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n. 9-2008 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 11 settembre 2008 n. 23385
Pres.Carbone - Rel. Salvago - P.M. Iannelli
Comune di Acireale (avv.ti Di Lorenzo, Manciagli) c. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (avv. Merlo)


1. Contratti p.a. – Indebito arricchimento – Indennità – Lucro cessante – Esclusione.

 

2. Contratti p.a. – Indebito arricchimento - Revisione prezzi – Esclusione.

 

3. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Riconoscimento da parte G.O. – Sostituzione alla P.A. – Esclusione.

1. L’indennità dovuta per prestazioni professionali o imprenditoriali eseguite a favore della P.A. in conseguenza di un contratto invalido o inesistente deve comprendere quanto il patrimonio ha perduto rispetto alla propria precedente consistenza ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell’opera (profitto di impresa, spese generali, ecc.).

 

2. La revisione prezzi non è ammissibile in caso di indebito arricchimento, in quanto la sua applicazione è subordinata all’esistenza di un valido contratto di appalto tra le parti.

 

3. Il riconoscimento della revisione prezzi rientra nella discrezionalità della P.A. e pertanto il giudice ordinario non può sostituirsi all’amministrazione nel suo riconoscimento, trasformando così l’interesse legittimo dell’appaltatore al suo ottenimento in un diritto soggettivo.


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