CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 18 gennaio 2008 n. 1
Presidente Bile, Redattore Maddalena |
|
1. Ambiente e territorio - Acque pubbliche
e private - Energia - Art. 1, comma 483, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2006 - Legge finanziaria 2006 -Concessioni idroelettriche
-Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999
- rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua
per uso idroelettrico – ricorso promosso dalle Regioni
Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia – Illegittimità
|
| |
|
2. Ambiente e territorio - Acque pubbliche
e private – Energia - art. 1, commi 485, 486, 487
e 488 della legge n. 266 del 2005 - rinnovo delle concessioni
per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico
- ricorso promosso dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia – Illegittimità
|
| |
|
3. Ambiente e territorio - Acque pubbliche
e private – Energia - art. 1, comma 492, della legge
n. 266 del 2005, nella parte in cui esso si riferisce ai
precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo
– Q.l.c. sollevata dalle Regioni Campania, Piemonte,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia – Asserita
violazione degli artt. 97, 117, 118, 119 e 120 Cost –
Illegittimità
|
| |
|
4. Ambiente e territorio - Acque pubbliche
e private - Energia - Art. 1, comma 484 – Principio
di leale collaborazione - Q.l.c. sollevata dalle Regioni
Campania, Friuli-Venezia Giulia e Regione Campania –
Asserita violazione dell’art. 117 Costituzione –
Inammissibilità
|
| |
|
5. Ambiente e territorio - Acque pubbliche
e private - Energia - Art. 1, commi 489 e 490 - Trasferibilità
del ramo di azienda cui è riferibile la concessione
di grande derivazione idroelettrica - Principio di leale
collaborazione – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Campania,
Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia – Asserita
violazione dell’art. 117 Cost. – Inammissibilità
|
| |
|
6. Ambiente e territorio - Acque pubbliche
e private - Energia -art. 1, comma 491, della legge n. 266
del 2005 – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Friuli-Venezia
Giulia, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Piemonte –
Asserita violazione degli art. 97, 117, 118, 119 e 120 della
Costituzione – Inammissibilità.
|
|
1. È costituzionalmente illegittimo
l’art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006),
nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento
delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione
del provvedimento del Ministero delle attività produttive,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione
nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari
minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara
|
| |
|
2. È costituzionalmente illegittimo
l’art. 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n.
266 del 2005
|
| |
|
3. È costituzionalmente illegittimo
l’art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005,
nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi
485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo
|
| |
|
4. È costituzionalmente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 484, della legge n. 266 del 2005, proposta, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché,
in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione
ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania
con i ricorsi indicati in epigrafe
|
| |
|
5. Sono costituzionalmente inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
1, commi 489 e 490, della legge n. 266 del 2005, proposta,
in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché,
in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione
ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna
e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe
|
| |
|
6. È costituzionalmente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 491, della legge n. 266 del 2005, proposta, in
riferimento all’art. 117, terzo comma della Costituzione,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli
artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla
Regione Toscana, in riferimento all’articolo 117,
terzo comma della Costituzione ed al principio di leale
collaborazione, dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna,
nonché, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo
comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte,
con i ricorsi indicati in epigrafe.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori: - Franco BILE Presidente;
- Giovanni Maria FLICK Giudice; - Francesco AMIRANTE Giudice;
- Ugo DE SIERVO Giudice; - Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio
FINOCCHIARO Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco
GALLO Giudice; - Luigi MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI
Giudice; - Sabino CASSESE Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice;
- Giuseppe TESAURO Giudice; - Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte,
Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati
il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria
il 28 febbraio, il 3 e 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28,
35, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.
|
| |
|
Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il
Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Franco Mastragostino, Giandomenico Falcon
e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico
Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Lucia Bora
per la Regione Toscana, Emiliano Amato e Anita Ciavarra
per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania e l’avvocato dello Stato Glauco Nori per
il Presidente del Consiglio dei ministri
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
1. Con cinque distinti ricorsi le
Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale
di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali,
in tutto o in parte, quelle dettate dall’art. 1, commi
da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua
a scopo idroelettrico.
Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni,
essendo le altre questioni trattate separatamente.
|
| |
|
1.1. I predetti commi da 483 a 492
dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono
un’articolata disciplina delle concessioni di grandi
derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia
regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare
“a regime”.
|
| |
|
1.2. A tale secondo ambito sono
riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483),
quale principio generale per l’attribuzione delle
concessioni, e quelle relative alla trasferibilità
del ramo di azienda relativo all’esercizio della concessione
stessa (commi 489 e 490).
|
| |
|
1.3. Immediata applicazione sono
invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga
di dieci anni delle concessioni esistenti (comma 485).
Tale proroga è normativamente (comma 485) posta in
relazione “ai tempi di completamento del processo
di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda
la definizione di princípi comuni in materia di concorrenza
e parità di trattamento nella produzione idroelettrica”.
Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro
anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico
calcolato in base alla potenza energetica nominale installata,
che viene ripartito per cinque sesti allo Stato e per il
restante ai Comuni interessati (comma 486).
Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma
485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono
ritenuti congrui alle condizioni (quantitative, qualitative
e temporali) previste dal comma 487.
Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione
delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle
amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla
concessione) del mancato completamento degli investimenti
di ammodernamento.
|
| |
|
1.4. I commi 491 e 492 qualificano
le disposizioni predette quali regole dettate in materia
di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni
comunitari dello Stato e fissano il termine (novanta giorni)
alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i
propri ordinamenti con la nuova disciplina.
Il comma 484, in questo ambito, abroga l’art. 16 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica), che, nel disciplinare la
materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva
salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti
legislativi di attuazione statutaria.
|
| |
|
2. Con ricorso notificato il 22
febbraio 2006, depositato il successivo 28 febbraio ed iscritto
al n. 28 del registro ricorsi dell’anno 2006, la Regione
Toscana denuncia l’illegittimità costituzionale
dei commi 483, 486 e 491 dell’art. 1 della legge n.
266 del 2005, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
|
| |
|
2.1. La ricorrente censura, anzitutto,
il comma 491, che qualifica il complessivo intervento normativo
statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza
e di attuazione dei principi comunitari resi con il parere
della Commissione europea del 7 gennaio 2004.
La censura è fondata sul rilievo che la disciplina
in questione non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza,
di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze
regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell’energia, al demanio
idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti
nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali.
La Regione Toscana richiama in proposito la sentenza della
Corte costituzionale n. 133 del 2005, che avrebbe ricondotto
la disciplina delle grandi concessioni idroelettriche alla
materia di competenza concorrente dell’energia.
La ricorrente specifica, inoltre, che la natura trasversale
della competenza statale in tema di concorrenza non eliminerebbe
le competenze regionali sopra ricordate, sicché la
previsione del comma 491, che non tiene in alcun conto tali
competenze, sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo
comma, e 118 della Costituzione.
Né rilevante a fondare la competenza normativa statale
esercitata sarebbe il richiamo dell’attuazione del
diritto comunitario, poiché l’adeguamento a
quest’ultimo ben avrebbe potuto realizzarsi, a dire
della Regione Toscana, mediante la mera previsione di norme
di principio, con salvezza della concorrente competenza
regionale.
|
| |
|
2.2. Carattere consequenziale alla
illegittimità del comma 491 avrebbe, sempre secondo
la difesa regionale, la incostituzionalità degli
impugnati commi 483 e 486.
Il comma 483 viene censurato, sempre in riferimento agli
artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui,
modificando l’art. 12 del decreto legislativo n. 79
del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sono
determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi,
i parametri di aumento dell’energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara.
Tale previsione violerebbe, secondo la ricorrente, le competenze
regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione
e gestione delle acque pubbliche e di energia, in quanto
il provvedimento ministeriale in questione dovrebbe essere
adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle
Regioni.
La Regione Toscana richiama, in proposito, la sentenza della
Corte costituzionale n. 383 del 2005, la quale avrebbe ritenuto
necessaria un’intesa in senso forte tra gli organi
statali e la Conferenza unificata, in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,
stante la connessione e l’incidenza dei poteri statali
con molteplici materie di competenza legislativa concorrente.
|
| |
|
2.3. Il comma 486 viene, infine,
censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
in quanto l’introduzione e la determinazione di un
canone aggiuntivo e la sua attribuzione allo Stato ed ai
Comuni interessati violerebbero le competenze regionali
in materia di demanio idrico, di corretta programmazione
e gestione delle acque pubbliche e di energia, secondo le
quali spetterebbe alla Regione di essere coinvolta in ordine
al procedimento di quantificazione, incameramento e determinazione
dell’utilizzo del canone di concessione aggiuntivo
introdotto dalla norma.
|
| |
|
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Toscana avverso i commi 483, 486 e 491 della legge n. 266
del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale
eccepisce l’inammissibilità o l’infondatezza
del ricorso
|
| |
|
3.1. Quanto al comma 491, l’Avvocatura
rileva che la qualificazione normativa della materia dell’intervento
normativo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte,
non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe
solo una “convinzione” dello Stato.
La disposizione in questione, pertanto, non produrrebbe
alcun vincolo giuridico, con conseguente inammissibilità
del ricorso per mancanza di lesività della norma
censurata.
|
| |
|
3.2. Quanto al comma 483, la difesa
erariale ritiene che la previsione rientri effettivamente
nella materia, di esclusiva competenza statale, della tutela
della concorrenza, riguardando le procedure di gara e non
la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.
In altri termini, la disposizione non regolerebbe affatto
il modo di produrre l’energia, ma detterebbe unicamente
misure per assicurare il carattere pienamente concorrenziale
della procedura di scelta del concessionario.
|
| |
|
3.3. Quanto, infine, al comma 486,
il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il
ricorso sia, anzitutto, inammissibile, non essendo desumibile
da esso quale sia il parametro costituzionale violato.
La questione sarebbe comunque infondata, in quanto la norma
non toccherebbe la durata delle concessioni, ma solo i relativi
canoni, i quali, a loro volta, costituendo una entrata statale,
non sarebbero determinabili se non dallo Stato.
L’ammontare del canone, d’altro canto, non inciderebbe
sulle modalità di utilizzazione del demanio idrico
e nemmeno sulla corretta programmazione e gestione delle
acque pubbliche, e, di conseguenza, non darebbe luogo a
violazioni di competenze regionali.
|
| |
|
4. Con ricorso notificato il 24
febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo e iscritto
al numero 35 del registro ricorsi dell’anno 2006 la
Regione Piemonte censura i commi 483, 485, 487, 488, 491
e 492 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, in
riferimento agli artt. 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.
|
| |
|
4.1. La Regione Piemonte contesta,
anzitutto, il comma 491, che espressamente riconduce l’intervento
normativo alla materia della tutela della concorrenza ed
all’attuazione del diritto comunitario, sostenendo
che le funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo
idroelettrico e, più in generale, in ordine alla
gestione del demanio idrico, la ricerca, l’estrazione
ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema
idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei
canoni di concessione e l’introito dei relativi canoni
siano di competenza regionale.
La ricorrente richiama la propria legge regionale 26 aprile
2000, n. 44, ricordando che con essa è stata data
attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed invoca i principi
di sussidiarietà e di leale collaborazione quali
fondamento delle proprie competenze in materia.
La ricorrente Regione Piemonte chiarisce, peraltro, di avere
la potestà legislativa in materia di grandi derivazioni
di acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina
di dette concessioni è strettamente intrecciata con
la materia del governo del territorio e della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
L’intervento normativo statale, pertanto, intervenendo
nei suddetti settori sarebbe lesivo della competenza regionale,
stante il carattere di estremo dettaglio ed il carattere
totalmente unilaterale della disciplina, che è stata
adottata senza tenere in alcun conto le obiezioni regionali
manifestate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni
sullo schema di decreto legislativo recante l’attuazione
della direttiva 2003/54/CE (poi incorporato nella legge
finanziaria dello Stato mediante le previsioni censurate),
né garantirebbe alcun momento concertativo e di coordinamento
volto a conciliare le esigenze unitarie con quelle rappresentate
dall’ente territoriale.
|
| |
|
4.2. La Regione Piemonte censura,
poi, il comma 485, che prevede, a determinate condizioni,
la proroga dei rapporti concessori in atto, precisando che
tale previsione precluderebbe il legittimo esercizio da
parte delle Regioni delle funzioni ad esse spettanti in
materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del
patrimonio idrico regionale.
La proroga, secondo la Regione, lascerebbe inalterate per
troppo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche
definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai
da decenni e quindi inadeguate rispetto all’evoluzione
normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni
fisici, impedendo all’ente territoriale l’esercizio
adeguato delle relative funzioni.
|
| |
|
4.3. La Regione Piemonte censura,
infine, il comma 483 ed i commi 485 e 487, in quanto essi,
rimettono ad organi statali la definizione dei requisiti
organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento
dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti
la procedura di gara, nonché del miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza,
e determinano la congruità degli interventi di ammodernamento
degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni
energetiche ed ambientali, ed in tal senso non terrebbero
conto delle richiamate competenze regionali e mancherebbero
di alcun meccanismo procedurale e finanche di una sede di
confronto che assicuri il coinvolgimento degli enti territoriali,
istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte
che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.
|
| |
|
5. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Piemonte avverso i commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 della
legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione,
nel quale eccepisce l’inammissibilità o l’infondatezza
del ricorso.
|
| |
|
5.1. L’Avvocatura rileva,
anzitutto, che dal ricorso non sarebbero desumibili i parametri
costituzionali evocati, con conseguente sua inammissibilità.
|
| |
|
5.2. Parimenti inammissibile sarebbe
il richiamo al decreto legislativo n. 112 del 1998, trattandosi
di una norma ordinaria di delega di funzioni, liberamente
modificabile da parte dello Stato e non deducibile quale
parametro in un giudizio di costituzionalità.
|
| |
|
5.3. Quanto al richiamo dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle
materie del governo del territorio, non sarebbe poi chiaro,
secondo la difesa erariale, “in qual modo le disposizioni
impugnate” potrebbero interferire “sul governo
del territorio quando, nel loro complesso, comportano il
mantenimento della situazione idraulica preesistente senza
che siano previste opere innovative e senza che, pertanto,
siano interessati i profili territoriali delle zone interessate”.
|
| |
|
5.4. Sempre in via di generale contestazione
del ricorso, l’Avvocatura sostiene che la normativa
recata dai commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 dell’art.
1 della legge n. 266 del 2005 inciderebbe soltanto in via
indiretta sulla produzione dell’energia, essendo diretta
soprattutto agli aspetti amministrativi dei rapporti che
continuano ad essere disciplinati dagli originari atti di
concessione.
|
| |
|
5.5. Le norme impugnate, inoltre,
sarebbero comunque vincolanti per la Regione, in quanto,
seppure non fossero ritenute attinenti alla materia della
tutela della concorrenza, costituirebbero nella quasi totalità
principi fondamentali rivolti ad assicurare la funzionalità
della rete nazionale.
5.6. Il resistente Presidente del Consiglio dei
ministri sviluppa, poi, questi ulteriori rilievi in ordine
alle singole disposizioni impugnate.
|
| |
|
5.6.1. Il comma 483 non inciderebbe
sui dedotti ambiti di competenza regionale, in quanto, da
un lato, resterebbe salva la possibilità per l’amministrazione
competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico
ad un diverso uso delle acque, dall’altro, non sarebbero
previsti interventi sulla conformazione del corso delle
acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio
per la funzione regionale di governo del territorio.
|
| |
|
5.6.2. Per le stesse ragioni non
sarebbe lesiva la proroga dei rapporti concessori in corso
prevista dal comma 485, limitandosi esso a prolungare la
situazione preesistente.
|
| |
|
5.6.3. Le censure riferite ai commi
487 e 488 sarebbero inammissibili, dacché meramente
enunciate, senza neppure l’indicazione delle norme
o dei principi costituzionali che si assumono violati.
|
| |
|
5.6.4. La censura del comma 491
sarebbe, infine inammissibile, in quanto la “autoqualificazione”
della materia dell’intervento normativo statale, alla
luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore
deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una “convinzione”
dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo
giuridico.
|
| |
|
6. Con ricorso notificato il 27
febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto
al numero 36 del registro ricorsi dell’anno 2006,
la Regione Campania ha censurato i commi da 483 a 492 dell’art.
1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento all’art.
117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione.
|
| |
|
6.1. La Regione Campania ritiene
che le disposizioni impugnate presentino un contenuto omogeneo
quanto a modalità di disciplina e settore materiale
dell’intervento e che il momento unificante sia fornito
dalla stessa legge con la “autoqualificazione”
delle stesse, come attinenti alla competenza esclusiva dello
Stato in materia di concorrenza.
Tali disposizioni, tuttavia, inciderebbero sulle competenze
regionali concorrenti in materia di governo del territorio,
soprattutto sotto il profilo delle concessioni demaniali,
e della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
e sarebbero illegittime, in quanto avrebbero natura di dettaglio
e non prevederebbero alcun coinvolgimento della Regione
nelle scelte. Il che configurerebbe, a dire della ricorrente,
quantomeno, una violazione del principio di leale collaborazione
|
| |
|
6.2. Peraltro, secondo la ricorrente
Regione Campania, neppure la riconduzione dell’intervento
normativo statale al dichiarato fine di tutela della concorrenza,
giustificherebbe le previsioni censurate. Trattandosi di
una materia trasversale, l’invocato titolo di competenza
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione non escluderebbe la necessità di una
partecipazione e di un coinvolgimento della Regione nelle
scelte de quibus.
|
| |
|
7. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Campania avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266
del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale
eccepisce l’inammissibilità o l’infondatezza
del ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti
in relazione alle singole disposizioni impugnate.
|
| |
|
7.1. Quanto al comma 483, la prospettata
limitazione delle proprie competenze nell’utilizzo
del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato,
resterebbe salva la possibilità per l’amministrazione
competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico
ad un diverso uso delle acque, dall’altro, non sarebbero
previsti interventi sulla conformazione del corso delle
acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio
per la funzione regionale di governo del territorio.
|
| |
|
7.2. Quanto al comma 485, che secondo
la Regione Campania opererebbe nella stessa direzione del
comma 483, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità
del ricorso, in quanto la ricorrente non spiegherebbe come
la proroga delle concessioni in corso ovvero il prolungamento
della situazione attuale possa incidere sul governo del
territorio.
|
| |
|
7.3. Quanto al comma 486, la difesa
erariale interpreta il ricorso nel senso che la prospettazione
regionale sia nel senso che il canone aggiuntivo a favore
dello Stato opererebbe una distrazione delle risorse spettanti
alla Regione.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri la questione
sarebbe inammissibile, per la mancata indicazione di alcun
parametro costituzionale, ed infondata, in quanto il canone
aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto,
carattere aggiuntivo e la sua mancata percezione da parte
della Regione non toccherebbe l’importo del canone
già dovuto e non comporterebbe, pertanto, alcuna
distrazione di risorse.
|
| |
|
7.4. Le censure riferite ai commi
487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché
meramente enunciate, senza neppure l’indicazione delle
norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.
|
| |
|
7.5. La censura del comma 491 sarebbe,
infine inammissibile, in quanto la “autoqualificazione”
della materia dell’intervento normativo statale, alla
luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore
deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una “convinzione”
dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo
giuridico.
|
| |
|
8. Con ricorso notificato il 27
febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto
al numero 39 del registro ricorsi dell’anno 2006 la
Regione Emilia-Romagna ha censurato i commi 483, da 485
a 481 (recte: 491) e 492 dell’art. 1 della legge n.
266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, terzo comma,
della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.
|
| |
|
8.1. La ricorrente Regione Emilia-Romagna,
dopo avere analiticamente ricostruito l’evoluzione
normativa in materia di concessioni di grande derivazione
a scopo idroelettrico, esprime, anzitutto, notevoli riserve
avverso il procedimento legislativo che ha portato all’incorporazione
nella legge n. 266 del 2005 dello schema di decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2003/54/CE, già contestato
dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza permanente
Stato-Regioni.
Per la ricorrente, che specifica di non volere sollevare
una questione di legittimità costituzionale dell’intera
legge finanziaria per vizio procedurale complessivo, atteso
il dirompente effetto che questo avrebbe sul sistema, non
si tratterebbe solo di cattiva tecnica redazionale, ma di
“vero e proprio smarrimento delle garanzie costituzionali
che si ricollegano all’attento e regolare procedimento
deliberativo prescritto dall’art. 72 Cost.”.
Per la difesa regionale, l’intero iter legis seguito
(che avrebbe visto l’esautoramento della Commissione
referente e la compressione dello stesso esame di merito
in Aula, stante la posizione della questione di fiducia)
costituirebbe “un motivo di illegittimità specifico
dei commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata
inserzione nel testo della bozza di decreto legislativo
nella legge finanziaria, prodotta dal “maxiemendamento”,
dimostra in tutta la sua evidenza la lesione delle prerogative
delle Regioni a cui vengono imposte in tal modo, senza un
adeguato vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano
già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria
in Conferenza Stato-Regioni”. Per la Regione Emilia-Romagna,
in sostanza, il Governo sarebbe così riuscito ad
imporre tale disciplina alle Regioni “facendo violenza,
contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare
che a quelle della leale collaborazione”.
|
| |
|
8.2. Sempre in via di generale contestazione
dell’intervento normativo statale, la ricorrente sostiene,
poi, che le disposizioni impugnate, se pure riferibili alla
materia statale della tutela della concorrenza, inciderebbero
trasversalmente sulle materie di competenza legislativa
concorrente del governo del territorio e della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,
oltre che sulla tutela del valore ambientale costituito
dal patrimonio idrico regionale. E risulterebbero lesive
della autonomia regionale, in quanto avrebbero natura di
dettaglio e regolerebbero in via unilaterale la materia,
in totale assenza di strumenti concertativi e di coordinamento
“orizzontale” volti ad assicurare la conciliazione
tra le esigenze unitarie nazionali ed il governo autonomo
del territorio, al quale afferisce la materia della gestione
del demanio idrico, definita dagli artt. 86 ed 89 del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
La Regione Emilia-Romagna richiama l’orientamento
della Corte costituzionale (di cui richiama le sentenze
nn. 303 e 370 del 2003, 6 del 2004, 50, 62, 219, 231, 242
e 383 del 2005), per il quale, nel concorso tra competenze
statali trasversali e competenze regionali, la legislazione
statale sarebbe legittima solo ove: a) logicamente pertinente
e idonea alla regolazione della materia; b) strettamente
proporzionale a tale fine; c) adottata a seguito di procedure
che assicurino la partecipazione dei livelli di governo
coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione
o, comunque, prevedano adeguati meccanismi di cooperazione
per l’esercizio concreto delle funzioni allocate presso
gli organi centrali.
Nella specie, secondo la Regione, difetterebbero però
tutti questi presupposti.
|
| |
|
8.2.1. La previsione di una proroga
“secca per dieci anni” dei rapporti concessori
in corso (comma 485), in luogo di una procedura di rinnovo
che “apra” il mercato, lascerebbe, infatti,
irragionevolmente inalterate per lunghissimo tempo le condizioni
di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari
di concessione sottoscritti ormai da decenni e, quindi,
inadeguate rispetto all’evoluzione normativa, socio-economica,
tecnica e degli stessi fenomeni fisici e ambientali.
|
| |
|
8.2.2. La stessa previsione sarebbe,
poi, del tutto contraddittoria, rispetto al principio della
gara contestualmente affermato dal comma 483 e rispetto
proprio a quel fine di tutela della concorrenza e di adeguamento
ai principi comunitari, apparentemente ed “ambiguamente”
invocati dal legislatore a fondamento della disciplina.
A dire della Regione, sarebbe stato sufficiente che la legge
statale avesse consentito l’adeguamento delle concessioni
da rinnovarsi alle disposizioni e alle prescrizioni delle
leggi e dei piani, statali e regionali, in materia di energia
e utilizzo delle acque pubbliche.
Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ricorda, poi, gli
artt. da 140 a 142 e da 152 a 156 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),
il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento
per la disciplina del procedimento di concessione di acqua
pubblica) ed il recentemente approvato “Piano di Tutela
delle Acque”.
|
| |
|
8.2.3. La ricorrente rimarca, poi,
che la competenza statale trasversale in materia di concorrenza
dovrebbe comunque limitarsi alle linee generali, ad un “quadro
di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte
regionale”.
Resterebbe pertanto esclusa la possibilità di definire,
con atti ministeriali, i requisiti organizzativi e finanziari
minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta
e della potenza installata concernenti la procedura di gara,
nonché il miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza, e quella della congruità
degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso
il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali
(commi 483, 485 e 487).
|
| |
|
8.2.4. La Regione Emilia-Romagna
censura, infine, specificamente il comma 486, il quale prevede,
quale corrispettivo della proroga, un canone aggiuntivo
unico quadriennale a vantaggio dello Stato e dei Comuni
interessati, in quanto spetterebbe alla Regione stabilire
ed introitare i canoni relativi alle concessioni di acqua
pubblica, tenuto anche conto che con tali entrate la Regione
deve finanziare le proprie spese connesse all’esercizio
della funzione di gestione del demanio idrico conferitale
dallo Stato.
|
| |
|
9. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Emilia-Romagna avverso i commi 483, da 485 a 491 e 492 della
legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione,
nel quale eccepisce l’inammissibilità o l’infondatezza
del ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti
in relazione alle singole disposizioni impugnate.
|
| |
|
9.1. Quanto al comma 483, la prospettata
limitazione delle competenze regionali di utilizzo del territorio
non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva
la possibilità per l’amministrazione competente
di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso
uso delle acque, dall’altro, non sarebbero previsti
interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché
non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione del
governo del territorio.
|
| |
|
9.2. Quanto al comma 484, la difesa
erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso,
in quanto la ricorrente non spiegherebbe come la proroga
delle concessioni in corso ovvero il prolungamento della
situazione attuale possano incidere sul governo del territorio.
|
| |
|
9.3. Quanto al comma 486, la difesa
erariale ritiene che la questione sia inammissibile, per
la mancata indicazione di alcun parametro costituzionale,
ed infondato, in quanto il canone aggiuntivo unico previsto
dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la
sua mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe
l’importo del canone già dovuto e non comporterebbe,
pertanto, alcuna distrazione di risorse.
|
| |
|
9.4. Le censure riferite ai commi
487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché
meramente enunciate, senza neppure l’indicazione delle
norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.
|
| |
|
9.5. La censura del comma 491 sarebbe,
infine inammissibile, in quanto la “autoqualificazione”
della materia dell’intervento normativo statale, alla
luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore
deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una “convinzione”
dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo
giuridico.
|
| |
|
10. Con ricorso notificato il 27
febbraio 2006, depositato il successivo 4 marzo ed iscritto
al numero 41 del registro ricorsi dell’anno 2006,
la Regione Friuli-Venezia Giulia ha censurato i commi da
483 a 492 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005,
in riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2001, n.
265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio
idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia
di risorse idriche e di difesa del suolo) ovvero all’art.
117, terzo comma, della Costituzione.
|
| |
|
10.1. La Regione Friuli-Venezia
Giulia ricorda, anzitutto, il complesso delle sue competenze
in materia di demanio idrico, richiamando:
a) l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo
n. 265 del 2001, secondo i quali sono trasferiti alla Regione
Friuli-Venezia Giulia “tutti i beni dello Stato appartenenti
al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei
e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati
nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio,
nel tratto, classificato di prima categoria, nonché
dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da
confine con la regione Veneto” e “la Regione
esercita tutte le attribuzioni inerenti la titolarità
dei beni trasferiti”;
b) l’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 265 del 2001, che dispongono il trasferimento alla Regione
di tutte le funzioni amministrative relative al demanio
idrico che già non le spettino, ivi comprese quelle
relative alle derivazioni ed opere idrauliche, e la delega
delle funzioni amministrative inerenti le grandi derivazioni;
c) l’art. 3 del decreto legislativo n. 265 del 2001,
che, aggiuntivamente, trasferisce alla Regione tutte le
funzioni non espressamente indicate nell’art. 88 del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
La ricorrente ricorda, inoltre, che il nuovo art. 117, terzo
comma, della Costituzione ha attribuito alla competenza
concorrente delle Regioni la materia della produzione, del
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica.
E richiama infine, genericamente, la legge regionale 3 luglio
2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo
e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio
idrico).
|
| |
|
10.2. Dopo tale ricostruzione del
quadro normativo di riferimento, la Regione Friuli-Venezia
Giulia precisa, peraltro, che le varie censure sono proposte
in ragione di una ritenuta possibile diretta incidenza dell’art.
1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005 sull’autonomia
regionale.
Rileva infatti la ricorrente che, ad onta della clausola
di salvaguardia dettata dal comma 610 del medesimo art.
1 della legge n. 266 del 2005 (che sembrerebbe fare salvo
il regime speciale delle Regioni e Province autonome), il
comma 492 fissa il termine di novanta giorni sia per le
Regioni sia per le Province autonome per l’armonizzazione
dei propri ordinamenti con le norme dettate dai commi da
483 a 491, il che lascerebbe “pensare che anche gli
enti di autonomia speciale siano destinatari delle stesse”.
|
| |
|
10.3. La ricorrente muove, poi,
articolate censure in ordine alla prevista (comma 485) proroga
dei rapporti concessori in atto.
|
| |
|
10.3.1. In primo luogo, la proroga
sarebbe in contrasto con le procedure ordinarie di gestione
del bene pubblico affidate alla Regione dal decreto legislativo
n. 265 del 2001.
|
| |
|
10.3.2. In secondo luogo, la proroga,
venendo ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente
ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente
più vantaggiose rispetto a quelle originarie, sarebbe
lesivo dell’autonomia finanziaria della Regione autonoma.
|
| |
|
10.3.3. In terzo luogo, la ricorrente
contesta la coerenza della introdotta proroga con il principio
costituzionale della tutela della concorrenza, che il legislatore
nazionale invoca a fondamento delle previsioni impugnate.
Per la ricorrente, la competenza prevista dall’art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione non potrebbe
essere esercitata per introdurre norme, quali quelle di
proroga, del tutto contrarie all’instaurazione di
mercati concorrenziali e alle politiche comunitarie di liberalizzazione.
|
| |
|
10.3.4. La proroga viene, poi, contestata
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione alle
condizioni cui essa è collegata.
Rileva anzitutto la ricorrente come sia del tutto arbitrario
ricollegare la proroga ad interventi di ammodernamento degli
impianti già avvenuti (“evidentemente all’interno
del quadro economico della precedente concessione”)
alla data di entrata in vigore della legge.
Parimenti illegittimo sarebbe, poi, che nella valutazione
di congruità degli interventi ancora da effettuare,
di ammodernamento e di miglioramento delle prestazioni energetiche
ed ambientali degli impianti, non sia attribuito ruolo alcuno
alla Regione, cui pure spettano rilevanti competenze in
materia.
|
| |
|
10.4. La Regione Friuli-Venezia
Giulia ritiene poi illegittimo il comma 488, che disciplina
le modalità di presentazione delle domande di proroga
e quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti.
Risulterebbero, in particolare, violate le competenze legislative
e amministrative regionali previste dalle norme di attuazione,
sia laddove il comma 488 prevede gli adempimenti a carico
dei concessionari, sia laddove esso stabilisce il termine
entro il quale la Regione deve compiere le proprie verifiche.
|
| |
|
10.5. La ricorrente contesta pure
il comma 491 dell’ art. 1 della legge n. 266 del 2005,
in quanto esso conterrebbe una qualificazione dell’intera
disciplina introdotta quale norma di competenza esclusiva
statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione e di attuazione dei principi comunitari
resi nel parere motivato della Commissione europea in data
7 gennaio 2004.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, a prescindere dagli stessi
rilievi sopra ricordati sul riparto di competenza legislativa
in materia, contesta sia la “palese” non corrispondenza
delle disposizioni in questione con gli invocati principi
comunitari sia la pretesa dello Stato di potere “autoqualificare”
le norme, essendo la natura di queste un dato obiettivo,
soggetto ad accertamento e verifica da parte della Corte
costituzionale, e non l’effetto di una scelta volontaristica
dello Stato.
|
| |
|
10.6. La Regione Friuli-Venezia
Giulia censura, infine, il comma 492, “in quanto esso
impone un onere di adeguamento alle norme statali”.
Si tratterebbe, per la Regione, di un onere del tutto privo
di fondamento costituzionale, dato che le acque pubbliche
apparterrebbero alla potestà legislativa residuale,
ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione,
operante in virtù dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
La previsione, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima
anche se vi fosse un titolo costituzionale per l’intervento
statale, in quanto non potrebbe supporsi che “l’onere
di adeguamento consista […] nel dovere di prorogare
ugualmente tutte le concessioni idroelettriche”, ed
in quanto non potrebbe pretendersi di “vincolare la
Regione, nel quadro delle proprie competenze, ad una proroga
che non corrisponderebbe ad alcun principio” e che
sarebbe “già illegittima anche per il campo
di applicazione diretta delle norme qui impugnate”.
|
| |
|
11. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Emilia-Romagna avverso i commi da 483 a 492 della legge
n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione,
nel quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso,
sul presupposto che le norme censurate non sarebbero applicabili
o comunque non sarebbero lesive per la ricorrente Provincia
autonoma.
|
| |
|
11.1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri richiama, in proposito, il comma 610 dell’art.
1 della legge n. 266 del 2005, secondo il quale “le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti”.
E sostiene che il combinato disposto di tale disposizione
e di quella dettata dal precedente comma 492, che fissa
in novanta giorni il termine per le Regioni e le Province
autonome per l’adeguamento alla nuova legislazione
statale, sia da intendere nel senso che “nella eventualità
che tra quelle portate dai commi da 483 a 492 ci fossero
alcune norme applicabili, anche come principi fondamentali,
alle Regioni e alle Province autonome senza necessità
di norme di attuazione perché compatibili con gli
Statuti” viene “assegnato un termine perché
le Regioni e le Province autonome” provvedano “alla
armonizzazione dei propri ordinamenti”.
In sostanza il comma 610, che si riferisce all’intero
articolo 1, e quindi a disposizioni tra loro estremamente
eterogenee, costituirebbe una norma generale e di chiusura,
rispetto a quella speciale dettata dal comma 492, di modo
che la prima escluderebbe la verificazione di una antinomia
reale tra disciplina statale e statutaria, mentre la seconda
si riferirebbe alle ipotesi di norme statali in materia
di grande derivazione idroelettrica direttamente applicabili
nel territorio regionale.
|
| |
|
12. In prossimità dell’udienza
del 24 ottobre 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi,
nelle quali articola generali riflessioni in ordine ai vari
cinque ricorsi e svolge ulteriori e puntuali contestazioni
in ordine a ciascuno di essi.
|
| |
|
12.1. In via generale la difesa
erariale ribadisce il carattere non precettivo della autoqualificazione
delle norme recata dal comma 491 dell’articolo 1 della
legge n. 266 del 2005 e, comunque, la effettiva riferibilità
al titolo della tutela della concorrenza delle varie disposizioni.
|
| |
|
12.2. In ordine alla previsione
(comma 483) del provvedimento ministeriale determinativo
dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica l’Avvocatura,
da un lato, sostiene che si tratti di requisiti minimi elevabili
dalle Regioni, dall’altro, rimarca la loro necessità
per la “serietà” delle gare.
|
| |
|
12.3. L’Avvocatura ritiene,
poi, che la natura trasversale del potere normativo esercitato,
se consente la “sovrapposizione” di discipline
regionali, con il limite di non pregiudicare gli obiettivi
della legislazione statale, non potrebbe in alcun caso essere
subordinata ad una intesa forte con gli enti territoriali.
E che la leale collaborazione non possa essere invocata
in riferimento all’esercizio di competenze normative
e non amministrative.
|
| |
|
12.4. Sempre in via generale la
difesa erariale ascrive alla competenza in materia di sistema
tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera
e, della Costituzione) l’introduzione del canone aggiuntivo
previsto dal comma 486 dell’articolo 1 della legge
n. 266 del 2005.
|
| |
|
12.5. Quanto alla previsione della
proroga, a determinate condizioni, dei rapporti in corso
(comma 485) il Presidente del Consiglio dei ministri nega
che essa sia “ontologicamente” estranea alla
materia della tutela della concorrenza e chiarisce che,
infine, l’intervento normativo sarebbe avvenuto in
considerazione della asimmetricità delle liberalizzazioni
in atto nei vari Paesi europei, allo specifico fine di evitare
che imprese stranieri operanti nel loro mercato interno
in regime di monopolio potessero, sfruttando i benefici
economici di tale situazione anticoncorrenziale, concorrere
alle gare per le concessioni idroelettriche italiane in
posizione di vantaggio rispetto ai soggetti interessati
nazionali.
Il rinvio della esecuzione delle gare, in sostanza, sarebbe
stato determinato dalla necessità di attendere un
grado avanzato di liberalizzazione nell’intero mercato
europeo dell’energia elettrica e di assicurare, in
tal modo, una effettiva e completa concorrenzialità
di esso.
|
| |
|
13. In ordine al ricorso della Regione
Campania la difesa erariale rileva la inammissibilità
di gran parte delle censure, per mancata indicazione del
principio costituzionale violato o mancata argomentazione
delle questioni proposte. In particolare, secondo l’Avvocatura,
del tutto immotivate sarebbero le questioni proposte avverso
i commi 489, 490 e 491.
|
| |
|
13.1. In merito al ricorso della
Regione Emilia-Romagna la difesa erariale contesta, anzitutto,
l’ammissibilità della censura proposta in riferimento
all’articolo 72 della Costituzione, sul rilievo che
questa disposizione costituzionale non attiene al riparto
di competenze legislative né riconosce alcuna prerogativa
alla Regione.
La difesa erariale sottolinea, poi, che le questioni proposte
da questa ricorrente avverso il comma 488 dovrebbe ritenersi
come non proposta, difettando qualsiasi argomento in ordine
ad essa, mentre inammissibile sarebbe quella riferita ai
commi 489 e 490, per mancata indicazione del parametro costituzionale
violato.
|
| |
|
13.2. In merito al ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia l’Avvocatura sostiene
che il contenuto precettivo del contestato comma 488, da
un lato, investe la autocertificazione di determinate circostanze
ovvero il loro regime probatorio, che, in quanto tale, rientrerebbe
nella competenza statale in materia di ordinamento civile,
dall’altro, fisserebbe un termine facoltativo e non
obbligatorio alle attività di verifica regionali.
|
| |
|
14. In prossimità dell’udienza
del 24 ottobre 2006 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia e Campania hanno depositato memorie.
|
| |
|
14.1. La Regione Emilia-Romagna,
in buona sostanza, ribadisce le difese già svolte.
|
| |
|
14.2. La Regione Friuli-Venezia
Giulia prende atto della posizione manifestata nell’atto
di costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri
in ordine all’applicabilità alla Regione autonoma
dei commi da 483 a 492 dell’articolo 1 della legge
n. 266 del 2005 nei limiti della sua compatibilità
con la autonomia statutaria, ricorda di avere proposto il
ricorso proprio per l’eventualità che tale
lettura adeguatrice non fosse seguita dallo Stato e si rimette,
peraltro, al giudizio di questa Corte, ribadendo, nel merito,
gli argomenti già svolti.
|
| |
|
14.3. La Regione Campania ribadisce
e sviluppa i motivi del proprio ricorso. Sostiene, inoltre,
che, nel caso di specie, difettino tutti i presupposti enucleati
dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 383 del
2000 e 6 del 2004) per ritenere legittima una “chiamata
in sussidiarietà” di funzioni amministrative
delle Regioni e che la materia del governo del territorio
deve essere intesa in una ampia accezione (che sarebbe stata
fatta propria da questa Corte con le sentenze nn. 383 del
2005, 196 del 2004, 362, 331, 307 e 303 del 2003), comprensiva
anche dell’uso delle acque.
|
| |
|
15. In prossimità dell’udienza
del 23 ottobre 2007 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia e Campania hanno depositato memorie.
|
| |
|
16. La Regione Friuli-Venezia Giulia
svolge considerazioni in replica alla memoria della Avvocatura
generale dello Stato del 10 ottobre 2006.
|
| |
|
16.1. La difesa regionale, in particolare,
contesta la tesi della Avvocatura dello Stato, per la quale
le norme di attuazione statutaria, relative alle funzioni
amministrative, non toccherebbero le competenze legislative
dell’ente territoriale speciale e, soprattutto, non
varrebbero a superare la previsione dell’articolo
5, n. 14, dello Statuto speciale, che espressamente esclude
dalle competenze concorrenti della Regione autonoma in materia
di demanio idrico le grandi derivazioni.
Per la difesa regionale sarebbe invece pacifico che i decreti
di trasferimenti o le norme di attuazione che ripartiscono
le funzioni amministrative abbiano grande rilievo anche
ai fini della interpretazione dell’articolo 117 della
Costituzione e degli Statuti speciali.
Per la Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative
inerenti alle grandi derivazioni ad essa delegate dall’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001sarebbero
divenute funzioni e competenze proprie alla luce dell’articolo
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, trattandosi
di potestà concorrente in materia di energia.
|
| |
|
16.2. La difesa regionale contesta
poi l’argomento sviluppato dalla Avvocatura dello
Stato, per cui la proroga dei rapporti concessori in atto
prevista dall’impugnato comma 485 della legge n. 266
del 2005 sarebbe stata determinata dalla esigenza di salvaguardare
il mercato interno dall’ingresso in esso di società
europee monopoliste nei propri mercati nazionali, ritenendo
che questa possa essere la ragione di politica economica
dell’intervento normativo, ma che non valga a dimostrarne
la legittimità sul piano del riparto costituzionale
delle competenze legislative.
In particolare la difesa regionale ribadisce il carattere
paradossale della invocazione del titolo di competenza della
“tutela della concorrenza” per giustificare
una disciplina di chiusura del mercato.
|
| |
|
16.2.1. La difesa regionale insiste
poi sul rilievo (per essa “palese”) che la disciplina
della concessioni di uso di beni del demanio idrico attenga
alla gestione dei beni pubblici.
|
| |
|
16.2.2. La Regione autonoma insiste,
altresì, sulla dedotta violazione della propria autonomia
finanziaria, sull’assunto che la proroga, seppure
non riduca le risorse attualmente da essa tratte dalle concessioni,
precluda comunque i maggiori importi derivanti dalle gare
per nuove concessioni.
|
| |
|
16.3. La difesa regionale sostiene,
poi, che la previsione del comma 487, laddove lo Stato fissa
i benefici energetici ed ambientali necessari per l’ottenimento
della proroga, abbia natura di estremo dettaglio ed interferisca
con la materia di potestà concorrente regionale della
energia, senza che sussista alcuna esigenza di uniformità
e senza che sia prevista alcuna forma di coinvolgimento
dell’ente autonomo.
Né sarebbe rilevante al fine di giustificare la previsione
del comma 487 la competenza statale in materia di tutela
dell’ambiente, essendo questa limitata alla definizione
degli standard minimi di tutela, mentre la disposizione
censurata prevede un “miglioramento delle prestazioni
ambientali dell’impianto”, ed essendo comunque
necessario, anche dove sussistano competenze esclusive statali
di natura c.d. trasversale, il rispetto del principio di
leale collaborazione.
|
| |
|
16.3.1. Sul punto la difesa regionale
contesta, pure, la tesi dell’Avvocatura dello Stato,
per la quale di leale collaborazione può parlarsi
solo in riferimento alla fase amministrativa, ma non in
ordine all’esercizio delle competenze legislative.
Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la tesi sarebbe inaccettabile,
dacché essa varrebbe a derubricare un principio di
natura costituzionale, attinente alla forma di Stato, in
un principio ordinatore della attività amministrativa,
rimesso alla libera configurazione da parte della legge
dello Stato.
La difesa regionale invoca il precedente costituito dalla
sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte e sostiene che
“non sembra dubbio che essa indichi una esigenza di
sistema, nel senso che lo Stato è tenuto, allorché
legifera, a prevedere sedi di concertazione con le Regioni,
là dove le attività disciplinate con legge
interferiscano con le attribuzioni istituzionali delle Regioni
stesse”.
|
| |
|
16.4. La Regione Friuli-Venezia
Giulia contesta, inoltre, la riconducibilità della
previsione del comma 488 alla materia dell’ordinamento
civile. Per la Regione autonoma tale tesi dell’avvocatura
erariale non sarebbe praticabile, dovendo riferirsi tanto
la disciplina dei rapporti tra concessionari ed ente concedente
(ovvero la Regione stessa) quanto la previsione della autocertificazione
alla funzione amministrativa concessoria di competenza regionale.
La difesa regionale rimarca, poi, di avere contestato la
disciplina in ordine alla verifica della congruità
degli investimenti, limitatamente alla previsione da parte
dello Stato del termine di sei messi per le attività
di controllo regionali.
|
| |
|
16.5. La Regione Friuli-Venezia
Giulia insiste, infine, sulla lesività delle norme
di autoqualificazione, quali quella recata dall’impugnato
comma 491 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005,
e quindi sulla ammissibilità della relativa censura.
|
| |
|
17. Anche la Regione Emilia-Romagna
svolge considerazioni in replica alla memoria della Avvocatura
generale dello Stato del 10 ottobre 2006.
La difesa regionale sviluppa argomenti sostanzialmente analoghi
a quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sopra
riportati. A questi aggiunge i seguenti rilievi.
|
| |
|
17.1. In ordine alla censura da
essa proposta avverso l’intero intervento normativo
statale per violazione dell’art. 72 della Costituzione,
la Regione Emilia-Romagna richiama la sentenza n. 398 del
1998 di questa Corte, dalla quale trae argomenti sulla deducibilità
del parametro e quindi sulla ammissibilità della
questione, contestata invece dalla difesa erariale.
|
| |
|
17.2. In ordine alla censura del
comma 486, la difesa regionale contesta che l’introdotto
canone aggiuntivo possa qualificarsi come tassa e quindi
giustificarsi, come prospettato dalla Avvocatura dello Stato,
sulla base della competenza in materia di sistema tributario
dello Stato.
|
| |
|
17.3. In ordine alle censure dei
commi 487, 488 e 489, ritenute dall’Avvocatura erariale
inammissibili per mancata argomentazione, la difesa regionale
specifica di avere censurato tali previsioni in via consequenziale
alla censura della proroga prevista dal comma 485, trattandosi
di una disciplina da quest’ultima non autonoma e a
questa del tutto strumentale.
|
| |
|
18. La Regione Campania ribadisce
nella sostanza i motivi posti a fondamento del proprio ricorso
e gli argomenti già sviluppati nella propria memoria
del 10 ottobre 2006.
|
| |
|
19. In prossimità dell’udienza
del 23 ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi,
nelle quali, in buona sostanza, ribadisce le difese già
svolte.
La difesa erariale sviluppa, peraltro, ulteriori argomentazioni
in riferimento ai ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia
ed Emilia-Romagna.
Gli argomenti trattati in via generale nella memoria depositata
nell’ambito del giudizio relativo alla Regione Emilia-Romagna
sono, poi, richiamati nelle memorie relative alle Regioni
Toscana, Piemonte e Campania.
|
| |
|
19.1. In riferimento al ricorso
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la difesa
erariale precisa che l’articolo 5, n. 14, dello Statuto
speciale esclude espressamente le grandi derivazioni dalla
potestà legislativa regionale e sostiene che le norme
di attuazione, invocate dalla Regione ricorrente, non siano
idonee, per loro natura e per il procedimento con il quale
sono approvate, a modificare il suddetto regime statutario.
Le norme di attuazione, in particolare, attenendo alle funzioni
amministrative non toccherebbero il diverso aspetto del
riparto delle competenze legislative. Con conseguente loro
irrilevanza nel giudizio in questione.
|
| |
|
19.1.1. La difesa erariale rileva,
inoltre, che il comma 610 del medesimo art. 1 della legge
n. 266 del 2005 reca una clausola di salvaguardia, relativamente
alle Regioni ed alle Province autonome.
Ciò spiegherebbe il comma 492, il quale, a sua volta,
prevede l’obbligo di adeguamento degli enti territoriali
speciali alla nuova disciplina.
Per la Avvocatura dello Stato, ove la Regione autonoma avesse
proceduto alla armonizzazione del suo ordinamento essa avrebbe
potuto distinguere tra le previsioni ad essa applicabili,
in quanto compatibili con la propria autonomia speciale,
da quelle per essa non vincolanti.
La difesa erariale rimette a questa Corte la valutazione
se tale omessa armonizzazione renda o meno inammissibile
il ricorso regionale.
|
| |
|
19.2. In riferimento al ricorso
della Regione Emilia-Romagna, la difesa erariale svolge
generali considerazioni in ordine alle c.d materie trasversali,
sostenendo che da tale trasversalità non possa dedursi
alcun limite esterno alla potestà legislativa statale,
ma solo che la Regione possa comunque intervenire utilizzando
le proprie competenze, nel pieno rispetto della disciplina
dettata dallo Stato.
Né tale natura trasversale imporrebbe alcuna forma
di coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio del
potere legislativo statale, posto che la leale collaborazione
entrerebbe in gioco solo in ordine a competenze amministrative.
|
| |
|
19.2.1. L’Avvocatura dello
Stato analizza, poi, in modo esteso tutta la disciplina
“a regime” delle concessioni di grande derivazione
a scopo idroelettrico, rimarcando come tutte le previsioni
siano ragionevolmente funzionali a garantire la concorrenzialità
del settore economico, la massima efficienza energetica
e il rispetto dell’ambiente ovvero tutti ambiti di
competenza statale.<
|
| |
|
19.2.2. La difesa erariale sottolinea,
infine, che il ricorso regionale, laddove contesta il comma
486 e, nella sostanza, reclama il canone aggiuntivo alla
finanza regionale, non individui tuttavia in alcun modo
il principio di rango costituzionale da cui sarebbe desumibile
la spettanza alla Regione di ogni canone derivante dal demanio
idrico. Da ciò la infondatezza della questione, anche
ove non si ritenesse la natura tributaria del canone aggiuntivo.
|
| |
|
Considerato in diritto
|
| |
|
1. Con cinque distinti ricorsi le
Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli
Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità
costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate
dell’art. 1 commi da 483 a 492, in materia di grandi
derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni,
essendo le altre questioni trattate separatamente.
|
| |
|
2. I cinque ricorsi, che censurano
i commi da 483 a 492 dell’art. 1 della legge n. 266
del 2005 (i ricorsi delle Regioni Campania e, in riferimento
ad uno specifico profilo, Emilia-Romagna censurano tutti
i predetti commi, gli altri ricorsi regionali solo alcuni
di essi) e che pongono questioni sostanzialmente simili,
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
|
| |
|
3. I predetti commi da 483 a 492
dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono
un’articolata disciplina delle concessioni di grandi
derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia
regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare
“a regime”.
|
| |
|
3.1. A tale secondo ambito sono
riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483),
quale principio generale per l’attribuzione delle
concessioni, nonché le regole relative alla trasferibilità
del ramo di azienda relativo all’esercizio della concessione
stessa (commi 489 e 490).
|
| |
|
3.2. Immediata applicazione sono
invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga
di dieci anni delle concessioni esistenti alla data di entrata
in vigore della legge n. 266 del 2005 (comma 485).
Tale proroga è espressamente posta in relazione “ai
tempi di completamento del processo di liberalizzazione
e integrazione europea del mercato interno dell’energia
elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princípi
comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento
nella produzione idroelettrica”.
Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro
anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico
calcolato in base alla potenza energetica nominale installata,
che viene ripartito per cinquanta milioni di euro allo Stato
e per i restanti dieci milioni ai Comuni interessati (comma
486).
Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma
485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono
ritenuti congrui ove rispondenti alle condizioni (quantitative,
qualitative e temporali) previste dal comma 487.
Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione
delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle
amministrazioni competenti e gli effetti (che si sostanziano
nella decadenza dalla concessione) del mancato completamento
degli investimenti di ammodernamento.
|
| |
|
3.3. Il comma 491 qualifica le predette
disposizioni come regole dettate in materia di tutela della
concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello
Stato, mentre il comma 492 fissa il termine (novanta giorni)
alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i
propri ordinamenti con la nuova disciplina.
Il comma 484, in questo ambito, abroga, infine, l’art.
16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica), che, nel disciplinare
la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva
salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti
legislativi di attuazione statutaria.
|
| |
|
4. Avverso questa disciplina le
ricorrenti Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna
e Friuli-Venezia Giulia propongono varie censure che appare
opportuno raggruppare in riferimento a ciascuno dei commi
impugnati. Mentre autonomamente ed in via preliminare verrà
valutata la specifica censura proposta dalla Regione-Emilia
Romagna avverso l’intero intervento normativo in questione.
|
| |
|
4.1. E’ peraltro opportuno
premettere una sintetica ricostruzione dell’evoluzione
della normativa statale in materia di grandi derivazioni
idroelettriche tanto in riferimento alle Regioni ordinarie
quanto in riferimento alla specifica posizione della ricorrente
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
|
| |
|
4.2. Fino al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
relativamente alle derivazioni situate nel territorio delle
Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva
allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i
canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano
al demanio idrico statale.
Detta competenza si esercitava anche in riferimento al territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto la legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) non detta regole speciali al riguardo, salvo che
nell’art. 49, il quale prevede la devoluzione alla
Regione dei nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni
idroelettriche riferibili al proprio territorio.
|
| |
|
4.2.1. L’art. 86 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 ha profondamente innovato la
materia, conferendo alle Regioni competenti per territorio
l’intera gestione del demanio idrico (la cui titolarità
resta comunque allo Stato), e il successivo art. 88 ha specificato
che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative
relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla
determinazione dei canoni di concessione e all’introito
dei relativi proventi.
Nel conferire tali funzioni, il decreto legislativo n. 112
del 1998 ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29,
comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi
derivazioni, prevedendo che, fino all’entrata in vigore
delle norme di recepimento della direttiva 96/92/CE del
19 dicembre 1996 (Direttiva del parlamento europeo e del
Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate
dallo Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero,
in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni,
dallo Stato.
|
| |
|
4.2.2. Successivamente, con il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stata data attuazione
alla citata direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata
la condizione cui l’art. 29, comma 3, del decreto
legislativo n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento
delle competenze alle Regioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni
ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico),
adottato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59 del
1997, si è infine provveduto a dare definitiva attuazione
al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi
il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio
2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli
atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni
di acque pubbliche.
Infine, con l’entrata in vigore delle modifiche del
Titolo V della Parte II della Costituzione alle Regioni
ordinarie è stata attribuita una competenza legislativa
concorrente in materia di “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia”.
|
| |
|
4.2.3. Per quanto attiene alla specifica
posizione della ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia,
mentre l’art. 5, primo comma, n. 16 dello Statuto,
esclude le grandi derivazioni dalla competenza concorrente
della Regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche,
il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e
marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse
idriche e di difesa del suolo), adottato ai sensi dell’art.
65 dello Statuto speciale, prevede:
- con l’art. 1, comma 1: il trasferimento alla Regione
di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico,
comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze,
i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale,
con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato
di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento
e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione
Veneto;
- con l’art. 1, comma 2: il trasferimento alla Regione
di tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità
dei beni trasferiti;
- con l’art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte
le funzioni amministrative relative ai beni di cui all’art.
1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle
opere idrauliche, che già non le spettino;
- con l’art. 2, comma 2: la delega alla Regione delle
funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
L’art. 3 ha, infine, precisato che sono trasferite
alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate
nell’art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998
e che lo Stato emana, d’intesa con la Regione, le
direttive di cui all’art. 88, comma 1, lettera p),
dello stesso decreto legislativo, per quanto riguarda le
concessioni di derivazione d’acqua interessanti il
territorio del Friuli-Venezia Giulia.
La posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia presenta,
dunque, talune peculiarità. Essa, infatti, è
titolare del demanio idrico, tranne alcune limitate eccezioni,
e di tutte le funzioni amministrative inerenti alla gestione
di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare
le funzioni amministrative per le concessioni di grandi
derivazioni di acque pubbliche.
|
| |
|
4.2.4. Ne consegue che la Regione
Friuli Venezia Giulia non può lamentare lesione delle
sue attribuzioni statutarie a seguito dell’emanazione
da parte dello Stato dei commi impugnati, che riguardano
le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche
a scopo idroelettrico, poiché in relazione a tale
materia essa è semplicemente delegata ad esercitare
le relative funzioni amministrative e non è titolare
di potestà legislativa.
La Regione Friuli Venezia Giulia può invece sollevare
le sue censure in riferimento alle potestà legislative
concorrenti che il titolo V, parte II, della Costituzione,
in virtù del richiamo dell’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia
della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Le censure proposte in ordine ai commi in esame andranno
pertanto valutate, come per le altre Regioni, in relazione,
non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto
speciale, ma alle competenze legislative di cui all’art.
117, terzo comma, della Costituzione.
|
| |
|
5. Una volta chiarito che la posizione
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non presenta,
per quanto attiene alle censure proposte, differenze rispetto
a quella delle altre Regioni ordinarie ricorrenti, va esaminata,
innanzitutto la questione, che investe tutti i commi impugnati,
proposta dalla sola Regione Emilia-Romagna in ordine alla
violazione dell’art. 72 della Costituzione.
Secondo la ricorrente, l’intero iter legis seguito
(che avrebbe visto l’esautoramento della Commissione
referente e la compressione dello stesso esame di merito
in Aula, stante la posizione della questione di fiducia)
costituirebbe “un motivo di illegittimità specifico
dei commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata
inserzione del testo della bozza di decreto legislativo
nella legge finanziaria, prodotta dal “maxiemendamento”,
dimostrerebbe in tutta la sua evidenza la lesione delle
prerogative delle Regioni, a cui vengono imposte in tal
modo, senza un adeguato vaglio parlamentare, norme su cui
esse avevano già espresso parere fortemente negativo
in sede istruttoria in Conferenza Stato -Regioni”.
Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il Governo avrebbe
così fatto “violenza, contestualmente, tanto
alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della
leale collaborazione”.
|
| |
|
5.1. La questione non è fondata.
La Regione non deduce la violazione di alcuna specifica
regola o principio, ma contesta soltanto un modus procedendi
dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell’alveo
dell’autonomia del Parlamento.
D’altro canto, il parere negativo espresso dalle Regioni
in sede di Conferenza permanente non ha alcuna valenza,
ex se, in ordine alla validità della legge statale,
dovendosi piuttosto valutare se quest’ultima si sia
o meno tenuta nei limiti della propria sfera di competenza.
|
| |
|
6. Venendo ora alle censure proposte
dalle Regioni avverso i singoli commi dell’art. 1
della legge n. 266 del 2005, conviene, alterando l’ordine
numerico delle disposizioni, per maggior chiarezza di esposizione,
esaminare prima quelle relative alla normativa a regime
(commi 483, 484, 489 e 490), poi quelle relative alla normativa
transitoria (commi 485, 486, 487 e 488), infine quelle relative
alla “autoqualificazione” della disciplina (comma
491) ed all’obbligo di adeguamento delle Regioni ad
essa (comma 492).
|
| |
|
7. Iniziando con la normativa a
regime, i commi 489 e 490, relativi alla trasferibilità
del ramo di azienda cui è riferibile la concessione
di grande derivazione idroelettrica, sono impugnati dalle
Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.
Le questioni sono inammissibili.
I ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto
di censura ed il parametro costituzionale violato (art.
117, terzo comma, della Costituzione e, da parte delle sole
Regioni Campania ed Emilia-Romagna, anche il principio di
leale collaborazione), ma non spiegano in alcun modo perché
la disciplina della trasferibilità violerebbe le
competenze regionali in materia di produzione nazionale
dell’energia e di governo del territorio. Del tutto
inconferente appare, poi, il richiamo al principio di leale
collaborazione, senza neppure l’individuazione dell’ambito
in cui esso dovrebbe in concreto operare.
|
| |
|
7.1. Il comma 484 è impugnato
dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla
sola Regione Campania, anche in riferimento al principio
di leale collaborazione.
Anche tale questione è inammissibile.
La disposizione censurata, in effetti, abroga l’art.
16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua
volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione
autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Nessun interesse sussiste pertanto
nelle ricorrenti in ordine alla censura prospettata.
|
| |
|
7.2. Il comma 483 viene censurato
dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando
l’art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,
stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento
dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti
la procedura di gara. La ricorrente sostiene che il provvedimento
ministeriale in questione, intervenendo nei settori materiali
di competenza regionale dell’energia e del governo
del territorio, dovrebbe essere adottato d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette
del tutto un coinvolgimento delle Regioni.
In termini analoghi può interpretarsi la generica
censura della Regione Campania sul punto, la quale invoca,
peraltro, come parametro del giudizio, anche il principio
di leale collaborazione.
|
| |
|
7.2.1. La Regione Piemonte impugna
il comma 483, unitamente ai commi commi 485 e 487, sostenendo
che le predette disposizioni non terrebbero conto delle
richiamate competenze regionali in materia di energia e
di governo del territorio e non prevederebbero un meccanismo
procedurale ed una sede di confronto che assicurino il coinvolgimento
degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare
e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente
sul loro territorio.
Anche la Regione Emilia-Romagna censura il comma 483, unitamente
ai commi 485 e 487, in riferimento all’art. 117, terzo
comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione,
in quanto essi attribuiscono competenze amministrative in
materia concorrente ad organi statali, senza prevedere adeguati
meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto
delle funzioni.
|
| |
|
7.3. Le questioni relative al comma
483 sono fondate rispetto alla seconda parte del comma stesso.
Quanto alla prima, infatti, non v’è dubbio
che la disposizione, disciplinando l’espletamento
delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della
“tutela della concorrenza” di competenza esclusiva
dello Stato. Basta rilevare al riguardo che la gara pubblica
costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e
promuovere la concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).
Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione
impugnata, deve invece rilevarsi che il decreto con il quale
il Ministero delle attività produttive, di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione
nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento
dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti
la procedura di gara, è un atto che, da un lato,
è riconducibile alla indicata competenza statale
in materia di tutela della concorrenza, dall’altro,
interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori
della materia, di competenza concorrente, della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art.
117, terzo comma, della Costituzione).
In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere,
per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell’energia
prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione
del territorio, deve riconoscersi la necessità di
assicurare un potere specifico degli organi dello Stato,
chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico
di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione
e gestione di una risorsa strategica qual è l’energia
idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità
di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni
(v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità
del legislatore la predisposizione di regole che comportino
il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto
in questione (v. sentenza n. 231 del 2005).
Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità
costituzionale del comma 483, nella parte in cui non prevede
alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato
all’adozione del decreto ministeriale ivi previsto.
|
| |
|
8. Quanto alla normativa transitoria,
il comma 485 viene censurato dalle Regioni Campania, Piemonte,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, le quali escludono
che lo Stato possa prevedere una proroga delle concessioni
in corso di grandi derivazioni, sia pur a determinate condizioni.
La Regione Campania propone la censura in relazione all’art.
117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione, in quanto la previsione in parola,
avendo natura di dettaglio, inciderebbe sulle competenze
regionali concorrenti in materia di governo del territorio
ed in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
e non prevederebbe alcun coinvolgimento della Regione.
La Regione Piemonte individua un contrasto con gli artt.
117, terzo comma, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione,
in quanto la previsione della proroga dei rapporti concessori
precluderebbe il legittimo esercizio da parte della Regione
delle funzioni ad essa spettanti in materia di gestione
del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico
regionale, e soprattutto impedirebbe alla Regione di aggiornare
i disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni
e quindi inadeguati rispetto all’evoluzione normativa,
socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici
nel frattempo verificatisi.
Più articolata è poi l’argomentazione
della Regione Emilia-Romagna, la quale, oltre a motivi sostanzialmente
analoghi a quelli proposti dalle altre ricorrenti, sostiene
che il predetto comma 485 violerebbe l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione anche in riferimento alla giurisprudenza
di questa Corte (di cui alle sentenze numeri 303 e 370 del
2003, n. 6 del 2004, numeri 50, 62, 219, 231, 242 e 383
del 2005), eccedendo i limiti delle competenze statali trasversali
rispetto alle su indicate competenze regionali.
In particolare, la previsione di una proroga “secca
per dieci anni” dei rapporti concessori in corso,
in luogo di una procedura di rinnovo che “apra”
il mercato, sarebbe del tutto contraddittoria rispetto al
principio della gara contestualmente affermato dal precedente
comma 483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della
concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari apparentemente
ed “ambiguamente” invocati dal legislatore a
fondamento della disciplina.
La medesima irragionevolezza viene denunciata dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, la quale lamenta, oltre alla violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del
principio di ragionevolezza, anche la lesione della propria
autonomia finanziaria, in quanto la proroga verrebbe ad
impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso
diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente
più vantaggiose rispetto a quelle originarie per
l’ente territoriale destinatario del relativo canone.
|
| |
|
8.5. La questione è fondata.
Nonostante il richiamo contenuto nel comma 485 “ai
tempi di completamento del processo di liberalizzazione
e integrazione europea del mercato interno dell’energia
elettrica” e nonostante la “autoqualificazione”
della materia, di cui al comma 491, come tutela della concorrenza
ed attuazione dei principi comunitari, deve anzitutto escludersi
che la disposizione in questione possa giustificarsi alla
luce della competenza statale di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La previsione censurata, in effetti, anziché aprire
gradualmente il mercato interno dell’energia seguendo
le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi
derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente
queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza
di ciascuna concessione.
La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento indispensabile
per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con
i principi comunitari e contraddice apertamente il fine
(la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler
perseguire.
La disposizione statale censurata – secondo la quale
le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso
alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate
di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono,
di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo,
le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni
energetiche degli impianti di produzione e ad una più
elevata tutela delle condizioni ambientali – deve
essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente
in materia di “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”, di cui all’art.
117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è
lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione
di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce
una norma di dettaglio (v., ex multis, sentenze n. 181 del
2006 e 390 del 2004).
Si deve dunque concludere che la disposizione in questione
è costituzionalmente illegittima.
|
| |
|
8.6. Dalla illegittimità
costituzionale del comma 485 dell’art. 1 della legge
n. 266 del 2005 discende la illegittimità costituzionale
di tutte le residue previsioni, impugnate sotto vari profili
dalle Regioni ricorrenti, che recano la dettagliata disciplina
della proroga in questione, e pertanto: del comma 486, il
quale introduce a carico dei concessionari un canone aggiuntivo
quale corrispettivo della proroga; del successivo comma
487, il quale prevede le condizioni quantitative, qualitative
e temporali degli interventi di ammodernamento degli impianti
richiesti ai fini dell’ottenimento della proroga;
ed, infine, del comma 488, il quale prevede gli adempimenti
formali a carico dei concessionari ed il termine entro il
quale la Regione deve compiere la verifica dell’esistenza
dei presupposti per la proroga.
Infatti tali previsioni, essendo stata dichiarata l’illegittimità
della proroga delle concessioni in atto, vengono a perdere
il proprio oggetto; ed inoltre, regolando nel dettaglio
la procedura finalizzata alla proroga stessa, sono affette
dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che
inficiano quest’ultima.
|
| |
|
9. Il comma 491 qualifica il complessivo
intervento normativo statale come attinente alla materia
della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma,
lettera e, della Costituzione) e di attuazione dei principi
comunitari resi dal parere “motivato” della
Commissione europea del 7 gennaio 2004.
Questa previsione è censurata da tutte le Regioni
ricorrenti in riferimento all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, sul rilievo che non sarebbe consentito
allo Stato autoqualificare l’ambito materiale delle
proprie norme, essendo questo un dato obiettivo, sottratto
ad un potere dispositivo in capo al legislatore.
A questo rilievo tutte le ricorrenti aggiungono la contestazione
che, in concreto, la disciplina sostanziale recata dai commi
da 483 a 490, avente oltretutto natura di estremo dettaglio,
non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza
statale, ma interferirebbe con le competenze regionali concorrenti
relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia, al demanio idrico ed alla pianificazione,
queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio.
La Regione Toscana contesta al riguardo anche la violazione
dell’art. 118 della Costituzione ed invoca, quale
sua competenza materiale, quella sulla valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna
invocano, a loro volta, pure il principio di leale collaborazione.
Ulteriori e più articolate argomentazioni sono poi
sviluppate della Regione Piemonte, la quale invoca come
parametri anche gli artt. 119, 120 e 97 della Costituzione,
e pone l’accento sulla illegittimità costituzionale
del comma 491, perché le funzioni in ordine alle
grandi derivazioni a scopo idroelettrico e, più in
generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la
ricerca, l’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee,
la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché
la determinazione dei canoni di concessione e l’introito
dei relativi canoni sarebbero di competenza regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, dal suo canto,
nega il carattere precettivo dell’autoqualificazione
recata dal comma 491, sostenendo che essa esprime unicamente
una manifestazione di giudizio, peraltro condivisibile,
ma non una qualificazione formale, spettando tale valutazione
a questa Corte.
|
| |
|
9.1. La questione è inammissibile.
Come la giurisprudenza di questa Corte ha frequentemente
chiarito (ex multis: sentenza n. 414 del 2004) e come la
stessa difesa erariale ammette, l’autoqualificazione
di una norma come inerente alla materia della concorrenza
non ha carattere precettivo e vincolante. Da ciò
deriva che, ancora prima di ogni valutazione sulla correttezza
o meno della qualificazione stessa, una previsione di tal
fatta è priva di contenuto lesivo per le Regioni
ricorrenti.
|
| |
|
10. Il comma 492, il quale prevede
l’obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle
Province autonome con la nuova legislazione dello Stato
nel termine di novanta giorni è censurato dalle Regioni
Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.
Le questioni delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna sono
prive di argomentazione. Tali ricorrenti, in effetti, si
limitano a indicare la previsione del comma 492, senza tuttavia
prospettare alcuna specifica censura o qualsiasi elemento
che valga a sostanziare l’apodittica domanda.
La censura della Regione Friuli-Venezia Giulia è
invece proposta, in riferimento al quarto comma dell’art.
117 della Costituzione, in via principale, sull’assunto
che le acque pubbliche apparterrebbero alla potestà
legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art.
117, quarto comma, della Costituzione, e che pertanto non
sussisterebbe alcun potere normativo dello Stato che possa
valere a fondare la previsione in questione. E, in via gradata,
sull’assunto che, ove pure vi fosse un titolo costituzionale
per l’intervento statale, non potrebbe supporsi che
“l’onere di adeguamento consista […]
nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni
idroelettriche” e non potrebbe pretendersi di “vincolare
la Regione, nel quadro delle proprie competenze, ad una
proroga” che non corrisponderebbe “ad alcun
principio” e che sarebbe “già illegittima
anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui
impugnate”.
La erroneità della contestazione proposta in via
principale emerge dalla giurisprudenza di questa Corte (v.,
da ultimo, sentenza n. 383 del 2005), la quale ha già
escluso che la materia delle acque pubbliche utilizzate
come fonti di energia possa essere compresa nella categoria
residuale individuata dal quarto comma dell’art. 117
della Costituzione.
La questione posta in via gradata è invece parzialmente
fondata.
L’obbligo di adeguamento, imposto dalla censurata
disposizione statale alle Regioni ricorrenti deve, infatti,
ritenersi illegittimo, laddove esso è riferito genericamente
a tutti i commi da 483 a 492 e quindi pure ai commi 485,
486, 487 e 488, ritenuti costituzionalmente illegittimi,
in quanto aventi natura di dettaglio e rientranti nella
materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate
pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte,
Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi
indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui
non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel
procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento
del Ministero delle attività produttive, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale,
che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi,
i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza
installata concernenti la procedura di gara;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, nella parte in
cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487
e 488 del medesimo articolo;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 484, della legge
n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all’art.
117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art.
117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Campania con i ricorsi
indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 489 e 490, della
legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all’art.
117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art.
117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Campania
con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 491, della legge
n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all’art.
117, terzo comma della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118
della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento
all’articolo 117, terzo comma della Costituzione ed
al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Campania
ed Emilia Romagna, nonché, in riferimento agli artt.
97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla
Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio
2008.
|
| |
|
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.
|
GIOVANNI BATTISTA CONTE
|
|
| La Corte dichiara l'illegittimità
della proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
prevista nella legge finanziaria per il 2006
| La
Corte torna sulla ripartizione di competenze in
materia di energia affermando che la proroga delle
concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica
a scopo idroelettrico, di cui alla l. 29 dicembre
2005 n. 266, è norma di dettaglio e, in quanto tale,
appartiene alle regioni in una materia che il terzo
comma dell'art. 117 cost. include fra quelle di
competenza concorrente.
Sembra opportuno ricostruire il panorama normativo
delle scadenze delle concessioni di grande derivazione
d'acqua a scopo idroelettrico nel quale la Corte
è intervenuta.Prima dell'entrata in vigore del d.
lgs. 16 marzo 1999, n. 79, per le concessioni di
grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
appartenenti all'ENEL non era prevista alcuna scadenza
mentre le altre concessioni avevano una durata variabile
sino a 60 anni.
L'art. 12 comma 6 del d. lgs. 79/1999 (c. d. decreto
Bersani) ha stabilito, invece, che "le concessioni
rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni
idroelettriche scadono al termine del trentesimo
anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
Le concessioni di altri titolari sono invece regolate
dal comma 7 del medesimo articolo il quale ha previsto
che "le concessioni scadute o in scadenza entro
il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima
data e i titolari di concessione interessati, senza
necessità di alcun atto amministrativo, proseguono
l'attività dandone comunicazione all'amministrazione
concedente entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fatto salvo quanto
previsto al comma 2 del successivo articolo 16".
Infine il comma 8 ha previsto che "Per le concessioni
la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre
2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti
nell'atto di concessione".
In pratica il decreto Bersani nel liberalizzare
il mercato della produzione di energia elettrica[1]
si era preoccupato di garantire ad ENEL un congruo
termine per gestire le proprie concessioni allineandone
la durata con tutte le nuove concessioni di acqua
diverse da quelle ad uso irriguo. Infatti, il d.
lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ha provveduto a modificare
la durata di tutte le concessioni d'acqua portandole
a 30 anni, fatta eccezione per quelle relative all'uso
irriguo che durano invece 40 anni.Il comma 485 dell'art.
1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevedeva
un ulteriore proroga dei termini di scadenza delle
concessioni.
La norma stabiliva infatti che "in relazione ai
tempi di completamento del processo di liberalizzazione
e integrazione europea del mercato interno dell'energia
elettrica, anche per quanto riguarda la definizione
di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità
di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte
le grandi concessioni di derivazione idroelettrica,
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle
date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo
12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento
degli impianti, come definiti al comma 487".Occorre
infatti osservare che sulla durata delle concessioni
idroelettriche la Commissione aveva già avuto modo
di pronunciarsi aprendo una procedura d'infrazione
nei confronti dell'Italia[2].
Sul punto la Consulta critica l'intervento legislativo
affermando che "la previsione censurata, in effetti,
anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia
seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni
di grandi derivazioni d'acque pubbliche, proroga
irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuna concessione.
La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento
indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza,
contrasta con i principi comunitari e contraddice
apertamente il fine (la tutela della concorrenza),
che pur afferma di voler perseguire."
Come si è detto sopra, la Corte dichiara l'illegittimità
della disposizione normativa in argomento e di quelle
che ne permettevano l'applicazione in quanto la
proroga delle concessioni costituisce norma di dettaglio
e quindi rientra nella competenza regionale in una
materia che rientra fra quelle del terzo comma dell'art.
117 cost..Invero in ordine al riparto di competenze
in materia di energia parte della dottrina ha assunto
un orientamento critico in quanto l'esigenza di
uniformità in materia di energia prevarrebbe sulle
necessità di decentramento[3].
In particolare si è osservato che una normativa
differenziata potrebbe creare discriminazione fra
gli operatori in funzione della posizione geografica
degli impianti[4].
Ma tale orientamento sembrava essere stato sposato
dalla stessa Corte le cui sentenze sembrano ricostruire
in tal senso la ripartizione delle competenze legislative
in materia di energia. Nella sentenza 307/2003 relativa
ad alcune leggi regionali sull'inquinamento elettromagnetico,
la Corte ha stabilito che l'introduzione di valori
soglia non derogabili dalle Regioni rappresenta
il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte
di evitare l'impatto delle emissioni elettromagnetiche
e di realizzare impianti necessari al fabbisogno
energetico nazionale. Successivamente con la sentenza
6/2004 la Corte ha poi avuto modo di affermare che
alle Regioni sfuggirebbe la valutazione complessiva
del fabbisogno nazionale di energia elettrica mentre
è lo Stato a dover garantire la stabilità del sistema
elettrico nazionale[5].
La sentenza 6/2004 è incentrata sui principi della
chiamata in sussidiarietà ed applica, esplicitandoli,
i criteri già definiti con la sentenza 303/2003.
In particolare la Corte giustifica la chiamata in
sussidiarietà con la necessità di superare uno stato
di emergenza. Con la successiva sentenza 383/2005,
che ha per oggetto le disposizione della legge 23
agosto 2004 n. 239, la Corte, tornando sui motivi
che giustificano la chiamata in sussidiarietà, li
individua nella necessità di una visione unitaria
per l'intero territorio nazionale.In particolare
i grandi impianti idroelettrici, seppure contribuiscono
solo in parte limitata alla produzione dell'energia
elettrica necessaria al Paese (circa il 15 - 20
%), costituiscono comunque un asset strategico in
quanto indipendente dall'approvvigionamento estero.
Inoltre la produzione di energia idroelettrica riveste
una enorme importanza nel panorama dello sfruttamento
delle fonti rinnovabili dal momento che il settore
considerato costituisce ancora circa il 90% della
produzione di energia "pulita".
Sembra che tali necessità avrebbero potuto essere
prese in considerazione dal momento che l'attribuzione
alla competenza regionale contrasti con la necessità
di mantenere un regime unitario dell'unica energia
prodotta con risorsa interna[6].Giova infine ricordare
che la norma oggi dichiarata incostituzionale era
stata oggetto di discussione in ordine alla sua
applicabilità alle province autonome di Trento e
Bolzano.
I dubbi erano stati fugati dall'entrata in vigore
della l. la l. 26 febbraio 2007 n. 17 la quale all'art.
6 comma 7 ter prevede che "nelle province autonome
di Trento e Bolzano, non si applica la proroga di
cui all'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre
2005 n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'art.
1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 23, scadono il 31 dicembre 2010
e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto
comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi
provvedimenti di concessione.
Tuttavia la mancata proroga delle concessioni se
garantisce una effettiva maggiore liberalizzazione
del mercato non sembra condurre ad una maggiore
privatizzazione in quanto, a giudicare da una sommaria
analisi delle vicende attualmente in corso nella
Provincia di Bolzano, sembra che le quote di mercato
perse dall'ENEL e dalle società acquirenti delle
Genco siano acquisite dalla SEL; società di proprietà
provinciale. |
| |
| ---
*** --- |
| |
| [1]
Liberalizzazione che, come noto, volenti o nolenti,
l'Italia ha il dovere di porre in essere in osservanza
a quanto previsto al livello comunitario ed in particolare
dalla direttiva 96/92/CE, con la quale si è disciplinata
l'apertura del mercato elettrico.
[2] La procedura di cui all'IP/05/920 lamentava
l'eccessiva durata delle concessioni idroelettriche
ed il sistema preferenziale adottato dal Trentino
- Alto Adige nei confronti del concessionario uscente,
degli enti pubblici locali e alle società di loro
appartenenza.
[3] F. Donati, Il riparto delle competenze tra Stato
e Regioni in materia di energia, in E. Brutti Liberati
e F. Donati (a cura di), Il nuovo diritto dell'energia
tra regolazione e concorrenza, Torino, 2007, 37
e ss; F. De Leonardis, La Consulta fra interesse
nazionale e energia elettrica, in Giur. cost. 2004,
148 ss..
[4] G. Napolitano, L'energia elettrica e il gas,
in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto amministrativo,
III, Milano 2003, 2189 e ss..
[5] In argomento cfr. F. De Leonardis, La Consulta
fra interesse nazionale e energia elettrica,in Giur.
cost., 2004, 145 e ss.
[6] L'altra fonte rinnovabile di una certa importanza
è per ora soltanto quella eolica che attualmente
non ha ancora raggiunto una soglia critica e che,
comunque, deve fronteggiare gravi ritardi autorizzativi.
|
| |
| |
|
(pubblicato
il 22.1.2008) |
|
|