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Giurisprudenza
n. 6-2008 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 29 aprile 2008 n. 10827
Pres. Carbone - Rel. Amatucci - P.M. Martone
Molino (avv. De Bonis) c. Progetto Lavoro s.c.a.r.l.


1. Giurisdizione e competenza – Parcheggio a pagamento – Omesso versamento somma dovuta – G.O.

 

2. Giustizia civile – Giudice di Pace – Pronuncia secondo equità – Limiti.

 

3. Giustizia civile – Contumacia – Valenza probatoria – Veridicità fatti dedotti in giudizio – Esclusione.

 

4. Giustizia civile – Interrogatorio formale – Mancata presentazione della parte – Conseguenze.

1. Nei casi in cui la concessionaria del servizio di parcheggio pubblico agisce per il pagamento di quanto dovuto per la sosta, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, trovando la domanda la sua causa petendi nella presupposta sussistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione.

 

2. Il Giudice di Pace nel pronunciare secondo equità è tenuto al rispetto delle norme di rango costituzionale o sopranazionale e dei principi informatori della materia.

 

3. La contumacia non assume alcuna valenza probatoria circa la verità dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio.

 

4. La mancata risposta all’interrogatorio formale, accompagnata dalla valenza indiziaria che si può riconoscere ai documenti provenienti dalla parte che se ne avvale, possono consentire al giudice di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio cui la parte non abbia risposto.


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