CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 30 aprile 2008 n. 10875
Pres. Carbone - Rel. Luccioli - P.M. Martone
Persio (avv.ti Sorrentino, Caiazza) c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, Procuratore Generale presso la corte di Cassazione |
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1. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Consiglio Nazionale Forense – Composizione – Principio indipendenza.
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2. Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Quesiti di diritto – Formulazione.
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3. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Consiglio Nazionale Forense – Impugnazione decisione – Vizio di motivazione.
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4. Professioni e mestieri – Avvocato – Norme codice deontologico – Valenza – Censurabilità.
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5. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni – Contestazioni in sede di legittimità – Esclusione.
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1. La disciplina relativa alla composizione del Consiglio Nazionale Forense assicura il corretto esercizio della funzione giurisdizionale con riguardo ai principi di indipendenza ed imparzialità e garanzia di difesa, non influendo negativamente la circostanza che i componenti appartengano al medesimo ordine professionale dei professionisti che devono venire giudicati, posto che proprio l’elemento della partecipazione diretta degli stessi soggetti garantisce una corretta applicazione delle regole deontologiche che si è data la categoria.
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2. I quesiti di diritto devono consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e del diverso principio che si ritiene applicabile, consentendo alla Corte di legittimità di comprendere dalla lettura del solo quesito l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e la norma da applicare a parere del ricorrente.
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3. Nei confronti delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare possono denunciarsi vizi di motivazione senza peraltro che questo comporti un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio.
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4. Le norme del codice deontologico costituiscono esplicitazioni dei principi generali contenuti nella legge professionale forense ed assumono il rango di norme di diritto, con la conseguenza che contro le stesse non possono essere proposte censure per violazione dei canoni di ermeneutica sull’interpretazione dei contratti. 5. Non sono censurabili in sede di legittimità le sanzioni disciplinari applicate dal Consiglio Nazionale Forense.
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