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| n.11-2008 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 30 ottobre 2008 n. 26019
Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola
INPDAP (avv. Marinuzzi) c. Manca (avv.ti Mele, Manconi) |
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1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito in primo grado – Mancata impugnazione per motivi di giurisdizione – Giudicato implicito – Rilievo difetto giurisdizione in Cassazione – Inammissibilità.
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2. – Pensione e quiescenza – Indennità di buonuscita – Conteggio – Periodi di servizio effettivo e periodi di servizio riscattati.
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3. - Pensione e quiescenza – Indennità di buonuscita – Conteggio –Servizio effettivo e servizio riscattato – Non cumulabilità per lo stesso periodo.
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1. – La mancata impugnazione per motivi di giurisdizione di una sentenza che abbia deciso nel merito, alla stregua del principio del giusto processo, comporta la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione e conseguentemente non può più essere contestato in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice adito.
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2. –La liquidazione dell’indennità di buonuscita è determinata in base alla durata del servizio, dovendosi computare i periodi di servizio effettivo nonché in mancanza, quelli utili cioè riscattati, idonei a colmare periodi non coperti da servizio effettivo.
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3. – Al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita, non sono sovrapponibili i periodi riscattati, o ammessi al riscatto, a quelli di servizio effettivo.
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