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| n. 6-2008 - © copyright |
CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA - Sentenza 23 maggio 2008 n. 87
Pres. Principato, Rel. Longavita
giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale c. xxxxxx ed altri (Avv.ti G. Tarantini, D. Antonucci ed altri) |
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1) Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Corte dei conti – Sanzione ex art. 30, co.15 della L. n. 289/2002 – Sussiste – Ragioni
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2) Atto amministrativo – Sanzione ex art. 30, co.15 della L. n. 289/2002 – Contraddittorio – Omissione – Incostituzionalità – Non sussiste - Ragioni
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3) Atto amministrativo – Sanzione ex art. 30, co.15 della L. n. 289/2002 – Parametri ex art. 25 Cost. – Omissione – Illegittimità – Non sussiste - Ragioni
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4) Atto amministrativo – Delibera consiliare – Disposizioni ex art. 30, co.15 della L. n. 289/2002 – Contrasto – Norma interpretativa - Entrata in vigore successiva – Non sussiste
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5) Atto amministrativo – Consiglio comunale – Emissione B.O.C. – Indebitamento – Investimento – Non sussiste – Illegittimità
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6) Atto amministrativo – Consiglio comunale – Delibera – Disposizioni di spesa – Manutenzione – Appalto aperto – Illegittimità – Investimento – Non sussiste - Divieto ex art. 30, co.15 della L. n. 289/2002
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1) Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in tema di applicazione della sanzione prevista dall’art. 30, co.15 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003) in quanto trattasi di una misura punitiva di reazione ad illeciti amministrativi – contabili, la cui concreta applicazione è affidata, appunto, alla Corte dei conti essendo questo il giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25 Cost., nelle materie di contabilità pubblica.
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2) E’ inammissibile l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 30, co.15 della L. n. 289/2002, basata sul fatto che la sanzione amministrativa in essa prevista debba essere applicata con le medesime garanzie del contraddittorio che si riferiscono al giudizio ordinario previsto davanti al giudice civile, mentre le diverse regole processuali che disciplinano il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti e sopratutto il carattere segreto della relativa fase istruttoria, violerebbero i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Infatti, si tratta di realtà disomogenee e non comparabili in quanto le sanzioni previste dalla legge suddetta riguardano i soli amministratori pubblici, mentre quelle previste dalla L. 689/1981, che disciplina le sanzioni amministrative apportando una modifica al sistema penale riguardano, invece, la generalità dei cittadini e si correlano a fatti comuni ed è altresì vero che l’attribuzione alle Sezioni Regionali della Corte dei conti del potere di sanzionare l’illecito contabile risponde alla medesima logica costituzionale che ha portato alla realizzazione degli organi speciali di giurisdizione indipendenti, dotati di specifiche competenze.
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3) E’ infondata la questione di costituzionalità volta a censurare la genericità della formulazione dell’art. 30, co.15 della L. n. 289/2002, basata sul presupposto che le ipotesi di responsabilità sanzionatoria debbano essere tipizzate in adesione ai parametri di stretta legalità fissati dall’art. 25 Cost. Infatti, i canoni di tipicità, specificità e determinatezza, fanno riferimento al grado di chiarezza che il legislatore realizza nella formulazione astratta di illecito contro l’eventuale arbitrio interpretativo del giudice e sono riferiti unicamente al sistema delle sanzioni penali.
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4) Non sussiste la colpa, relativamente alla delibera consiliare in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 30, co.15 della L. n. 289/2002, quando essa sia stata adottata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 commi 16-19 della L. n. 350/2003, che ne ha definitivamente chiarito la portata.
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5) Si configura l’illecito di cui all’art. 30, co.15 della L. n. 289/2002, sia nell’ipotesi in cui una deliberazione comunale faccia apertamente ricorso all’indebitamento, attraverso l’emissione di buoni ordinari, per finanziare spese diverse da quelle di investimento e sia nell’ipotesi in cui dell’intervento non si conoscano appieno i precisi contorni, non essendo stato oggetto di programmazione e progettazione, come nell’ipotesi di spese per manutenzione straordinaria, in quanto il Consiglio comunale viene a perdere i dominio finalistico delle risorse destinate all’intervento stesso, dando così origine a forme di spesa che, alla prova dei fatti, non costituiscono investimenti.
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6) E’ illegittima in quanto contraria alla norma che vieta al Consiglio comunale di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese non rientranti nel concetto di investimento, la delibera comunale con cui siano state disposte spese per manutenzione straordinaria, non prevista nel Programma triennale delle OOPP, interventi urgenti di manutenzione ordinaria ed acquisti effettuati attraverso la formula dell’appalto aperto, riguardante dunque, una prestazione predeterminata nel tempo ma non nel numero. Infatti, trattasi di spese che, ricadendo nella nozione di spesa corrente, non possono essere qualificate come investimenti ex art. 30, co.15 della L. n. 289/2002.
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