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n. 9-2008 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 11 settembre 2008 n. 23388
Pres. Carbone - Rel. Salvago - P.M. Martone
Imprepar - Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione (avv.ti Ravaioli, Nitti) c. Grittani (avv.ti Riccardi, Ursini)


1. Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Accessione invertita – Risarcimento danni – Anteriore al 30 giugno 1998 – Giurisdizione G.O.

 

2. Espropriazione per p.u. – Risarcimento danni – Illegittima apprensione del fondo - Concessionario – Soggetto responsabile.

 

3. Espropriazione per p.u. – Illegittima trasformazione del fondo – Accordi tra ente pubblico e concessionario – Rilevanza – Azione di rivalsa.

1. La domanda proposta in epoca antecedente al 30 giugno 1998 con la quale il proprietario di un fondo chiede il risarcimento del danno, deducendo la perdita del fondo per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un’opera pubblica su di esso eseguita, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

2. Ai sensi dell’art. 2043 c.c. l’ente delegato o concessionario che ha provveduto alla materiale apprensione del bene e ad eseguire l’opera pubblica è legittimato passivo relativamente alla domanda di risarcimento danni da parte del proprietario originario.

 

3. Il contenuto di atti e convenzioni stipulati tra l’ente locale e il concessionario non rilevano ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato, ma rilevano soltanto in sede di rivalsa da parte del concessionario nei confronti dell’ente locale.


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