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n. 11-2008 - © copyright

 

FEDERICO TITOMANLIO

Revisione dei prezzi e appalto a forfait


Con la sentenza 2577/2008, il TAR Puglia ha respinto il ricorso dell’Impresa appaltatrice che chiedeva la revisione dei prezzi per un contratto del 1990, con una motivazione basata sui seguenti punti:

- il prezzo era stabilito a forfait;
- la Cassazione ha precisato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l’istituto del “prezzo chiuso” si configura come alternativo e ispirato ad un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso rispetto alla revisione dei prezzi;
- l’impresa si era accollata ogni àlea di esecuzione mediante la fissazione della somma globale a corpo per l’intera opera commessa, il cui completamento era previsto “prezzo chiuso a forfait fisso e invariabile”.

Da parte sua, l’Impresa ricorrente aveva dedotto che la transazione tra loro intervenuta nel 1990, modificativa e integrativa, e non novativa, del contenuto del rapporto sorto con l’affidamento dei lavori, ricadeva sotto il raggio di applicazione dell’art. 2 della legge 37/1973, che dichiarava nulli i patti in contrario o in deroga.

A mio avviso, in questa vicenda c’è un accumulo di fraintendimenti.

Il primo è che il forfait non esclude l’applicazione del meccanismo revisionale.

Appalto a corpo vuol dire che, se le dimensioni del muro da costruire sono superiori a quelle previste, il prezzo stabilito non cambia, tranne che l’appaltatore dimostri che il progetto era mal fatto, ma il committente gli può obiettare che lui fa l’appaltatore e non il barbiere e se ne poteva (doveva) accorgere, in quanto disponeva dei disegni dell’opera.
Il forfait riguarda dunque l’aspetto dimensionale contrattuale.

La revisione dei prezzi attiene invece ai prezzi correnti.

Se questi variano in una certa percentuale, tale percentuale si applica al contratto.
Vengono dunque in evidenza i prezzi di mercato e non il prezzo di scambio contrattuale.

La circostanza, che il contratto è a forfait non c’entra con il meccanismo revisionale.

Per essere ancora più chiari, e ipotizzando che il contratto sia a misura: ebbene, non è che in questa situazione il meccanismo revisionale scatti inevitabilmente. Scatta, se il prezzo corrente è variato oltre un certo limite.

Se dunque il mercato, cioè i prezzi correnti, è fermo, il fatto che si tratti di contratto a misura non determina alcuna variazione, ma il muro di cui sopra sarà pagato secondo le misurazioni finali.

Quanto al prezzo chiuso e alla Cassazione richiamata nella sentenza, anche qui c’è un equivoco: l’espressione “prezzo chiuso a forfait fisso e invariabile” è atecnica. Si tratta di retorica contrattuale, ma non allude all’istituto del prezzo chiuso di cui all’articolo 33 della L. 41/1986 e di cui parla la Cassazione.

D’altra parte, se si trattasse di “quel” prezzo chiuso, l’Impresa non avrebbe certamente sollevato eccezioni, visto che il relativo meccanismo era talmente più conveniente che è improbabile che ne contestasse l’applicazione. Si fa riferimento, ovviamente, al prezzo chiuso di cui all’articolo 33 citato e non al prezzo chiuso di cui all’articolo 133 del Codice dei contratti.
Infine, il problema della clausola che negava la revisione dei prezzi.
Detta così, la situazione non potrebbe avere che un’unica soluzione: la clausola è nulla ex articolo 32 della legge 37/1973.

Sennonché, nella fattispecie c’era stata una transazione. Non si trattava dunque di una clausola contrattuale e quindi si potrebbe sostenere che non ricadeva sotto la comminatoria di nullità “ex lege 37”.

Sennonché, la materia revisionale, proprio per effetto della legge 37, è indisponibile dalla volontà delle parti e quindi v’è da domandarsi se sia suscettibile di transazione.

 

(pubblicato il 19.11.2008)

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