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| n. 7-2008 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| Il “burqa” dinanzi al Consiglio di stato: un'applicazione della "reasonable accomodation" (in margine alla sent. n. 3076 del 2008)
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1. Con ordinanza n. 24 del 2004 il Sindaco del Comune di Azzano decimo aveva stabilito - con provvedimento a forte impatto politico e sociale - che il divieto di comparire mascherati in luogo pubblico, di cui all’art. 85, comma 1, r.d. n. 773 del 1931, doveva intendersi derogato “durante il periodo carnascialesco, i festeggiamenti di halloween e le altre occasioni esplicitamente stabilite” e che comunque andava riferito anche al “velo che copra il volto”, anche ai sensi dell’art. 5 della legge n. 152 del 1975 (che vieta l’uso di caschi protettivi in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo).
Il Prefetto di Pordenone aveva annullato tale ordinanza, per cui il Comune ha prima fatto ricorso al TAR per il Friuli-Venezia Giulia e poi appellato la sentenza confermativa.
Il Consiglio di stato rigetta agevolmente una serie di motivi di gravame (circa la sussistenza potere prefettizio di annullamento delle ordinanze sindacali, la dedotta violazione delle garanzie partecipative di cui alla l. n. 241 del 1990, l’assenza di carattere provvedimentale, la sufficienza della motivazione), per soffermarsi sul “punto centrale della controversia, che attiene proprio all’interpretazione delle norme che vietano di comparire mascherati in luogo pubblico” (§ 6 della motivazione).
La questione viene affrontata e risolta attraverso la corretta ricostruzione delle norme in questione. Da un lato si rileva che il richiamo all’art. 85 del r.d. n. 773 del 1931 appare “del tutto errato”, in quanto “è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa”. Dall’altro, si rammenta che la ratio della legge del 1975, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, “è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento” e che tale utilizzo “è vietato solo se avviene senza giustificato motivo”. Rispetto al burqa si precisa, quindi, “che si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture”.
Assai avvedutamente la decisione aggiunge che “in questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo”.
E prosegue: "Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento.
Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.
Tale ultima questione non costituisce comunque oggetto del presente giudizio, in cui ci si deve limitare e rilevare che il Prefetto ha fatto applicazione dei sopra menzionati principi e, conseguentemente, ha annullato la citata ordinanza sindacale".
2. Sappiamo che negli ultimi anni, tutti gli ordinamenti occidentali incontrano particolare difficoltà nel disciplinare i problemi della società multirazziale. Negli ultimi decenni, la cospicua immigrazione di persone di cultura e religione differente dalla nostra costringe sempre più spesso a dover bilanciare valori difficilmente conciliabili: da un lato, i principi della tradizione non solo giuridica, ma anche culturale, sociale e religiosa del nostro paese (che comunque è uno stato laico, come apertamente ricordato dalla Corte costituzionale a partire dalla sent. n. 203 del 1989); dall’altro, la libertà religiosa e di coscienza dei residenti in Italia (spesso anche cittadini italiani) che provengono da tradizioni e religioni diverse.
In altri stati europei è intervenuto il legislatore non senza dar luogo a polemiche (tutti conosciamo il caso francese), mentre in Italia non si è mai riusciti ad approvare una legge sulla libertà religiosa e quindi si procede a-sistematicamente, con casi singoli che finiscono assai spesso in giudizio. Basti ricordare il caso dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e nei tribunali, problematica su cui sono stati chiamati più volte a pronunciarsi i giudici, senza trovare un punto di equilibrio. Punto di equilibrio che non è stato trovato nemmeno dalla Corte costituzionale: chiamata a giudicare della costituzionalità della risalente normativa che impone l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la Consulta ha preferito pilatescamente non decidere sulla questione, senza nemmeno aggiungere un obiter dictum che indirizzasse l’interpretazione (ord. n. 389 del 2004).
In questa situazione di impasse - costellata da non decisioni e da decisioni criticabili (ricordo, per tutte, il parere della II sezione del Consiglio di stato, 15 febbraio 2006, sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche) - la sentenza n. 3076 del 2008 del Consiglio di stato va salutata con particolare favore. Sottolineo il particolare favore in quanto si tratta di una sentenza che coglie il giusto punto di equilibrio circa il delicato ruolo del giudice in casi del genere.
Il giudice non deve sostituirsi al legislatore, non deve prendere una posizione ideologica, ma nemmeno "lavarsi le mani del problema".
In questi ambiti, possiamo prendere utilmente esempio da quanto accade in Paesi che da anni conoscono e affrontano problemi del genere. Mi viene in mente soprattutto l’orientamento dei giudici canadesi che operano secondo il principio del reasonable accomodation ("accommodement raisonnable", in lingua francese), teso ad applicare - caso per caso - le misure ragionevoli per evitare discriminazioni.
Tale principio è il prodotto di una evoluzione giurisprudenziale della Corte Suprema del Canada, la quale ha individuato diversi tipi di accomodamento, appunto, ispirato alla ragionevolezza, al fine di risolvere le situazioni di conflitto che l’incontro tra diverse culture inevitabilmente produce.
Il primo caso in cui la Corte Suprema ha riconosciuto l'esistenza di tale obbligo di accomodamento ragionevole è stato nell'ambito della decisione Simpsons-Sears del 1985, nella quale la Corte ha condannato l'azienda Sears per il fatto di aver insistito nel chiedere alla signora O'Malley di lavorare il venerdì sera ed il sabato mattina, nonostante la dipendente fosse di religione ebraica e pertanto tenuta ad osservare il riposo nel giorno di sabbath, e per il fatto di non aver posto in essere seri sforzi per trovare, appunto, un accomodamento. La configurazione di tale istituto è stata poi delineata nel caso Multani, nell'ambito del quale la Corte ha ritenuto illegittima la decisione dell'autorità scolastica di imporre, per ragioni di sicurezza, un divieto assoluto ad uno studente di religione sikh ortodossa (Gurbaj Multani) di portare a scuola il pugnale tradizionale denominato kirpan. Essendo, infatti, nelle scuole richiesto un livello di sicurezza ragionevole e non assoluto (non essendo vietati tutti gli oggetti astrattamente pericolosi), la Corte Suprema ha ritenuto che il divieto assoluto non rispettasse nè il canone della proporzionalità nè il principio che impone la minima limitazione dei diritti fondamentali, risolvendosi pertanto in una misura discriminatoria.
L'ordinamento canadese mostra saggiamente che nel conflitto fra diritti di diverse culture è impossibile intervenire mediante atti legislativi, inevitabilmente rigidi rispetto alla poliedrica configurazione dei casi concreti. Occorre avere chiari i principi generali e su questi lasciare che sia l'amministrazione (e, se del caso, il giudice) ad operare, per ricercare - caso per caso - il punto di reasonable accomodation fra i valori in gioco.
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(pubblicato il 28.7.2008)
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