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1. – Davanti al Consiglio Nazionale Forense non possono proporsi motivi di impugnazione con atti successivi al ricorso, pena la loro inammissibilità.
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2. – In Cassazione posono denunciarsi vizi di motivazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, a condizione peraltro che non si miri ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio.
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3. – L’iscrizione degli avvocati nell’albo speciale richiede che l’ente pubblico di appartenenza abbia un ufficio legale costituente un’unità organica autonoma e che colui che chiede l’iscrizione faccia parte dell’ufficio legale mediante inquadramento e non a titolo precario.
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4. – Nel giudizio di legittimità il ricorrente che lamenta l’omessa o erronea valutazione delle prove ha l’onere di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni dell’asserito vizio.
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5. – La denuncia di un travisamento di fatto da parte del giudice di merito costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.
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