CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 12 settembre 2008 n. 23561
Pres. Carbone - Rel. Settimj - P.M. Ceniccola
Monadi (avv.ti Di Girolamo, Dilani) c. Comune di Altopascio (avv.ti Agamennone, Del Seppia) |
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1. Giudizio civile – Regolamento preventivo di giurisdizione – A seguito pronuncia cautelare – Ammissibilità – Condizioni.
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2. Giurisdizione e competenza – Azioni possessorie nei confronti P.A. – Assenza provvedimenti autoritativi – Attività materiale – Giurisdizione G.O.
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3. Giurisdizione e competenza –Interventi P.A. su beni patrimonio disponibile – Violazione diritti soggettivi – Giurisdizione G.O.
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1. Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto dall’attore anche a seguito della pronuncia del giudice di merito in sede cautelare e anche contestualmente è stata risolta una questione di giurisdizione, salvo che risulti che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragion che attengono ad esso in via esclusiva.
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2. Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali.
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3. Quando l’Amministrazione agisce su un bene patrimoniale disponibile, agisce iure privatorum e conseguentemente la cognizione dell’eventuale illegittimità dell’azione per lesione dei diritti soggettivi dei privati spetta al Giudice Ordinario. Decisum
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