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n.11-2008 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 30 ottobre 2008 n. 26010
Pres. Carbone – Rel. D’Alessandro – P.M. Iannelli
Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei (avv.ti Ticca, Vadilonga) c. Idea Mare spa


1. – Imposte e tasse – Consorzio di Bonifica – Contributi dovuti dai consorziati – Natura di tributo

 

2. – Imposte e tasse – Giudizio tributario – Impugnazione cartella esattoriale – Attore in senso sostanziale – Ente impositore

 

3. – Imposte e tasse – Cartella esattoriale – Contributi consortili – Motivazione - Richiamo a determinazione Piano di classifica regionale – Contestazione contributo – Onere del contribuente

 

4. - Imposte e tasse – Cartella esattoriale – Contributi consortili – Motivazione - Richiamo a determinazione Piano di classifica regionale – Sufficienza – Ulteriori oneri probatori – Esclusione

 

5. – Imposte e tasse – Giudizio tributario – Poteri del giudice - Art. 7 D.Lgs. 546/1992

1. – I contributi spettanti ai Consorzi di Bonifica rientrano nella categoria dei tributi.

 

2. – La struttura del giudizio di impugnazione della cartella esattoriale non incide sulla qualità di attore, in senso sostanziale, dell’ente impositore.

 

3. – Nei casi in cui la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili è motivata con riferimento ad un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento.

 

4. - Il Consorzio di Bonifica che indica nella cartella esattoriale per la riscossione di contributi consortili l’esistenza di un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, non è tenuto ad ulteriori oneri probatori riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivato al fondo, in mancanza di specifica contestazione relativa al Piano di classifica.

 

5. – Il giudice tributario può avvalersi dei poteri previsti dall’art. 7 D.Lgs. 546/1992 ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio di Bonifica è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo nei confronti del consorziato.


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