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LEONARDO MICONI

la validazione nello schema di regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n.163/2006.


1. Premesse - 2. La validazione e verifica della progettazione - 2.1 I principi cui deve ispirarsi la validazione - 2.2 Aspetti procedimentali - 2.3 I requisiti del verificatore - 2.4 Elementi di responsabilità e sanzioni - 3. La validazione nei contratti dei beni culturali - 4. La validazione nei contratti di servizi e forniture - 5. Considerazioni finali.


1. Premesse

La disciplina della validazione (e della progettazione) relativa ai contratti ordinari di opere e lavori pubblici è recata nella Parte II del nuovo regolamento - dall’art.14 all’art.59 - insieme alle norme per l’affidamento delle prestazioni stesse e alle garanzie da fornire a cura del progettista, del validatore e del verificatore.
La disciplina della validazione è invece residuale per i contratti di servizi e forniture, analogamente alla disciplina dettata nel Regolamento per la relativa progettazione.
Anche per i beni culturali, il Regolamento disegna regole più blande, analogamente all’impostazione meno stringente delle norme sulla progettazione.
Il regolamento non contiene invece alcuna indicazione sulla validazione (e progettazione) nei settori speciali, di cui alla Parte V del regolamento: ciò si spiega con la mancanza nell’art.206 del Codice, del rinvio agli articoli da 90 e seguenti e art.112 del medesimo Codice (salvo comma 7, art.90), articoli nei quali è disciplinata la progettazione e la verifica nei settori ordinari; in breve i settori speciali sono stati derogati da tale disciplina, come anche nella precedente normativa dettata dal D.Lgs. n.158/1995. Pur se la validazione appartiene alla cultura e alla prassi dei più importanti soggetti operanti nei settori speciali.
L’impostazione complessiva delle norme sulla validazione appare ormai completa ed esauriente salvo le lacune negli ambiti dove la stessa progettazione mantiene o presenta evidenti e note carenze.


2. La validazione e verifica della progettazione

2.1 I principi cui deve ispirarsi la validazione

Nell’art.55 del Regolamento il termine validazione è da intendere in modo diverso dagli artt. 46 e 47 del Reg. n.554 del 1999: la validazione è l’atto formale emesso dal R.P. a conclusione dell’attività di verifica compiuta da un soggetto terzo appositamente incaricato all’interno della stazione appaltante o all’esterno.
Dunque non vi è più la distinzione tra validazione e verifica recata nel reg. n.554/99: la validazione, riguardava il controllo del progetto preliminare ed era rivolta agli elementi esterni alla progettazione; la verifica invece, riguardava il controllo meramente tecnico del progetto definitivo o esecutivo.
La verifica è documentata attraverso una serie di resoconti parziali e da un rapporto finale riassuntivo sul quale è basata l’attestazione di validazione (per le modalità di referto cfr. UNI EN ISO 9001).
La disciplina reca significative innovazioni sia rispetto agli artt. 46, 47 e 48 del reg. n.554/99 sia rispetto alla sez. IV dell’Allegato XXI del Codice (allegato relativo alla progettazione e validazione delle infrastrutture strategiche), allegato cui la nuova disciplina è chiaramente ispirata.
Tuttavia non è priva di ulteriori novità riguardanti: i principi cui deve ispirarsi la verifica, i suoi contenuti, il procedimento di esecuzione della prestazione, l’affidamento del servizio e infine le garanzie e responsabilità; nonché la gradualità degli adempimenti e dei requisiti dei verificatori in relazione agli importi del progetto da validare (cfr. tabella seguente).
I detti principi sono declamati nell’art.45 e ricalcano per lo più quelli dell’art.27 del citato all. XXI: la completezza, la coerenza con il q.e., l’appaltabilità, la minimizzazione dei rischi di varianti, lo sviluppo del contenzioso e l’esecuzione nei tempi preventivati nel progetto, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori dell’opera e, infine, la valutazione della “adeguatezza dei prezzi unitari”.
Riguardo ai principi è da osservare lo scarso collegamento degli stessi con la rigida elencazione delle attività di verifica di cui agli artt. 52 e 53. Anche se l’elenco delle verifiche può essere ampliato o ridotto a cura del R.P., rimane pur sempre la difficoltà di legare le attività degli artt. 52 e 53 con il conseguimento degli importanti obiettivi del regolamento e di comprendere se le attività siano idonee e sufficienti a conseguirli.
Un esempio per tutti: appare dubbia l’effettiva riduzione della probabilità di assumere varianti in corso d’opera senza la previsione tra le verifiche degli artt. 52 e 53 di una attività speculativa del verificatore sulle criticità del progetto e così via.
Segnatamente, quanto alla adeguatezza dei prezzi, sembra mancare un esplicito riferimento al comma 8, dell’art.133, del Codice, dove si prevede l’obbligo di aggiornare annualmente i prezzi unitari da utilizzarsi nella gara. Sicché il richiamo sarebbe stato inutile se non si dovesse intendere per adeguatezza dei prezzi unitari, appunto da assoggettare a verifica, la valutazione della remuneratività della prestazione da affidarsi; concetto questo, come noto, ben diverso dall’obbligo di impiego di prezzi formalmente aggiornati (cfr. anche art.89 del Codice).
In altre parole, il principio autorizza il verificatore, e prima ancora lo stesso progettista, a fare responsabilmente maggiore ricorso alle analisi dei costi dell’appaltatore “medio”, in luogo dei prezziari generici poco adatti ad appalti caratterizzati da un grado più o meno accentuato di variabilità e sperimentabilità.
In sostanza, tale attività del verificatore, è assai contigua alla valutazione della congruità delle offerte in fase di gara: il verificatore dovrà svolgere in realtà una verifica di congruità del progetto, come se questo fosse una offerta formulata da parte di un appaltatore medio convenzionale. E’ fuor di dubbio il vantaggio di poter successivamente utilizzare il modello di controllo dei costi operato dal verificatore, per la sua alta valenza tecnica, nelle successive valutazioni di congruità delle offerte in fase di aggiudicazione.
In breve, la notevole forza applicativa dei principi introdotti dal regolamento è realmente tale se il R.P. sarà in grado di produrre una espansione dei detti principi per introdurli in concreto nelle convezioni professionali tra s.a. e soggetti verificatori, quali prestazioni professionali da compiere. Diversamente la validazione risulterà di scarsa utilità pratica come molte esperienze condotte anche su opere significative hanno purtroppo evidenziato.

2.2 Aspetti procedimentali

Quanto al procedimento di esecuzione della verifica - art.54 - si rinviene una significativa novità laddove si prevede di svolgere la verifica contemporaneamente all’attività della progettazione, di qualsiasi livello di progettazione si tratti, secondo un piano delle attività a cura del responsabile del procedimento.
Come è facile arguire ciò comporta la “eliminazione” dei tempi della verifica in quanto, in prima approssimazione, allorché termina la progettazione, la validazione già correda il progetto stesso. Il processo è inoltre più semplice ed economico per la maggiore facilità di apportare correzioni alla progettazione, ove il R.P. sappia mantenere l’equilibrio tra le figure del progettista e del verificatore: l’una non sia tecnicamente soverchiante sull’altra. In altre parole, occorre garantire la proporzionalità tra i requisiti, nei rispettivi bandi di gara, per la selezione delle due figure professionali, con speciale riguardo al caso in cui esse siano entrambe esterne alla stazione appaltante.
A tale nuova impostazione del procedimento di verifica si collega anche la più chiara collocazione temporale della verifica medesima di cui all’art.58, u.c.: in breve l’atto di validazione è preceduto dalla conferenza dei servizi ovvero dalla acquisizione di tutti i parere necessari all’appalto; dunque la validazione è l’ultimo adempimento prima della delibera a contrarre di cui all’art.11 del Codice, cui segue la pubblicazione del bando di gara o dell’invio delle lettere d’invito.
E’ evidente tuttavia il bisogno di una certa elasticità nell’articolazione del piano di svolgimento della verifica a cura del R.P. perché vi possono essere esigenze contrastanti tra il grado di definizione del progetto, da sottoporre a conferenza dei servizi, e la verifica stessa: occorre cioè evitare l’invio alla conferenza di un progetto avente aspetti non ancora maturi per essere esaminati dal verificatore e potenzialmente modificabili nel prosieguo della verifica, con la conseguenza di doversi replicare o la conferenza dei servizi o la stessa verifica.
Peraltro appare opportuno non limitare l’indicazione nel bando di gara dei semplici estremi della validazione, ma dare notizia anche sull’eventuale presenza di prescrizioni recate dall’atto di validazione affinché gli operatori possano prenderne visione unitamente al progetto.
La contemporaneità delle due attività di progettazione e di verifica, impone dunque la ricerca a cura del R.P. di un piano di lavoro armonico e comune tra le due attività, da indicarsi nel documento preliminare alla progettazione almeno in forma di crono-programma o nella previsione di validazioni parziali, da introdursi nelle convezioni professionali rispettivamente del progettista e del verificatore.
Un punto però assai delicato è rappresentato dal caso in cui il R.P. non accetti l’esito finale della verifica, potendo questi ad esempio decidere di validare un progetto nonostante un risultato negativo della verifica oppure, al contrario, non validare pur in presenza di una verifica positiva. Del resto è auspicabile il R.P. non sia prigioniero del verificatore, circostanza da combattere con la scelta di elevate professionalità.
In simili casi, il regolamento si limita a prevedere, oltre all’obbligo ovvio della motivazione, un laconico rinvio all’ordinamento interno. Tale soluzione non appare efficace in quanto peraltro raramente le amministrazioni si dotano di un ordinamento sui contratti e così puntuale.
Poteva invece farsi riferimento, per analogia, alle procedure del collaudo, come noto risalenti al R.D. n.350 del 1895, previste allorché la stazione appaltante si trovi a non condividere il risultato negativo della collaudazione: la S.A. può accettare il giudizio negativo di collaudo e rifiutare l’opera oppure disporre un nuovo collaudo.
Analogamente, l’esito negativo della validazione non consente di accettare il progetto e di tale eventualità dovrebbe tenersi conto nella convenzione professionale ai fini delle giuste garanzie del committente, alla luce della “obbligazione di risultato” propria del progettista.
E’ inoltre da considerare l’asimmetria professionale tra il soggetto affidatario della verifica e il R.P.: il primo è un soggetto dotato di competenze altamente specialistiche, di cui generalmente è privo il secondo. In ogni caso è da evitare un’ulteriore attività di consulenza a favore del R.P. qualora questi sia di fronte a scelte complesse sulla validabilità o meno della progettazione.
Infine, sul punto, appare lacunosa la disposizione dell’art.55, di citare nel bando solo gli estremi della validazione in quanto è frequente l’emissione dell’atto di validazione, cioè dell’accettazione del progetto, insieme a prescrizioni delle quali il concorrente deve essere edotto ai fini della formulazione dell’offerta. Al riguardo sembra opportuno inserire nel bando anche il rinvio alla eventuale presenza di prescrizioni, da rendere poi disponibili e consultabili insieme alla progettazione.

2.3 I requisiti del verificatore

Quanto al soggetto deputato a svolgere l’attività di verifica necessaria al R.P. per l’emissione della certificazione di validazione, il regolamento rinvia all’art.10, comma 7, del Codice, per la valutazione del dirigente dell’Ufficio circa la carenza o meno di soggetti interni idonei a svolgere l’attività. In sostanza, come per la progettazione (cfr. art.90, comma 6, del Codice), la verifica dovrebbe sempre svolgersi all’interno salvo certificare la carenza dell’organico ecc.
In ogni caso il soggetto verificatore può variare in dipendenza dell’importo presunto del progetto e deve garantire sempre:
- i requisiti di imparzialità e indipendenza, mediante la separatezza dell’attività di verifica dalle altre attività svolte dall’unità incaricata; separatezza da conseguire o attraverso strutture fisiche distinte, quando trattasi di professionisti interni alla S.A., oppure attraverso l’impegno (per gli organismi di ispezione) di non contrarre rapporti professionali nei 3 anni successivi all’affidamento della verifica;
- la incompatibilità tra il ruoli di progettista e di verificatore, per i professionisti interni alla S.A. o esterni, comportante il divieto a soggetti che abbiano partecipato alla gara per la progettazione o abbiano partecipato alla progettazione stessa (cfr. art.50, comma 5) di svolgere la verifica.

La tabella seguente riporta schematicamente i soggetti abilitati a compiere la verifica.

 

IMPORTO

VALIDAZIONE INTERNA

VALIDAZIONE ESTERNA

> 20 Meuro

Unità tecnica di Tipo B, accreditata in conformità alle norme UNI EN ISO 17020,

Unità tecnica di Tipo A e Tipo C, accreditata secondo UNI EN ISO 17020

- da garantire separazione attività di verifica da altre attività;

- indipendenza  e imparzialità;

- incompatibilità art.70, comma 5; - assenza di rapporti professionali negli ultimi e nei successivi 3 anni dalla prestazione

<20 Meuro

Unità tecnica di Tipo B

Uffici tecnici S.A. con progettista esterno

Uffici tecnici delle S.A. se dotati di sistema di controllo qualità

Unità tecnica Tipo A e C, come sopra

Soggetti art.90, lett.d), e), f), g), h), del Codice, con sistema di controllo qualità UNI EN ISO 9001;

-altre condizioni di garanzia come sopra

< 1 Meuro (opere puntuali)

< Soglia art.28, del Codice (opere a rete)

R.P. se non anche progettista

Uffici tecnici delle S.A. anche se non dotati di sistema di controllo della qualità

Soggetti di cui all’art.90, lett.d), e), f), g), h), del Codice, esentati dal sistema di controllo della qualità UNI EN ISO 9001

 

Per sistema di controllo della qualità è da intendere: sopra le soglie di cui all’art.28 del Codice, la conformità alle norme UNI EN ISO 9001; al di sotto della stessa, un equivalente sistema basato sull’uso di appositi manuali delle procedure di verifica. Il C.S.LL.PP. può conferire l’accreditamento di Tipo B alle norme UNI EN ISO 17020, come pure quello di tipo A e C, nonché vigilare sul sistema di qualità i n capo ai soggetti dell’art. 90 lett. d), e), f), g) e h) ossia: liberi professionisti singoli o associati; società di professionisti; società di ingegneria; raggruppamenti temporanei dei soggetti che precedono; consorzi stabili di società di professionisti o società d’ingegneria.
Infine, le certificazioni di accreditamento degli organismi preposti alla verifica, di tipo A, B e C, secondo la disciplina dettata nel Regolamento SINCERT RG/03 - reperibile nel sito istituzionale - non costituiscono presunzione di idoneità per l’ammissione alle procedure di selezione del verificatore (cfr. art.48, comma 4, del regolamento). Ciò in quanto i requisiti economico finanziari (fatturati globali e analoghi) e tecnici del verificatore (pezzatura dei servizi espletati), sono stabiliti di gara in gara in relazione alla prestazione da appaltare (cfr. art.50, n.r.); in sostanza non vi può essere alcuna analogia con l’attestazione SOA.
E’ da osservare tuttavia l’esenzione del verificatore, prevista dal regolamento per gli interventi puntuali al disotto di 1 Meuro o per le opere a rete al di sotto della soglia dell’art.28, del Codice, dall’obbligo di possedere il sistema di controllo della qualità, tanto se la verifica è svolta all’interno quanto all’esterno: nota certamente negativa in quanto l’incidenza dei detti interventi raggiunge l’83,24 % di tutti gli interventi –12.455 nel 2007 - appaltati nel territorio nazionale (cfr. Relazione al Parlamento per l’anno 2007, pag.45). Rimarrebbe solo l’incompatibilità puntuale e temporanea del soggetto incaricato della verifica.
Un cenno particolare merita poi il contributo del R.P. alla corretta progettazione e verifica nonché all’esecuzione del contratto: l’art.54, comma 7, del Regolamento, richiede al R.P. di indicare nel rapporto conclusivo, tra l’altro, l’attestazione di cui all’art.106, comma 1, di realizzabilità dell’intervento in ordine: alla accessibilità delle aree; alla assenza di impedimenti eventualmente insorti prima dell’approvazione del progetto; e infine alla realizzabilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorra per l’esecuzione dei lavori.
A parte l’improprio coordinamento temporale del contenuto richiesto all’attestazione del R.P. prima dell’approvazione del progetto, approvazione invece non ancora effettuabile in assenza della validazione, la dichiarazione sulle garanzie di realizzabilità dell’intervento appare decisamente sproporzionata agli strumenti di accertamento di cui dispone il R.P.
Non si vede infatti come questi possa assicurare alla stazione appaltante l’assenza di qualsiasi tipo di impedimento addirittura presente nel sottosuolo, più di quanto non possa e debba invece svolgere lo stesso progettista e verificatore.
Tale aspetto della attestazione appare eccessivamente responsabilizzante e rischia di costituire un serio disincentivo all’esercizio della funzione di responsabile del procedimento, soprattutto qualora tale funzione sia svolta da personale non dotato dei più appropriati titoli professionali. Rischia altresì di depotenziare la stessa verifica del progetto mentre, una tale dichiarazione, non può non avere un valore relativo.

2.4 Elementi di responsabilità e sanzioni

In ordine alle responsabilità del verificatore, il regolamento, all’art.56, utilizza la medesima formula del reg. n.554/99, ora art.132, comma 1, lett. e), del D.lgs. n.163/2006, a proposito dell’errore di progetto: cioè l’inadempimento del verificatore rileva quando una omissione postasi in evidenza nell’ambito delle prestazioni rese, è tale da pregiudicare in tutto o in parte la “realizzabilità” o la “utilizzabilità” dell’opera.
A parte la distinzione tra i due concetti di irrealizzabilità e inutilizzabilità, riguardanti fasi temporali diverse della vita dell’opera, occorre rilevare favorevolmente le pesanti sanzioni associate all’errore di verifica: il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento e la interdizione del soggetto responsabile dell’attività di verificazione, a svolgere verifiche per un tempo di tre anni.
Appaiono inoltre molto rilevanti le sanzioni in caso di inadempimento operato dal dipendente pubblico: oltre alla tipica responsabilità disciplinare, è richiamata la responsabilità per danno erariale estesa, secondo il dato letterale dell’art.56, ultimo periodo, anche oltre i limiti della copertura assicurativa, copertura garantita peraltro dalla medesima s.a.
Il regolamento ha lasciato però senza soluzione il problema di estendere l’interdizione a tutte le stazioni appaltanti; per mettere queste nella condizione di conoscenza di tali errori, si sarebbe dovuto prevedere un obbligo di comunicazione all’Autorità VCP perché potesse provvedere a sua volta, come nelle fattispecie dell’art.38, comma 1, lett. f), all’annotazione nel casellario informatico dei prestatori di servizi (cfr. determinazione n.1 del 2008).
Del resto la segnalazione all’AVCP appare una soluzione obbligata alla luce del recente insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione del 10 maggio 2007, n.2245, secondo cui: “la esclusione da procedure di selezione dei soggetti che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un grave errore, è una disposizione che assume a riferimento indistintamente tutta la precedente attività professionale del soggetto che aspira all’affidamento del servizio ed eleva a elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale l’essere incorsa in precedenti rapporti contrattuali, anche con soggetti diversi dalla stazione appaltante, in errori e inadempienze caratterizzati dalla gravità e influenti sull’idoneità dell’operatore a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico perseguiti dall’ente committente.”
Sembra pertanto da ritenere applicabile da parte di tutte le stazioni appaltanti, l’esclusione per relationem del soggetto interdetto dalla verifica dei progetti.
La medesima comunicazione all’AVCP sembra naturalmente dovuta anche con riferimento ai soggetti interni alla stazione appaltante poiché i medesimi potrebbero mutare lo status giuridico entro i tre anni dall’errore di verifica: da dipendente pubblico a libero professionista o soggetto di cui all’art.90 lett. d), e), f), g) ed h); sarebbero così garantite le medesime condizioni di interdizione gravanti sui professionisti esterni.
Sempre in tema di responsabilità, l’art.57 prevede l’accensione di una polizza di garanzia del verificatore, così come per il progettista, dalla data d’incarico al rilascio del certificato di collaudo o regolare esecuzione, con vari massimali per il valore dell’opera da assicurare: 5 % del valore e tetto di euro 500.000, sotto soglia comunitaria; 10 % e tetto di euro 1.500.000 sopra soglia; e 20 % e tetto di 2.500.000 per opere di speciale complessità.
In merito al periodo di validità della polizza, si riproduce nel regolamento l’inadeguatezza rilevata in dottrina per le garanzie sulla progettazione, laddove la definizione di errore commesso nella verifica fa riferimento alla inutilizzabilità in tutto o in parte dell’opera; circostanza rilevabile molto spesso solo dopo il collaudo (provvisorio o definitivo). Sicché le note difficoltà di rivalsa della stazione appaltante potrebbero vedersi definitivamente precluse o accentuate per gravi fattispecie (cfr. rovina dell’edificio e gravi difetti dell’opera dell’art.1669 del c.c.), dove invece le garanzie dovrebbero assumere la loro massima importanza.
Non pare infine dubbia la natura giuridica di “obbligazione di risultato” della prestazione del verificatore, dovendo questi garantire, come avanti ricordato, la realizzabilità e l’utilizzabilità dell’opera: responsabilità attenuta come noto solo qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cfr. art.2236 del c.c.).

3. La validazione nei contratti dei beni culturali

Infine, anche per i beni culturali è prevista dall’art.59 del regolamento la validazione da rilasciarsi sempre da parte del R.P. (cfr. art. 203, comma 4, del Codice) e verifica svolta da un soggetto appositamente incaricato.
In alternativa alle regole viste in precedenza, applicabili ai beni culturali in quanto compatibili, l’attività di verifica può essere svolta da due specifiche figure professionali operanti in questo settore: il restauratore (cfr. DM n.294/2000 come modificato dal DM n.420/2001) responsabile della scheda corredante il progetto per i beni mobili e le superfici decorate, purché questi non abbia partecipato al progetto dell’intervento; l’archeologo al quale può affidarsi la verifica dei progetti degli scavi archeologici, purché lo stesso archeologo non abbia preso parte alla progettazione. La possibilità sopra prevista dal regolamento non opererebbe invece per i progetti sui beni immobili tutelati.
E’ da osservare l’accentuazione del regime di sostanziale deroga, nella disciplina dei contratti pubblici, riservata a tali categorie di interventi: il r.p può decidere di sottoporre a validazione la sola progettazione messa in gara (come visto solitamente il preliminare), lasciando così scoperta la verifica della progettazione svolta, eventualmente, dal contraente. Con la sola attenuazione della “motivazione” a cura del R.P.
La deroga detta si pone in palese contrasto con l’art.112 del D.Lgs. n.163 del 2006 ove si prevede (cfr. commi 1 e 2) la validazione di tutti i livelli di progettazione.

4. La validazione nei contratti di servizi e forniture

Nel caso si proceda ad un concorso di progettazione - unica modalità di acquisizione della progettazione nel settore dei servizi e forniture - l’art.292 prevede la facoltà della stazione appaltante di svolgere la validazione del progetto in accordo ai criteri generali fissati negli art. 45 e 52 del regolamento, in quanto applicabili.
Si sottolinea la diversa posizione del regolamento sull’obbligo di validazione della progettazione: mentre per i contratti di lavori è sempre dovuta, per i servizi e forniture è ridotta a mera facoltà; il soggetto individuato per la valutazione della validazione, è quello generico di stazione appaltante e non del responsabile del procedimento come invece negli altri settori contrattuali; i contenuti delle verifiche sono tutti da definire a cura della stazione appaltante in quanto gli art. 45 e 52 dettano le sole finalità generali.
Quanto al soggetto autore della verifica, il regolamento rinvia agli uffici delle stazioni appaltanti individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
Infine, come per i contratti di lavori: a) deve essere prodotta la attestazione di validazione a cura del R.P.; b) il verificatore risponde a titolo di inadempimento o errore e omissione; c) il verificatore deve fornire alla S.A. le garanzie da indicarsi nel bando di gara (del concorso di progettazione).

5. Considerazioni finali

In ordine alla validazione il regolamento ha concluso un disegno d’innovazione avviato dal Codice, nel quale il R.P. è una cerniera nella quale ruota sia l’attività di progettazione sia di verifica della progettazione medesima, dovendo questi da un lato emettere l’attestato di validazione, dall’altro contribuire attivamente alla verifica fornendo al termine del processo, l’assicurazione circa la mancanza di motivi impeditivi alla realizzabilità dell’intervento.
Segnatamente, per la verifica della progettazione devono annotarsi molti aspetti innovativi, tra cui: la soluzione di aver operato il contemporaneo svolgimento dei processi rispettivamente della progettazione e della sua verifica, in aderenza alle norme UNI EN ISO 9001. E l’aver ampliato i principi e i contenuti della verifica e validazione rispetto al Codice e al Reg. n.554/99, principi ora divenuti molto stringenti e tali da configurare in capo al verificatore e validatore la medesima “responsabilità di risultato” gravante sul progettista.
Sembra inoltre potersi rilevare un’attenta volontà del Regolamento nel porre il verificatore interno alla S.A., in condizioni di parità professionale con il soggetto esterno, più di quanto non possa cogliersi storicamente per l’attività di progettazione. Infatti il Regolamento ha curato di fornire i mezzi interni alla S.A. affinché i pubblici dipendenti possano agevolmente operare nel settore della verifica dei progetti.
Infine il regolamento ha colto l’importanza di mantenere il potere di emissione della validazione, quale atto formale e finale della verifica, tra le prerogative esclusive di un professionista interno alla stazione appaltante con il ruolo di responsabile del procedimento; con ciò conferendo alla validazione il compito di bilanciare l’attività di progettazione sempre più demandata all’operatore economico esecutore del contratto.
 

(pubblicato l'11.9.2008)

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