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Giurisprudenza
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 12 settembre 2008 n. 23561
Pres. Carbone - Rel. Settimj - P.M. Ceniccola
Monadi (avv.ti Di Girolamo, Dilani) c. Comune di Altopascio (avv.ti Agamennone, Del Seppia)


1. Giudizio civile – Regolamento preventivo di giurisdizione – A seguito pronuncia cautelare – Ammissibilità – Condizioni.

 

2. Giurisdizione e competenza – Azioni possessorie nei confronti P.A. – Assenza provvedimenti autoritativi – Attività materiale – Giurisdizione G.O.

 

3. Giurisdizione e competenza –Interventi P.A. su beni patrimonio disponibile – Violazione diritti soggettivi – Giurisdizione G.O.

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto dall’attore anche a seguito della pronuncia del giudice di merito in sede cautelare e anche contestualmente è stata risolta una questione di giurisdizione, salvo che risulti che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragion che attengono ad esso in via esclusiva.

 

2. Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali.

 

3. Quando l’Amministrazione agisce su un bene patrimoniale disponibile, agisce iure privatorum e conseguentemente la cognizione dell’eventuale illegittimità dell’azione per lesione dei diritti soggettivi dei privati spetta al Giudice Ordinario. Decisum


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