CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 1 febbraio 2008 n. 2457
Pres. Losavio – Rel. Adamo – P.M. Caliendo
Messeni ed altri (avv.ti Ventura, Giannattasio) c. Comune di Bari (avv.ti Recc |
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1. Espropriazione per p.u. – Indennità esproprio – Destinazione area – Momento rilevante – Pronuncia espropriazione.
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2. Espropriazione per p.u. – Art. 2 L. 1187/1968 – Vincoli conformativi – Esclusione.
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3. Espropriazione per p.u. – Indennità di esproprio – Determinazione – Edificabilità di fatto – Irrilevanza.
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1. Per determinare l’indennità di espropriazione si deve avere riguardo alla destinazione dell’area al momento della pronuncia del decreto di espropriazione, posto che la dichiarazione di p.u. costituisce soltanto attuazione di direttive contenute nello strumento urbanistico.
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2. L’art. 2 L. 1187/1968 non riguarda i vincoli conformativi o di zonizzazione dei terreni, ma soltanto i vincoli specificamente preordinati all’esproprio.
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3. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348/07 che ha stabilito che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei terreni edificabili deve considerarsi il valore del bene quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto ma secondo le norme e i vincoli degli strumenti urbanistici, non si può fare ricorso all’edificabilità di fatto.
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