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| n.11-2008 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 30 ottobre 2008 n. 26020
Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola
Esplodenti Sabino srl (avv.ti Rossi, Castelli, Tatone) c. INAIL (avv.ti Pignataro, Zammataro) |
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1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Quesiti di diritto – Contenuto – Autosufficienza.
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2. – Giustizia civile – Principio di non contestazione – Ragioni giuridiche a base della domanda – Applicabilità – Esclusione.
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3. – Igiene e sicurezza sul lavoro – Tasso specifico aziendale – Metodo di calcolo – Rapportato alla singola impresa – Esclusione.
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1. – Dalla lettura del quesito di diritto formulato in cassazione, compiuto ed autosufficiente, la Corte deve potere comprendere l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
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2. – Il principio di non contestazione attiene ai fatti materiali costitutivi della pretesa e non alle ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa e non può trovare applicazione per la parte rimasta contumace in primo grado.
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3. – Il tasso specifico aziendale previsto nella normativa sugli infortuni sul lavoro è calcolato con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavoratori ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese nonché le loro retribuzioni.
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