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n.11-2008 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 31 ottobre 2008 n. 26297
Pres. Criscuolo – Rel. Forte – P.M. Cenniccola
A.T.E.R.P. (avv. da Cosenza) c. Griffo ed altri (avv.ti Di Rienzo, Baffa)


1. – Giustizia civile – Causa proposta a seguito di giudicato – Difetto di giurisdizione – Mancata contestazione sentenza precedente – Contestazione nel nuovo giudizio – Inammissibilità

 

2. – Giustizia civile – jus superveniens – Antecedente al giudicato – Impossibilità adempimento obbligazione – Factum principis - Esclusione

1. – Nel giudizio in cui si chiede la tutela di un diritto soggettivo emergente da un giudicato di altra sentenza, nella quale si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario sul diritto oggetto di essa, con statuizione divenuta definitiva per acquiescenza delle parti, non può essere sollevato problema di giurisdizione.

 

2. – Nei casi in cui le novità normative precedano il giudicato posto a base della domanda introduttiva di un nuovo giudizio, esse non possono costituire lo jus superveniens costituente il factum principis che impedisce l’adempimento dell’obbligo nascente dal giudicato, essendo l’ostacolo normativo intervenuto prima della pronuncia passata in giudicato e quindi non impedendo di dare esecuzione a quest’ultimo.


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