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Giurisprudenza
n. 9-2008 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 1 settembre 2008 n. 21994
Pres. De Musis - Rel. Guliani - P.M. Carestia
Di Gabriele (avv.ti Auletta, Fimmanò) c. Presidenza del consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato)


1. Espropriazione per p.u. – Art. 9 D.Lgs. 354/1999 – Proroga termine occupazione urgenza – Condizioni.

 

2. Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizio omessa pronuncia – Ammissibilità – Condizioni.

 

3. Espropriazione per p.u. – Domanda giudiziale – Mutamento domanda risarcimento accessione invertita in opposizione alla stima – Esclusione.

 

4. Giudizio civile – Condanna alle spese parte totalmente vittoriosa - Illegittimità.

1. L’art. 9 D.Lgs. 354/1999 che ha prolungato a sei mesi il termine entro cui il decreto di occupazione d’urgenza doveva essere eseguito, trova applicazione a prescindere dalla legittimità o dall’illegittimità dell’occupazione al tempo dell’entrata in vigore della norma, a condizione peraltro che penda ancora la procedura ablatoria e che il bene non sia ancora passato in proprietà della P.A.

 

2. E’ deducibile un vizio di omessa pronuncia soltanto nei casi in cui al giudice di merito sia stata rivolta una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e che tali domande vengano riportate puntualmente nel ricorso in Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale d’udienza in cui furono avanzate.

 

3. La domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva non può essere convertita d’ufficio in domanda di opposizione alla stima in quanto si tratta di domande ontologicamente diverse.

 

4. La violazione dell’art. 91 c.p.c. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, dovendo farsi riferimento all’esito finale della lite senza che rilevi la soccombenza in un grado di giudizio intermedio.


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