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n. 12-2008 - © copyright

 

ROBERTA ZANINO

Le eredità lasciate dall’amianto, con particolare riguardo agli aspetti edilizi.


1. I primi interventi di prevenzione relativi all’amianto.
Con la progressiva presa di coscienza, favorita dal progresso scientifico, della pericolosità dell’amianto, anche il Legislatore si è mosso con lo scopo di tutelare la salute pubblica.
L’obiettivo della legge n. 257 del 27 marzo 1992 era quello di ridurre progressivamente, fino ad impedire, l’estrazione, la produzione e la lavorazione di prodotti contenenti amianto.
In allora si credeva che il pericolo fosse limitato ai lavoratori impiegati nelle imprese che utilizzavano l’amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgevano attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto. A tal fine la legge prevedeva dei limiti per la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro e stabiliva che le imprese produttrici dovevano annualmente redigere una relazione relativa ai tipi e quantitativi di amianto utilizzati e alla durata delle attività cui venivano adibiti i lavoratori esposti all’amianto.
Le legge disponeva quindi che le Regioni redigessero dei piani regionali contenenti il censimento dei siti destinati ad attività estrattiva, delle imprese che utilizzavano l’amianto nelle loro produzioni, dei siti destinati allo smaltimento, degli edifici nei quali si trovava amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva. Per contro non si riconosceva una grande importanza all’amianto contenuto nelle singole abitazioni perché, a fronte dell’emergenza, vi era la sensazione che tale presenza fosse meno pericolosa, probabilmente perché il suo contenuto necessariamente doveva essere più modesto.
Si prevedeva altresì che i proprietari di immobili contenenti amianto floccato o in matrice friabile (il più pericoloso, perché libera facilmente le sue fibre nell’aria), ne dessero comunicazione alle unità sanitarie locali, le quali avrebbero poi provveduto ad eseguire dei sopralluoghi e ad ordinare la rimozione dei materiali contenenti amianto qualora non fosse stato possibile ricorrere a tecniche di fissaggio. Il costo della rimozione era a carico dei proprietari.
La legge, infine, individuava tutta una serie di misure di sostegno per i lavoratori occupati in imprese che utilizzavano l’amianto, misure che andavano dal pensionamento anticipato ad interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di riconversione produttiva.

2. - L’evolversi della situazione.
Sono ormai passati oltre sedici anni dalla pubblicazione della legge ed oggi l’amianto non è più lavorato, ma ciò malgrado i gravi problemi causati dalla sua utilizzazione sono tuttora presenti e non è dato conoscere quando termineranno.
Se infatti alcune malattie, come l’asbestosi, colpiscono soltanto i soggetti che sono stati esposti a grandi quantità di fibre di amianto e quindi i soggetti coinvolti nei processi produttivi, è altresì vero che sono sufficienti più brevi contatti per provocare gravi malattie a carico dell’apparato respiratorio che si possono manifestare ad anni di distanza da quando si è verificato il contatto con l’amianto.
Un esempio in tal senso lo si è avuto in Piemonte, a Casale Monferrato dove si trovava la fabbrica Eternit. I cittadini utilizzavano come isolante sui solai o come strato sul battuto di cemento, un composto derivante dagli scarti delle lavorazioni che Eternit distribuiva gratuitamente. Da qui l’altissimo numero di morti che non ha visto coinvolti soltanto i lavoratori dipendenti di Eternit, ma anche altri soggetti che non avevano avuto alcun rapporto con la fabbrica.
Come noto l’amianto è un minerale fibroso con una grande resistenza al fuoco ed alla trazione. Mescolando le sue fibre con cemento, cartone, plastiche o anche vernici, si ottengono materiali leggeri, resistenti e ignifughi. E’ un materiale molto economico che è stato utilizzato come copertura o come isolante termico o acustico nella maggior parte degli edifici costruiti prima della fine degli anni Ottanta. Nei vani degli ascensori e nei locali caldaie era spruzzato sui muri per renderli resistenti alle fiamme, le canne fumarie erano costruite in cemento amianto per la sua resistenza al calore. L’amianto veniva altresì utilizzato per i vagoni dei treni, per renderli incombustibili.
I materiali contenenti amianto esistenti negli edifici non sono pericolosi se sono integri ed in buono stato. Invece diventano pericolosi quando si deteriorano perché possono disperdere fibre nell’ambiente. Il criterio più importante per valutare la potenziale pericolosità dei materiali è rappresentato dalla loro friabilità. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna, soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali correnti d’aria, infiltrazioni di acqua e vibrazioni e possono essere facilmente danneggiati durante gli interventi di manutenzione.
Il DM 6 settembre 1994 ha previsto diverse modalità di bonifica che vanno dallo sconfinamento/sovracopertura, all’incapsulamento fino alla rimozione.
In più occasioni i Giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi provvedimenti della P.A. con i quali si inibiva ai proprietari l’utilizzazione di manufatti contenenti amianto in caso di lesioni dei manufatti stessi. Così ad esempio è stata ritenuta legittima un’ordinanza comunale di sospensione dell’utilizzo del forno a legna di una pizzeria in quanto collegato ad una canna fumaria danneggiata e realizzata in fibra di amianto, posta all’interno di immobili residenziali.

3. - Gli interventi regionali.
In questi quindici anni diverse Regioni hanno legiferato in materia, mentre altre hanno provveduto mediante delibere.
Conformemente a quanto previsto dalla L. 257/92, le Regioni hanno redatto il Piano Regionale Amianto, nel quale è stato indicato il livello di rischio, accertato attraverso il censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto. I Piani contengono altresì un’elaborazione dei criteri per la valutazione del livello del rischio per la bonifica e l’individuazione dei criteri di priorità degli interventi e il monitoraggio dal punto di vista sanitario.
Una delle prime Regioni a legiferare sul punto è stata il Friuli Venezia Giulia con legge 3 settembre 1996 n. 39.
La legge Lombardia 29 settembre 2003 n. 17 ha disposto che a seguito dell’approvazione del PRAL, vengano istituiti presso le ASL dei registri nei quali indicare gli edifici industriali e civili, gli impianti, i mezzi di trasporto e i luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nonchè il tipo di amianto, lo stato di conservazione, la sua pericolosità.
Una particolarità di questa legge è quella di avere previsto l’obbligo di comunicazione anche in presenza negli immobili di amianto in matrice compatta e non soltanto friabile.
Il PRAL è stato approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con delibera 22 dicembre 2005 n. 8/1526. Dall’esame del contenuto del Piano emerge con chiarezza quali sono i problemi attuali legati all’amianto: non più la produzione e la lavorazione di prodotti contenenti amianto, posto che tali attività sono oramai pacificamente bandite, ma la presenza del minerale in un altissimo numero di manufatti con il conseguente rischio per la salute umana in caso di manutenzione, bonifica e smaltimento.
La maggior parte dell’amianto ancora presente sul territorio lombardo (situazione purtroppo non dissimile da altre Regioni), è costituito da materiale in matrice cementizia o resinoide e principalmente da coperture in cemento – amianto. Dalle informazioni del telerilevamento relativo al solo Comune di Milano, si è accertata una presenza di coperture in cemento – amianto di edifici per un valore pari a 1,7 chilometri quadrati che ha fatto presumere che in tutta la Regione ve ne siano 22,6 chilometri quadrati, pari a 800.000 metri cubi di materiale da smaltire.
Il Piano richiama l’obbligo, già contenuto nel dm. 6 settembre 1994, per il proprietario o il soggetto che svolgono attività manutentiva in un edificio dove vi sia presenza di materiali contenenti amianto, di provvedere alla nomina di un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive . Peraltro la nomina di un Responsabile è altresì necessaria nei casi in cui, in presenza di materiali contenenti amianto, se ne escluda la rimozione. Il Responsabile del rischio amianto deve aiutare il proprietario a tenere un’idonea documentazione dalla quale risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia e di manutenzione, fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sui rischi potenziali e fare ispezionare l’edificio annualmente in caso in cui vi siano materiali friabili.
Mentre la Regione Lombardia, con la legge 29 settembre 2003 n. 17, ha previsto la durata quinquennale del Piano, salvo aggiornamenti conseguenti a modifiche legislative o a nuove conoscenze acquisite sul campo, la Regione Sardegna con la L. 16 dicembre 2005 n. 22 ne ha previsto una durata a tempo indeterminato con revisione triennale.
Quest’ultima legge si differenzia anche per avere delegato alle province, attraverso la redazione di un Piano provinciale, il censimento dei siti interessati da attività di estrazione amianto e relativa bonifica, l’individuazione dei siti per lo smaltimento dell’amianto e il controllo dell’attività smaltimento rifiuti. Il Piano regionale viene così utilizzato soprattutto per la previsione delle modalità e dei tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari di siti o edifici contenenti amianto libero o in matrice friabile devono effettuare la bonifica.
La Regione Puglia, con legge 4 gennaio 2001 n. 6 ha invece preferito incentrare l’attenzione sull’individuazione dei siti da destinare allo smaltimento di rifiuti d’amianto.
Si è prevista la possibilità per gli enti pubblici locali, le aziende speciali e le imprese specializzate nello smaltimento rifiuti, che dimostrino di avere la disponibilità dei siti, di presentare proposte di individuazione siti, indicando la tariffa di smaltimento. Una volta accolta la proposta, il soggetto proponente presenta i progetti esecutivi dell’impianto della discarica e successivamente gestisce il servizio.

4. – La legge Piemonte 14 ottobre 2008 n. 30.
La recentissima legge della Regione Piemonte 14 ottobre 2008 n. 30 interviene nell’ultima fase di lotta all’amianto ed è tesa, pertanto, a debellare questo minerale da tutti i manufatti, soprattutto privati, nei quali si svolge l’attività dell’uomo.
Gli obiettivi degli interventi regionali consistono nella salvaguardia e nella tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, nella rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, nel sostegno alle persone affette da malattie correlabili alla sostanza, nella ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dall’amianto e il recupero dei siti contaminati.
Per raggiungere gli obiettivi la Regione provvede alla predisposizione quinquennale e all'aggiornamento del piano regionale amianto, che contiene il censimento e la mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale, il censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto, l’individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica e la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA.
E’ interessante notare che la legge, sulla base degli sviluppi conoscitivi degli ultimi anni, non si limita a prevedere il censimento degli edifici, ma lo amplia anche ai mezzi di trasporto.
La realizzazione degli interventi di movimentazione e degli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti compresi nel Piano, viene subordinata ad un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente. La mancata osservanza di tale precauzione, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Questa precauzione si va ad aggiungere alla valutazione dei “piani di lavoro” inoltrati al Polo Regionale Amianto dalle singole ASL. Infatti i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle ASL competenti un piano di lavoro per ogni attività di bonifica consistente nella rimozione dell’amianto dagli edifici. A seguito della presentazione dei piani di lavoro, i funzionari dell’Arpa effettuano sopralluoghi nei cantieri e verificano la situazione dei luoghi alla fine lavori. Infatti, prima di permettere il rientro in edifici dove è stato rimosso l’amianto, si provvede ad ispezioni e a campionamenti d’aria per il conteggio delle fibre disperse nell’aria.
Il censimento di cui sopra viene reso possibile grazie ad un registro pubblico nel quale vengono annotati tutti gli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, gli impianti, i mezzi di trasporto e i luoghi con presenza o contaminazione da amianto, indicando il grado di conservazione, il quantitativo presunto, la pericolosità di dispersione delle fibre e il livello di priorità dei tempi di bonifica.
Grava infatti sui soggetti pubblici e privati, proprietari di edifici, manufatti, mezzi di trasporto, luoghi con presenza di amianto, comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio. La comunicazione era già prevista dal DM 251/1994, che peraltro per i proprietari di singole unità abitative la prevedeva come facoltativa.
A differenza delle leggi regionali sopra ricordate, nonché di altre leggi, quali la L. Molise 7 maggio 2003 n. 20 e la legge Basilicata 8 settembre 1999 n. 27, che prevedono la concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni per effettuare la bonifica degli edifici, la Regione Piemonte non si è limitata a prevedere la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
La Regione ha infatti previsto anche la possibilità per i privati, che intendono rimuovere i manufatti contenenti amianto, di ottenere dei finanziamenti. A tal fine la Giunta regionale è tenuta a definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, dando la priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.
La legge incentiva poi la ricerca sulle patologie correlate all’amianto e prevede la concessione di contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale.
I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti o se sono affette da mesotelioma.
La Giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell'esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati.
Naturalmente la legge avrà quante più possibilità di riuscire nel perseguire i propri scopi quanto più la Regione potrà disporre di contributi da erogare ai cittadini per la bonifica e per le cure. Diversamente sarà difficile che possa raggiungere i propri obiettivi, tenuto conto degli ingenti costi che un’opera di bonifica richiede. Infatti non bisogna dimenticare che non qualsiasi impresa può effettuare lo smaltimento, ma soltanto quelle dotate di particolari competenze in materia, con gli oneri economici conseguenti.
Si pensi, ad esempio, al sovrappremio Inail contro l’asbestosi applicabile alle aziende che smaltiscono amianto: esso può giungere fino al 92 per mille e fare aumentare così in modo assai significativo il costo del lavoro con il conseguente, ovvio, incremento dell’onere economico per chi desideri usufruire del servizio.

 

(pubblicato il 15.12.2008)

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