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1. – La mancata proposizione in appello di una questione di giurisdizione implica un comportamento incompatibile con la volontà di dedurre il difetto di giurisdizione, posto che ogni pronuncia nel merito, ancorché non accompagnata da alcuna espressa statuizione sulla giurisdizione, implica la preventiva verifica della potestas iudicandi da parte del giudice.
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2. – La deduzione innanzi alla Corte di Appello del difetto di giurisdizione del collegio arbitrale per essere la controversia devoluta al G.A., sia che si tratti di arbitrato rituale sia che si tratti di arbitrato irrituale, costituisce questione di merito, attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sotto il profilo della nullità per eventuale contrasto con norme imperative di legge.
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3. – La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando l’attore o il convenuto in via riconvenzionale chiedono l’adempimento di un contratto e non quando invece la domanda sia diretta a richiedere la risoluzione per inadempimento o a fare dichiarare l’invalidità del contratto.
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4. – Nell’impugnazione del lodo emesso a seguito di arbitrato irrituale, la censura di violazione del principio del contraddittorio non può rilevare come vizio del procedimento ma esclusivamente ai fini dell’impugnazione ex art. 1429 c.c. ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa.
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5. – Il fatto di non avere potuto replicare alle deduzioni della controparte non implica di per sé un vizio della volontà degli arbitri e non assume autonoma rilevanza ai fini dell’annullamento del lodo irrituale.
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