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n.11-2008 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 23 ottobre 2008 n. 25616
Pres. Carbone – Rel. Toffoli – P.M. Ciccolo
Costantini (avv.ti Massano, Cornelio) c. INPS (avv.ti Riccio, Valente, Giannico)


1. – Pensione e quiescenza – Pluralità di pensioni – Cumulabilità di trattamenti legati al costo della vita – Esclusione.

 

2. – Pensione e quiescenza – Pluralità di pensioni – Pensione statate e pensione AGO – Trattamento legato al costo della vita – Erogazione sulla pensione statale.

 

3. – Pensione e quiescenza – Illegittimità percezione seconda pensione – Mancata ripetizione somme corrisposte - Divieto di cumulo trattamenti collegati al costo della vita – Applicabilità.

1. – L’art. 19, primo comma, L. 21 dicembre 1978 n. 843 ha escluso che a decorrere dal 1 gennaio 1979 uno stesso soggetto, se titolare di più pensioni, possa fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive di cui all’art. 10 L. 160/1975, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale o di altro analogo trattamento collegato con il costo della vita.

 

2. – In caso di titolarità di una pensione statale e di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria, al pensionato spetta soltanto l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano le quote aggiuntive sulla pensione corrisposta dall’Inps.

 

3. – L’esclusione di più di un trattamento collegato con il costo della vita in caso di percezione di più pensioni si applica anche con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto una seconda pensione, anche se successivamente è stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della stessa e tuttavia sia stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte.


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