CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 11 febbraio 2008 n. 3144
Pres. Carbone - Rel. Cicala - P.M. Martone
Della Costanza (avv.ti Ladiana, Martelli) c. Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pesaro (Avvocatura Generale dello Stato) |
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1. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Regolamento preventivo giurisdizione – Formulazione quesiti di diritto – Esclusione.
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2. Giurisdizione e competenza – Omessa registrazione nelle scritture lavoratori dipendenti – Sanzione amministrativa – Giurisdizione Giudice Tributario.
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3. Giurisdizione e competenza – Materia tributaria – Definizione - Giurisdizione Giudice Tributario.
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4. Giurisdizione e competenza – Fermo di beni mobili registrati - Iscrizione di ipoteca su immobili ex art. 77 DPR 602/73 - Atti inerenti esecuzione esattoriale - Giurisdizione Giudice Tributario.
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1. Il regolamento preventivo di giurisdizione non deve contenere i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. in quanto non si traduce in un giudizio di tipo impugnatorio.
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2. L’opposizione a ordinanza irrogativi di sanzione amministrativa emessa dall’Amministrazione Finanziaria per omessa registrazione dei lavoratori dipendenti nelle scritture obbligatorie va proposta al giudice tributario.
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3. Sono devolute al giudice tributario tutte le controversie che rientrano nella materia tributaria e cioè che riguardano prestazioni che non trovano giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il privato riceve.
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4. Sono devolute al giudice tributario i provvedimenti di fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca su immobili ex art. 77 DPR602/73 e s.m.i.
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