CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 31 luglio 2008 n. 20754
Pres. Prestipino – Rel. Toffoli – P.M. Nardi
Guglielmo (avv. Lepore) c.
Università degli Studi di Roma “Roma 3”
(Avvocatura Generale dello Stato) |
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1. – Giurisdizione e competenza – Denuncia di conflitto di giurisdizione – Passaggio in giudicato delle sentenze – Necessità – Esclusione.
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2. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Denuncia di conflitto di giurisdizione – Impugnazione nel merito – Coesistenza – Ammissibilità – Condizioni.
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3. – Giurisdizione e competenza - Incarico direzione lavori a dipendente – Artt. 1 – 4 r.d. 350/1895 – Contratto d’opera professionale - Esclusione – Giurisdizione G.A.
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1. – Il conflitto reale di giurisdizione può essere denunciato anche nei casi in cui le sentenze in contrasto non siano passate in giudicato.
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2. – Con lo stesso atto di ricorso può essere proposta sia denuncia di giurisdizione sia impugnativa in via subordinata della sentenza nel merito, a condizione che si rispettino le diverse regole sulla notifica, che per il conflitto deve avvenire alla parte personalmente.
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3. – Nei casi in cui ai sensi degli artt. da 1 a 4 r.d. 350/1895 viene conferito con atto unilaterale dell’Amministrazione un incarico di direzione lavori ad un dipendente, non si configura un contratto d’opera professionale ma si è in presenza di un incarico attribuito in diretta ragione delle funzioni svolte dal dipendente, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (fattispecie incarico svolto prima del 1988).
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