CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 9 luglio 2008 n. 18844
Pres. Losavio - Rel. Genovese - P.M. Carestia
Di Rosa (avv.ti Bruno, Tartaglione) c. Consorzio Ascosa (avv. Di Martino) |
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1. Giustizia civile – Giudizio di Cassazione – Intervento adesivo – Ammissibilità – Condizioni.
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2. Giustizia civile – Giudizio di Cassazione – Intervento adesivo – Parti principali – Inammissibilità.
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3. Giustizia civile – Subentro eredi in corso di causa – Successione pro quota - Causa inscindibile – Esclusione.
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4. Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Impugnazione sentenza non definitiva – Deposito copia autentica sentenza – Necessità.
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5. Espropriazione per p.u. – Indennità esproprio – Dichiarazione ICI – Omessa dichiarazione – Conseguenze.
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6. Espropriazione per p.u. – Indennità di esproprio – L. 244/07 – Sua applicazione retroattiva – Anche ai giudizi ex L. 291/1980 – Ratio.
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1. L’intervento adesivo dipendente nel giudizio di Cassazione deve essere proposto nel termine stabilito dagli artt. 370 e 371 c.p.c.
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2. Le parti che sono legittimate ad impugnare autonomamente la sentenza pronunciata, non possono proporre ricorso incidentale adesivo.
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3. Qualora nel corso del giudizio, nel diritto controverso fatto valere dal de cuius subentrino pro quota gli eredi, si è in presenza di una causa scindibile.
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4. Nei casi in cui venga impugnata una sentenza non definitiva, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità.
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5. In caso di omessa dichiarazione ICI, l’evasore non perde il diritto all’indennizzo espropriativo, ma l’indennità può venire erogata soltanto dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l’ICI stessa, ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell’imposta e delle sanzioni.
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6. Il criterio di calcolo dell’indennità di espropriazione, così come modificato dalla L. 244/07, costituisce un principio generale e trova applicazione retroattiva in tutti i giudizi in corso aventi ad oggetto la controversia sulla misura dell’indennità e pertanto anche ai giudizi ex L. 291/1980.
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