Giustizia Amministrativa - on line
 
Articoli e Note
n. 10-2008 - © copyright

 

LUIGI VIOLA

Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della p.a.: le incertezze della Corte Costituzionale


Sommario: 1. La Corte costituzionale e le azioni risarcitorie nei confronti del gestore del servizio ferroviario – 2. La giurisdizione condizionata e l’analisi economica del diritto: un primo approccio – 3. Approfondiamo il modello: il paradosso dei reclami amministrativi che non funzionano – 4. L’orientamento altalenante della Corte costituzionale.

 

1. La Corte costituzionale e le azioni risarcitorie nei confronti del gestore del servizio ferroviario.
Una recente sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. 25 luglio 2008 n. 296[1]) ha aperto nuove prospettive alla tutela risarcitoria degli utenti del servizio ferroviario di trasporto e merita una qualche attenzione anche nelle prospettive più generali della tutela dell’utente di servizi pubblici e del cittadino nei confronti dei danni cagionati dalla pubblica amministrazione.
A base della vicenda risolta dalla Corte costituzionale una norma (l’art. 15, 1° comma, dell’Allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911) che regolamentava la proposizione dell’azione giudiziaria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, prevedendo che, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, potessero essere promosse contro l’Amministrazione le azioni basate sulle disposizioni dello stesso regio decreto, solo dopo la presentazione del reclamo in via amministrativa regolamentato dai commi successivi del testo normativo ed il successivo ricevimento della risposta al reclamo o, in alternativa, il decorso di un termine di 120 giorni dalla presentazione del reclamo: “salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro l'amministrazione le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.
L’avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se l'amministrazione la fornisse prima della scadenza dei 120 giorni”.Con tutta evidenza, si trattava, quindi, di un sistema di “giurisdizione condizionata” (categoria che raggruppa tutte le ipotesi in cui “l’accesso al giudice è subordinato al previo esperimento di un’attività amministrativa, di un tentativo di conciliazione o comunque di un adempimento volto a rendere praticabile una modalità alternativa di composizione dei conflitti, anche allorché l’adempimento si concreti in un temporaneo ostacolo alla normale esperibilità della tutela giurisdizionale[2]”) che introduceva nell’ordinamento una sorta di “filtro” (il reclamo in via amministrativa) destinato a “scremare” le azioni risarcitorie che non involgessero interessi di particolare pregnanza (era, infatti, espressamente esclusa l’applicabilità dell’obbligo del previo reclamo amministrativo alle azioni risarcitorie riguardanti il danno alla persona); azioni risarcitorie destinate ad essere auspicabilmente risolte in sede amministrativa, senza “gravare” i tribunali di vicende risolvibili in diversa maniera.
Dopo aver “schivato” un’eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità (la norma in questione è infatti riprodotta anche dall’art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato[3]), l’iter argomentativo della Corte costituzionale si orientava decisamente per l’incostituzionalità della previsione dell’art. 15, 1° comma, dell’All. al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948 (conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911).
In particolare, la decisione di incostituzionalità era determinata dal richiamo di una precedente decisione della Corte (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 40[4]), relativa ad una consimile disposizione (l’art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197), dettata con riferimento al trasporto ferroviario delle merci e dichiarata incostituzionale, sulla base di una struttura motivazionale che rilevava la sostanziale differenziazione rispetto alla previsione dell’art. 443, 1° comma c.p.c. (che regolamenta il tentativo obbligatorio di composizione nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie) e la natura di “condizione di proponibilità che menoma fortemente il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione ….(e di) privilegio ingiustificato, come tale lesivo del principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione” della previsione.
In buona sostanza, quindi, anche la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 15, 1° comma, dell’Allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948 (conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911) si inserisce in un complessivo processo di adeguamento dei sistemi di giurisdizione condizionata ai principi costituzionali, “rimettendo all’interessato la scelta tra il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa (fatta salva, nel contempo, la successiva attivazione dell’impugnativa innanzi al magistrato) oppure l’immediato ricorso all’azione giudiziaria”; processo di adeguamento che non poteva valutare favorevolmente la previsione in discorso, certamente non in linea con il “principio generale….dell’accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione (sentenza n. 403 del 2007), solo in presenza di "interessi generali" o di pericoli di abusi (sentenze nn. 403 del 2007 e 82 del 1992) o di interessi sociali (sentenza n. 251 del 2003) o di superiori finalità di giustizia (sentenza n. 406 del 1993); circostanze che sono state ravvisate nel caso di controversie nascenti da rapporti di lavoro (sentenza n. 82 del 1992) o di assicurazioni obbligatorie (sentenza n. 251 del 2003), ma che non possono certo ravvisarsi nel caso di controversie con le Ferrovie, come non sono stati ravvisati in tema di attivazione di linea telefonica (sentenza n.403 del 2007) e in tema di ricorsi alle poste (sentenza n. 15 del 1991)[5]”.
Già a prima vista, si tratta di una decisione che deve essere favorevolmente valutata sotto il profilo dogmatico, venendo ad integrare l’eliminazione di un privilegio ormai percepito come anacronistico e odioso dalla collettività; ad avviso di chi scrive, l’approfondimento della materia richiede però, per poter essere compreso in tutte le sue implicazioni, un breve approfondimento attraverso gli strumenti dell’analisi economica del diritto, con riferimento soprattutto agli effetti economici che derivano dalla previsione di “filtri amministrativi” o di altro tipo alla proposizione dell’azione giudiziaria; ed è a questo approfondimento che sono destinate le pagine che seguono.

 

2. La giurisdizione condizionata e l’analisi economica del diritto: un primo approccio.
In una prospettiva di analisi economica dell’accesso alla giustizia, è assolutamente indubbio come il dato di partenza da sottolineare sia costituito dal complessivo aumento dei costi processuali che deriva dalla previsione di sistemi di giurisdizione condizionata; aumento dei costi che deve essere valutato, non solo in una prospettiva più ristretta che guarda all’immediato aumento dei costi di accesso alla giustizia (derivante dalla necessità di avvalersi di un legale già nella predisposizione del rimedio amministrativo[6] o dai cd. costi “vivi” del rimedio amministrativo, ad es. per raccomandate o altri sistemi di comunicazione, ecc.), ma anche in una prospettiva più ampia e “indiretta” che considera anche l’aumento dei tempi di accesso alla giustizia che deriva dalla necessità di esperire il reclamo (con conseguenziale soddisfacimento delle ragioni del richiedente dopo un periodo di tempo maggiore rispetto a fattispecie risarcitorie non condizionate all’esperimento del rimedio amministrativo) o, ad es., il tempo (anche lavorativo) perso nella gestione del rimedio amministrativo (richieste di informazioni sull’esito del reclamo; ecc.).
In altra sede[7], è già stata fornita una ricostruzione degli effetti dell’aumento dei costi di proposizione dell’azione risarcitoria con riferimento alla problematica della pregiudizialità tra annullamento dell’atto e azione risarcitoria nei confronti della p.a.; trattandosi di analisi caratterizzata da caratteri ricostruttivi fondamentalmente comuni, è pertanto sufficiente richiamare quanto già rilevato in ordine al particolare effetto disincentivante alla proposizione delle azioni risarcitorie che deriva dalla previsione di costi processuali più alti di quelli previsti per l’ipotesi risarcitoria-base (quella che prevede l’accesso diretto alla tutela risarcitoria, senza filtri “amministrativi” come reclami, ecc.).
L’analisi economica del diritto ha individuato, ormai da lungo tempo, il ruolo centrale che assumono, nella teoria della responsabilità civile, i costi di transazione[8] e i costi del processo; ai fini che ci occupano, un ruolo di particolare importanza deve essere attribuito ai cd. costi processuali che possono alterare, in maniera sostanziale, il modello ricostruttivo astratto proposto dall’analisi economica del diritto[9].
In particolare, alti costi processuali assumono certamente una chiara funzione disincentivante della proposizione di azioni risarcitorie da parte dei danneggiati: “se le vittime devono sopportare dei costi per asserire il loro diritto al risarcimento, evidentemente avanzeranno un minor numero di pretese[10]”.
Parallelamente, sull’altro versante, non sono per nulla irrilevanti gli effetti che alti costi processuali sono destinati a determinare nella sfera dei danneggianti potenziali: “se costoro devono affrontare dei costi per difendersi, evidentemente adotteranno più prevenzioni che se i processi fossero privi di costi. Se il costo della prevenzione aggiuntiva è inferiore al costo atteso di un eventuale processo, possiamo aspettarci che i danneggianti potenziali adottino tale precauzione[11]”.
In definitiva, la valutazione degli effetti che l’aumento/riduzione dei costi processuali è destinato a determinare nella materia della responsabilità civile costituisce sempre la risultante dei due effetti opposti sopra evidenziati: “poiché i costi processuali spingono in direzioni opposte (da un lato prevengono le vittime dal fare azione, ma dall’altro spingono i danneggianti ad adottare più prevenzioni) non si può essere sicuri di cosa accade se abbandoniamo l’assunzione iniziale[12]”.
1) L’unico modello ricostruttivo che permette la coesistenza dei due effetti opposti derivanti dalla presenza di alti costi processuali, è quindi costituito da un modello pluralistico che ricostruisce differentemente la fattispecie secondo l’entità del danno: “è verosimile ritenere che i danneggianti potenziali adottino minori precauzioni quando l’incidente atteso è di scarsa entità (perché rimarrebbe a carico delle vittime), mentre avranno incentivi a adottare un atteggiamento ultra preventivo quando il danno atteso è molto grave[13]”.
In definitiva, si tratta di un modello che si risolve in una serie di traslazioni dei costi preventivi (dal danneggiante al danneggiato in ipotesi di danno di modesta entità e dal danneggiato al danneggiante in ipotesi di danni gravi): “in pratica avviene una traslazione dei costi preventivi: in caso di incidenti meno gravi (ma più frequenti) dai danneggianti alle vittime e, in caso di incidenti gravi (ma meno frequenti), dalle vittime ai danneggianti[14]”.
Ben si comprende, pertanto, come il sistema più vicino a criteri di efficienza economica, nella materia della responsabilità civile, sia quello che prevede costi di transazione e processuali più bassi: “dunque, se vi sono costi di transazione non è più vero che si hanno soluzioni efficienti quale che sia il modo in cui è strutturata la norma giuridica.
È evidente, allora, che in questo caso la norma migliore è quella che rende minimi gli effetti dei costi di transazione[15]”.In linea di principio, l’aumento dei costi processuali derivanti dall’imposizione normativa dell’obbligo del previo utilizzo di una qualche forma di reclamo amministrativo/conciiliazione amministrativa si traduce quindi in almeno due effetti economici rilevanti che non possono essere sottovalutati e che vengono ad alterare il “bilanciamento di interessi” economici che è alla base dell’ipotesi risarcitoria-base (quella che prevede il diretto accesso alla giustizia, senza “filtri” amministrativi/conciliativi).
Il primo effetto economico attiene sicuramente al complessivo scadimento qualitativo del livello di prestazione del servizio pubblico che deriva dai sistemi che prevedono alti costi di accesso alla giustizia; in una prospettiva di medio-lungo periodo, la presenza di un sostanziale “effetto di scoraggiamento[16]” della proposizione dell’azione risarcitoria induce, infatti, i danneggianti potenziali ad adottare meno prevenzioni con riferimento alle fattispecie che potrebbero dare vita con minore probabilità ad azioni risarcitorie[17]; a livello più generale, quindi, disincentivare le azioni risarcitorie porta il danneggiante potenziale a ridurre l’attenzione destinata alla prevenzione degli “incidenti” (ed a destinare meno risorse alla prevenzione) e, quindi determina un complessivo scadimento qualitativo dell’azione della pubblica amministrazione[18] o del gestore del servizio pubblico in un determinato settore.
Il secondo effetto economico, strettamente legato al primo, è costituito dal carattere selettivo dell’effetto di scoraggiamento e del conseguenziale scadimento qualitativo del servizio che tendono naturalmente a concentrarsi sulle problematiche di minore rilevanza economica, ove è maggiore l’effetto di “dissuasione” derivante da alti costi di accesso alla giustizia; la quasi totalità dei consumatori e dei “semplici cittadini” può, infatti, essere riportata alla categoria economica dei soggetti “avversi al rischio”[19] che rischiano di essere profondamente incisi dall’aumento degli oneri processuali che derivano dalla previsione di meccanismi di reclamo amministrativo/conciliazione e che spesso preferiscono, piuttosto che correre la “lotteria giudiziaria”, non proporre l’azione risarcitoria, tenendo a proprio carico i danni di minore importo cagionati dalla p.a. o dal gestore di servizio pubblico[20].
In buona sostanza, l’aumento dei costi processuali, anche attraverso la previsione di meccanismi di reclamo amministrativo, opera un processo di sostanziale selezione che può essere così sintetizzato:1)nel breve periodo, l’aumento dei costi processuali produce un sostanziale effetto di scoraggiamento caratterizzato da una certa selettività; selettività che trova espressione sotto l’aspetto dell’importo delle pretese azionate in giudizio (alti costi processuali sconsigliano la proposizione delle azioni di rilevanza economica minore) e dei soggetti che chiedono il risarcimento giudiziale dei danni subiti (mentre le imprese-neutrali al rischio hanno maggiore propensione a correre la “lotteria giudiziaria”, i cittadini-avversi al rischio hanno maggiori remore ad affidarsi all’incertezza dell’azione giudiziaria);nel medio-lungo periodo diminuisce la convenienza per il gestore del servizio ad adottare misure di prevenzione (ovviamente fornite di un costo) nei settori in cui è minore la presenza delle azioni risarcitorie; è quindi legittimo attendersi uno scadimento qualitativo del servizio e politiche di prevenzione che destinino maggiori attenzioni ai danni di importo rilevante (ad es. danni alla persona o alla vita nel trasporto ferroviario), piuttosto che ai danni di importo minore (ad es., politiche di prevenzione dei furti minori o dei ritardi, sempre nel trasporto ferroviario); altrettanto legittimamente, è possibile attendersi politiche di prevenzione che assicurino maggiori attenzioni ai trasporti di merci d’impresa (come già rilevato, l’impresa è maggiormente propensa alla proposizione delle azioni risarcitorie), piuttosto che al trasporto di persone “ordinario”[21].
In buona sostanza, quindi, l’analisi fornita in queste pagine permette di fissare un punto fermo; l’analisi economica dell’efficienza dei meccanismi di reclamo amministrativo non può esaurirsi nell’approfondimento del meccanismo “interno” di funzionamento, vale a dire della reale efficacia del funzionamento del meccanismo (quante liti sono risolte in sede di reclamo, senza arrivare in sede giudiziale? e quali sono i costi per le parti?), ma deve considerare il meccanismo “esterno”, costituito da una “cifra nera” di danni che non sono azionati in reclamo e in giudizio per effetto dell’aumento dei costi processuali (soprattutto in termini di tempo) che è insito nella previsione di meccanismi obbligatori di risoluzione amministrativa/conciliazione della controversia, con efficacia condizionante della proposizione dell’azione giudiziaria.
L’analisi completa della problematica non potrà pertanto prescindere dall’esame di questa “cifra nera” e degli aspetti di riduzione/ampliamento della stessa che possono derivare dalle diverse politiche di gestione del contenzioso relativo ai servizi pubblici.

 

3. Approfondiamo il modello: il paradosso dei reclami amministrativi che non funzionano.
Al lettore attento non sarà sfuggito come l’analisi sia stata finora condotta con riferimento ad una visione pessimistica e tipicamente italiana; si è, infatti, dato per scontato che i meccanismi di giurisdizione condizionata si riducano ad un puro costo processuale aggiuntivo, senza esplicare alcun possibile beneficio; in termini analitici, si tratta però indubbiamente di una visuale distorta che deriva dall’esperienza concreta di funzionamento di questi meccanismi (esperienza concreta che è sotto gli occhi di tutti), ma che è purtroppo insufficiente ad una piena conoscenza del fenomeno sotto una visuale che voglia qualificarsi, il più possibile, come scientifica.
Cerchiamo pertanto di valutare il fenomeno in un’ottica che sia il più aderente possibile alle ragioni “ideali” che sono alla radice del fenomeno della giurisdizione condizionata, riportabili, come ampiamente noto, alla volontà di prevedere dei meccanismi amministrativi di risoluzione delle controversie destinati a deflazionare il giudizio e ad eliminare il ricorso alla proposizione dell’azione giurisdizionale in un determinato campo.
In linea di ipotesi, ammettiamo, quindi, che il gestore di un determinato servizio pubblico (il gestore del servizio ferroviario, giusto per restare in tema) decida oggi di “rivitalizzare” il reclamo amministrativo, rendendolo realmente efficace e funzionante, prevenendo così in sede amministrativa un numero importante di controversie che altrimenti approderebbero tutte in sede giudiziaria.
Come ampiamente intuibile, si tratta di una politica che importa certamente dei costi (oggi si ha spesso il sospetto che gli uffici incaricati di trattare i reclami siano o operativi solo sulla carta), ma che importa indubbiamente dei benefici, costituiti dalla riduzione dei costi derivanti dalla necessità di difendersi in sede giudiziaria (anche in questo caso, si tratta di attività che importa dei costi, anche nel caso di uffici legali interni all’ente) e di corrispondere eventualmente alla controparte vittoriosa, in applicazione della cd. english rule[22], le spese di giudizio e di difesa anticipate; in linea di prima approssimazione, si tratta quindi di una politica aziendale che potrebbe dare vita ad interessanti spazi di recupero di efficienza economica e a liberare risorse oggi indirizzate verso la soluzione giudiziaria delle controversie.Si tenga però presente quanto sopra rilevato in ordine alla “cifra nera” di danni che oggi è scoraggiata dall’aumento dei costi derivante dalla previsione infruttuosa del reclamo amministrativo (praticamente ridotto solo alla sua natura di costo incidente sulla tutela giurisdizionale, senza alcun beneficio); nei casi in cui il reclamo tornasse ad essere anche un beneficio, sarebbe abbastanza facile prevedere un forte ritorno dei cittadini all’utilizzo del rimedio amministrativo (che renderebbe praticamente inutile il ricorso alla tutela giurisdizionale e tornerebbe alla sua ideale funzione deflattiva del ricorso al giudizio) ed una conseguenziale riduzione della “cifra nera” dei danni non azionati in giudizio; il beneficio derivante dall’attivazione reale del meccanismo di risoluzione amministrativa della controversia sarebbe quindi controbilanciato, almeno in parte, dall’attivazione di una serie di pretese (come già rilevato, presumibilmente di limitato valore economico) oggi destinate ad essere disincentivate dalla presenza del reclamo amministrativo/costo aggiuntivo alla tutela giurisdizionale.
La reale attivazione di un meccanismo di risoluzione amministrativa delle controversie è quindi scelta che importa flussi più complessi di quanto è possibile prevedere ad un primo e sommario esame; flussi economici positivi (riduzione delle spese derivanti dalla soccombenza in giudizio), controbilanciati da flussi economici negativi (maggiori spese per la risoluzione amministrativa delle controversie; maggiori controversie oggetto di reclamo).
È quindi di tutta evidenza come l’opzione per una reale attivazione dei meccanismi amministrativi di risoluzione delle controversie divenga una strada realmente praticabile per il gestore solo nelle ipotesi in cui i risparmi attesi dalla prevenzione della fase giudiziaria della lite (come già rilevato costituiti dalle spese per la difesa del gestore del servizio in giudizio e dalla spesa da rifondere alla controparte, in applicazione della english rule), siano maggiori o, alla peggio, almeno uguali[23] alle maggiori spese derivanti dalla politica di prevenzione attiva delle liti (maggiori spese riportabili alle due grosse “poste” costituite dai maggiori costi per il funzionamento degli uffici di risoluzione amministrativa delle controversie e dal maggior numero di pretese risarcitorie portate all’attenzione degli uffici reclami); solo in queste due ipotesi è, infatti, possibile, almeno sul piano teorico, attendersi una scelta del gestore del servizio orientata per una politica di prevenzione attiva delle liti in sede giudiziaria.
Quanto sopra rilevato permette quindi di ricondurre a sistema e di giustificare un paradosso che balza evidente dall’esame disincantato della problematica; per quale ragione una grande varietà di meccanismi di risoluzione amministrativa delle controversie non sono realmente utilizzati dai gestori del servizio e tendono a ridursi a semplici “impacci” nella proposizione dell’azione giurisdizionale? Non sarebbe più razionale per il gestore del servizio rendere efficiente il meccanismo ed affrancarsi dagli onerosi costi derivanti dall’opzione (praticamente forzata per il consumatore/utente, ma non per il gestore del servizio) per la risoluzione della controversia in sede giudiziaria?
La risposta è probabilmente in quanto sopra rilevato; è assai probabile che la scelta dei gestori del servizio per la pratica inefficienza delle procedure di conciliazione sia razionale e costituisca espressione della maggiore convenienza per l’utilizzazione del rimedio amministrativo in termini di puro costo aggiuntivo per l’utente del servizio, piuttosto che di beneficio per il consumatore e per il gestore (attraverso una politica attiva di risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale).
È quindi possibile che l’intera vicenda non si esaurisca nella generica giustificazione in termini di inefficienza del gestore del servizio (che non attribuirebbe la dovuta attenzione al reclamo amministrativo, per mancata consapevolezza dei possibili vantaggi del meccanismo), ma costituisca espressione di un razionale calcolo dei costi delle due opzioni e della consapevole opzione per un comportamento inerte che permette di “lucrare” i vantaggi dell’aumento dei costi processuali dell’azione giudiziaria.In buona sostanza emerge, quindi, un quadro ricostruttivo in cui la risoluzione della lite in sede stragiudiziale non dipende sostanzialmente dalla previsione di meccanismi amministrativi di reclamo/conciliazione, ma è determinata più esattamente dalla convenienza economica dell’opzione per la sede stragiudiziale; del resto, si tratta di una conclusione che è stata percepita, anche senza particolare approfondimento degli aspetti economici della questione, dalla parte più attenta della dottrina giuridica, con riferimento all’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro: “premettiamo subito la nostra opinione: sulla effettività dei risultati sperati è legittimo nutrire sin da ora riserve.
Il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non aggiunge alcuna garanzia al suo buon esito. La conciliazione, quale forma pattizia di soluzione dei conflitti, trova fondamento nella disponibilità delle parti a raggiungere un "accordo" anche senza l'intervento dell'autorità statuale e può, quindi, produrre risultati positivi solo se sostenuta da una concreta volontà delle parti stesse in tal senso; l'obbligatorietà del tentativo difficilmente può contribuire a rafforzare la volontà privata. In contrario, l'obbligatorietà, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rischia di trasformarsi in ulteriore ostacolo alla celere definizione del contenzioso nel caso in cui, fallito il tentativo, si giunga comunque davanti all'autorità giudiziaria[24]”.
Ad avviso di chi scrive, l’analisi economica sommariamente tratteggiata in queste pagine permette, anzi, di rovesciare sostanzialmente il giudizio; il ricorso ai meccanismi di giurisdizione condizionata, non può essere sbrigativamente considerato solo in termini di “ulteriore ostacolo alla celere definizione del contenzioso”, ma svolge gli effetti di selezione derivanti dall’aumento dei costi processuali sopra analizzato; si tratta, pertanto, di un sostanziale filtro che riduce l’apporto di contenzioso e lo seleziona secondo i meccanismi sopra evidenziati (esplicando maggiore efficacia nei confronti dei soggetti avversi al rischio come i consumatori/utenti e con riferimento alle controversie di minore importo).
L’opzione per una politica attiva di risoluzione delle controversie in sede amministrativa/di conciliazione importa pertanto la rinuncia agli effetti di selezione in questione e, quindi, riduce, in sostanza, la convenienza della scelta; in questa prospettiva, la previsione del tentativo obbligatorio di risoluzione amministrativa/conciliazione della controversia introduce nella fattispecie un nuovo elemento che, lungi dal favorire la transazione, esplica effetti prevalentemente contrari, aumentando la convenienza per una gestione inerte del procedimento amministrativo presupposto.
Forse, l’apparente paradosso dei meccanismi di giurisdizione condizionata può trovare una composizione in quanto sopra rilevato; l’introduzione del meccanismo obbligatorio di risoluzione stragiudiziale della controversia, ispirato da ragioni di deflazione processuale nobili e comprensibili finisce, in realtà, per “remare contro” la conciliazione[25] e si impantana in una gestione poco commendevole (ma probabilmente profittevole per il gestore del servizio) che, alla fine, porta a giudizi dottrinali e dell’uomo della strada in termini di inutile impaccio alla tutela; giudizi che portano, alla fine, ad interventi radicali della Corte costituzionale che ripristinano sostanzialmente modalità di accesso alla tutela non aggravate da inutili “filtri” amministrativi e riconducibili essenzialmente a quel diretto accesso al giudizio proprio del meccanismo “ordinario” di tutela.

 

4. L’orientamento altalenante della Corte costituzionale.
Da quanto sopra rilevato, emerge indubbiamente un quadro ricostruttivo “pessimistico” in cui il cattivo funzionamento dei meccanismi amministrativi di conciliazione/risoluzione amministrativa della controversia non dipende tanto dalla cattiva formulazione delle norme o dall’insufficiente impegno del gestore del servizio, ma affonda le proprie radici in ragioni strutturali che sembrano negare la stessa utilità della giurisdizione condizionata.
Ad avviso di chi scrive, la materia avrebbe pertanto bisogno, più che di un lavoro giuridico di precisazione dei confini e dei meccanismi di funzionamento del possibile ricorso alla giurisdizione condizionata, di interventi radicali tesi a riportare la fattispecie all’ipotesi “ordinaria” di diretto accesso alla giustizia che, allo stato, appare maggiormente rispondente ad assicurare meccanismi di tutela che alterino in maniera minore la posizione rispettiva delle parti.
L’analisi sopra compiuta ha poi evidenziato come il problema centrale della materia non sia costituito dalla legittimazione giuridica della giurisdizione condizionata o da altri problemi giuridici di definizione della fattispecie; al contrario, il problema centrale della vicenda è quello, sicuramente di natura prevalentemente fattuale, costituito dal cattivo funzionamento dei meccanismi in questione che può essere più agevolmente compreso attraverso gli strumenti dell’analisi economica o della sociologia del diritto; il limite di una impostazione fondamentalmente astratta della problematica può pertanto essere costituito dal “salvare” meccanismi di giurisdizione condizionata (ritenuti costituzionalmente giustificati, da altri interessi di rango costituzionale) che, nella pratica, svolgono ruoli non dissimili da altre fattispecie, al contrario, dichiarate incostituzionali perché ritenute inutili impacci alla tutela.Il limite dell’approccio della Corte costituzionale alla problematica è proprio da individuarsi, ad avviso di chi scrive, nell’utilizzazione di schemi ricostruttivi prevalentemente teorici che non considerano adeguatamente gli effetti reali di questi meccanismi di conciliazione; utilizzazione che ha dato vita ad un quadro sostanzialmente variegato che ha visto susseguirsi interventi più radicali, interventi “ortopedici” tesi a ridurre gli effetti sfavorevoli della giurisdizione condizionata ed interventi che, al contrario, lasciano piena operatività a meccanismi di giurisdizione condizionata (come il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro) assai discussi in dottrina e che non risulta stiano dando particolari risultati positivi nella pratica; in buona sostanza, quindi, la scarsa coerenza degli interventi sembra derivare dall’applicazione di schemi giuridici differenziati ad una realtà sostanzialmente omogenea e che appare caratterizzata da un dato fattuale comune, costituito dalla scarsa efficienza dei meccanismi di giurisdizione condizionata (scarsa efficienza probabilmente radicata sulle ragioni sopra analizzate).
Per quello che riguarda gli interventi più radicali, deve sicuramente essere ricordato con favore l’indirizzo (che ha trovato applicazione soprattutto in campo tributario) che ha dichiarato l’incostituzionalità delle previsioni che subordinavano, a pena di decadenza, la proposizione dell’azione al previo esperimento del ricorso amministrativo[26]; nel settore dei servizi pubblici, devono poi essere ricordate Corte cost. 18 gennaio 1991 n. 15[27], relativa all’art. 20 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e le due sentenze (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 40 e la recente 25 luglio 2008, n. 296) relative al servizio ferroviario richiamate al § 1; particolarmente interessante è la motivazione di Corte cost. 18 gennaio 1991 n. 15 (richiamata nelle due sentenze successive relative al servizio ferroviario) che giustifica la declaratoria di incostituzionalità della previsione sull’eccessiva lunghezza del termine di sei mesi previsto per la decisione del reclamo e sulla natura degli interessi in gioco che, a differenza dell’ipotesi prevista dall’art. 443 c.p.c., “non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino, sulla quale tale disciplina si fonda in materia di controversie previdenziali.
La definizione di queste controversie implica un complesso di accertamenti tecnici per i quali gli enti previdenziali dispongono di un'apposita organizzazione e di personale specializzato, onde appare opportuno, nell'interesse dello stesso assicurato, che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della controversia in sede amministrativa. Nelle controversie con l'amministrazione postale, invece, si tratta di accertare fatti di inadempimento (cioé disservizi) e la conseguente responsabilità per danni. Per questo tipo di accertamenti il giudice dispone di strumenti e conoscenze adeguati, mentre l’esperienza attesta la scarsa funzionalità, come mezzo di prevenzione delle liti, della condizione di accesso alla giurisdizione prescritta dalla norma impugnata”.
Per quello che riguarda gli interventi ortopedici tesi a ridurre gli effetti sfavorevoli della giurisdizione condizionata, devono sicuramente essere ricordate le decisioni[28] in materia di controversie di lavoro, tese a “trasformare” in condizioni di procedibilità previsioni originariamente concepite come condizioni di proponibilità dell’azione giurisdizionale; nella materia dei servizi pubblici, particolarmente interessante è la recente Corte costituzionale, 30 novembre 2007, n. 403[29] che ha imposto una interpretazione costituzionalmente orientata delle procedure di conciliazione previste dall’art. 1, 11°-13° comma della l. 31 luglio 1997 n. 249[30], tesa ad escluderne l’applicabilità ai procedimento cautelari, “in considerazione delle particolari esigenze che si vogliono tutelare con i procedimenti cautelari, esigenze che richiedono una risposta immediata”.
Infine, per quello che riguarda gli interventi che hanno “salvato” e lasciato piena operatività a meccanismi di giurisdizione condizionata previsti dalla normativa, devono essere certamente ricordati due gruppi di decisioni relativi all’art. 22 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 (che impone al danneggiato da sinistro stradale di inviare all’assicuratore la richiesta di risarcimento a mezzo a.r. e di attendere 60 giorni prima di proporre l’azione giurisdizionale)[31] ed al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto (con diverse modalità per lavoro pubblico e privato) per le controversie di lavoro[32].
Sotto un primo profilo, particolarmente interessante è, ai fini che ci occupano, Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 che ha concluso per la non rilevanza di considerazioni abbastanza simili a quelle formulate in queste pagine, ritenendo la propria cognizione limitata alle sole limitazioni di tutela derivanti direttamente dalla legge e non dalle modalità concrete di funzionamento delle previsioni normative: “se infatti è vero che l’art. 24 della Costituzione garantisce una tutela giurisdizionale "effettiva", al di là della sua proclamazione formale, è altrettanto vero che in tanto l'ineffettività del modo di tutela può risolversi nella violazione della norma costituzionale, in quanto derivi direttamente dalla legge così come formulata e strutturata e non dalle modalità, più o meno efficaci, della sua applicazione. La valutazione degli eventuali limiti della concreta attuazione della legge compete infatti alla pubblica amministrazione, per l'apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme vigenti, mentre spetta al legislatore l’adozione delle eventuali modifiche che l'esperienza rivelasse opportune”.
In buona sostanza, saremmo quindi in presenza di limitazioni di tutela imputabili solo alla pubblica amministrazione e non al legislatore, pienamente superabili attraverso l'apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme vigenti o eventuali modifiche legislative (non si comprende, però, quali potrebbero essere i mezzi di tutela attribuiti al cittadino nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione, né quali modifiche legislative potrebbero modificare in maniera determinante l’attuale modo di funzionamento degli uffici di conciliazione).
Ad avviso di chi scrive, l’argomentazione si pone però in sostanziale contraddizione con l’orientamento più radicale tenuto dalla Corte in altre decisioni (ad es., quelle relative al servizio postale e al servizio ferroviario sopra ricordate) in cui si è attribuita rilevanza, in sostanza, a considerazioni fattuali in ordine alla sostanziale ineffettività dei meccanismi amministrativi di reclamo e alla pratica inutilità degli stessi; siamo quindi in presenza di un’elaborazione costituzionale che presenta forti margini di opinabilità e che non è facile ricostruire in termini ricostruttivi coerenti.
È poi fortemente sintomatico che proprio la citata Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 abbia legittimato il tentativo di conciliazione obbligatorio anche in ipotesi in cui (ad es., con riferimento al procedimento di ingiunzione di pagamento[33]) era fortemente contestabile, anche al livello astrattamente giuridico, la legittimità della scelta normativa di imporre il filtro della giurisdizione condizionata.Sotto un secondo profilo, deve rilevarsi come le decisioni relative all’art. 22 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 rechino una giustificazione della giurisdizione condizionata anche a livello economico[34], individuandola nella necessità di “evitare un eccesso nell'esercizio del diritto….(derivante da) una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, in caso di soccombenza della impresa convenuta, si risolverebbero in un inutile aggravio del costo di gestione dell'impresa medesima, con riflessi pregiudizievoli per l'intero settore del servizio e conseguentemente anche per gli assicurati a cagione dell'inasprimento di tariffe e premi[35]”; dalle considerazioni sopra formulate emerge però un quadro complessivo che porta a sospettare che, oltre all’effetto economico richiamato dalla Corte costituzionale (e che dovrebbe importare alti livelli di efficienza dei meccanismi di giurisdizione condizionata; alti livelli di efficienza che non sembrano riscontrabili nell’esperienza concreta), possano essere operativi, nella pratica, anche gli effetti di selezione della tutela giurisdizionale individuati in queste pagine.
In definitiva, siamo in presenza di una problematica fortemente caratterizzata da contraddizioni forse non giustificabili in una prospettiva ricostruttiva più generale e che richiederebbe una decisiva “rimeditazione” in termini più coerenti e, probabilmente, radicali; ed in questa prospettiva, un ruolo non secondario dovrebbe essere attribuito, ad avviso di chi scrive, ad un nuovo approccio meno chiuso sul discorso puramente giuridico e che utilizzi più ampiamente, nell’individuazione delle funzioni degli istituti, gli apporti “esterni” derivanti da altre discipline, come l’analisi economica o la sociologia del diritto.

 

--- *** ---

 

[1] In www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 7/2008.
[2] CAPPONI B. Commento all’art. 24 Cost. in CONSOLO C. (a cura di) Codice di procedura civile commentato, Milano IPSOA, III ed. 2007 (voce aggiornata da STORTO A.), 8.
[3] Si tratta però di una disposizione meramente riproduttiva della norma “base” dichiarata incostituzionale da Corte cost. 25 luglio 2008, n. 296.
[4] In Giust. civ. 1993, I, 1155; Giur. cost. 1993, 291; Cons. Stato 1993, II, 196; Dir. lav. 1993, II, 233; Foro it. 1993, I,1028; Giur. it. 1993, I,1,1384; Rass. avv. Stato 1993, I, 19.
[5] Corte cost. 25 luglio 2008 n. 296, cit.
[6] Il problema non è puramente teorico, ove si pensi ai dubbi sussistenti riguardo alla possibilità di utilizzare il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di reclamo/conciliazione, come il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro; la relativa questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza da Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 in Giust. civ. 2000, I, 2499 con nota di BRIGUGLIO; Giur. cost. 2000, 2148; Corriere giuridico 2000, 1237; Foro it. 2000, I, 2752; Informazione previd. 2000, 1025; Mass. giur. lav. 2000, 1098 con nota di TISCINI; Notiziario giur. lav. 2000, 520; Orient. giur. lav. 2000, I, 864.
[7] VIOLA L. Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni in www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 10/2005 e Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione in Giurisdizione amministrativa, 2006, 331.
[8] Definiti da CHIANCONE A. e PORRINI P. Lezioni di analisi economica del diritto, III ed., Torino, Giappichelli, 1998, 42 come “tutti quei costi che le parti devono sopportare per poter porre in atto una transazione: essi potranno essere costituiti, per esempio, dai costi sopportati, anche in termini di tempo, per individuare la controparte e da quelli connessi con la ricerca di alleati, dai costi connessi con la definizione legale del rapporto (ad esempio: il tipo di contratto e le sue specifiche caratteristiche), dai costi connessi con l’attività necessaria per seguire gli eventi (ad esempio, il modo in cui è eseguito un contratto), dai costi connessi con l’individuazione della strategia da seguire nei confronti della controparte”.
[9] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, II ed., Bologna, Il Mulino, 2006, vol. II, Applicazioni, 187.
[10] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187. Si pensi, soprattutto, “al caso limite in cui i costi processuali superano il beneficio atteso dal risarcimento. In questo caso le vittime non agiranno, e i danneggianti non riceveranno nessun segnale negativo dal sistema della responsabilità civile, onde adotteranno meno prevenzioni del necessario, potendo non internalizzare parte dei costi delle loro attività”.
[11] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.
[12] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.
[13] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.
[14] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.
[15] CHIANCONE A. e PORRINI P. Lezioni di analisi economica del diritto cit. 43. “Le regole di responsabilità dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, cioè la somma dei costi preventivi, del danno e dei costi transattivi”: CALABRESI G. The costs of accidents: a legal and economic analysis, 1970, 26, nella traduzione di COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., vol. I, Fondamenti, 202.
[16] Per un possibile catalogo delle diverse politiche giudiziarie che possono incrementare “l’effetto di scoraggiamento” della domanda di giustizia, si rinvia a PAGANETTO L. e TRIA G. Dispute civili e sistema giudiziario: un’analisi economica del caso italiano in MIRABELLI C., PAGANETTO L. e TRIA G. (a cura di) Economia della giustizia. Domanda, offerta, organizzazione delle cause civili, Roma, Donzelli, 2005, 28.
[17] COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., vol. II, Applicazioni, 187.[18] Non a caso, la sociologia del diritto ha individuato una delle cause del progressivo scadimento qualitativo della nostra pubblica amministrazione, nell’atteggiamento di disfavore del nostro ordinamento nei confronti della piena affermazione della responsabilità civile della p.a.: BETTINI R. Sociologia del diritto amministrativo Milano, Franco Angeli, 2000, 96.
[19] L’avversione al rischio è definita da POLINSKY A.M. e RUBINFELD D.L. Liti temerarie e responsabilità processuale: un’analisi economica in Resp. civ e prev. 1999, 862, nt. 35 come l’atteggiamento di “una persona (che) si preoccupa non solo del valore previsto di una situazione a rischio, ma anche della proporzione assoluta del rischio. Per esempio, una persona avversa al rischio, non rimarrebbe indifferente tra il perdere di sicuro $ 1,000 e il 10 % di possibilità di perderne 10,000, anche se la perdita prevista è di $ 1,000 nel secondo caso. Sceglierebbe la perdita sicura di $ 1,000 o di stipulare un’assicurazione per $ 1,000 che la compenserebbe completamente nel caso che ne perdesse 10,000”. Di norma, le organizzazioni commerciali sono, al contrario, considerate all’interno della diversa categoria dei soggetti neutrali al rischio: COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. vol. I, Fondamenti, 72.
[20] Per l’approfondimento dei due effetti sopra evidenziati, impossibile in queste pagine, si rinvia a VIOLA L. Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit., 339 e ss, ove è anche l’analisi delle voci favorevoli e contrarie emerse in dottrina.
[21] In Italia, un grosso elemento di complicazione e incertezza è dato dalla presenza di aree estese di piccola impresa o impresa familiare che presentano forti elementi di contiguità e sono spesso difficilmente distinguibili dagli interessi del “semplice cittadino”: VIOLA L. Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit., 343, nota 52.
[22] Definita da POLINSKY A.M. e RUBINFELD D.L. Liti temerarie e responsabilità processuale: un’analisi economica cit., 869 come la regola secondo cui “la parte che soccombe nell’azione iniziale deve farsi carico delle spese legali sostenute dall’altra parte”, in contrapposizione all’american rule, in cui “ciascuna delle parti paga personalmente le proprie spese di difesa” (MARCHESI D. Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile cit., Bologna, Il Mulino, 2003, 94). L’english rule è spesso definita anche come “regola continentale” o principio del fee-shifting: MARCHESI D. Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile cit., 94 e FRANZONI L. A. Introduzione all’economia del diritto cit., Bologna, Il Mulino, 2003, 215.
[23] In questo caso, l’opzione tra le due diverse politiche potrebbe essere determinata da ragioni di immagine o di soddisfazione dell’utente del servizio
[24] TISCINI R. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro in Riv. trim. dir. proc. civ. 1999, 3, 1087;
[25] Si tenga, infatti, presente quanto rilevato alla nota 15 in ordine alla necessità, ampiamente sottolineata dall’analisi economica del diritto, di favorire in ogni modo la soluzione che importa costi di transazione e processuale minori, proprio per ridurre gli effetti distorsivi sottolineati in queste pagine.
[26] Tra le tante, si veda Corte cost.23 novembre 1993, n. 406 in Giur. cost. 1993, fasc. 6; Foro it. 1993, I, 3214; Giust. civ. 1994, I, 334; Giur. imp. 1994, 416; Bollettino trib. 1994, 90; Giur. it. 1994, I, 380; Rass. imp. 1994, 1009, con riferimento all’art. 33 ult. comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo); la declaratoria di incostituzionalità è sostanzialmente giustificata dalla necessità di non “rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa” e dalla natura prevalentemente documentaria dei rimborsi dell’imposta di bollo. Nella materia pensionistica, si veda Corte cost. 11 dicembre 1989, n. 530 (in Giust. civ. 1990, I, 309; Cons. Stato, 1989, II, 1676; Riv. corte conti 1989, fasc. 6, 209) relativa al ricorso al Consiglio di amministrazione dell’ENPAS in materia di pensioni pubbliche.
[27] In Dir. lav. 1992, II,167; la previsione dichiarata incostituzionale prevedeva che l’azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni potesse essere proposta solo dopo la decisione del reclamo proposto in sede amministrativa o il decorso di sei mesi dalla presentazione del reclamo.
[28] Corte cost. 26 luglio 1979, n. 93 (in Giur. cost. 1979, I, 690; Giust. civ. 1980, I, 38; Rass. avv. Stato 1979, I, 607; Mass. giur. lav. 1979, 744; Riv. giur. lav. 1980, II,3; Giur. it. 1980, I,1, 387; Foro it. 1979, I, 2539; Arch. civ. 1980, 124; Dir. lav. 1980, II, 49; Riv. amm. R. It. 1981, 163), relativa alle ferrovie e tramvie in concessione; la natura di condizione di procedibilità dell’adempimento è poi stata utilizzata per “salvare” il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 5 della l. 11 maggio 1990 n. 108 (Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 in Foro it. 1992, I, 1023; Giur. cost. 1992, 835; Giust. civ. 1992, I, 1672; Lavoro e prev. oggi 1992, 987; Cons. Stato 1992, II, 382; Dir. lav. 1992, II, 342; Giur. it. 1992, I, 1, 1843; Mass. giur. lav. 1992, 4, 135; Orient. giur. lav. 1992, I, 386; Riv. giur. lav. 1992, II, 93; Notiziario giur. lav. 1992, 92; Riv. it. dir. lav. 1993, II, 20 con nota di BALLETTI).
[29] In Giur. cost. 2007, 6; Giust. civ. 2008, 2 307.
[30] Concretamente regolamentate dalla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 aprile 2007, n. 173 (approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti).
[31] Da ultimo, si veda Corte cost. 15 luglio 2003, n. 251 in Giur. cost. 2003, 4 che ha sottolineato la legittimità della norma “in considerazione del soddisfacimento delle preminenti esigenze di interesse sociale cui la disposizione tende….(e della necessità di evitare) una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, in caso di soccombenza della impresa convenuta, si risolverebbero in un inutile aggravio del costo di gestione dell'impresa medesima, con riflessi pregiudizievoli per l'intero settore del servizio e conseguentemente anche per gli assicurati a cagione dell'inasprimento di tariffe e premi”; per un quadro delle decisioni precedenti della Corte in materia, si rinvia a CAPPONI B. Commento all’art. 24 Cost. cit., 10.
[32] Si vedano la già cit. Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 e la successiva 6 febbraio 2001, n. 29 (in Giur. cost. 2001, 1; Giur. it. 2001, 1097 con nota di FONTANA).
[33] Sulla problematica si veda BRIGUGLIO A. Un’occasione per la pronuncia di una sentenza interpretativa di rigetto da parte della Consulta? in Giust. civ. 2000, 10, 2499.
[34] Per una prima elencazione delle vicende in cui è emerso, nelle decisioni della Corte costituzionale, il ricorso all’analisi economica del diritto, si rinvia a PARDOLESI R. e TASSONE B. I giudici e l’analisi economica del diritto privato, Bologna, Il Mulino, 2003.
[35] La citazione è presa dalla cit. Corte cost. 15 luglio 2003, n. 251.

 

(pubblicato il 1.10.2008)

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento