CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 1 settembre 2008 n. 21994
Pres. De Musis - Rel. Guliani - P.M. Carestia
Di Gabriele (avv.ti Auletta, Fimmanò) c. Presidenza del consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) |
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1. Espropriazione per p.u. – Art. 9 D.Lgs. 354/1999 – Proroga termine occupazione urgenza – Condizioni.
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2. Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizio omessa pronuncia – Ammissibilità – Condizioni.
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3. Espropriazione per p.u. – Domanda giudiziale – Mutamento domanda risarcimento accessione invertita in opposizione alla stima – Esclusione.
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4. Giudizio civile – Condanna alle spese parte totalmente vittoriosa - Illegittimità.
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1. L’art. 9 D.Lgs. 354/1999 che ha prolungato a sei mesi il termine entro cui il decreto di occupazione d’urgenza doveva essere eseguito, trova applicazione a prescindere dalla legittimità o dall’illegittimità dell’occupazione al tempo dell’entrata in vigore della norma, a condizione peraltro che penda ancora la procedura ablatoria e che il bene non sia ancora passato in proprietà della P.A.
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2. E’ deducibile un vizio di omessa pronuncia soltanto nei casi in cui al giudice di merito sia stata rivolta una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e che tali domande vengano riportate puntualmente nel ricorso in Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale d’udienza in cui furono avanzate.
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3. La domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva non può essere convertita d’ufficio in domanda di opposizione alla stima in quanto si tratta di domande ontologicamente diverse.
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4. La violazione dell’art. 91 c.p.c. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, dovendo farsi riferimento all’esito finale della lite senza che rilevi la soccombenza in un grado di giudizio intermedio.
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