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Giurisprudenza
n. 3-2008 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 11 febbraio 2008 n. 3144
Pres. Carbone - Rel. Cicala - P.M. Martone
Della Costanza (avv.ti Ladiana, Martelli) c. Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pesaro (Avvocatura Generale dello Stato)


1. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Regolamento preventivo giurisdizione – Formulazione quesiti di diritto – Esclusione.

 

2. Giurisdizione e competenza – Omessa registrazione nelle scritture lavoratori dipendenti – Sanzione amministrativa – Giurisdizione Giudice Tributario.

 

3. Giurisdizione e competenza – Materia tributaria – Definizione - Giurisdizione Giudice Tributario.

 

4. Giurisdizione e competenza – Fermo di beni mobili registrati - Iscrizione di ipoteca su immobili ex art. 77 DPR 602/73 - Atti inerenti esecuzione esattoriale - Giurisdizione Giudice Tributario.

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione non deve contenere i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. in quanto non si traduce in un giudizio di tipo impugnatorio.

 

2. L’opposizione a ordinanza irrogativi di sanzione amministrativa emessa dall’Amministrazione Finanziaria per omessa registrazione dei lavoratori dipendenti nelle scritture obbligatorie va proposta al giudice tributario.

 

3. Sono devolute al giudice tributario tutte le controversie che rientrano nella materia tributaria e cioè che riguardano prestazioni che non trovano giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il privato riceve.

 

4. Sono devolute al giudice tributario i provvedimenti di fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca su immobili ex art. 77 DPR602/73 e s.m.i.


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