CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2008
n. 9814
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1. Impiego pubblico – dirigenza –
conferimento di incarichi – natura privata delle determinazioni.
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2. Impiego pubblico – dirigenza –
conferimento di incarichi – inapplicabilità
della l. n. 241 del 1990.
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3. Impiego pubblico – dirigenza –
conferimento di incarichi – principi di buona fede
e correttezza – obblighi per l’amministrazione
- regole procedimentali.
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1. Gli atti inerenti al conferimento degli
incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli
atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti
negoziali.
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2. Gli atti inerenti al conferimento degli
incarichi dirigenziali sono sottratti al regime e alle regole
proprie degli atti amministrativi e pertanto non trovano
applicazione le regole ed i principi contenuti nella l.
n. 241 del 1990.
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3. Trovano applicazione le regole di correttezza
e buona fede, siccome applicabili anche all’attività
di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità
e buon andamento di cui all’art. 97 Cost, che rendono
necessaria la procedimentalizzazione dell’esercizio
del potere di conferimento degli incarichi.
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WALTER GIULIETTI
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| Il conferimento degli incarichi
ai dirigenti: dai principi alle regole
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note alla sentenza n. 9814 del 14 aprile 2008 della
Cassazione) |
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| 1.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione
si pronuncia sull'applicazione della normativa che
disciplina la dirigenza pubblica, con specifico
riguardo al controverso tema della tutela del dirigente
nel conferimento degli incarichi. In essa si stabilisce,
in particolare, che l'amministrazione nell'attribuzione
degli incarichi di funzione dirigenziale ha il dovere
di osservare regole procedimentali e di motivare
le relative decisioni.
L'iter logico argomentativo seguito dalla Suprema
Corte nella decisione muove da una serie di considerazioni
di carattere generale:
- "gli atti inerenti al conferimento degli incarichi
dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli
atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli
atti negoziali";
- tali atti sono sottratti "al regime e alle regole
proprie degli atti amministrativi" e pertanto non
trovano applicazione le regole ed i principi contenuti
nella l. n. 241 del 1990;
- hanno, invece, applicazione, le norme del "codice
civile in tema di esercizio dei poteri del privato
datore di lavoro" ed i "principi elaborati dalla
giurisprudenza della Corte in tema di limiti interni
dei poteri attribuiti dalle norme al privato datore
di lavoro: questi limiti si configurano in presenza
di disposizioni, contrattuali e normative, che dettano
le regole di esercizio del potere discrezionale,
sul piano sostanziale o su quello del procedimento
da seguire, regole suscettibili di essere integrate
e precisate dalle clausole generali che obbligano
ad applicarle secondo correttezza e buona fede (art.
1175 e 1375 cc.)".
- il potere datoriale dell'amministrazione risulta,
tuttavia, disciplinato e limitato sotto un duplice
profilo: in primo luogo, dalla previsione normativa
contenuta nell'art. 19, c.1 del d.lgs. n. 165 del
2001[1]; in secondo luogo, dalle regole di correttezza
e buona fede "siccome regole applicabili anche all'attività
di diritto privato alla stregua dei principi di
imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97
Cost.".
Il punto d'approdo dell'argomentazione è che i limiti
da ultimo evidenziati "procedimentalizzano" l'esercizio
del potere di conferimento degli incarichi, in particolare,
obbligando l'amministrazione: 1) a valutazioni "anche"
comparative; 2) a consentire forme di partecipazione
ai processi decisionali; 3) ad esternare le ragioni
giustificatrici delle scelte. |
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| 2.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte, pur
negando l'applicazione del regime e delle regole
"proprie degli atti amministrativi (come dettate
in particolare dalla l. n. 241 del 1990)", ricava
l'osservanza di regole similari mediante il ricorso
ai principi di buona fede e correttezza.
Se il risultato della sottoposizione dell'esercizio
del potere di conferimento degli incarichi a dette
regole è ampiamente condivisibile, meno condivisibile
è l'argomentazione utilizzata dalla Cassazione.
Come osservato, infatti, nella sentenza il richiamo
all'art. 97 Cost. non ha lo scopo di consentire
l'applicazione dei principi contenuti nella legge
sul procedimento, ma quello di giustificare l'"osservanza
delle regole di correttezza e buona fede" da parte
dell'amministrazione.
Tuttavia, si deve osservare che se l'amministrazione,
ai sensi dell'art. 5. c. 2 del d.lgs. n. 165 del
2001, agisce con le capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro, nell'esercizio di siffatti poteri
datoriali dovrebbe essere comunque tenuta all'osservanza
delle regole di correttezza e buona fede, al pari
di quanto lo è il datore di lavoro privato. In realtà,
al richiamo della norma costituzionale deve essere
assegnata una diversa e specifica funzione, ovvero
quella di integrare i principi di buona fede e correttezza
con quelli di imparzialità e buon andamento.
Ciò in ragione, sia della natura pubblica del soggetto,
che della specialità della disciplina alla cui applicazione
questo è tenuto.
Appare incoerente, pertanto, aver invocato l'art.
97 Cost. al fine di giustificare l'applicazione
delle regole di buona fede e correttezza agli atti
di conferimento degli incarichi e contemporaneamente
averne negato la natura di atti amministrativi (ancorché
negoziali).Si è efficacemente osservato, con riguardo
all'interpretazione del c. 1 bis dell'art. 1 l.
n. 241 del 1990, laddove si stabilisce che "La pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente",
che l'amministrazione "anche quando utilizza strumenti
privatistici, esercita poteri discrezionali, finalisticamente
vincolati e non è dotata di autonomia privata, ossia
non può determinare in modo libero ed incontrollabile
l'assetto di interessi che intende realizzare"[2].
Il vincolo del fine, così definito, si traduce nel
dovere di motivare le proprie determinazioni, assunte
nel perseguimento dell'interesse generale e nel
rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità,
nonché soggette sotto questi profili al controllo
giudiziale successivo.
All'art. 1 c.1 della l. n. 241 del 1990 il legislatore,
in particolare, prevede, senza in realtà distinguere
tra attività amministrativa consensuale e provvedimentale,
che l'attività amministrativa "persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità e di trasparenza nonché
dai principi dell'ordinamento comunitario".
Si è osservato, al riguardo, che, "se rimane fermo
il principio di legalità dell'agire amministrativo
nel senso di predeterminazione di una norma dell'agire
da parte del legislatore o da parte dello stesso
potere esecutivo, gli atti della P.A., anche se
espressi in forme di diritto privato, non potrebbero
essere negozi", bensì "atti esecutivi, cioè atti
del tutto simili agli atti amministrativi, con le
caratteristiche e le problematiche proprie degli
atti amministrativi"[3].
Ne deriva che l'amministrazione, anche ove agisca
mediante gli strumenti e secondo le regole del diritto
comune, svolge un'attività amministrativa, rimanendo
soggetta al suo regime[4].
Criticabile appare pertanto la premessa da cui muove
la sentenza, ovvero "che gli atti inerenti al conferimento
degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla
categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti
a quella degli atti negoziali", laddove ciò si traduca
nel riconoscere all'amministrazione autonomia privata
nella gestione del rapporto, eventualmente limitata
alla stregua dei soli principi codicistici.
Occorre precisare in proposito che, ancorché non
si voglia parlare di esercizio di poteri pubblici
nel conferimento degli incarichi[5], si tratta pur
sempre di atti posti in essere (unilateralmente)
dall'amministrazione che devono ritenersi soggetti
ai principi che in via generale sovrintendono all'attività
amministrativa.
La limitazione sul piano funzionale e procedimentale
del potere dell'amministrazione in qualità di datore
di lavoro sarebbe dovuta scaturire, giusto il richiamo
all'art. 97 Cost., dall'applicabilità dei principi
contenuti nella l. n. 241 del 1990, anche integrati
dai principi di buona fede intesi in senso oggettivo[6].
È agevole notare, infatti, che le regole individuate
dalla Suprema Corte, consistenti nella predeterminazione
dei criteri, nella partecipazione degli interessati,
nell'obbligo di motivazione, sono le regole dettate
dalla legge sul procedimento che costituiscono attuazione
dei principi di imparzialità e buon andamento di
cui all'art. 97 Cost., oltre naturalmente a quelle
poste direttamente dall'art. 19 della d.lgs. n.
165 del 2001[7].
Al riguardo, più chiaramente, rispetto alla sentenza
in commento, la Corte Costituzionale ha affermato
che la procedimentalizzazione nella gestione del
rapporto con i dirigenti (revoca o conferimento
degli incarichi) deriva dalla necessità di una preventiva
fase valutativa da parte dell'amministrazione.
La Consulta precisa, in particolare, che tale fase
si presenta essenziale "per assicurare, specie dopo
l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.
15, il rispetto dei principi del giusto procedimento,
all'esito del quale dovrà essere adottato un atto
motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica,
di diritto pubblico o di diritto privato, consenta
comunque un controllo giurisdizionale. Ciò anche
al fine di garantire - attraverso la esternazione
delle ragioni che stanno alla base della determinazione
assunta dall'organo politico - scelte trasparenti
e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione
dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale
della imparzialità dell'azione amministrativa"[8].
Prendendo atto dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, lo stesso Dipartimento della Funzione
Pubblica ha riconosciuto, con la circolare n. 10
del 19 dicembre 2007, che in tema di conferimento
degli incarichi dirigenziali è "necessaria una certa
procedimentalizzazione della materia, a prescindere
dalla natura che si voglia riconoscere agli atti
in questione".
Si impone, in particolare, "un'adeguata pubblicità
relativamente ai posti di funzione vacanti" e "un'adeguata
ponderazione per individuare il dirigente di ruolo".
In via generale, "l'attribuzione dell'incarico deve
essere il risultato di una valutazione in cui debbono
essere considerati vari fattori, tra i quali i risultati
di gestione conseguiti, verificati medianti la valutazione
di cui all'art. 21, comma 4, del CCNL del 21 aprile
2006 e l'esperienza professionale acquisita eventualmente
anche con riferimento alla particolare struttura
la cui responsabilità si tratta di affidare.
Anche la discrezionalità insita nel conferimento
di incarichi in base all'art. 19, comma 6, del d.lgs.
n. 165 del 2001 e nelle corrispondenti norme organizzative
vigenti per gli enti pubblici e per la Presidenza
del Consiglio deve sempre svolgersi nel rispetto
della correttezza, attuando un'attenta stima della
professionalità e dell'esperienza degli interessati
ed evitando in ogni caso che allo strumento in questione
si faccia ricorso in modo arbitrario". |
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| 3.
La sottoposizione del potere dell'amministrazione
di conferire gli incarichi a limiti sostanziali
e procedurali deve combinarsi, d'altro canto, con
una piena tutela sul piano processuale della situazioni
soggettive contrapposte all'esercizio di tale potere.
Sotto il profilo della tutela giurisdizionale è
ormai pacifico che nel conferimento di incarichi
(ma anche riguardo alla revoca dei medesimi ed ai
provvedimenti disciplinari) l'amministrazione agisce
in quanto titolare di un potere al quale corrispondono
posizioni giuridiche tutelate in capo ai soggetti
passivi, già definite dalla Suprema Corte e dalla
Consulta come interessi legittimi di diritto privato[9].
Quest'ultima figura soggettiva, in particolare,
implica e consente, pur nell'ambito della giurisdizione
del giudice ordinario, un sindacato di ragionevolezza
e correttezza delle scelte derivanti dall'esercizio
di poteri autoritativi sottoposti a vincoli funzionali
o di motivazione.
In questo senso, nella storica sentenza n. 5688
del 1979 le Sezioni unite della Suprema Corte hanno
precisato i contorni della figura dell'interesse
legittimo di diritto privato, affermando, con riguardo
al rapporto di lavoro di diritto comune, che "il
sindacato del giudice ordinario, quando abbia ad
oggetto l'esercizio di un potere discrezionale,
non può non atteggiarsi, per ragioni di efficienza,
in modo analogo a quello in cui si atteggia il sindacato
del giudice amministrativo sull'esercizio del potere
pubblico e pertanto non può non estendersi anch'esso
alla rilevazione di forme di eccesso di potere,
come quando ad esempio, si deduca che la sanzione
disciplinare è stata inflitta dall'imprenditore
allo scopo di raggiungere, in tal modo, un risultato
che sarebbe stato impossibile o disagevole realizzare
per altra via, ovvero si prospettino ipotesi di
arbitrarietà o iniquità manifesta"[10].
Va aggiunto che, con riguardo al rapporto di impiego
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
la qualificazione in termini di interesse legittimo
di diritto privato, piuttosto che di diritto pubblico,
non deve incidere in senso restrittivo sui caratteri
del sindacato, dal momento che il potere di scelta
dell'amministrazione non è limitato, come evidenziato,
soltanto dai generali principi di buona fede, correttezza
e ragionevolezza, ma anche da quelli propriamente
pubblicistici di imparzialità e di buon andamento[11].
La connotazione privatistica dell'interesse legittimo
appare, in questo quadro costituire piuttosto un
tentativo per rendere coerente il sistema di tutela
processuale previsto dal legislatore con l'art.
63 d.lgs. n. 165 del 2001, che, come è noto, affida
al giudice ordinario la cognizione delle controversie
relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
Ciò deve consentire al giudice ordinario un sindacato
di legittimità sull'esercizio dei poteri datoriali,
svolto comunque alla stregua delle regole e dei
principi cui è soggetta l'attività discrezionale
dell'amministrazione[12].4. Dalle esposte considerazioni
emerge la soggezione del potere di conferimento
degli incarichi dirigenziali a limiti e regole che
hanno specifici contenuti e finalità.
Occorre considerare, infatti, che dette regole non
sono dirette alla esclusiva protezione dei soggetti
sottoposti alla potestà datoriale dell'amministrazione,
come avviene a fronte dell'esercizio di poteri da
parte del datore di lavoro privato, ma sono dirette
a garantire anche - e principalmente - sul piano
organizzativo il rispetto dei principi di imparzialità
da parte della stessa amministrazione[13].
L'applicazione dei principi del giusto procedimento
e delle norme contenute nell'art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001 deve ritenersi, in questo senso,
diretta, tanto alla tutela dell'interesse pubblico,
quanto alla tutela della pretesa del dirigente.
Con riguardo all'interesse pubblico, infatti, non
si può non considerare la natura funzionale dello
specifico rapporto di conferimento di incarico,
diretto ad incardinare personale negli organi (decisori)
di gestione dell'organizzazione amministrativa.
Sotto quest'ultimo profilo, il rapporto tra vertice
politico e dirigenza nella vigente disciplina normativa
si colloca in un disegno in cui l'organo di governo,
a cui spetta la nomina dei dirigenti generali, è
titolare del potere di indirizzo politico, che si
risolve nella determinazione delle direttive per
l'azione e la gestione amministrativa.
Resta escluso, per contro, la titolarità di un concreto
potere di gestione all'organo di governo. È l'apparato
amministrativo e, in particolare, la dirigenza generale,
a cui sono riservati i poteri di gestione come "sfera
di azione autonoma"[14], che traduce l'indirizzo
politico in attività amministrativa, curando in
concreto la soddisfazione degli interessi pubblici,
coinvolgendo in questo disegno, in una sorta di
meccanismo a cascata (di nomine e di direttive,
di assegnazione delle risorse per perseguire gli
obiettivi fissati nelle direttive[15]) anche la
dirigenza non generale. Alla stregua della disciplina
vigente, in cui gli incarichi dirigenziali sono
caratterizzati dalla temporaneità e, quindi, dalla
possibilità di mutamento, la scelta dell'affidamento
di un determinato incarico produce effetti, tanto
sulla "carriera" del dirigente, quanto sul buon
andamento e sull'imparzialità dell'ente.
Pertanto, ove l'attribuzione degli incarichi non
fosse ancorata all'applicazione di criteri obiettivi
predeterminati e trasparenti, ne risulterebbe sicuramente
pregiudicata, attraverso l'indebolimento della posizione
del dirigente, l'effettività dei principi dettati
dall'art. 97 Cost.
Nella citata separazione tra sfera di indirizzo
politico e di gestione, la scelta di assegnare un
dato incarico al dirigente non può allora che fondarsi
sull'idoneità tecnico-professionale del dirigente
stesso ad attuare gli obiettivi indicati dall'organo
di governo, anche in relazione alla valutazione
dell'incarico precedentemente svolto.
Del resto, sino a prova contraria, i dirigenti dell'amministrazione
incardinati nell'ufficio sono titolari di organi
burocratici e non di organi di governo[16], per
cui la nomina non può seguire logiche di appartenenza
politica, ma rigorosi e verificabili criteri fondati
sul merito e sull'adeguatezza professionale. In
caso contrario, ove la nomina fosse meramente politica,
non essendo vincolata a criteri predeterminati,
a regole procedimentali ed all'obbligo di motivazione,
verrebbe vanificato lo stesso modello di separazione
introdotto dal legislatore[17].
La Corte costituzionale ha evidenziato, al riguardo,
che il principio di imparzialità è "alla base della
stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi
politici e burocratici e cioè tra l'azione di governo
- che è normalmente legata alle impostazioni di
una parte politica, espressione delle forze di maggioranza
- e l'azione dell'amministrazione, la quale, nell'attuazione
dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata,
invece, ad agire senza distinzioni di parti politiche
e dunque al "servizio esclusivo della Nazione" (art.
98, Cost.), al fine del perseguimento delle finalità
pubbliche obiettivate dall'ordinamento (in questo
senso, sia pure con riferimento ad un ambito di
disciplina diverso da quello in esame, vedi sentenza
n. 453 del 1990, nonché sentenza n. 333 del 1993)"[18].Al
riguardo, una prima garanzia, sul piano della disciplina
sostanziale del rapporto, deriva dal diritto di
ogni dirigente all'attribuzione di un incarico.
Il diritto soggettivo all'incarico, implicito nel
sistema, è espressamente previsto, ad esempio, dall'art.
20 CCNL area I Ministeri- Dirigenza quadriennio
normativo 2002/2005 (e già nei contratti collettivi
ad esso precedenti, vds. art. 13 del CCNL 1998/2001)
e impedisce che il dirigente possa essere - in ipotesi,
con intento di marginalizzazione o punitivo - lasciato
senza incarico. Il dirigente vanta, pertanto, una
pretesa pienamente tutelata sul piano giuridico
a svolgere le funzioni connesse alla sua qualifica[19].
Tale previsione non sarebbe però sufficiente a contrastare
un tendenziale indebolimento della posizione del
dirigente ed un conseguente effetto di precarizzazione,
se non fosse verificabile e quindi sindacabile che
l'affidamento dell'incarico avvenga in relazione
all'esito di una valutazione sull'idoneità e sulle
capacità, secondo quanto previsto dal c. 1 dell'art.
19 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La dottrina ha, infatti, da tempo evidenziato che
se dalla normativa - come correttamente interpretata
alla stregua della decisione in commento - "risulta
sostanzialmente garantita la conservazione del posto
di lavoro da parte del dirigente (il recesso da
parte dell'amministrazione dal rapporto di lavoro
è possibile solo "nei casi di maggiore gravità"),
continua a non essere garantita la correttezza nella
revoca degli incarichi", in un complessivo disegno
di precarizzazione della dirigenza[20].
Occorre, d'altro canto, evidenziare che, se la mancata
conferma del precedente incarico svolto dal dirigente
- a favore di un incarico meno "pesante" o addirittura
di studio e ricerca -, ovvero, più gravemente, la
revoca di esso prima della scadenza, costituiscono,
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165 del 2001, misure
corrispondenti ad una valutazione negativa, è del
tutto evidente che la scelta in tal senso dell'amministrazione
non può essere immotivata e sottratta ad un successivo
sindacato giudiziale.
Tali principi in tema di conferimento degli incarichi
contenuti nella normativa trovano, infine, specificazione
nella contrattazione collettiva, anche sotto il
profilo procedimentale, in merito alle modalità
di svolgimento della valutazione degli incarichi
dirigenziali[21].
Quanto premesso permette di chiarire che, pur non
sussistendo nel vigente ordinamento un diritto del
dirigente a vedersi assegnato uno specifico incarico,
il potere dell'amministrazione di conferire (e revocare)
incarichi ai dirigenti non può essere arbitrario,
e quindi strumentale a realizzare una malintesa
relazione di fiduciarietà politica tra nominante
e nominato, bensì discrezionale (sarebbe meglio
dire tecnico-discrezionale) e ciò in via primaria
a tutela del buon andamento e dell'imparzialità.Solo
sulla base di questi presupposti e con l'applicazione
dei principi del giusto procedimento l'art. 19 del
d.lgs. n. 165 del 2001 può spiegare la propria portata
garantista e l'intera vigente disciplina della disciplina
della dirigenza pubblica può ritenersi non contrastare
con l'art. 97 Cost.5. Si può concludere osservando
che la Cassazione nella sentenza in commento afferma
il principio della soggezione delle determinazioni
unilaterali dell'amministrazione nel conferimento
degli incarichi ai dirigenti a regole di carattere
procedimentale e sostanziale.
Tale affermazione, insieme al sindacato successivo
del giudice sulla loro applicazione, ha una fondamentale
importanza sul piano dell'assetto organizzativo
dell'amministrazione pubblica e rappresenta un indubbio
progresso nella direzione del rafforzamento delle
garanzie di imparzialità dell'amministrazione.
Per contro, la giurisprudenza della Cassazione si
è mostrata sinora compatta nel negare l'applicazione
dei principi e delle regole della legge n. 241 del
1990 agli atti di conferimento e revoca degli incarichi,
pur riconoscendo in via di principio la tutelabilità
delle situazioni giuridiche coinvolte[22].
La decisione in commento, pur non superando sul
piano formale il predetto limite (diversamente da
quanto espressamente ha fatto la Corte cost. nelle
sent. nn. 103 e 104 del 2007, nonché la recentissima
sent. n. 161 del 2008), lo supera sul piano sostanziale,
indicando i principi a cui si deve attenere l'amministrazione
nel conferimento degli incarichi, seppur ricorrendo,
nell'ambito di una ricostruzione tutta privatistica,
ai soli principi di buona fede e correttezza.
La Cassazione con la sentenza in commento è pervenuta,
pertanto, a soluzioni sostanzialmente corrette ed
auspicate, pur senza abbandonare del tutto il precedente
orientamento. |
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| [1]
Art. 19 c.1 del d.lgs. n. 165 del 2001: "Per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti
di indirizzo del Ministro".
[2] Così, F.G. Scoca, Il punto sulla disciplina
del procedimento amministrativo, in www.giustamm.it,
2006, p. 3. In questo senso, v. già N. Longobardi,
La legge n. 15/2005 di riforma della legge n. 241
del 1990. Una prima valutazione, in www.giustamm.it,
2005; F. Satta, La riforma della legge 241/90: dubbi
e perplessità, in www.giustamm.it, 2005.
[3] F. Merusi, Il diritto privato della P.A. alla
luce degli studi di Salvatore Romano, in Dir. amm.,
2004, p. 649 ss.
[4] F.G. Scoca, voce Attività amministrativa, in
Enc. Dir., Agg. VI, 2002, p. 94 ss. Secondo l'A.
"l'amministrazione agisce sempre secondo valutazioni
discrezionali anziché libere, ed è tenuta ad sempre
a dare applicazione ai principi costituzionali e
non, che risultano effettivamente vigenti; adeguandosi
ad una doppia necessità: perseguire l'interesse
pubblico e rispettare le (o tenere conto delle)
situazioni soggettive del privato".
[5] Come pur si potrebbe sostenere in considerazione
della previsione contenuta nel c. 2 dell'art. 19
del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla
l. n. 145 del 2002. in essa si prevede, infatti,
è con un provvedimento che viene conferito l'incarico
e con cui sono individuati "l'oggetto dell'incarico
e gli obiettivi da conseguire, (.) nonché la durata
dell'incarico". Il contratto individuale è accessivo
al provvedimento e diretto a stabilire il "corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei princìpi
definiti dall'articolo 24". Vds., al riguardo, W.
Giulietti, La tutela dell'interesse pubblico nel
conferimento degli incarichi ai dirigenti dopo la
legge n. 145 del 2002, in Dir. proc. amm., 2003,
p. 907 ss. La Corte cass., sez. lav. 20 marzo 2004,
n. 5659, ha sul punto, tuttavia, affermato che "l'art.
19 (nuovo testo) adopera la locuzione "provvedimento",
intendendo sicuramente riferirsi all'esercizio di
un potere, ma significativamente, nel contesto del
vivace dibattito in corso, non aggiunge il predicato
"amministrativo", costantemente presente, invece,
nelle norme che disciplinano gli atti di esercizio
del potere pubblico (l. 241/1990, in particolare,
art. 3., e, nell'ambito dello stesso d.lgs.165/2001,
art. 16, lett. d, in relazione alla lett. c, art.
17, lett. b). La disposizione, inoltre, si inserisce
in un testo normativo, al quale non si è ritenuto
di apportare modifiche, nel quale è enunciato il
principio di riserva al dominio del diritto pubblico
solo degli atti menzionati dall'art. 2, c. 1, mentre
tutti quelli che attengono ai profili organizzativi
e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti
(ed è il caso degli incarichi dirigenziali) sono
assunti con la capaciti e i poteri del datore di
lavoro (art. 5, c. 2, norma che si riferisce a tutti
gli organi competenti ad assumere determinazioni
sull'organizzazione degli uffici e la gestione,
che possono anche essere gli organi di governo nei
casi espressamente contemplati dal decreto, secondo
il disposto dell'art. 4, c. 1.t lett. g)".
[6] Vds. F.G. Scoca, Tutela giurisdizionale e comportamento
della pubblica amministrazione contrario alla buona
fede, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza
giuridica storica e contemporanea, L. garofano (a
cura di), Padova, 2003, vol. III, p. 471 ss., secondo
cui i principio di buona fede oggettiva è incluso
all'interno dello statuto tipico dell'agire dell'amministrazione;
L. Giani, Funzione amministrativa ed obblighi di
correttezza. Profili di tutela del privato, Napoli,
2005, in part. p. 86. L'A. riconosce che anche nel
diritto amministrativo la buona fede oggettiva costituisce
un principio generale "volto a disciplinare il comportamento
di un soggetto (l'amministrazione-amministrato)"
e che essa è "finalizzata, ove intesa nell'accezione
più ampia, a garantire che le parti del rapporto
amministrativo tengano un comportamento corretto,
ispirato ai principi di correttezza, solidarietà,
ragionevolezza, proporzionalità, rispetto al quale
le norme tese a garantire la partecipazione del
privato al procedimento assumono un ruolo centrale".
Si osserva, altresì, che un tale principio, da un
punto di vista oggettivo, non riguarda solo il provvedimento
in quanto tale, ovvero la decisione assunta dall'amministrazione,
ma anche la formazione dell'atto.
[7] Vds., da ultimo, Corte cost., 16 maggio 2008,
n. 146, in cui, decidendo per la legittimità costituzionale
di una norma che differenzia i lavoratori privati
da quelli pubblici in relazione al trattamento retributivo
delle festività coincidenti con la domenica, si
osserva che "Questa Corte in più occasioni ha ammesso
la possibilità di una disciplina differenziata del
rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato,
in quanto il processo di omogeneizzazione incontra
il limite "della specialità del rapporto e delle
esigenze del perseguimento degli interessi generali"
(sentenza n. 275 del 2001). La pubblica amministrazione,
infatti, "conserva pur sempre - anche in presenza
di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato
- una connotazione peculiare", essendo tenuta "al
rispetto dei principi costituzionali di legalità,
imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni
logica speculativa" (sentenza n. 82 del 2003). Ha
altresì già precisato che la specificità del "lavoro
pubblico, per il quale rileva l'art. 97 Cost." (sentenza
n. 367 del 2006) legittima differenziazioni di trattamento
rispetto al lavoro privato, e che "le peculiarità
del contratto collettivo nel pubblico impiego [che
è] "efficace erga omnes", "funzionale all'interesse
pubblico di cui all'art. 97 Cost.", inderogabile
sia in peius che in melius, oggetto di diretto sindacato
da parte della Corte di cassazione per violazione
o falsa applicazione" influiscono anche sul piano
processuale determinando "l'impossibilità di ritenere
a priori irrazionali le peculiarità" della diversa
disciplina (sentenza n. 199 del 2003)".
[8] Corte cost., sent. 27 marzo 2007, n. 103.
[9] Corte cass., sez. un., sent. 24 febbraio 2000,
n. 41, in Giust. Civ., 2000, I, 155; Corte cost.,
sent. 23 luglio 2001, n. 275, in Giur. cost., 2001,
p. 3212, con nota di P. Chirulli, Incarichi dirigenziali
e giurisdizione: una decisione prudentemente "minimalista".
[10] Corte cass., sez. un., sent. 2 novembre 1979,
n. 5688, in Foro It., 1979, I, p. 2548 ss., con
nota di Barone, anche su G.I., 1980, I, p. 440 ss.,
con nota di A. Di Majo. Vds. F.G. Scoca, Contributo
sulla figura dell'interesse legittimo, Milano, 1990,
p. 37 ss.; L. Bigliazzi Geri, Contributo ad una
teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato,
Milano, 1967.
[11] P. Chirulli, Incarichi dirigenziali e giurisdizione:
una decisione prudentemente "minimalista", cit.,
p. 2321, in cui l'A. sottolinea come l'art. 18 del
d.lgs. n. 387 del 1998 abbia "autorizzato il giudice
ordinario, nell'esercizio di una giurisdizione che
la Corte costituzionale afferma essere "piena",
a sindacare forma e motivazione degli atti di conferimento
e di revoca degli incarichi dirigenziali, integrando
a tal fine i principi di correttezza e buona fede
con quello di imparzialità, cui le scelte organizzative
pubbliche dovrebbero sempre conformarsi".
[12] W. Giulietti, Le determinazioni unilaterali
dell'amministrazione nell'affidamento delle funzioni
ai dirigenti. Profili di tutela giurisdizionale,
in Dir. amm., 2002, p. 345 ss.
[13] N. Longobardi, Il diritto del dirigente al
conferimento d'incarico. Una questione ingiustificatamente
controversa, in La composizione stragiudiziale delle
controversie di lavoro nel pubblico impiego privatizzato,
L. Giani (a cura di), Roma, 2001, p. 11, in cui
l'Autore afferma che "l'amministrazione si trova
astretta nella sua generale azione dai principi
di imparzialità e buon andamento, che devono informare
in primo luogo l'organizzazione (articolo 97), imponendo
anzitutto un generale dovere di trasparenza, e dai
principi di ragionevolezza, correttezza e buona
fede, indipendentemente dalle modalità pubblicistiche
o privatistiche della sua azione".
[14] M. D'Orsogna, Programmazione strategica e attività
decisionale della Pubblica amministrazione, Torino,
2001, p. 114.
[15] W. Giulietti, La funzione di programmazione
dell'attività amministrativa mediante allocazione
delle risorse. La vigente disciplina del bilancio
dello Stato e le prospettive evolutive, in Riv.
amm. Rep. it., 2003, pp. 863 ss.
[16] Sulla distinzione vds. B. Cavallo, Teoria e
prassi della pubblica organizzazione, Milano, 2005,
pp. 151-152.
[17] Il carattere apicale dell'incarico da conferire
potrebbe, semmai, incidere sui criteri con i quali
effettuare la scelta, giustificando valutazioni
discrezionali più ampie relativamente all'idoneità
a realizzare gli specifici obiettivi indicati dall'organo
politico; non potrebbe, al contrario, mai giustificare
scelte di tipo arbitrario e svincolate dalla possibilità
di un controllo successivo. Vsd. G. D'Alessio, Gli
incarichi di funzioni dirigenziali, in Il lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Commentario, F. Carinci - M. D'Antona (a cura di),
Milano, 2000, p. 767.
[18] Corte cost., sent. 27 marzo 2007, n. 103. Vds.,
da ultimo, Corte cost., 7 maggio 2008, n. 161, in
cui è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286,
nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti
al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art.
23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), "conferiti
prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto"", sia in considerazione che
"la natura esterna dell'incarico non costituisce
un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario
il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere
caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta
e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo
e funzioni gestorie", sia in considerazione, rispetto
al caso di specie, che il potere ministeriale di
conferma "non attribuisce alcuna garanzia di autonomia
funzionale, atteso che dalla mancata conferma la
legge fa derivare la decadenza automatica senza
alcuna possibilità di controllo giurisdizionale".
[19] Diritto che può essere limitato solo in conseguenza
dell'accertamento di una (grave) responsabilità
dirigenziale, in termini di misura sanzionatoria
irrogata ai sensi dell'art. 21 c. 1 del d.lgs. n.
165 del 2001.
[20] N. Longobardi, Il sistema politico-amministrativo
e la riforma mancata. Temi, sintesi, approfondimenti
considerazioni, Torino, 1999, p. 196 ss.; S. Cassese,
Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani:
una modificazione costituzionale, in Gior. dir.
amm., 2002, p. 1344.
[21] Vds. per l'area I Ministeri- Dirigenza quadriennio
normativo 2002/2005 l'art. 21 "verifica e valutazione
dei risultati dei dirigenti" prevede ai cc. 6 ss.:
"6. La valutazione del dirigente è improntata ai
seguenti principi: . motivazione della valutazione,
oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità
dei criteri usati e dei risultati; . diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza; . partecipazione
al procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione, da parte dello stesso dirigente,
di una sintetica relazione scritta riguardante l'attività
svolta e la corrispondenza della stessa con gli
obiettivi assegnati;. contraddittorio in caso di
valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi
certi e congrui; . previsione della prima e della
seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del
1999. 7. Nel valutare l'operato del dirigente, le
amministrazioni dovranno, comunque, tener conto
in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi
da perseguire, le direttive impartite e le risorse
umane, finanziarie e strumentali effettivamente
poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche
mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio
dell'attività svolta in relazione allo stato di
avanzamento nella realizzazione degli obiettivi
prestabiliti e all'eventuale sopravvenuto mutamento
degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti
prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
9. La valutazione non può essere svolta dagli organi
preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile
o legittimità amministrativa. 10. Le procedure ed
i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati
dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti
i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal
d. lgs. n. 165 del 2001. 11. La valutazione può
essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa
del dirigente interessato, nel caso di evidente
rischio grave di risultato negativo della gestione
che si verifichi prima della scadenza annuale".
L'art. 62 al comma 1 dispone espressamente che "1.
Le amministrazioni che, in mancanza di una espressa
valutazione negativa, alla scadenza dell'incarico
non intendano riconfermare lo stesso, conferiscono
al dirigente un altro incarico di pari valore economico".
[22] Vds. Corte cass., sez. lav., 20 marzo 2004,
n. 5659; Corte cass., sez. lav., 6 aprile 2005,
n. 7131; Corte cass., sez. un.,7 luglio 2005, n.
14252; Corte cass., sez. lav., 22 febbraio 2006,
n. 3880 |
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(pubblicato
il 23.5.2008) |
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WALTER GIULIETTI
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| Il conferimento degli
incarichi ai dirigenti: dai principi alle regole
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(brevi note alla sentenza n. 9814
del 14 aprile 2008 della Cassazione)
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1. Nella sentenza in commento la
Corte di Cassazione si pronuncia sull'applicazione
della normativa che disciplina la dirigenza pubblica,
con specifico riguardo al controverso tema della
tutela del dirigente nel conferimento degli incarichi.
In essa si stabilisce, in particolare, che l'amministrazione
nell'attribuzione degli incarichi di funzione
dirigenziale ha il dovere di osservare regole
procedimentali e di motivare le relative decisioni.
L'iter logico argomentativo seguito dalla Suprema
Corte nella decisione muove da una serie di considerazioni
di carattere generale:
- "gli atti inerenti al conferimento degli incarichi
dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli
atti amministrativi e vanno ascritti a quella
degli atti negoziali";
- tali atti sono sottratti "al regime e alle regole
proprie degli atti amministrativi" e pertanto
non trovano applicazione le regole ed i principi
contenuti nella l. n. 241 del 1990;
- hanno, invece, applicazione, le norme del "codice
civile in tema di esercizio dei poteri del privato
datore di lavoro" ed i "principi elaborati dalla
giurisprudenza della Corte in tema di limiti interni
dei poteri attribuiti dalle norme al privato datore
di lavoro: questi limiti si configurano in presenza
di disposizioni, contrattuali e normative, che
dettano le regole di esercizio del potere discrezionale,
sul piano sostanziale o su quello del procedimento
da seguire, regole suscettibili di essere integrate
e precisate dalle clausole generali che obbligano
ad applicarle secondo correttezza e buona fede
(art. 1175 e 1375 cc.)".
- il potere datoriale dell'amministrazione risulta,
tuttavia, disciplinato e limitato sotto un duplice
profilo: in primo luogo, dalla previsione normativa
contenuta nell'art. 19, c.1 del d.lgs. n. 165
del 2001[1]; in secondo luogo, dalle regole di
correttezza e buona fede "siccome regole applicabili
anche all'attività di diritto privato alla stregua
dei principi di imparzialità e buon andamento
di cui all'art. 97 Cost.".
Il punto d'approdo dell'argomentazione è che i
limiti da ultimo evidenziati "procedimentalizzano"
l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi,
in particolare, obbligando l'amministrazione:
1) a valutazioni "anche" comparative; 2) a consentire
forme di partecipazione ai processi decisionali;
3) ad esternare le ragioni giustificatrici delle
scelte.
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2. Nella sentenza in commento la
Suprema Corte, pur negando l'applicazione del
regime e delle regole "proprie degli atti amministrativi
(come dettate in particolare dalla l. n. 241 del
1990)", ricava l'osservanza di regole similari
mediante il ricorso ai principi di buona fede
e correttezza.
Se il risultato della sottoposizione dell'esercizio
del potere di conferimento degli incarichi a dette
regole è ampiamente condivisibile, meno condivisibile
è l'argomentazione utilizzata dalla Cassazione.
Come osservato, infatti, nella sentenza il richiamo
all'art. 97 Cost. non ha lo scopo di consentire
l'applicazione dei principi contenuti nella legge
sul procedimento, ma quello di giustificare l'"osservanza
delle regole di correttezza e buona fede" da parte
dell'amministrazione.
Tuttavia, si deve osservare che se l'amministrazione,
ai sensi dell'art. 5. c. 2 del d.lgs. n. 165 del
2001, agisce con le capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro, nell'esercizio di siffatti poteri
datoriali dovrebbe essere comunque tenuta all'osservanza
delle regole di correttezza e buona fede, al pari
di quanto lo è il datore di lavoro privato. In
realtà, al richiamo della norma costituzionale
deve essere assegnata una diversa e specifica
funzione, ovvero quella di integrare i principi
di buona fede e correttezza con quelli di imparzialità
e buon andamento.
Ciò in ragione, sia della natura pubblica del
soggetto, che della specialità della disciplina
alla cui applicazione questo è tenuto.
Appare incoerente, pertanto, aver invocato l'art.
97 Cost. al fine di giustificare l'applicazione
delle regole di buona fede e correttezza agli
atti di conferimento degli incarichi e contemporaneamente
averne negato la natura di atti amministrativi
(ancorché negoziali).Si è efficacemente osservato,
con riguardo all'interpretazione del c. 1 bis
dell'art. 1 l. n. 241 del 1990, laddove si stabilisce
che "La pubblica amministrazione, nell'adozione
di atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente", che l'amministrazione
"anche quando utilizza strumenti privatistici,
esercita poteri discrezionali, finalisticamente
vincolati e non è dotata di autonomia privata,
ossia non può determinare in modo libero ed incontrollabile
l'assetto di interessi che intende realizzare"[2].
Il vincolo del fine, così definito, si traduce
nel dovere di motivare le proprie determinazioni,
assunte nel perseguimento dell'interesse generale
e nel rispetto dei principi di buon andamento
e di imparzialità, nonché soggette sotto questi
profili al controllo giudiziale successivo.
All'art. 1 c.1 della l. n. 241 del 1990 il legislatore,
in particolare, prevede, senza in realtà distinguere
tra attività amministrativa consensuale e provvedimentale,
che l'attività amministrativa "persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, di efficacia e di pubblicità e
di trasparenza nonché dai principi dell'ordinamento
comunitario".
Si è osservato, al riguardo, che, "se rimane fermo
il principio di legalità dell'agire amministrativo
nel senso di predeterminazione di una norma dell'agire
da parte del legislatore o da parte dello stesso
potere esecutivo, gli atti della P.A., anche se
espressi in forme di diritto privato, non potrebbero
essere negozi", bensì "atti esecutivi, cioè atti
del tutto simili agli atti amministrativi, con
le caratteristiche e le problematiche proprie
degli atti amministrativi"[3].
Ne deriva che l'amministrazione, anche ove agisca
mediante gli strumenti e secondo le regole del
diritto comune, svolge un'attività amministrativa,
rimanendo soggetta al suo regime[4].
Criticabile appare pertanto la premessa da cui
muove la sentenza, ovvero "che gli atti inerenti
al conferimento degli incarichi dirigenziali sono
esclusi dalla categoria degli atti amministrativi
e vanno ascritti a quella degli atti negoziali",
laddove ciò si traduca nel riconoscere all'amministrazione
autonomia privata nella gestione del rapporto,
eventualmente limitata alla stregua dei soli principi
codicistici.
Occorre precisare in proposito che, ancorché non
si voglia parlare di esercizio di poteri pubblici
nel conferimento degli incarichi[5], si tratta
pur sempre di atti posti in essere (unilateralmente)
dall'amministrazione che devono ritenersi soggetti
ai principi che in via generale sovrintendono
all'attività amministrativa.
La limitazione sul piano funzionale e procedimentale
del potere dell'amministrazione in qualità di
datore di lavoro sarebbe dovuta scaturire, giusto
il richiamo all'art. 97 Cost., dall'applicabilità
dei principi contenuti nella l. n. 241 del 1990,
anche integrati dai principi di buona fede intesi
in senso oggettivo[6].
È agevole notare, infatti, che le regole individuate
dalla Suprema Corte, consistenti nella predeterminazione
dei criteri, nella partecipazione degli interessati,
nell'obbligo di motivazione, sono le regole dettate
dalla legge sul procedimento che costituiscono
attuazione dei principi di imparzialità e buon
andamento di cui all'art. 97 Cost., oltre naturalmente
a quelle poste direttamente dall'art. 19 della
d.lgs. n. 165 del 2001[7].
Al riguardo, più chiaramente, rispetto alla sentenza
in commento, la Corte Costituzionale ha affermato
che la procedimentalizzazione nella gestione del
rapporto con i dirigenti (revoca o conferimento
degli incarichi) deriva dalla necessità di una
preventiva fase valutativa da parte dell'amministrazione.
La Consulta precisa, in particolare, che tale
fase si presenta essenziale "per assicurare, specie
dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificata dalla legge 11
febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei principi
del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà
essere adottato un atto motivato che, a prescindere
dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico
o di diritto privato, consenta comunque un controllo
giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire
- attraverso la esternazione delle ragioni che
stanno alla base della determinazione assunta
dall'organo politico - scelte trasparenti e verificabili,
in grado di consentire la prosecuzione dell'attività
gestoria in ossequio al precetto costituzionale
della imparzialità dell'azione amministrativa"[8].
Prendendo atto dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, lo stesso Dipartimento della Funzione
Pubblica ha riconosciuto, con la circolare n.
10 del 19 dicembre 2007, che in tema di conferimento
degli incarichi dirigenziali è "necessaria una
certa procedimentalizzazione della materia, a
prescindere dalla natura che si voglia riconoscere
agli atti in questione".
Si impone, in particolare, "un'adeguata pubblicità
relativamente ai posti di funzione vacanti" e
"un'adeguata ponderazione per individuare il dirigente
di ruolo".
In via generale, "l'attribuzione dell'incarico
deve essere il risultato di una valutazione in
cui debbono essere considerati vari fattori, tra
i quali i risultati di gestione conseguiti, verificati
medianti la valutazione di cui all'art. 21, comma
4, del CCNL del 21 aprile 2006 e l'esperienza
professionale acquisita eventualmente anche con
riferimento alla particolare struttura la cui
responsabilità si tratta di affidare.
Anche la discrezionalità insita nel conferimento
di incarichi in base all'art. 19, comma 6, del
d.lgs. n. 165 del 2001 e nelle corrispondenti
norme organizzative vigenti per gli enti pubblici
e per la Presidenza del Consiglio deve sempre
svolgersi nel rispetto della correttezza, attuando
un'attenta stima della professionalità e dell'esperienza
degli interessati ed evitando in ogni caso che
allo strumento in questione si faccia ricorso
in modo arbitrario".
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3. La sottoposizione del potere
dell'amministrazione di conferire gli incarichi
a limiti sostanziali e procedurali deve combinarsi,
d'altro canto, con una piena tutela sul piano
processuale della situazioni soggettive contrapposte
all'esercizio di tale potere.
Sotto il profilo della tutela giurisdizionale
è ormai pacifico che nel conferimento di incarichi
(ma anche riguardo alla revoca dei medesimi ed
ai provvedimenti disciplinari) l'amministrazione
agisce in quanto titolare di un potere al quale
corrispondono posizioni giuridiche tutelate in
capo ai soggetti passivi, già definite dalla Suprema
Corte e dalla Consulta come interessi legittimi
di diritto privato[9].
Quest'ultima figura soggettiva, in particolare,
implica e consente, pur nell'ambito della giurisdizione
del giudice ordinario, un sindacato di ragionevolezza
e correttezza delle scelte derivanti dall'esercizio
di poteri autoritativi sottoposti a vincoli funzionali
o di motivazione.
In questo senso, nella storica sentenza n. 5688
del 1979 le Sezioni unite della Suprema Corte
hanno precisato i contorni della figura dell'interesse
legittimo di diritto privato, affermando, con
riguardo al rapporto di lavoro di diritto comune,
che "il sindacato del giudice ordinario, quando
abbia ad oggetto l'esercizio di un potere discrezionale,
non può non atteggiarsi, per ragioni di efficienza,
in modo analogo a quello in cui si atteggia il
sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio
del potere pubblico e pertanto non può non estendersi
anch'esso alla rilevazione di forme di eccesso
di potere, come quando ad esempio, si deduca che
la sanzione disciplinare è stata inflitta dall'imprenditore
allo scopo di raggiungere, in tal modo, un risultato
che sarebbe stato impossibile o disagevole realizzare
per altra via, ovvero si prospettino ipotesi di
arbitrarietà o iniquità manifesta"[10].
Va aggiunto che, con riguardo al rapporto di impiego
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
la qualificazione in termini di interesse legittimo
di diritto privato, piuttosto che di diritto pubblico,
non deve incidere in senso restrittivo sui caratteri
del sindacato, dal momento che il potere di scelta
dell'amministrazione non è limitato, come evidenziato,
soltanto dai generali principi di buona fede,
correttezza e ragionevolezza, ma anche da quelli
propriamente pubblicistici di imparzialità e di
buon andamento[11].
La connotazione privatistica dell'interesse legittimo
appare, in questo quadro costituire piuttosto
un tentativo per rendere coerente il sistema di
tutela processuale previsto dal legislatore con
l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che, come è
noto, affida al giudice ordinario la cognizione
delle controversie relative al rapporto di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Ciò deve consentire al giudice ordinario un sindacato
di legittimità sull'esercizio dei poteri datoriali,
svolto comunque alla stregua delle regole e dei
principi cui è soggetta l'attività discrezionale
dell'amministrazione[12].4. Dalle esposte considerazioni
emerge la soggezione del potere di conferimento
degli incarichi dirigenziali a limiti e regole
che hanno specifici contenuti e finalità.
Occorre considerare, infatti, che dette regole
non sono dirette alla esclusiva protezione dei
soggetti sottoposti alla potestà datoriale dell'amministrazione,
come avviene a fronte dell'esercizio di poteri
da parte del datore di lavoro privato, ma sono
dirette a garantire anche - e principalmente -
sul piano organizzativo il rispetto dei principi
di imparzialità da parte della stessa amministrazione[13].
L'applicazione dei principi del giusto procedimento
e delle norme contenute nell'art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001 deve ritenersi, in questo senso,
diretta, tanto alla tutela dell'interesse pubblico,
quanto alla tutela della pretesa del dirigente.
Con riguardo all'interesse pubblico, infatti,
non si può non considerare la natura funzionale
dello specifico rapporto di conferimento di incarico,
diretto ad incardinare personale negli organi
(decisori) di gestione dell'organizzazione amministrativa.
Sotto quest'ultimo profilo, il rapporto tra vertice
politico e dirigenza nella vigente disciplina
normativa si colloca in un disegno in cui l'organo
di governo, a cui spetta la nomina dei dirigenti
generali, è titolare del potere di indirizzo politico,
che si risolve nella determinazione delle direttive
per l'azione e la gestione amministrativa.
Resta escluso, per contro, la titolarità di un
concreto potere di gestione all'organo di governo.
È l'apparato amministrativo e, in particolare,
la dirigenza generale, a cui sono riservati i
poteri di gestione come "sfera di azione autonoma"[14],
che traduce l'indirizzo politico in attività amministrativa,
curando in concreto la soddisfazione degli interessi
pubblici, coinvolgendo in questo disegno, in una
sorta di meccanismo a cascata (di nomine e di
direttive, di assegnazione delle risorse per perseguire
gli obiettivi fissati nelle direttive[15]) anche
la dirigenza non generale. Alla stregua della
disciplina vigente, in cui gli incarichi dirigenziali
sono caratterizzati dalla temporaneità e, quindi,
dalla possibilità di mutamento, la scelta dell'affidamento
di un determinato incarico produce effetti, tanto
sulla "carriera" del dirigente, quanto sul buon
andamento e sull'imparzialità dell'ente.
Pertanto, ove l'attribuzione degli incarichi non
fosse ancorata all'applicazione di criteri obiettivi
predeterminati e trasparenti, ne risulterebbe
sicuramente pregiudicata, attraverso l'indebolimento
della posizione del dirigente, l'effettività dei
principi dettati dall'art. 97 Cost.
Nella citata separazione tra sfera di indirizzo
politico e di gestione, la scelta di assegnare
un dato incarico al dirigente non può allora che
fondarsi sull'idoneità tecnico-professionale del
dirigente stesso ad attuare gli obiettivi indicati
dall'organo di governo, anche in relazione alla
valutazione dell'incarico precedentemente svolto.
Del resto, sino a prova contraria, i dirigenti
dell'amministrazione incardinati nell'ufficio
sono titolari di organi burocratici e non di organi
di governo[16], per cui la nomina non può seguire
logiche di appartenenza politica, ma rigorosi
e verificabili criteri fondati sul merito e sull'adeguatezza
professionale. In caso contrario, ove la nomina
fosse meramente politica, non essendo vincolata
a criteri predeterminati, a regole procedimentali
ed all'obbligo di motivazione, verrebbe vanificato
lo stesso modello di separazione introdotto dal
legislatore[17].
La Corte costituzionale ha evidenziato, al riguardo,
che il principio di imparzialità è "alla base
della stessa distinzione funzionale dei compiti
tra organi politici e burocratici e cioè tra l'azione
di governo - che è normalmente legata alle impostazioni
di una parte politica, espressione delle forze
di maggioranza - e l'azione dell'amministrazione,
la quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico
della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire
senza distinzioni di parti politiche e dunque
al "servizio esclusivo della Nazione" (art. 98,
Cost.), al fine del perseguimento delle finalità
pubbliche obiettivate dall'ordinamento (in questo
senso, sia pure con riferimento ad un ambito di
disciplina diverso da quello in esame, vedi sentenza
n. 453 del 1990, nonché sentenza n. 333 del 1993)"[18].Al
riguardo, una prima garanzia, sul piano della
disciplina sostanziale del rapporto, deriva dal
diritto di ogni dirigente all'attribuzione di
un incarico.
Il diritto soggettivo all'incarico, implicito
nel sistema, è espressamente previsto, ad esempio,
dall'art. 20 CCNL area I Ministeri- Dirigenza
quadriennio normativo 2002/2005 (e già nei contratti
collettivi ad esso precedenti, vds. art. 13 del
CCNL 1998/2001) e impedisce che il dirigente possa
essere - in ipotesi, con intento di marginalizzazione
o punitivo - lasciato senza incarico. Il dirigente
vanta, pertanto, una pretesa pienamente tutelata
sul piano giuridico a svolgere le funzioni connesse
alla sua qualifica[19].
Tale previsione non sarebbe però sufficiente a
contrastare un tendenziale indebolimento della
posizione del dirigente ed un conseguente effetto
di precarizzazione, se non fosse verificabile
e quindi sindacabile che l'affidamento dell'incarico
avvenga in relazione all'esito di una valutazione
sull'idoneità e sulle capacità, secondo quanto
previsto dal c. 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165
del 2001.
La dottrina ha, infatti, da tempo evidenziato
che se dalla normativa - come correttamente interpretata
alla stregua della decisione in commento - "risulta
sostanzialmente garantita la conservazione del
posto di lavoro da parte del dirigente (il recesso
da parte dell'amministrazione dal rapporto di
lavoro è possibile solo "nei casi di maggiore
gravità"), continua a non essere garantita la
correttezza nella revoca degli incarichi", in
un complessivo disegno di precarizzazione della
dirigenza[20].
Occorre, d'altro canto, evidenziare che, se la
mancata conferma del precedente incarico svolto
dal dirigente - a favore di un incarico meno "pesante"
o addirittura di studio e ricerca -, ovvero, più
gravemente, la revoca di esso prima della scadenza,
costituiscono, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.
165 del 2001, misure corrispondenti ad una valutazione
negativa, è del tutto evidente che la scelta in
tal senso dell'amministrazione non può essere
immotivata e sottratta ad un successivo sindacato
giudiziale.
Tali principi in tema di conferimento degli incarichi
contenuti nella normativa trovano, infine, specificazione
nella contrattazione collettiva, anche sotto il
profilo procedimentale, in merito alle modalità
di svolgimento della valutazione degli incarichi
dirigenziali[21].
Quanto premesso permette di chiarire che, pur
non sussistendo nel vigente ordinamento un diritto
del dirigente a vedersi assegnato uno specifico
incarico, il potere dell'amministrazione di conferire
(e revocare) incarichi ai dirigenti non può essere
arbitrario, e quindi strumentale a realizzare
una malintesa relazione di fiduciarietà politica
tra nominante e nominato, bensì discrezionale
(sarebbe meglio dire tecnico-discrezionale) e
ciò in via primaria a tutela del buon andamento
e dell'imparzialità.Solo sulla base di questi
presupposti e con l'applicazione dei principi
del giusto procedimento l'art. 19 del d.lgs. n.
165 del 2001 può spiegare la propria portata garantista
e l'intera vigente disciplina della disciplina
della dirigenza pubblica può ritenersi non contrastare
con l'art. 97 Cost.5. Si può concludere osservando
che la Cassazione nella sentenza in commento afferma
il principio della soggezione delle determinazioni
unilaterali dell'amministrazione nel conferimento
degli incarichi ai dirigenti a regole di carattere
procedimentale e sostanziale.
Tale affermazione, insieme al sindacato successivo
del giudice sulla loro applicazione, ha una fondamentale
importanza sul piano dell'assetto organizzativo
dell'amministrazione pubblica e rappresenta un
indubbio progresso nella direzione del rafforzamento
delle garanzie di imparzialità dell'amministrazione.
Per contro, la giurisprudenza della Cassazione
si è mostrata sinora compatta nel negare l'applicazione
dei principi e delle regole della legge n. 241
del 1990 agli atti di conferimento e revoca degli
incarichi, pur riconoscendo in via di principio
la tutelabilità delle situazioni giuridiche coinvolte[22].
La decisione in commento, pur non superando sul
piano formale il predetto limite (diversamente
da quanto espressamente ha fatto la Corte cost.
nelle sent. nn. 103 e 104 del 2007, nonché la
recentissima sent. n. 161 del 2008), lo supera
sul piano sostanziale, indicando i principi a
cui si deve attenere l'amministrazione nel conferimento
degli incarichi, seppur ricorrendo, nell'ambito
di una ricostruzione tutta privatistica, ai soli
principi di buona fede e correttezza.
La Cassazione con la sentenza in commento è pervenuta,
pertanto, a soluzioni sostanzialmente corrette
ed auspicate, pur senza abbandonare del tutto
il precedente orientamento.
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[1] Art. 19 c.1 del d.lgs. n. 165
del 2001: "Per il conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate
anche in considerazione dei risultati conseguiti
con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro".
[2] Così, F.G. Scoca, Il punto sulla disciplina
del procedimento amministrativo, in www.giustamm.it,
2006, p. 3. In questo senso, v. già N. Longobardi,
La legge n. 15/2005 di riforma della legge n.
241 del 1990. Una prima valutazione, in www.giustamm.it,
2005; F. Satta, La riforma della legge 241/90:
dubbi e perplessità, in www.giustamm.it, 2005.
[3] F. Merusi, Il diritto privato della P.A. alla
luce degli studi di Salvatore Romano, in Dir.
amm., 2004, p. 649 ss.
[4] F.G. Scoca, voce Attività amministrativa,
in Enc. Dir., Agg. VI, 2002, p. 94 ss. Secondo
l'A. "l'amministrazione agisce sempre secondo
valutazioni discrezionali anziché libere, ed è
tenuta ad sempre a dare applicazione ai principi
costituzionali e non, che risultano effettivamente
vigenti; adeguandosi ad una doppia necessità:
perseguire l'interesse pubblico e rispettare le
(o tenere conto delle) situazioni soggettive del
privato".
[5] Come pur si potrebbe sostenere in considerazione
della previsione contenuta nel c. 2 dell'art.
19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato
dalla l. n. 145 del 2002. in essa si prevede,
infatti, è con un provvedimento che viene conferito
l'incarico e con cui sono individuati "l'oggetto
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, (.)
nonché la durata dell'incarico". Il contratto
individuale è accessivo al provvedimento e diretto
a stabilire il "corrispondente trattamento economico,
nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo
24". Vds., al riguardo, W. Giulietti, La tutela
dell'interesse pubblico nel conferimento degli
incarichi ai dirigenti dopo la legge n. 145 del
2002, in Dir. proc. amm., 2003, p. 907 ss. La
Corte cass., sez. lav. 20 marzo 2004, n. 5659,
ha sul punto, tuttavia, affermato che "l'art.
19 (nuovo testo) adopera la locuzione "provvedimento",
intendendo sicuramente riferirsi all'esercizio
di un potere, ma significativamente, nel contesto
del vivace dibattito in corso, non aggiunge il
predicato "amministrativo", costantemente presente,
invece, nelle norme che disciplinano gli atti
di esercizio del potere pubblico (l. 241/1990,
in particolare, art. 3., e, nell'ambito dello
stesso d.lgs.165/2001, art. 16, lett. d, in relazione
alla lett. c, art. 17, lett. b). La disposizione,
inoltre, si inserisce in un testo normativo, al
quale non si è ritenuto di apportare modifiche,
nel quale è enunciato il principio di riserva
al dominio del diritto pubblico solo degli atti
menzionati dall'art. 2, c. 1, mentre tutti quelli
che attengono ai profili organizzativi e gestionali
di rapporti di lavoro già costituiti (ed è il
caso degli incarichi dirigenziali) sono assunti
con la capaciti e i poteri del datore di lavoro
(art. 5, c. 2, norma che si riferisce a tutti
gli organi competenti ad assumere determinazioni
sull'organizzazione degli uffici e la gestione,
che possono anche essere gli organi di governo
nei casi espressamente contemplati dal decreto,
secondo il disposto dell'art. 4, c. 1.t lett.
g)".
[6] Vds. F.G. Scoca, Tutela giurisdizionale e
comportamento della pubblica amministrazione contrario
alla buona fede, in Il ruolo della buona fede
oggettiva nell'esperienza giuridica storica e
contemporanea, L. garofano (a cura di), Padova,
2003, vol. III, p. 471 ss., secondo cui i principio
di buona fede oggettiva è incluso all'interno
dello statuto tipico dell'agire dell'amministrazione;
L. Giani, Funzione amministrativa ed obblighi
di correttezza. Profili di tutela del privato,
Napoli, 2005, in part. p. 86. L'A. riconosce che
anche nel diritto amministrativo la buona fede
oggettiva costituisce un principio generale "volto
a disciplinare il comportamento di un soggetto
(l'amministrazione-amministrato)" e che essa è
"finalizzata, ove intesa nell'accezione più ampia,
a garantire che le parti del rapporto amministrativo
tengano un comportamento corretto, ispirato ai
principi di correttezza, solidarietà, ragionevolezza,
proporzionalità, rispetto al quale le norme tese
a garantire la partecipazione del privato al procedimento
assumono un ruolo centrale". Si osserva, altresì,
che un tale principio, da un punto di vista oggettivo,
non riguarda solo il provvedimento in quanto tale,
ovvero la decisione assunta dall'amministrazione,
ma anche la formazione dell'atto.
[7] Vds., da ultimo, Corte cost., 16 maggio 2008,
n. 146, in cui, decidendo per la legittimità costituzionale
di una norma che differenzia i lavoratori privati
da quelli pubblici in relazione al trattamento
retributivo delle festività coincidenti con la
domenica, si osserva che "Questa Corte in più
occasioni ha ammesso la possibilità di una disciplina
differenziata del rapporto di lavoro pubblico
rispetto a quello privato, in quanto il processo
di omogeneizzazione incontra il limite "della
specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento
degli interessi generali" (sentenza n. 275 del
2001). La pubblica amministrazione, infatti, "conserva
pur sempre - anche in presenza di un rapporto
di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione
peculiare", essendo tenuta "al rispetto dei principi
costituzionali di legalità, imparzialità e buon
andamento cui è estranea ogni logica speculativa"
(sentenza n. 82 del 2003). Ha altresì già precisato
che la specificità del "lavoro pubblico, per il
quale rileva l'art. 97 Cost." (sentenza n. 367
del 2006) legittima differenziazioni di trattamento
rispetto al lavoro privato, e che "le peculiarità
del contratto collettivo nel pubblico impiego
[che è] "efficace erga omnes", "funzionale all'interesse
pubblico di cui all'art. 97 Cost.", inderogabile
sia in peius che in melius, oggetto di diretto
sindacato da parte della Corte di cassazione per
violazione o falsa applicazione" influiscono anche
sul piano processuale determinando "l'impossibilità
di ritenere a priori irrazionali le peculiarità"
della diversa disciplina (sentenza n. 199 del
2003)".
[8] Corte cost., sent. 27 marzo 2007, n. 103.
[9] Corte cass., sez. un., sent. 24 febbraio 2000,
n. 41, in Giust. Civ., 2000, I, 155; Corte cost.,
sent. 23 luglio 2001, n. 275, in Giur. cost.,
2001, p. 3212, con nota di P. Chirulli, Incarichi
dirigenziali e giurisdizione: una decisione prudentemente
"minimalista".
[10] Corte cass., sez. un., sent. 2 novembre 1979,
n. 5688, in Foro It., 1979, I, p. 2548 ss., con
nota di Barone, anche su G.I., 1980, I, p. 440
ss., con nota di A. Di Majo. Vds. F.G. Scoca,
Contributo sulla figura dell'interesse legittimo,
Milano, 1990, p. 37 ss.; L. Bigliazzi Geri, Contributo
ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto
privato, Milano, 1967.
[11] P. Chirulli, Incarichi dirigenziali e giurisdizione:
una decisione prudentemente "minimalista", cit.,
p. 2321, in cui l'A. sottolinea come l'art. 18
del d.lgs. n. 387 del 1998 abbia "autorizzato
il giudice ordinario, nell'esercizio di una giurisdizione
che la Corte costituzionale afferma essere "piena",
a sindacare forma e motivazione degli atti di
conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali,
integrando a tal fine i principi di correttezza
e buona fede con quello di imparzialità, cui le
scelte organizzative pubbliche dovrebbero sempre
conformarsi".
[12] W. Giulietti, Le determinazioni unilaterali
dell'amministrazione nell'affidamento delle funzioni
ai dirigenti. Profili di tutela giurisdizionale,
in Dir. amm., 2002, p. 345 ss.
[13] N. Longobardi, Il diritto del dirigente al
conferimento d'incarico. Una questione ingiustificatamente
controversa, in La composizione stragiudiziale
delle controversie di lavoro nel pubblico impiego
privatizzato, L. Giani (a cura di), Roma, 2001,
p. 11, in cui l'Autore afferma che "l'amministrazione
si trova astretta nella sua generale azione dai
principi di imparzialità e buon andamento, che
devono informare in primo luogo l'organizzazione
(articolo 97), imponendo anzitutto un generale
dovere di trasparenza, e dai principi di ragionevolezza,
correttezza e buona fede, indipendentemente dalle
modalità pubblicistiche o privatistiche della
sua azione".
[14] M. D'Orsogna, Programmazione strategica e
attività decisionale della Pubblica amministrazione,
Torino, 2001, p. 114.
[15] W. Giulietti, La funzione di programmazione
dell'attività amministrativa mediante allocazione
delle risorse. La vigente disciplina del bilancio
dello Stato e le prospettive evolutive, in Riv.
amm. Rep. it., 2003, pp. 863 ss.
[16] Sulla distinzione vds. B. Cavallo, Teoria
e prassi della pubblica organizzazione, Milano,
2005, pp. 151-152.
[17] Il carattere apicale dell'incarico da conferire
potrebbe, semmai, incidere sui criteri con i quali
effettuare la scelta, giustificando valutazioni
discrezionali più ampie relativamente all'idoneità
a realizzare gli specifici obiettivi indicati
dall'organo politico; non potrebbe, al contrario,
mai giustificare scelte di tipo arbitrario e svincolate
dalla possibilità di un controllo successivo.
Vsd. G. D'Alessio, Gli incarichi di funzioni dirigenziali,
in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche Commentario, F. Carinci - M. D'Antona
(a cura di), Milano, 2000, p. 767.
[18] Corte cost., sent. 27 marzo 2007, n. 103.
Vds., da ultimo, Corte cost., 7 maggio 2008, n.
161, in cui è stata dichiarata "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in
cui dispone che gli incarichi conferiti al personale
non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), "conferiti prima
del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto"", sia in considerazione
che "la natura esterna dell'incarico non costituisce
un elemento in grado di diversificare in senso
fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale,
che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale,
da una netta e chiara separazione tra attività
di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
gestorie", sia in considerazione, rispetto al
caso di specie, che il potere ministeriale di
conferma "non attribuisce alcuna garanzia di autonomia
funzionale, atteso che dalla mancata conferma
la legge fa derivare la decadenza automatica senza
alcuna possibilità di controllo giurisdizionale".
[19] Diritto che può essere limitato solo in conseguenza
dell'accertamento di una (grave) responsabilità
dirigenziale, in termini di misura sanzionatoria
irrogata ai sensi dell'art. 21 c. 1 del d.lgs.
n. 165 del 2001.
[20] N. Longobardi, Il sistema politico-amministrativo
e la riforma mancata. Temi, sintesi, approfondimenti
considerazioni, Torino, 1999, p. 196 ss.; S. Cassese,
Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani:
una modificazione costituzionale, in Gior. dir.
amm., 2002, p. 1344.
[21] Vds. per l'area I Ministeri- Dirigenza quadriennio
normativo 2002/2005 l'art. 21 "verifica e valutazione
dei risultati dei dirigenti" prevede ai cc. 6
ss.: "6. La valutazione del dirigente è improntata
ai seguenti principi: . motivazione della valutazione,
oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità
dei criteri usati e dei risultati; . diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza; . partecipazione
al procedimento del valutato, anche attraverso
la presentazione, da parte dello stesso dirigente,
di una sintetica relazione scritta riguardante
l'attività svolta e la corrispondenza della stessa
con gli obiettivi assegnati;. contraddittorio
in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi
in tempi certi e congrui; . previsione della prima
e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n.
286 del 1999. 7. Nel valutare l'operato del dirigente,
le amministrazioni dovranno, comunque, tener conto
in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi
da perseguire, le direttive impartite e le risorse
umane, finanziarie e strumentali effettivamente
poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche
mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio
dell'attività svolta in relazione allo stato di
avanzamento nella realizzazione degli obiettivi
prestabiliti e all'eventuale sopravvenuto mutamento
degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. I criteri di valutazione sono comunicati ai
dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi
di riferimento. 9. La valutazione non può essere
svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi
o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
10. Le procedure ed i principi sulla valutazione
della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del
1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
11. La valutazione può essere anticipatamente
conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato,
nel caso di evidente rischio grave di risultato
negativo della gestione che si verifichi prima
della scadenza annuale". L'art. 62 al comma 1
dispone espressamente che "1. Le amministrazioni
che, in mancanza di una espressa valutazione negativa,
alla scadenza dell'incarico non intendano riconfermare
lo stesso, conferiscono al dirigente un altro
incarico di pari valore economico".
[22] Vds. Corte cass., sez. lav., 20 marzo 2004,
n. 5659; Corte cass., sez. lav., 6 aprile 2005,
n. 7131; Corte cass., sez. un.,7 luglio 2005,
n. 14252; Corte cass., sez. lav., 22 febbraio
2006, n. 3880
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(pubblicato
il 23.5.2008)
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