CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 20 febbraio 2008 n. 4291
Pres. Prestipino - Rel. Vidiri - P.M. Pivetti
Opera Pia Rosa Serraino Vulpitta (avv.ti Gentile, D'Angelo) c. Anguzza (avv. Murana) |
|
1. Enti pubblici e privati – Istituzioni assistenziali regionali – Natura privatistica – Condizioni.
|
| |
|
2. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Termini ex art. 69 c. 7 D.Lgs. 165/01 – Mancato rispetto – Decadenza.
|
|
1. Alle istituzioni assistenziali regionali va riconosciuta natura privatistica quando si accerti, alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa ovvero quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: l’atto costitutivo sia posto in essere da privati, le disposizioni statutarie prescrivano la designazione da parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante, il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale.
|
| |
|
2. Il termine del 15 settembre 1990 previsto dall’art. 69 c. 7 D.Lgs. 165/01 non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.
|
|