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| n. 7-2008 - © copyright |
GIANMARCO BERTO
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La prescrizione dell’azione risarcitoria per occupazione appropriativa.
Nota a Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9040
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SOMMARIO: 1. Termini della questione. – 2. Situazione antecedente. – 3. Translatio iudicii e abbandono della c.d. pregiudiziale amministrativa. – 4. Incidenza sulla disciplina della prescrizione. – 5. Dall’identità della domanda sulla base dei tria elementa all’identità della pretesa di giustizia. – 6. Una possibile alternativa: l’exceptio doli generalis.
1. Termini della questione.
Le Sezioni unite, con la sentenza n. 9040 del 2008, affrontano, tra le altre, la questione della prescrizione dell’azione risarcitoria spettante al proprietario del fondo a causa della sua occupazione, da parte di una pubblica amministrazione, rivelatasi illegittima in conseguenza della patologia affliggente il procedimento finalizzato all’espropriazione.
Più in dettaglio, la vicenda trae origine dall’annullamento degli atti della procedura espropriativa, disposto dal TAR della Lombardia con sentenza n. 164 del 1996. A seguito di tale annullamento, evidentemente, la p.a. che si apprestava all’esproprio (nella specie, il Comune di Vimodrone – MI) era rimasta sine titulo per trattenere il fondo, e il proprietario (la società E.n.i. S.p.A.) aveva correttamente adito il tribunale ordinario per sentir condannare l’ente locale al risarcimento del danno per equivalente nei suoi confronti, in difetto di restituzione del bene.
Sebbene infatti la fattispecie rientrasse a tutti gli effetti nell’ambito della c.d. occupazione appropriativa, perché fondata su titolo preordinato all’espropriazione valido ed efficace (il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità o altro equipollente) e tuttavia evolutosi in un procedimento espropriativo viziato , l’attore individuava esattamente nel giudice ordinario l’autorità competente a conoscere del risarcimento, essendo stato il processo instaurato (il 13 febbraio 1999) nell’intervallo temporale compreso tra l’entrata in vigore del nuovo riparto giurisdizionale consacrato dall’art. 34 d.lgs. 80/1998 e la legge n. 205/2000, allorché cioè, in virtù dell’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, l’art. 34 predetto doveva considerarsi (a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 281 del 2004) mutilato di tutti i riferimenti alla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, diversi dall’attribuzione al giudice amministrativo delle controversie concernenti il risarcimento del danno e gli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Si era, insomma, in uno di quei casi in cui la domanda condannatoria andava rivolta al giudice ordinario solo dopo aver delibato la questione di legittimità dell’atto avanti il giudice amministrativo, secondo l’“antico criterio” di riparto diritti-interessi.
Il problema della prescrizione sorge in quanto, col rigetto operato dalla Cassazione del vecchio postulato della c.d. pregiudiziale amministrativa , non è più così sicuro (e anzi v’è fortemente da dubitare) che la pendenza del giudizio amministrativo di annullamento condizioni a tal punto il diritto al risarcimento da costituire impedimento al suo esercizio. E poiché il termine prescrizionale non corre che dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), diviene essenziale sapere se l’anzidetto diritto al risarcimento possa essere fatto valere, stante l’interpretazione giurisprudenziale dell’autonomia dell’azione risarcitoria da quella demolitoria, in un tempo anteriore alla definizione con forza di giudicato della lite sulla legittimità del provvedimento espropriativo.
2. Situazione antecedente.
Nessun dubbio, invero, avrebbe ragion d’essere in presenza della pregiudizialità di annullamento, giacché il proprietario leso dall’attività illegittima della p.a. dovrebbe attendere il passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo sulla preveniente istanza demolitoria prima di adire il giudice ordinario per il risarcimento. È ovvio che, non potendo l’attore chiedere tutela al giudice dei diritti prima della definizione del diverso giudizio di annullamento, la prescrizione rimarrebbe interrotta, o meglio non partirebbe a decorrere, fino al passaggio in giudicato di quella pronuncia, e da quel momento andrebbero contati i canonici 5 anni tipici della responsabilità extracontrattuale .
Così si riteneva infatti prima della sentenza 500/1999, e così opina la Corte d’appello autrice della pronuncia impugnata davanti alle Sezioni Unite, richiamando una precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite (nella specie, la sentenza n. 483 del 21 luglio 1999).
3. Translatio iudicii e abbandono della c.d. pregiudiziale amministrativa.
Senonché dapprima l’accantonamento della pregiudiziale amministrativa, e in seguito la configurazione, per merito della giurisprudenza, della translatio iudicii inter-giurisdizionale, impongono di ripensare simile conclusione alla luce dei princìpi che la Corte di cassazione afferma valere in luogo di quelli abbandonati.
Non bisogna dimenticare che nella giurisprudenza successiva all’arresto del 1999, le Sezioni Unite non hanno smesso di rivendicare, a confutazione delle posizioni rigidamente conservatrici del Consiglio di Stato , l’autonomia dell’azione tesa al risarcimento del danno patito a causa dell’attività illegittima della p.a. dall’azione, ancora venata di oggettività , avente di mira la rimozione dell’atto amministrativo in sé e per sé : l’una (l’azione risarcitoria) accerterebbe il rapporto complessivo tra p.a. danneggiante e soggetto danneggiato e presidierebbe l’utilità finale perseguita dall’attore; l’altra (l’azione costitutiva), si relazionerebbe all’interesse individuale da un punto di vista assai più remoto, limitandosi a censurare gli atti viziati in considerazione per lo più del pubblico interesse . Tale autonomia riguarderebbe anche gli elementi costitutivi, dovendosi separatamente accertare sia il danno ingiusto (ma ciò è ovvio, essendo condizione estranea all’azione demolitoria), sia la colpa dell’amministrazione, non desumibile sistematicamente dall’illegittimità del provvedimento che sintetizza l’attività non conforme a diritto.
Ne consegue la negazione del carattere pregiudiziale dell’annullamento dell’atto e la percorribilità parallela delle strade demolitoria e risarcitoria, i cui incroci non sono che occasionali e dettati da esigenze empiriche. Più da presso alla vicenda concreta, il proprietario, che ebbe a subire l’occupazione illegittima del fondo, avrebbe potuto adire contemporaneamente il giudice amministrativo per l’annullamento del decreto di esproprio e il giudice ordinario per il risarcimento del danno patito, senza che il secondo giudice, nell’accertamento dell’illiceità della condotta, della colpa e del danno fosse condizionato, se non in via meramente fattuale ed empirica, dagli argomenti addotti dal giudice amministrativo a sostegno della propria pronuncia demolitoria.
Occorre ora svolgere un’altra breve premessa, utile per la comprensione del modo originale con cui la Corte Suprema risolve la questione del decorso della prescrizione nel caso in commento. Ci si riferisce alla caduta della barriera invalicabile che divideva la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, mediante l’ammissione nel nostro ordinamento della translatio iudicii fra i due plessi di giudici.
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 4109 del 2007, e soprattutto con la coeva della Corte costituzionale n. 77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 l. TAR laddove non dispone che gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino nella traduzione del processo dinanzi al giudice competente, è stato infatti rimosso il risalente principio di assoluta incomunicabilità delle giurisdizioni, sostituito dall’opposto e generale canone della libera trasmigrabilità dell’oggetto processuale dall’uno all’altro plesso, con salvezza degli effetti della domanda, sia a seguito di pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, sia all’esito di semplice declinatoria da parte del giudice di merito.
Pertanto, si può oggi affermare che l’erronea individuazione del giudice (rectius: del plesso giurisdizionale) cui rivolgere la domanda non pregiudica il diritto o l’interesse legittimo dell’attore, neppure, per lo meno normalmente , sotto il profilo della decadenza da intempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo lesivo, dovendosi dar prevalenza all’esigenza di giustizia presidiata dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., sicuramente quando assistita dalla buona fede dell’attore .
4. Incidenza sulla disciplina della prescrizione.
Avvicinando ora i concetti appena esposti alla questione della prescrizione dell’azione risarcitoria proposta nella vigenza del vecchio criterio di riparto, che la scindeva, anche sul piano della giurisdizione, dall’azione di annullamento del provvedimento lesivo, può asserirsi che l’affermazione così perentoria dell’autonomia delle due azioni – che, è bene ricordarlo, non avrebbero elementi oggettivi in comune, se non forse sul piano probatorio e del quantum di danno risarcibile, che in qualche modo dipende dall’idoneità riparatoria della rimozione dell’atto illegittimo e lesivo – non consente più di dare per scontato che il termine prescrizionale dell’una coincida con la definizione dell’altra.
O meglio, va ricostruito assai più attentamente il momento nel quale l’attività amministrativa, che per natura – e facendola semplice – sfocia in un provvedimento capace di incidere sulla sfera giuridica dei destinatari, diviene nel suo complesso lesiva, al punto da giustificare l’emersione di un danno risarcibile: potrebbe essere che tale istante vada appunto ricondotto all’emissione del provvedimento, potrebbe essere che il danno risalga a un tempo anteriore, sicuramente però non può coincidere (perché sempre precedente) con la definizione dell’azione demolitoria, che ormai non si può più ritenere di ostacolo all’esercizio del diritto.
Una volta identificato tale momento, da lì si deve far decorrere il termine prescrizionale previsto per utilmente invocare il ristoro del danno.
Il ragionamento ha una sua logica già a questo punto.
La Corte di cassazione avrebbe potuto fermare qui la sua argomentazione, risolvendo la controversia in punto prescrizione nel modo seguente: facendo decorrere la prescrizione dell’azione risarcitoria dall’emanazione del provvedimento illegittimo e lesivo, avrebbe verificato se essa si fosse compiuta al 13 febbraio 1999, giorno di notificazione dell’atto di citazione avanti il tribunale ordinario, e sulla base di tale verifica avrebbe dichiarato o meno estinto il diritto.
Il caso vuole, però, che la querelle tra E.n.i. e Comune si sia sviluppata, almeno nei suoi stadi iniziali e più significativi, in un periodo antecedente alla sentenza n. 500/1999, quando cioè la maggioranza degli interpreti riteneva vigente la pregiudizialità amministrativa, cosicché l’azione risarcitoria era stata naturalmente proposta soltanto a seguito della definizione della lite di annullamento.
Applicare rigidamente a quel contesto temporale le nuove acquisizioni della giurisprudenza – come correttamente rilevato dalla Cassazione nella pronuncia in commento – condurrebbe paradossalmente a un peggioramento di fatto della posizione del privato anziché al suo miglioramento, scopo degli arrêts in parola. Perché significherebbe tradire la buona fede dell’attore, che a quel tempo confidava che soltanto attendendo la definizione del processo amministrativo avrebbe utilmente coltivato la pretesa risarcitoria, porre a suo carico il mancato adeguamento a una normazione più evoluta e tuttavia non ancora manifestatasi.
In altre parole, non considerare che la convinzione attorea di dover aspettare l’esito del giudizio amministrativo, per esercitare il diritto davanti al giudice civile, era ben fondata sulla giurisprudenza pacifica del tempo, equivarrebbe a negargli tutela in un gran numero di casi, riguardanti controversie nate negli anni ’90 (o prima ancora) e che vengono a definirsi oggi, solo perché nel frattempo è mutata la concezione dei rapporti tra le diverse giurisdizioni.
5. Dall’identità della domanda sulla base dei tria elementa all’identità della pretesa di giustizia.
Ecco il motivo per il quale la Corte spinge l’argomentazione ad abbracciare la translatio iudicii e ad applicarne la ratio al raccordo fra azione demolitoria e azione risarcitoria.
Essa afferma che, a causa dell’emergere della possibilità di ottenere la riparazione del danno svincolata dalla preventiva impugnazione dell’atto amministrativo, tutte le liti instaurate quando tale strada era ritenuta impraticabile sconterebbero il probabile compimento della prescrizione quinquennale, generando così un’impasse.
Per superarla – sempre a opinione del Supremo giudice - , occorre pensare a un rapporto di continuazione tra domanda di annullamento proposta in via preventiva dinanzi al giudice amministrativo e domanda di risarcimento azionata avanti il giudice ordinario, tale da configurare la perpetuazione degli effetti sostanziali nel passaggio dall’una all’altra azione, non ultimo dei quali l’interruzione/sospensione della prescrizione. Ciò dando applicazione al novello principio della translatio iudicii inter-giurisdizionale, a tenore del quale tali effetti si conservano pure nel passaggio da un ordine giurisdizionale incompetente all’ordine competente.
È chiaro che, per questa via, stante la perpetuazione dell’effetto interruttivo/sospensivo, il momento di interruzione del termine prescrizionale va fatto risalire non più all’introduzione del giudizio civile di responsabilità, ma già alla notificazione del ricorso contro il decreto di esproprio, che ha dato origine all’unitario rapporto processuale sviluppatosi poi ininterrottamente fino alla Cassazione.
In questo punto, tuttavia, la sentenza in commento presta il fianco a rilievi.
Un primo è di ordine logico: la Corte ha appena finito di evidenziare l’acquisizione di consapevolezza dell’assoluta autonomia e non dipendenza delle due azioni, e ora afferma che l’avvenuta riunione delle stesse davanti al giudice amministrativo per merito della legge n. 205/2000 dimostrerebbe trattarsi di strumenti di tutela complementari (riecheggia qui l’impianto motivazionale di Corte cost. 204/2004 e 191/2006), e pertanto necessariamente e intimamente collegati, sicché – inferisco – darebbero adito a un unitario rapporto processuale, tale da rendere applicabile il principio della translatio. Il vizio è che o si ritengono le due azioni indipendenti, e pertanto non correlate che sul piano meramente eventuale e fattuale, oppure si ritiene che diano origine a un identico rapporto processuale, e allora deve tornare, ma non al solo fine di applicare la translatio, la pregiudiziale amministrativa.
La soluzione si appalesa invece compromissoria e non regge all’impatto del canone di non contraddizione, perché rigetta la pregiudiziale e insieme salva l’attore dalla prescrizione sulla base dello stesso principio di pregiudizialità.
La seconda censura che sento di muovere attiene più propriamente alla dogmatica del processo e concerne i c.d. tria elementa che caratterizzano – secondo la teoria tradizionale – la domanda giudiziale.
Si insegna cioè che è possibile affermare l’identità fra due domande giudiziali, magari proposte dinanzi a giudici differenti o in tempi diversi, quando ricorrono i medesimi tre elementi in ciascuna di esse: le partes, ossia l’attore, il convenuto e gli altri soggetti che intervengono nel processo (elemento soggettivo); il petitum, ossia il contenuto del provvedimento che si richiede al giudice; la causa petendi, ossia i fatti costitutivi, il titolo, della pretesa attorea .
Soltanto quando la seconda domanda è identica alla prima si può dire che il processo prosegue, che – ma è lo stesso – la causa è stata riassunta (non importa se davanti allo stesso o ad altro giudice), perché l’identità dei tria assicura che si discute dello stesso oggetto processuale tra gli stessi soggetti, per cui è garantito che si produrrà un giudicato unitario tra “le parti, i loro eredi o aventi causa” (art. 2909 c.c.) . In ogni altro caso vi è domanda nuova o diversa, e il processo che ne scaturisce non può più definirsi processo riassunto (cioè proseguito) ma processo nuovo, nuovo rapporto processuale secondo la celebre definizione di Chiovenda.
La Corte sembra essersi posta il problema della non-identità tra domanda di annullamento dell’atto e domanda di risarcimento del danno (certamente non vi è identità di petitum), ma lo scansa rilevando come all’epoca, a differenza di oggi, si giudicasse essenziale rimuovere l’atto prima di poter chiedere il risarcimento, quasi che si debba ritenere che il ricorrente in sede amministrativa avesse già in mente di proporre la domanda risarcitoria, ma non potesse esternare tale intenzione, che seppure poteva considerarsi implicita nel momento in cui chiedeva l’annullamento dell’atto.
Pare dunque che la S. C., nell’ammettere l’idoneità della primitiva domanda demolitoria a interrompere la prescrizione dell’azione di condanna e addirittura a non farla correre fino alla definizione della complessiva vicenda processuale (effetto che non sarebbe concepibile se la prima domanda, anziché essere assimilata alla seconda, fosse stata considerata soltanto quale atto di costituzione in mora, tosto che questa produce la sola interruzione istantanea del termine), ricostruisca l’identità delle due domande non già e non più in ossequio ai tradizionali tria elementa, ma creativamente riconosca l’identità dell’istanza di giustizia sostanziale promanante – all’epoca – dalla successione annullamento-risarcimento (probabilmente sulla scorta delle più recenti letture date agli artt. 24, 111 e 113 Cost.).
In altre parole, poiché, nel tempo in cui si dipana inizialmente la controversia, la giurisprudenza non permetteva la soddisfazione dell’unitaria pretesa sostanziale che secondo questo raccordo tra pronuncia demolitoria e (posteriore) condanna al risarcimento, il Supremo Collegio addiviene alla configurazione di un unico rapporto processuale, e, per tramite di tale configurazione, asserisce che la prescrizione era stata interrotta già al tempo del ricorso al TAR, e mai più aveva ricominciato a decorrere in quanto la predetta pretesa sostanziale era stata poi correttamente (e coerentemente) coltivata con gli strumenti processuali a quel tempo ritenuti necessari.
Non solo, l’assunto è dalla Cassazione elevato a principio, da ritenersi applicabile “in ogni ipotesi in cui, anteriormente alla creazione di una giurisdizione “piena” del giudice amministrativo, si sia agito davanti a questo ottenendo l’annullamento dell’atto, ed in seguito si sia adito il giudice ordinario per la soddisfazione dei diritti patrimoniali consequenziali”.
Si tratta indubbiamente di un salto ardito, e tuttavia – a mio parere – gravido di problemi, specialmente per ciò che concerne la fondamentale esigenza di certezza del diritto. O meglio, proprio il pericolo che l’orientamento seguito schiuda un vaso di Pandora di problemi di certezza del diritto non consente alla soluzione escogitata dai supremi giudici quel respiro che invece dovrebbe avere, in considerazione dell’importanza della questione cui cerca di ovviare.
È intuibile, infatti, l’incertezza che dovrebbero scontare gli operatori e gli interpreti se si ritenesse, in via generale, che una vaga e generica identità dell’istanza di giustizia sostanziale, sottesa a due differenti domande giudiziali, possa perpetuare gli effetti della prima di esse in un secondo processo instaurato appunto su domanda diversa eppure legata a quella da più o meno stretti rapporti di connessione, quand’anche di pregiudizialità. In questi casi, cioè, in cui a un processo ne succede temporalmente un altro perché correlato al primo in modo più o meno marcato, non si potrebbe mai sapere se il diritto azionato nel giudizio posteriore, e magari di per sé estinto per prescrizione, si sia effettivamente prescritto oppure sopravviva quale “mutante” o residuato di una situazione giuridica precedentemente accertata (ma, seguendo questa logica, soltanto in parte). Giacché non si potrebbe rinvenire nel diritto positivo alcun criterio capace di discriminare l’una pretesa di giustizia dall’altra, così da utilmente raggruppare tra loro i petita “formali”; mentre diverrebbe pian piano irresistibile la tentazione di ricondurre qualunque domanda giudiziale a una sola e onnicomprensiva “giustizia”, capace di tutto e il contrario di tutto.
Evidentemente il rimedio sarebbe peggiore del male, onde sarebbe bene tenersi lontani dalle tribolazioni importate dall’affannosa ricerca dell’identità sostanziale, e continuare a riconoscere la prosecuzione del medesimo processo sulla base dell’identità “formale” delle domande giudiziali, identificata secondo i tradizionali tria.
6. Una possibile alternativa: l’exceptio doli generalis.
Seguendo questa linea, che è certamente più aderente alla dogmatica tradizionale rispetto a quella adottata dalla Cassazione, è però evidente che rimane intatta l’esigenza di scongiurare che l’affidamento dell’attore nella pregiudiziale amministrativa possa, in seguito al suo ripudio, tornargli a sfavore in quanto postulante una prescrizione che continua a decorrere fino al momento della proposizione della a sé stante domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario. Respingendo l’asserto dell’identità di rapporto processuale, in effetti, deriva che il ricorso al TAR non sarebbe idoneo a interrompere/sospendere il corso della prescrizione dell’azione risarcitoria, perché introducente una domanda che, in base alla diversità dei tria, deve essere qualificata come diversa: sicché tale effetto si verificherebbe soltanto con l’autonoma proposizione dell’istanza riparatoria, in un tempo, cioè, in cui il diritto potrebbe essersi ormai estinto.
Urgerebbe, allora, trovare qualche altro meccanismo giuridico che, in ossequio ai princìpi costituzionali di azione e difesa, giusto processo e certezza del diritto, consenta di salvare da estinzione la giusta pretesa dell’attore, che abbia conseguito l’annullamento dell’atto lesivo, a veder compiutamente ristorato il danno subito, senza mettere in fuorigioco il rigore che va serbato nello studio della domanda giudiziale e dei suoi elementi costitutivi: non bisogna, infatti, dimenticare che solo tale rigore concettuale attribuisce alle parti una certa sicurezza quanto alle posizioni giuridiche volta per volta invocabili nella sede del processo, perché riempie di significato formule legislative che altrimenti apparirebbero vuoti involucri .
Sarebbe opportuno – a mio parere – riscoprire a questo fine l’antico istituto dell’exceptio doli generalis, ossia del generale rimedio che, in omaggio alla naturalis aequitas, agisce a paralizzare pretese le quali, seppure indubbiamente fondate su un piano di stretto diritto, appaiono nondimeno esercitate scorrettamente in quanto confliggenti all’evidenza con la buona fede oggettiva e l’affidamento della controparte .
La dottrina ha da gran tempo raggiunto la consapevolezza che tale strumento correttivo del ius strictum non deve essere affatto relegato al passato del diritto romano e del diritto comune, che anzi dovrebbe esserne valorizzata la potenzialità applicativa, e, per intanto, dovrebbe esserne affermata l’attuale e generale vigenza nell’ordinamento, anche se la dottrina stessa non è concorde sullo spazio della sua possibile estensione, né sui suoi limiti.
Su tre caratteri dell’exceptio, quale modernamente intesa, tuttavia, si è raggiunta una certa sintonia, con l’affermarne: a) la natura sostanziale; b) la rilevabilità officiosa; c) la sufficienza dell’elemento oggettivo del contrasto della rigida applicazione del ius strictum con l’aequitas, senza che sia richiesto, almeno in via generale, il requisito soggettivo dell’“agire malizioso” in capo a colui che si vale di tale ius .
Quanto al fondamento positivo dell’exceptio nel nostro ordinamento, esso viene dai più identificato negli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono alle parti un contegno ispirato a correttezza e buona fede , probabilmente integrati dal sostegno costituzionale dell’art. 2 Cost. (laddove richiama i doveri di solidarietà gravanti sui cittadini) . Dalla generale vigenza del principio di buona fede si deduce poi una parimenti generale estensione dell’exceptio, a colmare quelle lacune che dovessero manifestarsi nel presidio del principio a causa dell’applicazione di norme puntuali.
Chiarita la portata potenzialmente universale dell’exceptio (punto che appare decisivo per quanto si dirà poco oltre), e venendo ora rapidamente alla possibile rilevanza dell’exceptio doli generalis nella soluzione della vicenda in commento, si potrebbe pensare che il Comune di Vimodrone, nell’eccepire l’intervenuta prescrizione quanto alla domanda risarcitoria formulata a seguito dell’(un tempo ritenuto essenziale) fruttuoso esperimento del ricorso per annullamento dell’atto lesivo, sia incorso nella violazione del principio di buona fede (nell’accezione correttiva sottesa all’exceptio), e che pertanto la sua eccezione non meriti apprezzamento in quanto fondata su un terreno riprovato dall’ordinamento.
Si tratta di una sfaccettatura dell’exceptio (nella forma di replicatio doli), affine a quella conosciuta dalla giurisprudenza tedesca a sanzionare condotte maliziose della parte che, dopo aver indotto la controparte a credere che il decorso del tempo non sarebbe stato rilevante, si avvalga invece dell’intervenuta prescrizione per far cadere l’azione intentata contro di essa . Saremmo qui in presenza (quanto al contegno del Comune) di un atteggiamento meno furbesco (perché non preordinato) ma nondimeno egualmente contrario a buona fede, e perciò da colpire alla stessa stregua. Vale a dire riaprendo la possibilità di soddisfazione della controparte per il tramite della paralisi dell’eccezione di prescrizione, che pur sarebbe stricto iure da accogliere.
Per concludere, c’è da pensare che si sia, anche in questo caso, in presenza di una di quelle fattispecie in cui la giurisprudenza italiana, anziché intraprendere la via maestra dell’exceptio doli (e in tal modo legittimarla sempre più), decide di pervenire allo stesso risultato attraverso percorsi tortuosi e qualche volta non del tutto corretti sotto i profili logico e sistematico, forse confidando nel carattere occasionale della vicenda litigiosa .
Va auspicato che, con l’apporto sistematizzante della dottrina, si giunga invece a una enucleazione dell’istituto correttivo dell’exceptio doli generalis tanto nei suoi presupposti quanto nei suoi limiti, capace di coerenziare e ordinare il diritto, nel suo complesso e nelle singole sue norme, alla sistematica osservanza del canone di buona fede.
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(pubblicato il 30.7.2008)
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