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n. 11-2008 - © copyright

 

DOMENICO LA MEDICA

Questioni sul mandato all’avvocato (mandato in calce nei primi giudizi amministrativi, sottoscritto dall’avvocato solo per l’autentica di firma, su foglio a sé stante, sottoscritto con firma illeggibile, all’avvocato extra districtum, della parte residente all’estero)



Sommario: 1.- Considerazioni generali. 2.- Il mandato in calce per i giudizi amministrativi. 3.-Sottoscrizione dell’avvocato solo per l’autentica del mandato. 4.- La contestazione sulla certificazione di autenticità del mandato. 5.- Il mandato su un foglio a sé stante. 6.- Il mandato sottoscritto con firma illeggibile. 7.- Il mandato all’avvocato extra districtum. 8.- Il mandato della parte residente all’estero.


1.- Considerazioni generali.

Il mandato alle liti ( la locuzione si trova usata nella terminologia legislativa in alternativa a quella di “procura”) è l’atto con il quale un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, conferisce ad un professionista abilitato all’esercizio dell’attività forense la potestà di rappresentarlo e difenderlo in ogni possibile controversia, ed in questo caso si tratta di mandato generale, oppure in una specifica controversia , ed allora si tratta di mandato speciale.
Il mandato può essere rilasciato con atto pubblico o con scrittura autenticata, ma quello speciale può essere rilasciato anche in calce o a margine di uno degli atti indicati con elencazione non tassativa (come attualmente è incline a ritenere la giurisprudenza: Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869, in Foro it., 1995, I, 538 ; sez. II, 4 giugno 1994, n. 5442, ivi, 1995, I, 2945; sez. lav., 23 gennaio 1992, n. 747, ivi, 1992, I, 1411; sez. un., 6 agosto 1977, n. 3571, ivi, 1977, I, 2139 ) dall’art. 83 , terzo comma, c.p.c.
Il mandato al difensore apposto in calce o a margine all’atto di cui si tratta si riferisce esclusivamente al relativo giudizio; riveste, peraltro, carattere accessorio rispetto all’atto cui è preordinato, per cui, ove per qualsiasi motivo, sopravvenga l’inefficacia o l’invalidità di tale atto, alla stessa sorte va ineludibilmente incontro anche il mandato. Si pensi, per esempio, ad un ricorso dichiarato inammissibile per mancato deposito: ebbene il successivo ricorso, per la sua valida proposizione, ha bisogno di un nuovo mandato, altrimenti anch’esso incorre nella pronuncia di inammissibilità (Cass., 26 novembre 1946, n. in Foro it., Rep., 1946, voce Cass. civ., n. 151 ).


2.- Il mandato in calce per i giudizi amministrativi.

Ai sensi dell’art. 35, primo comma, del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato … Se la parte non ha sottoscritto , l’avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale “; per espresso richiamo contenuto nell’art. 19 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la riferita norma trova applicazione anche per i giudizi che si svolgono dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali . Si deve, pertanto, ritenere che per i giudizi amministrativi non è ammesso un mandato generale alle liti ( Cons. Stato, Ad. pl., 20 luglio 1984, n. 16 , in Cons. Stato, 1984, I, 672 ), ma solo quello speciale che può essere rilasciato in calce o a margine del ricorso.
Il “mandato in calce“ ha, tuttavia, incontrato difficoltà a trovare applicazione nei giudizi amministrativi.
In proposito occorre ricordare che, secondo il codice di rito precedentemente in vigore, il mandato doveva essere rilasciato “in forma autentica o per scritto con autenticazione delle firme” ( art. 48 ) [si discusse, in passato, se per la validità del mandato con scrittura privata autenticata per notaio fosse necessaria la presenza dei testimoni, nonostante la rinuncia della parte alla loro assistenza: per la nullità del mandato, in tali ipotesi, si pronunciò la giurisprudenza della Cassazione di Napoli (26 maggio 1919, ric. Capelli, e 30 maggio 1918, ric. Talarico, in Foro it, rispettivamente 1919, I, 634 ss. e 1918, I, 398 ss. con note contrarie di Laurelli); ma il riferito orientamento fu superato dalla Cassazione del Regno, sez. un., 10 dicembre 1923, ric. Tosi (ivi, 1923, I, 163 ss. con nota adesiva di Solimena), osservando che la legge sull’ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, all’art. 48, consente, tranne che per gli atti ivi espressamente indicati, la rinuncia all’assistenza dei testimoni, alle condizioni nell’articolo stesso previste per tutti gli atti notarili tra vivi e di qualunque specie, e non solo quelli contrattuali e plurilaterali.] Erano, tuttavia, previste formalità meno rigorose per i giudizi innanzi ai conciliatori dove era possibile avvalersi del “mandato in calce”; questa forma di mandato fu in seguito ammessa anche per giudizi in materia civile innanzi al Pretore ( r.d. 20 settembre 1922, n.1316, art. 23 ).
Il mandato in calce “ per tutte le cause e per tutte le sedi, ordinarie e straordinarie” venne successivamente introdotto, quasi di soppiatto, in una disposizione di carattere fiscale : l’art. 41 del r.d. 26 ottobre 1923, n. 2275, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tasse di bollo; la medesima disposizione venne, poi, riprodotta all’art. 27 n.4 del t.u. sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e negli artt. 119 n.5 e 120 n.1 dell’annessa tariffa.
E’ sorto, in seguito, il problema dell’ammissibilità del mandato in calce per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione , ma ogni dubbio fu superato dalla giurisprudenza ( Cass. 9 luglio 1928, n. 3262, ric. Troisi c. Striano, in Foro it., Rep., 1928, voce Procedimento civile, n. 44 ) che si pronunciò positivamente facendo riferimento alla categorica formulazione della norma.
I problemi, comunque, non erano terminati, perché si discusse se tale forma di mandato potesse ammettersi per i giudizi amministrativi; anche qui è venuta in soccorso la giurisprudenza che si è pronunciata per la soluzione positiva ( Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 1934, in Foro amm., 1934, II, 127 ss. e in Foro it 1934, III, 145, con nota decisamente contraria di Iaccarino C.M., A proposito del mandato in calce nei procedimenti amministrativi contenziosi ).
E’ stato, nell’occasione, osservato che il processo amministrativo è disciplinato solo in parte da norme speciali e che, in mancanza di apposite disposizioni, correttamente si fa ricorso alle norme del processo civile; d’altra parte, il richiamo al processo civile, per estensione analogica , nei giudizi amministrativi , non può essere limitato alle sole norme originarie del codice di rito, ma deve riferirsi anche alle altre norme che abbiano semplificato il processo o concesso agevolazioni alle parti in omaggio alle esigenze della vita degli affari, alla rapidità delle comunicazioni, al senso più lato di equità sostanziale, con alleviamento dei rigorismi e degli impacci formali.
Né è stata condivisa la possibile obiezione che la legislazione amministrazione richiede specifiche formalità per il rilascio del mandato per cui, mancando una lacuna in materia, si rivelerebbe privo di giustificazione il ricorso per analogia alle norme del processo ordinario .
E’, peraltro, assorbente la considerazione che , al momento dell’istituzione della giurisdizione amministrativa (1889), si ritenne di imitare il sistema generale del processo civile e di ricalcare su di esso le norme del giudizio amministrativo ; ma non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa desumersi che siano state escluse , nel processo amministrativo, le modalità per il rilascio del mandato in calce che, all’epoca, era previsto per casi specialissimi. Perciò, quando in seguito è stata modificata la disciplina generale sul mandato, la mancata considerazione di altri procedimenti giurisdizionali, che pure sono ricalcati sul processo ordinario,non può indurre a ritenere, perché in evidente contrasto con ogni principio di logica e di equità, che le modificazioni apportate alle modalità del mandato siano utili e validi solo nel processo ordinario e non anche in quello amministrativo o in altri processi che sono stati creati ai margini di quello ordinario e seguendo gli stessi principi.
Il rilievo, poi, che in prosieguo di tempo sia stato introdotto un sistema più sbrigativo ed economico per il mandato , senza riferimento alle altre giurisdizioni, pone in evidenza che si è verificata una lacuna nell’ordinamento e solleva il problema se il nuovo sistema possa essere impiegato, con una interpretazione analogica, oltre i casi espressamente previsti.
La risposta è positiva , in quanto sia la formulazione dei relativi regolamenti, sia l’indole e i caratteri del processo amministrativo, rapido ed ispirato all’accertamento della verità nello stesso pubblico interesse, inducono senza dubbio a ritenere applicabili i nuovi sistemi semplificatori del giudizio civile al processo amministrativo.
In tal senso è attualmente consolidata la giurisprudenza.


3.- Sottoscrizione dell’avvocato solo per l’autentica del mandato.

Occorre ora esaminare il caso che , a quanto emerge dalla giurisprudenza che se ne è occupata, si è più volte verificato, e cioè della firma apposta dal difensore ai fini dell’autenticazione del mandato rilasciato in calce o a margine, senza che venga sottoscritto anche l’atto cui lo stesso mandato si riferisce.

E’ fuori discussione che il mandato in calce o a margine si rivela contestuale all’atto cui accede e con lo stesso intimamente connesso; per conseguenza, la sottoscrizione dell’avvocato apposta sotto il mandato non può considerarsi limitata a questo che , come abbiamo detto, è una componente accessoria , ma va logicamente inteso che si riferisca, oltre che all’ autenticazione della firma della parte istante e all’accettazione del mandato, all’atto ( principale ) di cui il difensore, con quella firma, assume la paternità e la responsabilità tecnica .
Non può, pertanto, ravvisarsi la nullità dell’atto introduttivo del giudizio quando la sottoscrizione dell’avvocato risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell’autenticità della firma della parte che ha conferito il mandato in calce o a margine dell’atto stesso, in quanto la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l’autografia del mandato ( Cass., sez. I, 15 giugno 1979, n. 3370, in Rass. giur. Enel, 1980, 363 ).
Nel senso che la sottoscrizione del difensore per l’autenticazione del mandato vale anche a conferire la paternità dell’atto cui lo stesso mandato si riferisce, sia quando il mandato venga rilasciato in calce, sia quando venga rilasciato a margine, è consolidata la giurisprudenza (in tema di atto introduttivo del giudizio, Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 1996, n. 5711, in Foro it., 1996, I, 7725; sez. I, 15 giugno 1979, n. 3370, cit. ; sez. un., 15 luglio 1988, n. 4641, in Foro it., 1988, I, 3585 ; Cons. Stato, sez. V,16 dicembre 1994, n. 1512, in Cons. Stato, 1994, I, 1754; in tema di appello , Cass., 28 gennaio 1986, n. 550, in Foro it., Rep., 1986, voce App. civ., n. 79 ; in tema di appello in materia tributaria,Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX, 23 marzo 2004, n. 14, in Dir. prat. trib., 2004, II, 1603 ss., con nota di Cardillo M.; in tema di ricorso per cassazione , Cass., sez. lav.,14 maggio 2003, n. 7485, Cass.,1° agosto 2002, n. 11478 e 3 novembre 1999, n. 12261, in Foro it., 2000, I, 1039 ; 30 gennaio 1995, n.1083 , in Foro it., Rep. , 1995, voce Cass. civ., n. 124; in tema di memoria di costituzione con riconvenzionale nel rito del lavoro, Cass., sez. lav., 23 febbraio 2004, n. 3555, in Foro it., Mass., 2004 ).
Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza meritano senz’altro adesione.
Considerato, invero, che il mandato è intimamente connesso con l’atto sul quale è redatto, la sottoscrizione del difensore, apposta solo per autenticare il mandato, assolve, per logico collegamento, oltre alla funzione di autenticare la sottoscrizione del mandato, quella di riferire allo stesso difensore la provenienza dell’atto; perciò la sottoscrizione del difensore non può ritenersi limitata al mandato, che è sfornito di vita autonoma, ma deve necessariamente ritenersi che valga anche come sottoscrizione dell’atto di cui costituisce complemento ( giurisprudenza risalente: Cass., sez. un., 18 giugno 1954, n. 2061, in Foro it., Mass.,1954, n. 412; sez. II, 18 giugno 1954, n. 2050, ivi, n. 408 ).
Cozza, oltre tutto, con ogni criterio di logicità ritenere che il difensore, sottoscrivendo solo il mandato apposto in calce o a margine dell’atto cui è preordinato, abbia voluto escludere la paternità dell’atto stesso.
Nel medesimo senso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la mancata certificazione, da parte del difensore che abbia comunque sottoscritto l’atto di cui si tratta, dell’autografia della firma della parte, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato ad litem in quanto tale nullità non è comminata dalla legge; inoltre, la menzionata formalità non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della firma non autenticata (Cass., sez. I., 20 settembre 2002, n. 13761, in Foro it., Rep., 2002, voce Procedimento civile, n. 93; sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12411, in Foro it., Rep., 2001, voce Cass. civ., n. 173; 10 ottobre 2000 n. 13468, ivi, 2000, voce cit., n.262; sez. un., 17 dicembre1998, n. 12625, ivi, 1998, voce cit., n. 158).


4.- La contestazione sulla certificazione di autenticità del mandato.

Il mandato apposto in margine o in calce all’atto cui accede non è soggetto a particolare sindacato da parte del giudice, perché questi deve limitarsi all’immediata percezione dell’esistenza del mandato stesso e dell’autenticazione della firma; perciò, l’anzidetto controllo non si estende alla veridicità della procura o a quella della firma del difensore, salvo beninteso che vi siano espresse eccezioni della controparte (Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 1999, n. 636, in Cons. Stato, 1999, I, 595 ).
La certificazione di autenticità dell’autografia della sottoscrizione del mandato speciale rilasciato in calce o a margine dell’atto di cui si tratti costituisce un atto autonomamente rilevante, riconducibile alla categoria di quelli che vengono definiti “ atti di certezza “, i quali possono conseguire il proprio risultato tipico di vincolare l’altrui rappresentazione sull’oggetto dell’acclaramento in quanto provenienti da pubbliche autorità o da soggetti equivalenti. Tra questi vanno compresi non solo i privati che, come i notai, compiono professionalmente l’attività strumentale alla realizzazione del pubblico interesse alla certezza degli atti o fatti giuridici, ma anche quei professionisti che, come gli avvocati, in virtù dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., sono occasionalmente abilitati ad emettere tali certificazioni : la differenza tra le due categorie è di ordine meramente quantitativo, venendo in rilievo con riguardo ad entrambe un’identica radice del potere certificativo, e cioè l’esercizio di un vero e proprio munus pubblico, conferito in funzione del suddetto interesse.
Il compito del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato, quale indubbiamente è il mandato, ha natura essenzialmente pubblicistica, in quanto la dichiarazione con cui la parte assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo. Pertanto, il difensore nel momento in cui sottoscrive l’atto processuale e procede all’autenticazione del mandato riferito allo stesso atto, compie un negozio di diritto pubblico, sicchè rivestendo il medesimo difensore la qualità di pubblico ufficiale, la sua autenticazione può essere disconosciuta solo con la querela di falso ( Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2003, n. 6047, in Giust. civ., Mass.,2003, f.4; sez. un., 28 novembre 2005, n. 25032, in Foro it., Rep. 2005, voce Proced. civ., n. 123 ; 20 giugno 1996, n. 5711, in Foro. it., 1996, I, 2725, con nota di Barone ; T.A.R. Trentino Alto Adige- sez. Trento, 10 dicembre 2007, n. 183, in Giurisd. amm., 2007, II, 2400 ).
Tale certificazione, quindi, al pari dell’autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, relativamente all’effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 2702 e 2703, primo comma, c.p.c., relativamente alla struttura, costituisce un atto pubblico; risulta, infatti, in coerenza con la definizione di cui all’art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale, che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza per l’atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l’atto accessorio destinato a realizzare quel risultato.
Ne deriva che come la pubblica fede costituita per l’autenticità della sottoscrizione del mandato, così quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che si professa autore ed al quale l’ordinamento attribuisce questo specifico munus pubblico, non possono essere rimosse se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 ss. c.p.c., come stabilito dagli art. 2699 ss. c.c., e cioè mediante querela di falso.


5.- Il mandato su un foglio a sé stante.

Altro problema che ha tenuto impegnato per molto tempo la dottrina e la giurisprudenza è stato quello del mandato rilasciato su un foglio a sé stante e meccanicamente unito ad un atto del processo.
Scopo del rilascio del mandato, è stato affermato in giurisprudenza, è quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della situazione controversa; tale riferibilità non viene giuridicamente dimostrata allorché il mandato venga rilasciato su un foglio staccato e legato meccanicamente ad un atto processuale, in quanto non realizza lo scopo voluto dalla norma, per cui anche in assenza di una espressa sanzione, incorre nella nullità, rilevabile d’ufficio, del mandato stesso, con la conseguente inammissibilità dei successivi atti difensivi (Cass., sez. un., 22 novembre 1994,n. 9869, in Foro it., 1995, I, 537, con nota di Cipriani F. , La procura su foglio autonomo tra la certificazione e gli spilli del difensore ).
E’ stato aggiunto che per considerare un mandato certificato dal difensore come rilasciata in calce ad un atto processuale, non è sufficiente che lo stesso sia apposto dopo l’atto, ma è necessario che tra l’atto e il mandato non si apprezzino spazi vuoti, sì che i due atti formino un corpo unico, con la conseguenza che non può ritenersi apposta “ in calce “ una procura rilasciata su foglio a parte e solo materialmente spillato all’atto processuale cui accede.
Né il possibile rilievo che il foglio che contenga il mandato sia unito all’atto del processo dal timbro dello studio legale del difensore di parte in modo che formi un tutt’unico con il medesimo atto è stato ritenuto valido a superare la nullità dello stesso mandato; infatti, il suddetto timbro, per la sua provenienza, non è sembrato che garantisse il requisito formale dell’accessorietà all’atto processuale richiesto per la validità del mandato( TAR Lazio, sez. III ter, 8 gennaio 1996, n. 28, in Trib. amm. reg., 1996, I, 444 ).
Per superare il rigore del riferito orientamento giurisprudenziale è intervenuta la l. 27 maggio 1997, n. 141, che considera come apposto in calce il mandato rilasciato su un foglio a parte, a condizione che questo sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce; viene, inoltre, espressamente previsto chela riferita disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Peraltro, la giurisprudenza tarda ad adeguarsi al dettato legislativo.
Così, è stato ritenuto invalido il mandato a proporre ricorso per cassazione rilasciato su un foglio separato, anche se spillato al ricorso cui si riferisce, nell’ipotesi che non contenga alcun elemento idoneo ad individuare il giudizio interessato dal medesimo mandato (Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2646;21 giugno 1997, n. 5569, in Foro it., 1997, I, 3152, con nota contraria di Cipriani F.).Sulla stessa scia, interpretando restrittivamente la nuova norma, si rinviene l’affermazione che l’eccezionale facoltà di rilasciare il mandato su un foglio a parte trova la legittimità solo nel caso in cui non vi sia spazio sufficiente nelle pagine dell’ atto giudiziale di cui si tratti e che, quindi, occorra aggiungere materialmente un altro foglio ( Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5266, in Cons. Stato, 2004, I, 1590; T.A.R. Puglia, sez. I, 21 dicembre 2007, n. 3061 e T.A.R. Lazio, sez.II bis, 10 ottobre 2007,n.9909, in Giurisd. amm. , 2007, II, rispettivamente 2562 e 2044) .


6.- Il mandato sottoscritto con firma illeggibile.

Il conferimento dell’incarico difensivo mediante il mandato ad litem costituisce una manifestazione di volontà che deve ritenersi validamente espressa se sia conosciuta o conoscibile l’identità dell’autore; l’identificazione del conferente il mandato può essere direttamente offerta dalla leggibilità della sua firma, oppure , in caso di illeggibilità, dall’espressa indicazione del suo nome nel testo del mandato o di timbri e diciture che ne facciano parte .
Come si desume agevolmente dall’art. 83 c.p.c., la certificazione dell’autografia della sottoscrizione del mandato al difensore ha per oggetto la riferibilità della firma ad una persona determinata ; costituisce, quindi, requisito necessario per la validità del mandato, oltre la firma e l’identificazione del soggetto che l’ha apposta, la certificazione della riferibilità della firma a tale soggetto.
La sottoscrizione illeggibile del mandato al difensore rilasciato in calce o margine dell’atto non determina, in linea di massima, l’invalidità dell’atto stesso; occorre, però, che dall’epigrafe dell’atto o dai documenti ad esso allegati o con esso prodotti in giudizio si riesca ad identificare la persona fisica che ha conferito il mandato.
In presenza, perciò, della chiara indicazione dell’identità del soggetto che conferisca il mandato risultante dagli atti processuali, la firma illeggibile del medesimo soggetto non costituisce vizio del mandato ( Cass. civ., sez. lav. 3 febbraio 2004, n.1983, in Giust. civ., Mass. 2004, f. 2; Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n. 1640 e sez. VI, 19 aprile 1966, n. 592, in Cons. Stato, rispettivamente 2001, I, 718 e 1996, I, 668 ); altrettanto è a dirsi nell’ipotesi che il mandato apposto a margine sia stato sottoscritto con una sigla, quando è indubbia la provenienza del mandato stesso, per cui l’autenticazione da parte del difensore si rivela idonea a far fede della provenienza della sottoscrizione e della sua appartenenza al soggetto cui si deve far risalire la paternità dell’azione proposta .
La mancata indicazione del nome di chi sottoscrive il mandato rende senz’altro nullo il mandato stesso e non può essere superata dalla certificazione di autografia resa dal difensore ai sensi del predetto art. 83, in quanto l’autenticazione riferita a persona fisica non menzionata o non identificabile si rivela senza significato ( Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5353, in Giurisd. amm., 2007, I, 1459 ).
Nell’ipotesi di mandato conferito da una persona giuridica è ugualmente irrilevante l’illeggibilità della firma del conferente il mandato, apposto in calce o a margine dell’atto con il quale una società stia in giudizio, ove concorrano le seguenti condizioni: la società sia esattamente indicata con la sua denominazione; il nome del sottoscrittore risulti dal testo del medesimo mandato ovvero sia con certezza desumibile dalla indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese ( per la mancata indicazione del rappresentante dell’ente, la cui identità era desumibile dalla delibera, allegata al ricorso, di autorizzazione a promuovere il giudizio, v. Trib. sup. acque pubbl., 16 settembre 2002, n. 114, ivi, 2002, II, 1394 ).
Il mandato speciale sottoscritto con firma illeggibile è, pertanto , valido se , integrato con l’intestazione del ricorso, consenta di individuare il nome e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisca al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica.
Ma quando il nome della persona fisica che ha conferito il mandato non risulti né nell’intestazione del ricorso , né nel relativo mandato, perché manca una indicazione nominativa oppure la firma è illeggibile, l’incertezza sulla persona del conferente il mandato lascia indeterminato il necessario collegamento tra colui che conferisca il mandato e la persona titolare del potere di rappresentanza della persona giuridica che agisce in giudizio; in tale ipotesi, è stato affermato in giurisprudenza, risulta invalido il mandato e per conseguenza inammissibile l’atto giudiziale compiuto , mentre resta preclusa, rivelandosi ultronea, la successiva indagine sull’esistenza dei necessari poteri rappresentativi ( Cons. Stato, sez. III, 29 agosto 2006, n. 3407/2006, in Giurisd. amm., 2007, I, 138; sez. V, 19 marzo 2001, n. 1640 e 14 aprile 2000, n. 2241, in Cons. Stato, rispettivamente, 2001, I , 718 e 2000, I , 968 ) .
Del resto, anche la certificazione di autenticità da parte del difensore non riesce a superare l’inammissibilità del ricorso, perché il potere certificativo dell’autografia della sottoscrizione attribuito al difensore non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce il mandato in qualità di legale rappresentante della persona giuridica; torna, quindi, ad emergere la necessità dell’accertamento dell’identità di tale soggetto specialmente ai fini del controllo, da parte del giudice nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio e da parte del destinatario dell’atto, della provenienza dell’atto stesso da difensore munito dei relativi poteri di agire in giudizio (Cass., sez. un., 16 marzo 2004, n. 5323, in Foro it., Rep., 2004, voce Cass. civ., nn. 184 e 190 ; sez. I, 2 aprile 2003, n. 5053, non massimata; 18 aprile 2001, n. 6815; 17 maggio 1995, n. 5398, ivi, Rep., 1995, voce cit., n. 106; 5 febbraio 1994, n. 1167, in Giust. civ.,1994, I, con nota di Murra ; in Giur. it., 1994, I, 1, 1280 con nota di Chiarloni; in Foro it., 1994, I, 1415 ss., con nota di Zampetti e in Riv. dir. proc., 1995, 287 ss. con nota di Giorgetti ; 21 gennaio 1993, n. 714, ivi, Rep., 1993, voce Cass. civ., n. 67 ; sez. II, 14 luglio 1992, n. 8522; Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2006, n. 12, in Giurisd. amm., 2006, I, 3; 26 aprile 2005, n. 1912, in Cons. Stato, 2005, I, 727; T.A.R. Campania- Salrno, sez. II, 22 agosto 2007, n. 924, in Giurisd. amm., 2007, II, 1728 ).
Si è, però, in seguito ritenuto che il mandato rilasciato con firma illeggibile, da chi si qualifica, nello stesso mandato o nel contesto dell’atto, come legale rappresentante di società dotata di personalità giuridica, deve presumersi che provenga dalla persona fisica investita secondo lo statuto del potere rappresentativo, mentre spetta alla controparte di dimostrare la non riferibilità di quella sottoscrizione a detta persona. A sostegno dell’assunto è stata rilevata l’identificabilità del titolare del potere di rappresentare la società e la conoscibilità della sua firma mediante le risultanze del registro delle imprese che consentono di acquisire notizia della carica sociale rivestita da chi conferisce la procura e , quindi, del nome della firma e dei poteri del medesimo ( Cass. 20 settembre 2002, n. 13761 , in Foro it., Rep., 2000, voce Cass. civ., n.20 ; 1° giugno 1999, n. 5309, in Foro it., Rep., 1999, voce Proced. civ., n. 124 ).
Il contrasto giurisprudenziale formatosi al riguardo è stato, poi, risolto con sentenza della Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4810 ( in D & G- Dir. e Giust., 2005, f.15, 67 ), secondo cui l’illeggibilità della firma del conferente il mandato alla lite, apposto in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo del mandato stesso o della certificazione d’autografia resa dal difensore, oppure dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni ovvero nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l’invalidità del mandato e l’ inammissibilità dell’atto cui accede ( Cons. giust. amm. Reg. sic,, 15 maggio 2006, n. 218, in Giurisd. amm., 2006, I, 828; Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4810, cit.).
Diversa dalla sottoscrizione con firma illeggibile è l’ipotesi di mandato sottoscritto con segno di croce; tale forma di sottoscrizione non è suscettibile di autenticazione né da parte del difensore, ove rilasciato in calce o a margine dell’atto giudiziale, né, ove rilasciato con atto separato, da un pubblico ufficiale ( per esempio, impiegato comunale che non può validamente autenticare sottoscrizioni di atti diversi da quelli rivolti alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento amministrativo, né redigere un atto pubblico contenente una manifestazione di volontà negoziale resa da una persona incapace di sottoscrivere). La sottoscrizione, invero, essendo indispensabile ai fini dell’individuazione dell’autore del documento e costituendo un elemento esenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata ma decifrabile, le generalità del soggetto che conferisce il mandato; non può, quindi, essere surrogato o integrato da un segno di croce vergato, ancorché in presenza di testimoni, al posto della firma ( Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2004, n. 16266 e 16 aprile 2004, n. 7305, in Giust. civ., Mass., 2004, rispettivamente f. 7-8 e 4; n. 4718 del 1994 ).
Deve, invece, considerarsi valido il mandato rilasciato da un analfabeta che sappia scrivere nome e cognome, in quanto nella specie non trova applicazione quanto dispone la legge notarile per coloro che non sanno leggere e scrivere (Cass., 14 novembre 1989, n. 4831, in Foro it., Rep., 1989, voce Proced. civ. , n. 47 ).


7.- Il mandato all’avvocato extra districtum.

In passato si è discusso sulla validità degli atti processuali compiuti dal procuratore legale fuori dell’ambito del distretto della corte d’appello nel quale è compreso l’ordine professionale cui il medesimo professionista è iscritto; tali atti sono stati considerati nulli in modo assoluto e perciò il relativo mandato venne considerato senza effetti. Dal rilievo che il professionista privo di ius postulandi non può stare in giudizio per la parte che rappresenta, è stato dedotto che il relativo vizio non è suscettibile di sanatoria ( per es.: per effetto della costituzione del convenuto o per la successiva costituzione di altro professionista territorialmente abilitato) e che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo [ Cass., 15 luglio 1992, n. 8594, in Foro it., Rep., 1992, voce Proced. civ., n. 80; 14 aprile 1994, n. 3491, ivi, 1994, voce cit., n. 55; 11 aprile 1988, n. 2866, ivi, 1988, voce Proced. davanti al pretore, n. 3. In dottrina , v.: Comoglio, voce Procura ( dir. proc. civ.) , in Enc. diritto,1058 ss.; Oriani, Il procuratore esercente extra districtum: gli atti processuali compiuti non sono nulli, in Foro it ., 1992, V, 196 ss.; Di Nanni, Sul procuratore esercente extra districtum, ivi, 1969, I, 1568; Schwarzenberg , Sulla pretesa incompetenza del procuratore legale esercente extra districtum, ivi, 1961, I, 1, 1018 ].
In seguito, per effetto della soppressione della figura del procuratore legale avvenuta con l. 24 febbraio 1997, n. 27 , sono caduti anche i limiti territoriali dell’esercizio della professione previsti dall’art. 5, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, per cui ogni questione in proposito è venuta a cessare.
E’sorto, però, il problema, in mancanza di disposizioni transitorie, se gli atti precedentemente compiuti da procuratori legali esercenti extra districtum si dovessero considerarsi nulli oppure sanati; il contrasto giurisprudenziale formatosi al riguardo è stato risolto dal legislatore con l’art. 8, l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha opportunamente stabilito la validità degli atti compiuti dai procuratori legali, in violazione dei limiti territoriali sopra indicati relativamente ai processi in corso alla data di entrata in vigore della stessa l. n. 27 del 1997.


8.- Il mandato della parte residente all’estero.

Atteso il carattere pubblico del potere del difensore di certificare l’autenticità della firma del mandante, tale certificazione può produrre gli effetti stabiliti dall’ordinamento solo nell’ambito del territorio in cui lo stesso potere può validamente esercitarsi; pertanto, il mandato rilasciato fuori del territorio dello Stato è invalido e determina l’inammissibilità delle difese svolte in base ad esso (Cass., 3 giugno 2003, n. 8867, in Foro it., Rep., 2003, voce Proced. civ., n. 109; sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241; 16 settembre 1971, n. 2605, in Giust. civ., 1972, I, 317 ; 13 giugno 1969, n. 2099, in Foro it., I, 1235. In dottrina: Comoglio, Procura, cit., 1055 ss.; La Medica, voce Rappresentanza e assistenza del contribuente, in Enc. giur. Treccani, Agg. VI, 1997, 5).
Peraltro, ove una manchi una specificazione del luogo ove il mandato sia stato conferito e la autenticazione sia stata effettuata da un professionista esercente in Italia, sussiste una presunzione relativa che il mandato sia stato conferito ed autenticato in Italia ( Cass., sez. III, 25 luglio 2000,n. 9746, in Foro it., Rep., 2000, voce Cass. civ., n. 189; sez. un.,16 novembre 1998, n. 11549 , in Foro it., Rep., 1998, voce cit., n. 156 ; 17 settembre 1991, n. 9662 , ivi, 1991, voce cit., n. 34; sez. un., 5241 del 1981, in Giur. it., 1982, I, 1040, con nota di Franchi); spetta, quindi , alla parte che contesti la validità del mandato di dare la prova di questa circostanza ed a tal fine è ammissibile l’interrogatorio formale (Cass. n. 4618 del 1979).
Il mandato conferito dallo straniero ed utilizzato in un giudizio che si svolge in Italia è soggetto alla disciplina del processo italiano.
Ma non vi è necessità di legalizzazione per il mandato conferito in uno stato aderente alla Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 , resa esecutiva con l. 20 dicembre 1966, n. 1253 ( Cass., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6776, in Foro it., Rep., 2004, voce Straniero, n. 279; sez. un., (ord.), 23 gennaio 2004, n. 1244, ivi, voce Proced. civ., n. 116; 25 luglio 2002, n. 10901, in Cons. Stato, 2002, II, 1780 ; sez. un., 2 dicembre 1992, n. 12863 ).
Del pari, il mandato redatto in lingua tedesca è stato ritenuto valido anche se non munito della traduzione conforme al testo straniero della competente autorità diplomatica o consolare, in considerazione del fatto che, per effetto della Convenzione italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con l. 12 aprile 1973, n. 176, è venuto meno il requisito della legalizzazione ( Cass. 1° agosto 2002, n. 11434, in Cons. Stato, 2002, II, 1797 ; 5 novembre 2002, n. 15549, ivi, 2003, II, 230 ; sez. un., 28 aprile 1993, n. 4992, in Foro it., Rep., 1993, voce Proced. civ., n. 58 ; Trib. Perugia, 1° giugno 1997, in Riv. giur. umbra, 1998, 58).

 

(pubblicato il 3.11.2008)

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