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| n. 9-2008 - © copyright |
LEONARDO MICONI
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| la validazione nello schema di regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n.163/2006.
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1. Premesse -
2. La validazione e verifica della progettazione
- 2.1 I principi cui deve ispirarsi
la validazione - 2.2 Aspetti procedimentali
- 2.3 I requisiti del verificatore
- 2.4 Elementi di responsabilità
e sanzioni - 3. La validazione
nei contratti dei beni culturali - 4.
La validazione nei contratti di servizi e forniture
- 5. Considerazioni
finali.
1. Premesse
La disciplina della validazione (e della progettazione)
relativa ai contratti ordinari di opere e lavori
pubblici è recata nella Parte II del nuovo
regolamento - dall’art.14 all’art.59
- insieme alle norme per l’affidamento delle
prestazioni stesse e alle garanzie da fornire a
cura del progettista, del validatore
e del verificatore.
La disciplina della validazione è invece
residuale per i contratti di servizi e forniture,
analogamente alla disciplina dettata nel Regolamento
per la relativa progettazione.
Anche per i beni culturali, il Regolamento disegna
regole più blande, analogamente all’impostazione
meno stringente delle norme sulla progettazione.
Il regolamento non contiene invece alcuna indicazione
sulla validazione (e progettazione) nei settori
speciali, di cui alla Parte V del regolamento: ciò
si spiega con la mancanza nell’art.206 del
Codice, del rinvio agli articoli da 90 e seguenti
e art.112 del medesimo Codice (salvo comma 7, art.90),
articoli nei quali è disciplinata la progettazione
e la verifica nei settori ordinari; in breve i settori
speciali sono stati derogati da tale disciplina,
come anche nella precedente normativa dettata dal
D.Lgs. n.158/1995. Pur se la validazione appartiene
alla cultura e alla prassi dei più importanti
soggetti operanti nei settori speciali.
L’impostazione complessiva delle norme sulla
validazione appare ormai completa ed esauriente
salvo le lacune negli ambiti dove la stessa progettazione
mantiene o presenta evidenti e note carenze.
2. La validazione e verifica della progettazione
2.1 I principi cui deve ispirarsi
la validazione
Nell’art.55 del Regolamento il termine validazione
è da intendere in modo diverso dagli artt.
46 e 47 del Reg. n.554 del 1999: la validazione
è l’atto formale emesso dal R.P. a
conclusione dell’attività di verifica
compiuta da un soggetto terzo appositamente incaricato
all’interno della stazione appaltante o all’esterno.
Dunque non vi è più la distinzione
tra validazione e verifica recata nel reg. n.554/99:
la validazione, riguardava il controllo del progetto
preliminare ed era rivolta agli elementi esterni
alla progettazione; la verifica invece, riguardava
il controllo meramente tecnico del progetto definitivo
o esecutivo.
La verifica è documentata attraverso una
serie di resoconti parziali e da un rapporto finale
riassuntivo sul quale è basata l’attestazione
di validazione (per le modalità di referto
cfr. UNI EN ISO 9001).
La disciplina reca significative innovazioni sia
rispetto agli artt. 46, 47 e 48 del reg. n.554/99
sia rispetto alla sez. IV dell’Allegato XXI
del Codice (allegato relativo alla progettazione
e validazione delle infrastrutture strategiche),
allegato cui la nuova disciplina è chiaramente
ispirata.
Tuttavia non è priva di ulteriori novità
riguardanti: i principi cui deve ispirarsi la verifica,
i suoi contenuti, il procedimento di esecuzione
della prestazione, l’affidamento del servizio
e infine le garanzie e responsabilità; nonché
la gradualità degli adempimenti e dei requisiti
dei verificatori in relazione agli importi del progetto
da validare (cfr. tabella seguente).
I detti principi sono declamati nell’art.45
e ricalcano per lo più quelli dell’art.27
del citato all. XXI: la completezza, la coerenza
con il q.e., l’appaltabilità, la minimizzazione
dei rischi di varianti, lo sviluppo del contenzioso
e l’esecuzione nei tempi preventivati nel
progetto, la sicurezza delle maestranze e degli
utilizzatori dell’opera e, infine, la valutazione
della “adeguatezza dei prezzi unitari”.
Riguardo ai principi è da osservare lo scarso
collegamento degli stessi con la rigida elencazione
delle attività di verifica di cui agli artt.
52 e 53. Anche se l’elenco delle verifiche
può essere ampliato o ridotto a cura del
R.P., rimane pur sempre la difficoltà di
legare le attività degli artt. 52 e 53 con
il conseguimento degli importanti obiettivi del
regolamento e di comprendere se le attività
siano idonee e sufficienti a conseguirli.
Un esempio per tutti: appare dubbia l’effettiva
riduzione della probabilità di assumere varianti
in corso d’opera senza la previsione tra le
verifiche degli artt. 52 e 53 di una attività
speculativa del verificatore sulle criticità
del progetto e così via.
Segnatamente, quanto alla adeguatezza dei prezzi,
sembra mancare un esplicito riferimento al comma
8, dell’art.133, del Codice, dove si prevede
l’obbligo di aggiornare annualmente i prezzi
unitari da utilizzarsi nella gara. Sicché
il richiamo sarebbe stato inutile se non si dovesse
intendere per adeguatezza dei prezzi unitari, appunto
da assoggettare a verifica, la valutazione della
remuneratività della prestazione da
affidarsi; concetto questo, come noto, ben diverso
dall’obbligo di impiego di prezzi formalmente
aggiornati (cfr. anche art.89 del Codice).
In altre parole, il principio autorizza il verificatore,
e prima ancora lo stesso progettista, a fare responsabilmente
maggiore ricorso alle analisi dei costi dell’appaltatore
“medio”, in luogo dei prezziari generici
poco adatti ad appalti caratterizzati da un grado
più o meno accentuato di variabilità
e sperimentabilità.
In sostanza, tale attività del verificatore,
è assai contigua alla valutazione della congruità
delle offerte in fase di gara: il verificatore dovrà
svolgere in realtà una verifica di congruità
del progetto, come se questo fosse una offerta formulata
da parte di un appaltatore medio convenzionale.
E’ fuor di dubbio il vantaggio di poter successivamente
utilizzare il modello di controllo dei costi operato
dal verificatore, per la sua alta valenza tecnica,
nelle successive valutazioni di congruità
delle offerte in fase di aggiudicazione.
In breve, la notevole forza applicativa dei principi
introdotti dal regolamento è realmente tale
se il R.P. sarà in grado di produrre una
espansione dei detti principi per introdurli in
concreto nelle convezioni professionali tra s.a.
e soggetti verificatori, quali prestazioni professionali
da compiere. Diversamente la validazione risulterà
di scarsa utilità pratica come molte esperienze
condotte anche su opere significative hanno purtroppo
evidenziato.
2.2 Aspetti procedimentali
Quanto al procedimento di esecuzione della verifica
- art.54 - si rinviene una significativa novità
laddove si prevede di svolgere la verifica contemporaneamente
all’attività della progettazione, di
qualsiasi livello di progettazione si tratti, secondo
un piano delle attività a cura del responsabile
del procedimento.
Come è facile arguire ciò comporta
la “eliminazione” dei tempi della verifica
in quanto, in prima approssimazione, allorché
termina la progettazione, la validazione già
correda il progetto stesso. Il processo è
inoltre più semplice ed economico per la
maggiore facilità di apportare correzioni
alla progettazione, ove il R.P. sappia mantenere
l’equilibrio tra le figure del progettista
e del verificatore: l’una non sia tecnicamente
soverchiante sull’altra. In altre parole,
occorre garantire la proporzionalità tra
i requisiti, nei rispettivi bandi di gara, per la
selezione delle due figure professionali, con speciale
riguardo al caso in cui esse siano entrambe esterne
alla stazione appaltante.
A tale nuova impostazione del procedimento di verifica
si collega anche la più chiara collocazione
temporale della verifica medesima di cui all’art.58,
u.c.: in breve l’atto di validazione è
preceduto dalla conferenza dei servizi ovvero dalla
acquisizione di tutti i parere necessari all’appalto;
dunque la validazione è l’ultimo adempimento
prima della delibera a contrarre di cui all’art.11
del Codice, cui segue la pubblicazione del bando
di gara o dell’invio delle lettere d’invito.
E’ evidente tuttavia il bisogno di una certa
elasticità nell’articolazione del piano
di svolgimento della verifica a cura del R.P. perché
vi possono essere esigenze contrastanti tra il grado
di definizione del progetto, da sottoporre a conferenza
dei servizi, e la verifica stessa: occorre cioè
evitare l’invio alla conferenza di un progetto
avente aspetti non ancora maturi per essere esaminati
dal verificatore e potenzialmente modificabili nel
prosieguo della verifica, con la conseguenza di
doversi replicare o la conferenza dei servizi o
la stessa verifica.
Peraltro appare opportuno non limitare l’indicazione
nel bando di gara dei semplici estremi della validazione,
ma dare notizia anche sull’eventuale presenza
di prescrizioni recate dall’atto di validazione
affinché gli operatori possano prenderne
visione unitamente al progetto.
La contemporaneità delle due attività
di progettazione e di verifica, impone dunque la
ricerca a cura del R.P. di un piano di lavoro armonico
e comune tra le due attività, da indicarsi
nel documento preliminare alla progettazione almeno
in forma di crono-programma o nella previsione di
validazioni parziali, da introdursi nelle convezioni
professionali rispettivamente del progettista e
del verificatore.
Un punto però assai delicato è rappresentato
dal caso in cui il R.P. non accetti l’esito
finale della verifica, potendo questi ad esempio
decidere di validare un progetto nonostante un risultato
negativo della verifica oppure, al contrario, non
validare pur in presenza di una verifica positiva.
Del resto è auspicabile il R.P. non sia prigioniero
del verificatore, circostanza da combattere con
la scelta di elevate professionalità.
In simili casi, il regolamento si limita a prevedere,
oltre all’obbligo ovvio della motivazione,
un laconico rinvio all’ordinamento interno.
Tale soluzione non appare efficace in quanto peraltro
raramente le amministrazioni si dotano di un ordinamento
sui contratti e così puntuale.
Poteva invece farsi riferimento, per analogia, alle
procedure del collaudo, come noto risalenti al R.D.
n.350 del 1895, previste allorché la stazione
appaltante si trovi a non condividere il risultato
negativo della collaudazione: la S.A. può
accettare il giudizio negativo di collaudo e rifiutare
l’opera oppure disporre un nuovo collaudo.
Analogamente, l’esito negativo della validazione
non consente di accettare il progetto e di tale
eventualità dovrebbe tenersi conto nella
convenzione professionale ai fini delle giuste garanzie
del committente, alla luce della “obbligazione
di risultato” propria del progettista.
E’ inoltre da considerare l’asimmetria
professionale tra il soggetto affidatario della
verifica e il R.P.: il primo è un soggetto
dotato di competenze altamente specialistiche, di
cui generalmente è privo il secondo. In ogni
caso è da evitare un’ulteriore attività
di consulenza a favore del R.P. qualora questi sia
di fronte a scelte complesse sulla validabilità
o meno della progettazione.
Infine, sul punto, appare lacunosa la disposizione
dell’art.55, di citare nel bando solo gli
estremi della validazione in quanto è frequente
l’emissione dell’atto di validazione,
cioè dell’accettazione del progetto,
insieme a prescrizioni delle quali il concorrente
deve essere edotto ai fini della formulazione dell’offerta.
Al riguardo sembra opportuno inserire nel bando
anche il rinvio alla eventuale presenza di prescrizioni,
da rendere poi disponibili e consultabili insieme
alla progettazione.
2.3 I requisiti del verificatore
Quanto al soggetto deputato a svolgere l’attività
di verifica necessaria al R.P. per l’emissione
della certificazione di validazione, il regolamento
rinvia all’art.10, comma 7, del Codice, per
la valutazione del dirigente dell’Ufficio
circa la carenza o meno di soggetti interni idonei
a svolgere l’attività. In sostanza,
come per la progettazione (cfr. art.90, comma 6,
del Codice), la verifica dovrebbe sempre svolgersi
all’interno salvo certificare la carenza dell’organico
ecc.
In ogni caso il soggetto verificatore può
variare in dipendenza dell’importo presunto
del progetto e deve garantire sempre:
- i requisiti di imparzialità e indipendenza,
mediante la separatezza dell’attività
di verifica dalle altre attività svolte dall’unità
incaricata; separatezza da conseguire o attraverso
strutture fisiche distinte, quando trattasi di professionisti
interni alla S.A., oppure attraverso l’impegno
(per gli organismi di ispezione) di non contrarre
rapporti professionali nei 3 anni successivi all’affidamento
della verifica;
- la incompatibilità tra il ruoli di progettista
e di verificatore, per i professionisti interni
alla S.A. o esterni, comportante il divieto a soggetti
che abbiano partecipato alla gara per la progettazione
o abbiano partecipato alla progettazione stessa
(cfr. art.50, comma 5) di svolgere la verifica.
La tabella seguente riporta schematicamente
i soggetti abilitati a compiere la verifica.
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IMPORTO |
VALIDAZIONE INTERNA |
VALIDAZIONE ESTERNA |
> 20 Meuro |
Unità tecnica di Tipo B, accreditata in conformità alle norme UNI EN ISO 17020, |
Unità tecnica di Tipo A e Tipo C, accreditata secondo UNI EN ISO 17020
- da garantire separazione attività di verifica da altre attività;
- indipendenza e imparzialità;
- incompatibilità art.70, comma 5; - assenza di rapporti professionali negli ultimi e nei successivi 3 anni dalla prestazione |
<20 Meuro |
Unità tecnica di Tipo B
Uffici tecnici S.A. con progettista esterno
Uffici tecnici delle S.A. se dotati di sistema di controllo qualità |
Unità tecnica Tipo A e C, come sopra
Soggetti art.90, lett.d), e), f), g), h), del Codice, con sistema di controllo qualità UNI EN ISO 9001;
-altre condizioni di garanzia come sopra |
< 1 Meuro (opere puntuali)
< Soglia art.28, del Codice (opere a rete) |
R.P. se non anche progettista
Uffici tecnici delle S.A. anche se non dotati di sistema di controllo della qualità |
Soggetti di cui all’art.90, lett.d), e), f), g), h), del Codice, esentati dal sistema di controllo della qualità UNI EN ISO 9001 |
Per
sistema di controllo della qualità
è da intendere: sopra le soglie di cui all’art.28
del Codice, la conformità alle norme UNI
EN ISO 9001; al di sotto della stessa, un equivalente
sistema basato sull’uso di appositi manuali
delle procedure di verifica. Il C.S.LL.PP. può
conferire l’accreditamento di Tipo B alle
norme UNI EN ISO 17020, come pure quello di tipo
A e C, nonché vigilare sul sistema di qualità
i n
capo ai soggetti dell’art. 90 lett. d), e),
f), g) e h) ossia: liberi professionisti singoli
o associati; società di professionisti; società
di ingegneria; raggruppamenti temporanei dei soggetti
che precedono; consorzi stabili di società
di professionisti o società d’ingegneria.
Infine, le certificazioni di accreditamento degli
organismi preposti alla verifica, di tipo A, B e
C, secondo la disciplina dettata nel Regolamento
SINCERT RG/03 - reperibile nel sito istituzionale
- non costituiscono presunzione di idoneità
per l’ammissione alle procedure di selezione
del verificatore (cfr. art.48, comma 4, del regolamento).
Ciò in quanto i requisiti economico finanziari
(fatturati globali e analoghi) e tecnici del verificatore
(pezzatura dei servizi espletati), sono stabiliti
di gara in gara in relazione alla prestazione da
appaltare (cfr. art.50, n.r.); in sostanza non vi
può essere alcuna analogia con l’attestazione
SOA.
E’ da osservare tuttavia l’esenzione
del verificatore, prevista dal regolamento per gli
interventi puntuali al disotto di 1 Meuro o per
le opere a rete al di sotto della soglia dell’art.28,
del Codice, dall’obbligo di possedere il sistema
di controllo della qualità, tanto se la verifica
è svolta all’interno quanto all’esterno:
nota certamente negativa in quanto l’incidenza
dei detti interventi raggiunge l’83,24 % di
tutti gli interventi –12.455 nel 2007 - appaltati
nel territorio nazionale (cfr. Relazione al Parlamento
per l’anno 2007, pag.45). Rimarrebbe solo
l’incompatibilità puntuale e
temporanea del soggetto incaricato della
verifica.
Un cenno particolare merita poi il contributo del
R.P. alla corretta progettazione e verifica nonché
all’esecuzione del contratto: l’art.54,
comma 7, del Regolamento, richiede al R.P. di indicare
nel rapporto conclusivo, tra l’altro, l’attestazione
di cui all’art.106, comma 1, di realizzabilità
dell’intervento in ordine: alla accessibilità
delle aree; alla assenza di impedimenti eventualmente
insorti prima dell’approvazione del progetto;
e infine alla realizzabilità del progetto
in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
e a quanto altro occorra per l’esecuzione
dei lavori.
A parte l’improprio coordinamento temporale
del contenuto richiesto all’attestazione del
R.P. prima dell’approvazione del progetto,
approvazione invece non ancora effettuabile in assenza
della validazione, la dichiarazione sulle garanzie
di realizzabilità dell’intervento appare
decisamente sproporzionata agli strumenti di accertamento
di cui dispone il R.P.
Non si vede infatti come questi possa assicurare
alla stazione appaltante l’assenza di qualsiasi
tipo di impedimento addirittura presente nel sottosuolo,
più di quanto non possa e debba invece svolgere
lo stesso progettista e verificatore.
Tale aspetto della attestazione appare eccessivamente
responsabilizzante e rischia di costituire un serio
disincentivo all’esercizio della funzione
di responsabile del procedimento, soprattutto qualora
tale funzione sia svolta da personale non dotato
dei più appropriati titoli professionali.
Rischia altresì di depotenziare la stessa
verifica del progetto mentre, una tale dichiarazione,
non può non avere un valore relativo.
2.4 Elementi di responsabilità e sanzioni
In ordine alle responsabilità del verificatore,
il regolamento, all’art.56, utilizza la medesima
formula del reg. n.554/99, ora art.132, comma 1,
lett. e), del D.lgs. n.163/2006, a proposito dell’errore
di progetto: cioè l’inadempimento del
verificatore rileva quando una omissione postasi
in evidenza nell’ambito delle prestazioni
rese, è tale da pregiudicare in tutto o in
parte la “realizzabilità” o la
“utilizzabilità” dell’opera.
A parte la distinzione tra i due concetti di irrealizzabilità
e inutilizzabilità, riguardanti fasi temporali
diverse della vita dell’opera, occorre rilevare
favorevolmente le pesanti sanzioni associate all’errore
di verifica: il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento
e la interdizione del soggetto responsabile dell’attività
di verificazione, a svolgere verifiche per un tempo
di tre anni.
Appaiono inoltre molto rilevanti le sanzioni in
caso di inadempimento operato dal dipendente pubblico:
oltre alla tipica responsabilità disciplinare,
è richiamata la responsabilità per
danno erariale estesa, secondo il dato letterale
dell’art.56, ultimo periodo, anche oltre i
limiti della copertura assicurativa, copertura garantita
peraltro dalla medesima s.a.
Il regolamento ha lasciato però senza soluzione
il problema di estendere l’interdizione a
tutte le stazioni appaltanti; per mettere queste
nella condizione di conoscenza di tali errori, si
sarebbe dovuto prevedere un obbligo di comunicazione
all’Autorità VCP perché potesse
provvedere a sua volta, come nelle fattispecie dell’art.38,
comma 1, lett. f), all’annotazione nel casellario
informatico dei prestatori di servizi (cfr. determinazione
n.1 del 2008).
Del resto la segnalazione all’AVCP appare
una soluzione obbligata alla luce del recente insegnamento
del Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione del 10
maggio 2007, n.2245, secondo cui: “la esclusione
da procedure di selezione dei soggetti che nell’esercizio
della propria attività professionale hanno
commesso un grave errore, è una disposizione
che assume a riferimento indistintamente tutta la
precedente attività professionale del soggetto
che aspira all’affidamento del servizio ed
eleva a elemento sintomatico della perdita del requisito
di affidabilità e capacità professionale
l’essere incorsa in precedenti rapporti contrattuali,
anche con soggetti diversi dalla stazione appaltante,
in errori e inadempienze caratterizzati dalla gravità
e influenti sull’idoneità dell’operatore
a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi
di rilievo pubblico perseguiti dall’ente committente.”
Sembra pertanto da ritenere applicabile da parte
di tutte le stazioni appaltanti, l’esclusione
per relationem del soggetto interdetto dalla
verifica dei progetti.
La medesima comunicazione all’AVCP sembra
naturalmente dovuta anche con riferimento ai soggetti
interni alla stazione appaltante poiché i
medesimi potrebbero mutare lo status giuridico entro
i tre anni dall’errore di verifica: da dipendente
pubblico a libero professionista o soggetto di cui
all’art.90 lett. d), e), f), g) ed h); sarebbero
così garantite le medesime condizioni di
interdizione gravanti sui professionisti esterni.
Sempre in tema di responsabilità, l’art.57
prevede l’accensione di una polizza di garanzia
del verificatore, così come per il progettista,
dalla data d’incarico al rilascio del certificato
di collaudo o regolare esecuzione, con vari massimali
per il valore dell’opera da assicurare: 5
% del valore e tetto di euro 500.000, sotto soglia
comunitaria; 10 % e tetto di euro 1.500.000 sopra
soglia; e 20 % e tetto di 2.500.000 per opere di
speciale complessità.
In merito al periodo di validità della polizza,
si riproduce nel regolamento l’inadeguatezza
rilevata in dottrina per le garanzie sulla progettazione,
laddove la definizione di errore commesso nella
verifica fa riferimento alla inutilizzabilità
in tutto o in parte dell’opera; circostanza
rilevabile molto spesso solo dopo il collaudo (provvisorio
o definitivo). Sicché le note difficoltà
di rivalsa della stazione appaltante potrebbero
vedersi definitivamente precluse o accentuate per
gravi fattispecie (cfr. rovina dell’edificio
e gravi difetti dell’opera dell’art.1669
del c.c.), dove invece le garanzie dovrebbero assumere
la loro massima importanza.
Non pare infine dubbia la natura giuridica di “obbligazione
di risultato” della prestazione del verificatore,
dovendo questi garantire, come avanti ricordato,
la realizzabilità e l’utilizzabilità
dell’opera: responsabilità attenuta
come noto solo qualora la prestazione implichi la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
(cfr. art.2236 del c.c.).
3. La validazione nei contratti dei beni culturali
Infine, anche per i beni culturali è prevista
dall’art.59 del regolamento la validazione
da rilasciarsi sempre da parte del R.P. (cfr. art.
203, comma 4, del Codice) e verifica svolta da un
soggetto appositamente incaricato.
In alternativa alle regole viste in precedenza,
applicabili ai beni culturali in quanto compatibili,
l’attività di verifica può essere
svolta da due specifiche figure professionali operanti
in questo settore: il restauratore (cfr. DM n.294/2000
come modificato dal DM n.420/2001) responsabile
della scheda corredante il progetto per i beni mobili
e le superfici decorate, purché questi non
abbia partecipato al progetto dell’intervento;
l’archeologo al quale può affidarsi
la verifica dei progetti degli scavi archeologici,
purché lo stesso archeologo non abbia preso
parte alla progettazione. La possibilità
sopra prevista dal regolamento non opererebbe invece
per i progetti sui beni immobili tutelati.
E’ da osservare l’accentuazione del
regime di sostanziale deroga, nella disciplina dei
contratti pubblici, riservata a tali categorie di
interventi: il r.p può decidere di sottoporre
a validazione la sola progettazione messa in gara
(come visto solitamente il preliminare), lasciando
così scoperta la verifica della progettazione
svolta, eventualmente, dal contraente. Con la sola
attenuazione della “motivazione” a cura
del R.P.
La deroga detta si pone in palese contrasto con
l’art.112 del D.Lgs. n.163 del 2006 ove si
prevede (cfr. commi 1 e 2) la validazione di tutti
i livelli di progettazione.
4. La validazione nei contratti di servizi e
forniture
Nel caso si proceda ad un concorso di progettazione
- unica modalità di acquisizione della progettazione
nel settore dei servizi e forniture - l’art.292
prevede la facoltà della stazione appaltante
di svolgere la validazione del progetto in accordo
ai criteri generali fissati negli art. 45 e 52 del
regolamento, in quanto applicabili.
Si sottolinea la diversa posizione del regolamento
sull’obbligo di validazione della progettazione:
mentre per i contratti di lavori è sempre
dovuta, per i servizi e forniture è ridotta
a mera facoltà; il soggetto individuato per
la valutazione della validazione, è quello
generico di stazione appaltante e non del responsabile
del procedimento come invece negli altri settori
contrattuali; i contenuti delle verifiche sono tutti
da definire a cura della stazione appaltante in
quanto gli art. 45 e 52 dettano le sole finalità
generali.
Quanto al soggetto autore della verifica, il regolamento
rinvia agli uffici delle stazioni appaltanti individuati
secondo i rispettivi ordinamenti.
Infine, come per i contratti di lavori: a) deve
essere prodotta la attestazione di validazione a
cura del R.P.; b) il verificatore risponde a titolo
di inadempimento o errore e omissione; c) il verificatore
deve fornire alla S.A. le garanzie da indicarsi
nel bando di gara (del concorso di progettazione).
5. Considerazioni finali
In ordine alla validazione il regolamento ha concluso
un disegno d’innovazione avviato dal Codice,
nel quale il R.P. è una cerniera nella quale
ruota sia l’attività di progettazione
sia di verifica della progettazione medesima, dovendo
questi da un lato emettere l’attestato di
validazione, dall’altro contribuire attivamente
alla verifica fornendo al termine del processo,
l’assicurazione circa la mancanza di motivi
impeditivi alla realizzabilità dell’intervento.
Segnatamente, per la verifica della progettazione
devono annotarsi molti aspetti innovativi, tra cui:
la soluzione di aver operato il contemporaneo svolgimento
dei processi rispettivamente della progettazione
e della sua verifica, in aderenza alle norme UNI
EN ISO 9001. E l’aver ampliato i principi
e i contenuti della verifica e validazione rispetto
al Codice e al Reg. n.554/99, principi ora divenuti
molto stringenti e tali da configurare in capo al
verificatore e validatore la medesima “responsabilità
di risultato” gravante sul progettista.
Sembra inoltre potersi rilevare un’attenta
volontà del Regolamento nel porre il verificatore
interno alla S.A., in condizioni di parità
professionale con il soggetto esterno, più
di quanto non possa cogliersi storicamente per l’attività
di progettazione. Infatti il Regolamento ha curato
di fornire i mezzi interni alla S.A. affinché
i pubblici dipendenti possano agevolmente operare
nel settore della verifica dei progetti.
Infine il regolamento ha colto l’importanza
di mantenere il potere di emissione della validazione,
quale atto formale e finale della verifica, tra
le prerogative esclusive di un professionista interno
alla stazione appaltante con il ruolo di responsabile
del procedimento; con ciò conferendo alla
validazione il compito di bilanciare l’attività
di progettazione sempre più demandata all’operatore
economico esecutore del contratto. |
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(pubblicato l'11.9.2008)
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