|
1. – I contributi spettanti ai Consorzi di Bonifica rientrano nella categoria dei tributi.
|
| |
|
2. – La struttura del giudizio di impugnazione della cartella esattoriale non incide sulla qualità di attore, in senso sostanziale, dell’ente impositore.
|
| |
|
3. – Nei casi in cui la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili è motivata con riferimento ad un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento.
|
| |
|
4. - Il Consorzio di Bonifica che indica nella cartella esattoriale per la riscossione di contributi consortili l’esistenza di un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, non è tenuto ad ulteriori oneri probatori riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivato al fondo, in mancanza di specifica contestazione relativa al Piano di classifica.
|
| |
|
5. – Il giudice tributario può avvalersi dei poteri previsti dall’art. 7 D.Lgs. 546/1992 ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio di Bonifica è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo nei confronti del consorziato.
|