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n. 12-2008 - © copyright

 

ERNESTO CONTE

Chi inquina non paga (conseguenze di una norma mal scritta)


La sentenza 10 ottobre 2008 n. 335 della Corte Costituzionale offre lo spunto per alcune riflessioni sul “servizio di depurazione”, il quale, a tenore dell’art. 4, lettera f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), concorre a comporre il cosiddetto “servizio idrico integrato”. Con la sentenza in argomento la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 della detta legge, nella parte in cui prevede che la quota della tariffa del servizio idrico integrato, riferita al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale è lineare. All’esito di un’attenta disamina essa ha osservato che, alla stregua dei comuni criteri interpretativi, la tariffa del servizio idrico integrato, così come delineata dalla legge n. 36 del 1994, si configura in tutte le sue componenti (quindi anche per quanto concerne la quota riferita al servizio di depurazione) come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale trova la sua fonte nel contratto di utenza. Dopodiché è stato agevole per la Corte rilevare l’irragionevolezza della disposizione legislativa denunciata, nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione. Imponendo l’obbligo del pagamento in mancanza del detto servizio, infatti, la norma si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio della legge, “fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione”.
Si tratta di un ragionamento ineccepibile: l’utente del servizio idrico integrato è costretto a pagare una quota tariffaria per un servizio (quello di depurazione) che non può ricevere, a causa dell’inesistenza del relativo impianto.
Ma in un siffatto ragionamento si annida un equivoco, dovuto alla inesatta formulazione del testo legislativo. Come è stato giustamente sottolineato dalla Corte Costituzionale, dal combinato disposto degli art. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 la tariffa del servizio idrico integrato viene configurata infatti, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di un sinallagma scaturente dal contratto di utenza. Sennonché il servizio di depurazione, quand’anche venga effettivamente svolto, non è mai goduto dal singolo utente, bensì dalla collettività; conseguentemente, esso non può mai essere collegato con un sinallagma al pagamento della tariffa. In questa sua caratteristica esso si distingue sia dal servizio di distribuzione dell’acqua ad usi civili, sia dal servizio di fognatura, i quali invece sono goduti direttamente dall’utente, rispettivamente, nel momento in cui egli riceve l’acqua nella sua abitazione (o in altro luogo di sua pertinenza), ed in quello in cui egli ottiene l’allontanamento, mediante la fognatura, delle acque reflue (le quali, in mancanza di una rete fognaria, dovrebbero essere smaltite a cura dell’interessato attraverso una fossa biologica). Dunque, mentre la raccolta delle acque reflue nella rete fognaria rappresenta una vera e propria prestazione goduta dall’utente, la stessa cosa non può dirsi per la depurazione delle acque recepite nella rete fognaria (e quindi ormai allontanate dai luoghi di pertinenza dell’utente), operazione la quale non costituisce una prestazione di cui l’utente possa singolarmente godere, bensì un servizio svolto nel pubblico interesse (e di cui pertanto l’utente gode soltanto come membro della collettività).
Da queste considerazioni ne scaturisce logicamente un’altra: vale a dire, che sarebbe corretto definire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non come il corrispettivo di una prestazione rivolta verso i singoli utenti (prestazione in realtà giuridicamente inconcepibile), bensì come un’obbligazione scaturente dalla legge in base al principio “chi inquina paga”.
In effetti, la ratio dell’art. 14 della menzionata legge n. 36/1994 sembra essere ispirata esattamente a questo principio, dal momento che la norma in argomento stabilisce che i costi del servizio di depurazione debbano gravare in ogni caso sugli utenti del servizio idrico integrato. E’ chiaro, infatti, che quanto maggiore è la quantità d’acqua scaricata nella rete fognaria, tanto maggiori sono i costi della relativa depurazione, e pertanto è apparso equo al legislatore addossare tali costi (sia che si riferiscano al funzionamento di impianti di depurazione esistenti, sia che concernano la costruzione di nuovi impianti, laddove non ne esistano) a coloro che scaricano acqua nella rete fognaria, in proporzione alla quantità di acqua scaricata.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (in parte qua) del detto art. 14, questo criterio di distribuzione dei costi del servizio di depurazione non sarà più possibile, con la conseguenza che essi dovranno essere necessariamente sostenuti dalla fiscalità generale, in completa elusione del principio “chi inquina paga”.
Si deve inoltre tenere presente che la disposizione legislativa in argomento prevedeva che i proventi della quota della tariffa riferita al servizio di depurazione affluissero in un fondo vincolato, la cui utilizzazione era a sua volta “vincolata alla realizzazione del piano d’ambito”. In conseguenza della sentenza di cui trattasi, i proventi incassati nonostante l’assenza dei depuratori dovranno essere restituiti. La quale esigenza potrà essere soddisfatta con relativa facilità qualora i detti proventi giacciano tuttora nel fondo vincolato; determinerà invece seri problemi laddove essi siano già stati utilizzati per le finalità del piano d’ambito.

 

(pubblicato il 2.12.2008)

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