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| n. 4-2008 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 16 aprile 2008 n. 10069
Pres. De Musis – Rel. Genovese – P.M. Uccella
Comune di Fabrizia (avv. Scalzi) c. Guadagnuolo |
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1. Opere pubbliche – Appalto lavori - Varianti urgenti – Unicità documentale – Esclusione.
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2. Opere pubbliche – Appalto lavori – Varianti urgenti – Perfezione contratto – Ordine D.L. e approvazione Ente – Sufficienza.
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3. Opere pubbliche – Appalto lavori - Tardivo pagamento rata di saldo – Interessi moratori – Obbligo riserva – Insussistenza.
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1. La formazione di contratti di appalto in variante tra Amministrazione ed Appaltatore conclusi mediante l’incontro dei due voleri avvenuto per mezzo di atti separati, sottoscritti dai legali rappresentanti delle due parti, è pienamente legittima, posto che tale modalità è ammessa per i contratti conclusi con imprese commerciali.
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2. In caso di lavori di somma urgenza, in vigore dell’art. 342 L. 2248/1865, all. F, e degli artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923, il contratto di appalto in variante è pienamente legittimo quando vi sia l’ordine del Direttore Lavori e l’approvazione dell’Ente pubblico, non ostando la mancanza di un accordo scritto recante l’espressione contestuale della volontà delle parti.
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3. – L’appaltatore non è tenuto ad apporre riserve nella contabilità per ottenere gli interessi moratori per tardivo pagamento della rata di saldo.
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