| Con l’ordinanza 104 del 14 aprile 2008 il t.a.r. di Basilicata ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la q.l.c. relativa all’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9, il quale disponendo, in materia di impianti eolici, che “le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920”, ha effettuato, a detta del collegio rimettente, un rinvio ricettizio ad una normativa regolamentare dotando così la fonte formalmente secondaria della forza propria della legge. Il rinvio legislativo ha perciò determinato la necessità di sollevare davanti alla Corte anche la questione relativa alla richiamata Delib. G. R. 2920/2004.
Un breve accenno, dunque, risulta d’obbligo alla questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione, innanzi alla Consulta, di una norma di rango regolamentare.
Se in un primo momento la Corte era solita dichiarare inammissibili le impugnazioni di norme regolamentari nei confronti delle quali una legge avesse operato un rinvio, nonostante la formale coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza costituzionale sembra in parte modificarsi a seguito delle sentenze 1104/1988 e 456/1994, nelle quali la Consulta, nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione della norma regolamentare, ha affermato che “l’inammissibilità della questione proposta nei confronti della disposizione regolamentare non può comportare anche l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle censure formulate nei confronti” della norma legislativa contenente il rinvio. Se la disposizione trova applicazione attraverso le specificazioni espresse nella normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria, “il rapporto che così si determina tra la legge e la fonte secondaria, che ne concretizza un preciso significato, consente lo scrutinio di costituzionalità” della norma legislativa.
Se la Corte, dunque, dovesse riconfermare questa impostazione è possibile che la questione venga esaminata anche nel merito.
Affrontando il tema da un’altra prospettiva, va rilevato che la questione è stata sollevata per asserita violazione di due parametri, ossia gli articoli 3 e 117 Cost.
Ebbene, con riferimento al secondo parametro i giudici rimettenti ritengono sussista il contrasto con la disposizione costituzionale in quanto, posto che la competenza in materia di tutela ambientale, dell’ecosistema e dei beni culturali spetta allo Stato, mentre le regioni possono intervenire solo in relazione al governo del territorio ed alla mera valorizzazione dei beni culturali, la tutela dei beni ambientali e del paesaggio, assurgendo a valore primario ed assoluto, la cui competenza è di pertinenza statale “precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”.
Sempre a detta del collegio rimettente, dunque, è necessario individuare un momento di composizione degli interessi contrapposti, momento che, indicato dall’art. 12 del d.lgs 387/2003, è stato individuato dallo Stato nelle linee guida da approvare in sede di Conferenza Unificata. Approvate le quali, le regioni possono dar loro attuazione indicando aree e siti non idonei all’istallazione degli impianti. Conseguentemente, secondo la tesi del collegio rimettente, non ci sono dubbi circa la volontà statale di demandare esclusivamente alla Conferenza la determinazione delle linee guida.
Secondo questa ricostruzione, dunque, la Regione non avrebbe potuto adottare le norme di cui alla disciplina impugnata. Infatti, indipendentemente dal loro contenuto, è l’appropriazione della competenza stessa, utilizzata in assenza delle linee guida nazionali, ad essere stata “usurpata”, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.
Ebbene, in realtà si può osservare che il motivo ora esposto non risulta particolarmente convincente sotto molteplici punti vista.
Sebbene infatti è abbastanza certo che la competenza in materia statale, se astrattamente considerata, possa attribuirsi allo Stato, in considerazione dell’espressa previsione dell’art. 117, comma 2, lett. s), è anche vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato come alcune materie di cui all’articolo 117, tra cui anche la quella ambientale, non possono configurarsi come vere e proprie materie in senso stretto, “poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie”(1). Si tratta, dunque, di quel fenomeno che una certa dottrina ha efficacemente definito “smaterializzazione delle materie”(2).
Inoltre, pur ammettendo che in fin dei conti la competenza in materia ambientale possa qualificarsi come statale, anche in considerazione del fatto che quel tanto di “trasversalità” della materia avrebbe potuto considerarsi tutelata in ragione del coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione delle linee guida, il collegio non sembra comunque considerare che oltre alla materia ambientale la disciplina in questione incide senza dubbio in altri ambiti, la cui competenza spetta, almeno in via concorrente, anche alle regioni. Prima fra tutte la materia definita dalla Costituzione “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”(3). In considerazione di ciò, non può negarsi che un qualche coinvolgimento delle regioni dovesse esser previsto e che, forse, stante la totale inerzia dello Stato nella determinazione delle linee guida statali (si consideri che sono passati quasi 5 anni dall’adozione della norma in cui si prevede tale necessità), una qualche possibilità di intervento regionale debba considerarsi legittima, almeno se formalmente considerata.
Tanto più che nemmeno appare convincente, ad avviso di chi scrive, l’affermazione di cui all’ordinanza considerata secondo la quale la disposizione contenuta nell’art. 12 del d. lgs 29 dicembre 2003 n. 387 per cui le regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle linee guida nazionali, le quali, in caso di mancato adeguamento, continuano ad applicarsi, non legittima l’intervento regionale in quanto si tratterebbe di una mera presa d’atto di un dato storico che il legislatore statale avrebbe effettuato in considerazione del fatto che alcune regioni hanno autonomamente adottato le proprie linee guida.
Dalla lettera della disposizione richiamata potrebbe al contrario rilevarsi la constatazione statale del legittimo intervento, in materia energetica, operato dalle regioni; intervento che, tra l’altro, non si configura come legittimo tanto in considerazione della disposizione legislativa statale, quanto in ragione della lettera dell’art. 117 Cost. Anche se, c’è da aggiungere, che qualora lo Stato decidesse di delegare la propria competenza in materia ambientale alle regioni, nulla farebbe dubitare della legittimità di una siffatta operazione.
Passando ora all’esame del secondo parametro costituzionale richiamato, ossia l’art. 3 Cost., invece, è la posizione dei giudici a quibus è assolutamente condivisibile. Questi, infatti, dubitano della ragionevolezza di alcune disposizioni dell’atto di indirizzo regionale, ovviamente rilevanti nel processo a quo. Nello specifico, si tratta di una serie di disposizioni relative agli elementi che rendono assolutamente incompatibile la costruzione di impianti eolici quasi nella totalità del territorio regionale, attraverso l’individuazione di una serie di zone nella quale non è possibile realizzarli. In particolare l’attenzione del t.a.r. Basilicata si è concentrata sull’inedificabilità all’interno delle aree della Rete Natura 2000, ma anche in una fascia di rispetto che varia tra i 5 Km ed i 10 Km.
L’assenza di ragionevolezza si riscontra, secondo la tesi sposata, nella mancata giustificazione della norma che estende il divieto di istallazione ben oltre le zone protette dalla Rete Natura 2000, spingendosi a prevedere un divieto che può giungere fino ad aree lontane 10 Km dai siti. Questa limitazione, secondo i giudici, rende tutt’altro che semplice, se non praticamente impossibile, l’istallazione degli impianti, senza che però l’interesse pubblico sotteso alla necessità di facilitare e e razionalizzare la costruzione di tali opere (così come avvenuto ad opera del d.lgs 387/2003, in attuazione del quale le disposizioni impugnate si pongono) sia minimamente bilanciato con l’altro interesse pubblico, ossia quello alla tutela del territorio e del paesaggio.
Orbene, la tesi sostenuta col secondo motivo, appare senza dubbio più condivisibile. È noto infatti che l’assenza di giustificazione alla compressione di attività finalizzate alla tutela di un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, quale non può che qualificarsi l’interesse alla produzione di energia c.d. rinnovabile, determina l’illegittimità del sacrificio operato e, dunque, della norma che lo comporta.
In realtà lo stesso vizio può essere esteso anche ad altre disposizioni contenute nella normativa in argomento che, come si è detto, individua un’ampia gamma di vincoli d’inedificabilità assai discutile.
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1) Corte cost. 407/2002, cons. dir. n. 3.2. Così, per prima, la sentenza 282 del 2002.
2) Si v., BONELLI, F. La “smaterializzazione” delle materie, Milano 2006.
3) Si v. la sent. Corte cost. 364/2006, cons. dir. n. 3.
(pubblicato il 24.7.2008)
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