n. 599 del 1954 (cfr. decreti della Direzione generale del personale militare dell’8 e 27 novembre 2004).
Revocata la misura interdittiva penale (cfr. ordinanza G.ip. Trani 17 gennaio 2005) il maresciallo Vergallo è stato trasferito alla stazione di Carapelle con decorrenza 28 febbraio 2005 (cfr. stato matricolare in atti).

 

1.1. In data 18 maggio 2005 il p.m. ha chiesto (e successivamente ottenuto) il rinvio a giudizio dell’appellato per i reati di cui agli artt. 314, co.1, 479 in relazione all’art. 476, co.1, 349, co. 1, 624 e 625 c.p.

 

1.2. Con nota del 15 giugno 2005 – notificata a mani proprie il successivo 16 giugno - il Comando di Compagnia di Foggia comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla applicazione della sospensione precauzionale dal servizio; il maresciallo Vergallo non presentava osservazioni o documenti; il 12 luglio 2004 il Comando Regione Puglia, in considerazione della gravità dei reati contestati e che l’eventuale condanna penale avrebbe potuto comportare l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, proponeva la misura della sospensione precauzionale facoltativa; con nota del 22 luglio 2005 il Comando Interregionale “Ogaden” esprimeva parere favorevole soffermandosi espressamente sul pregiudizio, derivante dalla permanenza in servizio del militare, sia al prestigio dell’Arma che al regolare svolgimento dei compiti istituzionali; il Comando Generale dell’Arma, con nota 18 agosto 2005 - dopo aver puntualmente evidenziato tutte le circostanze di fatto e diritto che cospiravano in favore dell’adozione della sospensione precauzionale valutando espressamente la necessità della misura cautelare onde salvaguardare gli interessi primari curati dall’amministrazione militare - chiedeva alla competente Direzionale generale del Ministero l’adozione del provvedimento in questione.

 

1.3. Con d.m. 2 settembre 2005 è stata disposta la sospensione precauzionale dal servizio del Vergallo; nel testo del decreto sono richiamate (e condivise) sia la richiesta di rinvio a giudizio che la proposta finale del Comando Generale; inoltre, viene svolta una espressa, ancorché sintetica, valutazione della gravità dei reati ascritti, del pregiudizio al decoro e al prestigio dell’Arma, nonché della grave turbativa derivante dalla permanenza in servizio del maresciallo.

 

1.4. Avverso il decreto di sospensione precauzionale il maresciallo Vergallo ha proposto ricorso davanti al T.a.r. del Lazio articolando le seguenti censure:
a) eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta dell’atto impugnato, sotto il profilo che era decorso un notevole lasso di tempo fra i fatti contestati e il provvedimento di sospensione, che erano carenti le prove della responsabilità penale, che in ogni caso il disvalore degli illeciti ascritti era minimo, che durante il servizio prestato presso la stazione di Carapelle non era mai stato turbato il prestigio dell’Arma o la funzionalità del servizio pubblico;
b) eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge per inosservanza dell’art. 24, Cost. e 3, l. n. 241 del 1990, sotto il profilo che non aveva avuto modo di accedere agli atti del procedimento, che era stato leso il suo diritto di difesa non essendo stato messo in condizione di partecipare al procedimento, che era mancata una seria valutazione della gravità dei fatti, delle prove a carico, del pregiudizio che avrebbe subito la p.a., della modestia delle somme di cui si sarebbe impossessato, degli ottimi precedenti di carriera, della possibilità di assegnazione ad un reparto non operativo o di disporre un ulteriore trasferimento in sede più lontana da quella di origine.

 

2. L’impugnata sentenza – T.a.r. del Lazio, sez. I bis n. 14340 del 21 dicembre 2005, resa in forma semplificata alla camera di consiglio fissata per la decisione dell’incidente cautelare ed in assenza della costituzione dell’intimata amministrazione -:
a) ha accolto le censure di difetto di motivazione e mancata comunicazione dell’avvio di procedimento;
b) ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

 

3. Con ricorso notificato il 6 marzo 2006, e depositato il successivo 11 marzo, il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza e, dopo aver depositato pertinente documentazione, ha dedotto:
a) di aver effettuato tempestiva comunicazione di inizio del procedimento di sospensione precauzionale;
b) di aver congruamente motivato il provvedimento in questione.

 

4. Si costituiva il maresciallo Vergallo reiterando le doglianze non esaminate in prime cure.

 

5. Con motivata ordinanza cautelare di questa sezione - n. 2154 del 2006 - è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007.

 

6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente la sezione osserva che:
a) è irrilevante che nelle more del giudizio il maresciallo Vergallo sia stato assolto con formula piena (cfr. dispositivo del Tribunale penale di Trani del 23 ottobre 2007), poiché la validità del provvedimento amministrativo deve essere valutata avuto riguardo allo stato di fatto e diritto presente al momento dell’adozione dell’atto medesimo;
b) per comodità espositiva, essendo riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di prime cure, le censure saranno esaminate secondo l’ordine fatto proprio dall’originario ricorrente.

 

6.1. L'art. 20, co. 1, l. n. 599 del 1954 cit., facoltizza l'amministrazione a sospendere il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale solo per imputazioni da cui possa derivare la perdita del grado.
Il provvedimento di sospensione cautelare per pendenza del procedimento penale è caratterizzato da intrinseca provvisorietà nel duplice senso che i suoi effetti vengono meno in presenza di un atto di revoca o di una norma di legge che ne preveda la cessazione, e che i predetti effetti devono trovare la loro stabile causa e giustificazione in un provvedimento definitivo adottato all'esito del procedimento disciplinare (cfr. Cons. St., sez. IV, 10 novembre 1999 n.1683).
Tale caratteristica discende dalla funzione dell'istituto che è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento ed il prestigio dell'amministrazione, sicché, pur non estinguendosi il rapporto di pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2001 n.334).
In considerazione del suo carattere facoltativo, la decisione di non applicare la sospensione cautelare dal servizio nei confronti di pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale, deve avvenire, ai sensi dell'art. 2, l. n.241 del 1990 cit., con provvedimento espresso e motivato, non essendo conforme ai principi di trasparenza la mancata adozione di qualsiasi formale decisione sul punto e il mantenimento di fatto in servizio del dipendente (cfr. C. conti, sez. contr., 10 gennaio 1996 n. 4).
Si è visto come la pendenza del procedimento penale, unitamente alla gravità del reato contestato (che per i sottufficiali e militari di truppa deve condurre quantomeno alla perdita del grado), rappresentino i presupposti legali per l'adozione del provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio.
Assume particolare rilevanza, quindi, l'esatta individuazione della nozione di procedimento penale.
Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, si registra un maggioritario indirizzo (cui la sezione aderisce), secondo il quale anche nella vigenza della nuova disciplina del processo penale, deve ritenersi che la comminatoria di una misura cautelare restrittiva della libertà personale o tout court di una misura cautelare personale, ancorché successivamente revocata, giustifichi il passaggio dalla sospensione cautelare obbligatoria a quella facoltativa, ai sensi dell'articolo 91, co. 1, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 che costituisce il paradigma dell’istituto (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n. 5064; sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4717; sez. VI, 3 luglio 2006, n. 4244; sez. IV, 18 giugno 1998 n.959).
Per quanto concerne l’ambito della motivazione ed il correlato sindacato del giudice amministrativo, una prima corrente di pensiero (cui aderisce la sezione) si esprime in chiave sostanzialistica, ritenendo che la valutazione dell'amministrazione, nella materia de qua, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d'impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 4244 del 2006 cit.; sez. IV, n.334 del 2001 cit.; Cons. reg. sic., 7 dicembre 2000 n.487).
Sotto tale angolazione si è affermato:
- che la motivazione del provvedimento, in definitiva, trae sostegno per relationem dalla sottoposizione del dipendente a misura cautelare personale poi cessata, in quanto essa presuppone l'accertamento da parte del giudice penale dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di quest'ultimo (cfr. Cons. St., sez. IV, n.1439 del 2000);
- che è sufficiente il rinvio al titolo del reato contestato se questo si riferisce a fatti specificamente attinenti alla sfera dell’amministrazione che traggono origine proprio dalla funzioni esercitate in seno ad ad essa;
- che l'obbligo motivazionale di un provvedimento di sospensione cautelare non può spingersi fino all'esternazione di considerazioni che — costituendo espressione del comune buon senso e riflettendo il comune sentire — discendono come corollari obbligati dalle ragioni addotte dall'amministrazione a fondamento della scelta effettuata, e cioè l'inopportunità di mantenere in servizio un dipendente imputato di reati gravissimi e al tempo stesso non utilizzabile in ragione della qualifica rivestita in altro ambiente di lavoro (cfr. Cons. St., sez. V, 24 febbraio 1999 n.199);
- che l’unica motivazione richiesta per il provvedimento di sospensione facoltativa consiste nell’esternare il pregiudizio che subirebbe l’amministrazione dalla permanenza in servizio del dipendente, non occorrendo esporre analiticamente gli episodi illeciti addebitati ma dovendosi, al contrario, evitare la pubblicizzazione di tali fatti che costituiscono oggetto d’accertamento da parte dell’a.g. penale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2003 n. 5740).
6.2. Vagliando le doglianze sollevate dal Vergallo, alla luce dei su esposti principi e della ricostruzione in fatto dianzi operata, la sezione ne rileva la sicura infondatezza.
In primo luogo occorre dare atto che è stato regolarmente comunicato, a suo tempo, l’avviso di inizio del procedimento di sospensione facoltativa; inoltre il Vergallo, pur essendo stato espressamente invitato a presentare memorie, documenti ed a prendere visione degli atti del procedimento, non ha esercitato tali facoltà (cfr. nota del 15 giugno 2005), né ha provato di aver esercitato infruttuosamente il diritto di accesso.
In secondo luogo si evidenzia che da tutta la documentazione versata in atti emerge la completezza sia dell’istruttoria procedimentale sia della motivazione del provvedimento conclusivo.
Quanto alle restanti censure, la sezione rileva che non è affatto intercorso un notevole lasso di tempo fra la data della richiesta di rinvio a giudizio (maggio 2005) e l’adozione del provvedimento impugnato (settembre 2005); è necessario evidenziare, infatti, che successivamente al ritorno in servizio del Vergallo, comunque privato di funzioni di comando presso la stazione di Carapelle, quest’ultimo ha assunto la qualità di imputato (e successivamente è stato rinviato a giudizio); tale circostanza giustifica ampiamente l’esercizio del potere cautelare da parte dell’amministrazione specie in considerazione delle caratteristiche intrinseche dei fatti addebitati (attività delittuose commesse in occasione ed a causa dell’espletamento di funzioni di p.g. e nei rapporti con l’a.g.o.).
Il comportamento di tutta la linea gerarchica dell’Arma si palesa, ad un controllo estrinseco ed ex ante (unico consentito al giudice amministrativo), immune dai dedotti vizi di abnormità ed irragionevolezza, ma anzi, improntato a gradualità e commisurato all’evolversi della situazione processuale penale.
In un primo momento, a fronte dell’applicazione di misure processuali cautelari penali che hanno reso impossibile il funzionamento del sinallagma fra prestazioni lavorative e datoriali, l’amministrazione non ha potuto fare altro che emanare un provvedimento di sospensione obbligatoria; successivamente, pur potendo adottare (per quanto in precedenza illustrato) un provvedimento di sospensione precauzionale, pendendo comunque indagini penali per fatti assai gravi, ha trasferito l’appellato ad altra sede senza funzioni di comando; quindi, in presenza della chiusura delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio ha apprezzato la nuova situazione di fatto, concludendo nel senso che l’unica misura possibile capace di restituire serenità e prestigio agli uffici dell’Arma fosse quella della sospensione precauzionale.
In quest’ottica è del tutto irrilevante che non vi sia stata una menzione espressa, all’interno della corposa istruttoria effettuata dall’Arma, dei precedenti di carriera e della modestia della somma di cui in concreto si sarebbe impossessato l’appellato.

 

7. In conclusione l’appello deve essere accolto.
Giusti motivi – ravvisati nelle condizioni economiche dell’appellato, che ha percepito per un certo lasso di tempo il solo assegno alimentare, ed è stato privato dell’alloggio di servizio - consentono al collegio di compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007, con la partecipazione di:
Luigi Cossu - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere

 

Depositata in segreteria
il………31/12/2007……………………
(art. 55, L. 27\4\1982, n. 186)



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