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1. Nei casi in cui il privato contesta la validità formale dell’ordinanza ingiunzione e quindi di un vizio formale del titolo esecutivo, o della sopravvenienza di fatti estintivi del diritto per il quale è iniziato il procedimento di riscossione coattiva, la giurisdizione spetta al G.O.
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2. Quando il privato contesta l’esercizio del potere amministrativo insito nell’ordinanza ingiunzione, la giurisdizione spetta al G.A.
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3. La mancanza del visto di esecutorietà del giudice sull’ordinanza ingiunzione non incide sulla validità dell’ordinanza ma rende soltanto inidoneo l’atto a dare inizio all’esecuzione.
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4. Appartiene sempre al giudice ordinario la valutazione dei limiti della garanzia fideiussoria, quando si discute soltanto dell’oggetto dell’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta.
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