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1. – Il ricorso in cassazione è inammissibile nei casi in cui nel contesto del ricorso non si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza che sia necessario attingere ad altre fonti per una immediata e precisa cognizione di tali circostanze.
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2. – Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di decisione impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in maniera intelligibile ed esaustiva le dedotte violazioni di norme o le carenze di motivazione.
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3. – Il rispetto del fondamentale diritto ad una durata ragionevole del processo impone al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano le formalità da ritenere superflue perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
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4. – Risulta superflua la concessione di un termine per la notifica dell’impugnazione alla parte totalmente vittoriosa, quando il giudice ritiene di dovere dichiarare la inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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5. – Nel caso in cui i ricorrenti richiedano in udienza di potere integrare il contraddittorio nei confronti di una parte, significa che gli stessi erano già in precedenza consapevoli della necessità dell’effettuazione delle notifica e pertanto accogliere la richiesta significherebbe avvallare un comportamento contrario al principio di lealtà e proibità processuale di cui all’art. 88 c.p.c.
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