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n. 7-2008 - © copyright

 

GIUSEPPE CAIA

Concorrenza e qualità nel servizio pubblico di distribuzione del gas: le gare per l’affidamento in ambiti territoriali minimi.


Sommario: 1. Inquadramento e sintesi del contenuto delle nuove disposizioni. - 2. Sulla persistenza o meno del potere dei Comuni di bandire gare per i nuovi affidamenti prima della individuazione degli ambiti territoriali minimi ed in assenza della individuazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. - 3. Sulla persistenza o meno, durante il periodo transitorio, della facoltà di riscatto anticipato delle concessioni in atto. - 4. Sul diritto al mantenimento delle durate del periodo transitorio, con gli incrementi e le proroghe stabiliti dal d.lgs. n. 164 del 2000, dalla legge n. 239 del 2004 e dal d.l. n. 273 del 2005. - 5. Sugli odierni effetti del comma 3° dell’art. 46-bis nel testo di cui alla legge n. 222 del 2007 vigente fino all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, che ha modificato tale comma. - 6. Sul canone di concessione e sulle altre forme di compartecipazione o corrispettivo al Comune, in relazione a quanto previsto dal comma 4° dell'art. 46-bis. - 7. Sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-bis dell’art. 46-bis, in relazione alle gare per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas (profili della legittimazione nella partecipazione alle gare e dei requisiti che i partecipanti devono possedere). - 8. Sintesi delle conclusioni raggiunte a proposito dell'applicazione dell'art. 46-bis.

1. Inquadramento e sintesi del contenuto delle nuove disposizioni.
Con la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 ("Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale") sono state dettate "Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas".
Queste disposizioni, inserite nell'art. 46-bis del decreto-legge, come convertito, sono state poi modificate con l'art. 2, comma 175° della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) [1].
Per comprendere esattamente il contenuto dispositivo delle nuove norme ed i rapporti che esistono rispetto alla normativa precedentemente emanata in tema di "Regime di transizione nell'attività di distribuzione [del gas]" (art. 15 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164; art. 1, comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239; art. 23 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 conv. in legge 23 febbraio 2006, n. 51), occorre anzitutto considerare che il testo oggi vigente dell'art. 46-bis introduce un nuovo sistema di organizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, basato su ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio. In altre parole, le nuove disposizioni compiono una scelta differente rispetto a quella contenuta nell'art. 14, comma 1° del d.lgs. n. 164 del 2000, ove la funzione di organizzare il servizio pubblico di cui trattasi era assegnata alla competenza dei Comuni singoli o volontariamente associati (nel senso che il servizio sarebbe stato affidato per ambito sovramunicipale solamente quando i Comuni avessero, del tutto autonomamente, deciso di associarsi al riguardo, creando un'apposita forma aggregativa e di collaborazione o utilizzandone una già esistente).
La scelta del legislatore nazionale di spostare la competenza per l'affidamento (concessione) con gara del servizio pubblico di distribuzione del gas è inequivocabile, perché la legge parla di "ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare" (art. 46-bis, comma 2°): l'utilizzo dell'aggettivo ('minimi') è incompatibile con una lettura che voglia assegnare all'indicazione degli ambiti un significato di semplice orientamento o indirizzo non vincolante.
Le finalità sottese a questa scelta del legislatore consistono nel "garantire al settore della distribuzione del gas naturale maggiore concorrenza" nonché "livelli minimi di qualità dei servizi essenziali" (art. 46-bis, comma 1°). Il legislatore intende realizzare queste finalità anche attraverso l'individuazione, valida unitariamente a livello nazionale (che costituisce il mercato interno) di "criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento" del servizio pubblico.
Gli 'ambiti territoriali minimi' per l'organizzazione della distribuzione del gas ed i 'criteri di gara e valutazione dell'offerta', rappresentano misure che presuppongono un'applicazione dell'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, coerente con le finalità sottese e tale cioè da non svuotare le norme, così introdotte, di ogni significato concreto. Dunque, non si può interpretare l'art. 46-bis come disposizione meramente orientativa, che permette di proseguire ad organizzare il servizio pubblico in questione con le modalità previste dalla precedente normativa; questo atteggiamento comporterebbe una non consentita disapplicazione delle norme di legge.
Il nuovo articolo di legge non disciplina, attraverso modifiche alle norme anteriori, la durata residua degli affidamenti in corso, ma unicamente: la definizione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione gas (comma 1°), l’individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare (comma 2°); il termine concesso dal legislatore agli enti locali ricompresi nell’ambito territoriale minimo per bandire la gara (al massimo due anni dalla individuazione di esso), termine che viene accordato al fine di incentivare/consentire l'adozione degli atti amministrativi e le conseguenti operazioni per le forme associative e di collaborazione, logicamente preliminari all'espletamento della gara (comma 3°); la previsione in favore dei Comuni "interessati alle nuove gare", che dovranno – come detto sopra – essere bandite per ambiti territoriali e non più dai singoli Comuni, della possibilità di incrementare "fino al nuovo affidamento" (e cioè fino al subentro del nuovo gestore) il canone delle concessioni di distribuzione (comma 4°); l’applicazione anche alle gare relative alla distribuzione del gas dell’art. 113, comma 15-quater del t.u.e.l., oltre all’art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164 del 2000, che già ad esse si applicava (comma 4-bis).
In relazione a quanto appena segnalato, giova anche sottolineare che la disciplina anteriore all'art. 46-bis qui esaminato, comportava una distinzione tra concessioni che andavano a scadere naturalmente all'interno della durata del periodo transitorio (cfr. art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000) e concessioni che, in quanto originariamente di durata più lunga del periodo transitorio, venivano fatte scadere anticipatamente per disposto legislativo salva la possibilità di limitati incrementi temporali alla durata del periodo transitorio di base, nel ricorrere di determinate condizioni indicate dalla legge (art. 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000; art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004; art. 23 del d.l. n. 273 del 2005).
Quanto ora rilevato comportava che per le concessioni che venivano a scadere naturalmente non vi era nessuna possibilità di prolungamento della durata e, ineluttabilmente, esse avrebbero dovuto essere messe a gara da parte dei singoli Comuni concedenti.
Sia per tali concessioni venute alla scadenza naturale che per le altre soggette ad eventuali e limitati incrementi temporali, si deve sottolineare come, una volta scaduto il periodo transitorio di legge, la sorte degli esercizi di distribuzione gas (quanto alla gara per il nuovo affidamento del servizio) fosse rimessa alla volontà dispositiva dei singoli Comuni che, del tutto volontariamente e senza nessun obbligo discendente da norme superiori, potevano eventualmente propendere per un affidamento in forma associata su scala sovracomunale.
Con l’art. 46-bis il legislatore ha invece voluto collocare ad un livello sovracomunale, per ragioni di concorrenza e qualità delle prestazioni, la funzione di organizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, stabilendo che le gare di affidamento dovranno essere svolte per ambiti territoriali minimi a seguito di operazioni di aggregazione degli attuali esercizi comunali. Inoltre, il legislatore ha voluto, sempre per garantire "maggiore concorrenza" e "qualità" del servizio pubblico, che siano individuati, a livello nazionale, criteri di gara e di valutazione delle offerte.
Quanto appena ricordato viene stabilito nei comma 1°, 2° e 3° dell’art. 46-bis, sulla cui ratio nell'ambito del sistema ci si è soffermati sopra.
Le conseguenze di tali nuove disposizioni, così come di quelle introdotte nel successivo comma 4° (strettamente correlato ai comma sopra indicati) del medesimo articolo, saranno partitamente esaminate nei paragrafi che seguono.

2. Sulla persistenza o meno del potere dei Comuni di bandire gare per i nuovi affidamenti prima della individuazione degli ambiti territoriali minimi ed in assenza della individuazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte.
Le nuove norme sono state dettate dal legislatore statale nell’ambito delle competenze legislative in materia di tutela della concorrenza. Pertanto, esse si impongono a livello locale e non potranno essere frustrate da atti o comportamenti che abbiano l’effetto di disattenderle.
Del resto, le funzioni relative al servizio pubblico di distribuzione del gas erano state attribuite ai Comuni dal legislatore statale, che aveva altresì stabilito con precisione i tempi di esercizio di tali funzioni, in relazione alla durata residua delle vigenti concessioni del servizio pubblico di cui trattasi (artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164 del 2000, cui hanno fatto seguito sullo specifico profilo del periodo transitorio, relativo alle concessioni in atto, le altre norme citate nel paragrafo 1.)
Pertanto, fermo quanto si dirà più avanti in tema di durata residua delle concessioni, riconoscibile ai vari gestori in relazione alle diverse fattispecie normative, si deve ritenere che fino all’individuazione nazionale dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta e fino alla individuazione, parimenti nazionale, degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare, con le conseguenti operazioni di aggregazione, non si possa procedere da parte dei Comuni ad alcun nuovo affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas e ciò nonostante singole concessioni vengano a scadenza secondo i termini di legge quali stabiliti dall’art. 15, comma 5° e 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
In buona sostanza, l’art. 46-bis determina una 'moratoria' nella materia che qui interessa, al fine di pervenire ad una organizzazione sovracomunale del servizio pubblico di distribuzione del gas.
Si deve peraltro segnalare che il TAR Lombardia, in una recente sentenza, si è espresso in senso difforme da quanto qui sostenuto. Il giudice amministrativo lombardo ha infatti affermato che "non appare sostenibile la tesi del blocco delle gare fino alla creazione degli ambiti territoriali minimi" perché l’art. 46-bis "fissa una direttiva (costituire dei bacini ottimali) che vale per tutti i comuni ma interessa ciascun comune in modo diverso, in quanto, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, l’obbligo di aderire a un ambito sovracomunale si giustifica solo se la gestione associata comporta maggiori benefici di quella singola". Sulla base di tali considerazioni, il TAR Lombardia interpreta la norma in esame nel senso che "in mancanza dei parametri e degli incentivi individuati dall’AEEG si deve presumere che ogni singolo comune dotato di un’idonea rete di distribuzione identificata come ambito tariffario costituisca attualmente il bacino ottimale di utenza e quindi l’ambito territoriale minimo per lo svolgimento delle gare" (così TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 23 maggio 2008, n. 566; ed anche TAR Lombardia, Brescia, sez. I, ordinanza 23 maggio 2008, n. 410) [2].
Questo indirizzo interpretativo non è condivisibile in quanto l’eventuale persistente esercizio del potere comunale di svolgere le gare per i nuovi affidamenti, in quegli esercizi ove vengano a scadenza le concessioni, verrebbe a vanificare il disegno riformatore dettato con l’art. 46-bis, al fine di una maggiore concorrenza nel settore e di un migliore livello di qualità dei servizi.
In ogni caso, la lettura fornita dal giudice amministrativo lombardo, tesa a sostenere il persistente (ed attuale) potere del singolo Comune a svolgere da solo la gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione gas, non tiene conto del fatto che l'art. 46-bis ha inciso sulla competenza amministrativa determinandone il necessario esercizio sovracomunale, cosicché il singolo Comune non conserva più il potere che la normativa precedente gli attribuiva (e come glielo attribuiva). Questa conclusione è confermata dal fatto che, ormai da vari anni, la legislazione amministrativa sottolinea la necessità ed opportunità di un esercizio associato di determinate funzioni amministrative: si pensi alla norma generale contenuta nell'art. 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed alle norme di settore di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, al d.lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 ed al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Invero, un cambiamento nell’assetto delle competenze non si verifica solo quando esse sono del tutto spostate (riallocandole) ad un altro livello istituzionale, ma anche quando il legislatore stabilisce inequivocabilmente ("ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare") un necessario esercizio associato.
Dunque, nello stabilire se oggi, dopo l'entrata in vigore dell'art. 46-bis, il singolo Comune abbia ancora il potere di affidare da solo il servizio pubblico di distribuzione gas, non si tratta di valutare quali siano le aspettative consolidate in capo al gestore attuale (in scadenza) e se siano prevalenti le ragioni di un'immediata messa in concorrenza dell'esercizio gas attraverso la gara; si tratta semplicemente, ma ineludibilmente, di prendere atto della circostanza che il legislatore nazionale (proprio per finalità pro-concorrenziali) ha stabilito una differente modalità organizzativa di esercizio della competenza, modalità che non può essere vanificata.
Del resto, le soluzioni introdotte con l'art. 46-bis appaiono chiaramente improntate ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (come già si è potuto verificare per gli ambiti territoriali ottimali nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani; v. le normative sopra citate), considerando anche che – nel nostro ordinamento – non esiste una riserva intangibile di funzioni amministrative già assegnate, sicché il legislatore ben può individuare una dimensione di esercizio delle funzioni (livello sovracomunale) maggiormente coerente con il mercato interno del gas naturale, soprattutto quando – come accade nella fattispecie normativa – sono rimesse all'autonomia dei Comuni le forme e le metodologie della loro associazione e collaborazione e si stabilisce solamente il vincolo dell'esercizio associato e dei tempi entro i quali ciò deve avvenire ("la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale": comma 3°).
Un così vasto disegno riformatore, che intende superare la dimensione meramente comunale, richiede necessariamente qualche restrizione rispetto alle precedenti facoltà dei singoli Comuni. Una specifica conferma di ciò si rinviene anche nel comma 4° dello stesso art. 46-bis, del quale si dirà nel successivo paragrafo 6.; si tratta di una norma con la quale è stata introdotta una misura compensativa a vantaggio dei Comuni a fronte del venir meno della loro potestà di bandire subito nuove gare per la riassegnazione del servizio pubblico alla scadenza delle attuali concessioni.

3. Sulla persistenza o meno, durante il periodo transitorio, della facoltà di riscatto anticipato delle concessioni in atto.
La facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se prevista negli atti di affidamento o di concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas era riconosciuta dal comma 69° della legge n. 239 del 2004 e dall’art. 23, comma 3° del d.l. n. 273 del 2005.
In base ai principi generali, il potere e la facoltà di riscatto di una concessione di servizio pubblico possono essere esercitati in relazione alla volontà di procedere, anche prima della scadenza naturale o di legge, ad un nuovo affidamento del servizio pubblico.
Allo stesso criterio si attenevano le norme ora citate sul riconoscimento della facoltà di riscatto. Secondo tali norme, i Comuni potevano procedere al riscatto perché le norme stesse si inscrivevano in un sistema fondato sulla organizzazione comunale del servizio pubblico di distribuzione del gas. In altre parole, la facoltà di riscatto poteva essere esercitata dal Comune quando esso si accingeva a bandire una nuova gara per l’affidamento ovvero, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000, a municipalizzare il servizio pubblico (cfr. art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578).
Da ciò deriva che, volendo l’art. 46-bis superare la dimensione comunale per l'organizzazione del servizio pubblico di cui trattasi, i singoli Comuni non conservano più la facoltà di riscatto delle vigenti concessioni, perché incompatibile con le procedure di determinazione degli ambiti territoriali (sovracomunali) minimi per lo svolgimento delle gare e con le conseguenti operazioni di aggregazione, che comportano – fino ad allora - una “moratoria” dei poteri comunali di riassegnazione del servizio pubblico.
Se il singolo Comune non può bandire una gara per individuare un nuovo gestore nel suo territorio, specularmente non può esercitare la facoltà di riscatto neppure se prevista dagli atti di affidamento o di concessione. Un riscatto, nell’odierna situazione, avrebbe il paradossale effetto di far cessare lo svolgimento del servizio pubblico perché al gestore eventualmente riscattato non potrebbe subentrare altro gestore, in quanto l’individuazione del nuovo gestore sovracomunale è rinviata a quando saranno individuati gli ambiti territoriali minimi e saranno concluse le conseguenti operazioni di aggregazione (art. 46-bis, comma 1°, 2° e 3°).
Quanto sostenuto in questo paragrafo trova conferma nella recente sentenza della Corte cost. 14 maggio 2008, n. 132. La Corte doveva giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69°, della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede che "La disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite".
Il Giudice delle leggi ha ravvisato la costituzionalità della noma ora riportata sul possibile riscatto delle concessioni di servizio pubblico durante il periodo transitorio, precisando però che il riscatto è consentito agli enti locali soltanto per procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, affermando esattamente che "il riscatto diviene necessariamente strumentale all’espletamento di una gara". Questo significa che non potendo i singoli Comuni procedere autonomamente, dopo l'entrata in vigore dell'art. 46-bis, all'indizione di una gara, non risulta possibile disporre il riscatto del servizio che è preordinato ad una riassegnazione immediata dello stesso.

4. Sul diritto al mantenimento delle durate del periodo transitorio, con gli incrementi e le proroghe stabiliti dal d.lgs. n. 164 del 2000, dalla legge n. 239 del 2004 e dal d.l. n. 273 del 2005.
Come sopra segnalato, l’art. 46-bis riforma il settore della distribuzione del gas sotto il profilo delle competenze amministrative per l’organizzazione sul territorio del relativo servizio pubblico, e non si occupa, invece, della durata residua delle concessioni in corso. In sostanza, l’art. 46-bis incide sulle disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni e non su quelle dell’art. 15.
E’ pertanto ragionevole ritenere, posto il differente oggetto delle disposizioni, che debbano continuare ad applicarsi le norme sulla durata residua delle concessioni quali stabilite dal citato art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000, nonché dal comma 69° della legge n. 239 del 2004 e dall’art. 23 del d.l. n. 273 del 2005 convertito in l. n. 51 del 2006.
Non solo nell’art. 46-bis manca qualche specifica previsione per la modifica del periodo transitorio proprio dei vari gestori in relazione alle fattispecie normative che si sono, nel tempo, susseguite sul punto; ma altresì il persistente riconoscimento del periodo transitorio spettante a determinati gestori (che hanno rispettato le condizioni stabilite dalla legge per vedersi riconosciute le corrispondenti durate di tale periodo transitorio) non impedisce l’attuazione del disegno riformatore introdotto con l’art. 46-bis.
Del resto, poiché si è segnalato che le norme introdotte con l’art. 46-bis hanno un oggetto differente da quello proprio delle norme sulla durata residua delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000 (che, assieme alle disposizioni integratrici e modificatrici, hanno stabilito la durata di tale periodo transitorio), non si pone neppure un problema di abrogazione implicita per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti. Tale incompatibilità si verifica – invece – tra le precedenti disposizioni, che attribuivano ai singoli Comuni il potere di bandire le gare per i nuovi affidamenti del servizio pubblico di cui trattasi, e le sopraggiunte disposizioni dell’art. 46-bis, che prevedono ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare a seguito delle pertinenti operazioni di aggregazione per l’esercizio di questa determinata funzione.
Quando si saranno verificati i presupposti per bandire le nuove gare (individuazione nazionale dei criteri di gara e di valutazione delle offerte, individuazione nazionale degli ambiti territoriali minimi, conseguenti operazioni di aggregazione), esse potranno senz’altro essere celebrate anche se determinati gestori devono ancora ultimare il breve periodo transitorio loro riconoscibile in base alle sopra ricordate disposizioni di legge.
Tale circostanza non è di ostacolo all’avvio del nuovo sistema, così come non lo sono quelle situazioni ove risultano già in atto i nuovi gestori individuati a seguito delle gare che i singoli Comuni, dopo il d.lgs. n. 164 del 2000 e fino a quando è rimasto in vigore il relativo art. 14, comma 1° nel suo contenuto dispositivo originario, hanno espletato in relazione alle intervenute scadenze delle pregresse concessioni.
Si può anzi osservare che queste ultime situazioni rendono possibile, a maggior ragione, il mantenimento fino al termine del relativo periodo transitorio di quelle concessioni per le quali la legge aveva consentito un incremento o proroga del periodo transitorio di base al verificarsi di tassative condizioni di legge. Infatti, in questa seconda categoria di fattispecie qui rilevanti la durata residua è solo di poco eccedente la data entro la quale potranno essere celebrate le nuove gare (che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3° dell’art. 46-bis, si potrà situare al 31 dicembre 2010), mentre nel caso delle nuove concessioni assentite all’esito delle gare comunali celebrate in questi anni la durata residua potrebbe essere di 12 anni (dalla data di immissione nell’esercizio dell’aggiudicatario), e quindi molto più lunga di quella delle situazioni oggetto di questo paragrafo.
Il mantenimento per il periodo transitorio, ad esse spettante, delle concessioni non è di ostacolo alla celebrazione delle gare per ambito territoriale minimo. Infatti, l’aggiudicatario della gara di ambito sarà immesso subito in quegli esercizi comunali ove le concessioni sono scadute, mentre subentrerà gradualmente negli altri esercizi comunali ove ora sono presenti concessionari che beneficiano del periodo transitorio incrementato o prorogato ai sensi di legge.

5. Sugli odierni effetti del comma 3° dell’art. 46-bis nel testo di cui alla legge n. 222 del 2007 vigente fino all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, che ha modificato tale comma.
Il comma 3°, nella sua formulazione originaria, così recitava: "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni".
Dopo la modifica apportata con la legge finanziaria 2008, tale comma così dispone: "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La norma, nel testo approvato con la legge di conversione n. 222 del 2007, non attribuiva un beneficio al gestore per comportamenti da lui posti in essere o per il possesso di determinati requisiti da parte dello stesso. La norma prolungava il periodo transitorio al fine di dilazionare la celebrazione delle gare, onde consentire le operazioni di aggregazione negli ambiti territoriali minimi (oggi frazionati tra una pluralità di esercizi).
Si trattava dunque di un differimento del termine a beneficio del sistema e non dei gestori in atto. Così che tale proroga non può più essere fatta valere perché la legge finanziaria 2008, al fine di incentivare le operazioni di aggregazione, ha previsto comunque un differimento di due anni dall’individuazione dell’ambito territoriale.
Questa conclusione trova, inoltre, conferma nel fatto che la norma incentivante modificata stabiliva una proroga di due anni dei termini già fissati per il periodo transitorio, al fine di far realizzare un evento che non era già presente (non si era già verificato): le aggregazioni degli esercizi comunali secondo gli ambiti territoriali (per lo svolgimento delle gare), che saranno individuati con appositi atti governativi (comma 2°). Dunque, la differenza tra la proroga contemplata nella precedente versione del comma 3° (come risultante dalla predetta legge di conversione) e gli incrementi stabiliti nel tempo dalla normativa che si è susseguita ('decreto Letta', 'legge Marzano', 'millepororghe') consiste nella circostanza che solo questi ultimi erano rimessi all’autonoma iniziativa o alle caratteristiche delle imprese, mentre l'altra proroga che ha avuto vigore nel corso del dicembre 2007, oltre a riguardare operazioni future (e non ancora verificatesi), non si riferiva a comportamenti che le imprese potevano porre in essere. Nel caso del rapporto tra il comma 3° nel testo approvato con la legge di conversione ed il comma 3° oggi vigente non si pone dunque una questione di situazioni che si erano consolidate nella sfera dei concessionari per avere essi maturato requisiti previsti dalla legge all’epoca vigente quale presupposto per una più lunga durata delle concessioni nel periodo transitorio.
Conclusivamente, è del tutto irrilevante che il comma 3° nella versione di cui alla legge di conversione del d.l. n. 159 del 2007 abbia avuto vigore nel dicembre 2007. Durante la relativa vigenza non si sono verificati i fatti né sono intervenuti gli atti (le operazioni di aggregazione) per i quali la proroga era stata prevista dal legislatore. Le operazioni di aggregazione per una organizzazione sovracomunale del servizio pubblico di distribuzione gas sono ora incentivate dai termini dilatori previsti dalla nuova versione del comma 3° introdotto con la legge finanziaria 2008.

6. Sul canone di concessione e sulle altre forme di compartecipazione o corrispettivo al Comune, in relazione a quanto previsto dal comma 4° dell'art. 46-bis.
La prima questione interpretativa del comma 4° riguarda le fattispecie concessorie per le quali può essere attuato l'incremento del canone di concessione.
La norma si riferisce ai Comuni "interessati alle nuove gare" e stabilisce la possibilità di incremento del canone "fino al nuovo affidamento". Pertanto, la norma si spiega con l'innovazione nel sistema delle gare introdotta con l'art. 46-bis: gli affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas non sono più rimessi alla competenza dei Comuni singoli o volontariamente associati in base a loro autonome determinazioni. Secondo le nuove disposizioni, le gare dovranno invece essere celebrate per ambiti territoriali minimi da identificare con atti delle Autorità nazionali; ciò comporta – come sopra segnalato – che i singoli Comuni o le loro volontarie forme associative non possono, dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, dare luogo a gare per nuovi affidamenti (per modo che si verificherà un periodo intermedio di mantenimento delle esistenti gestioni).
Poiché, per la nuova organizzazione del servizio pubblico di cui trattasi, sulla base degli ambiti che dovranno essere definiti, potranno trascorrere alcuni anni, il legislatore ha inteso introdurre una misura compensativa in favore di quei Comuni che – in assenza delle nuove norme – avrebbero potuto dare luogo a gare di affidamento per intervenuta conclusione della scadenza naturale o del periodo transitorio spettante ai gestori ivi operanti.
In altre parole, la norma sull'incremento del canone si riferisce solo a quei Comuni ove si abbia la scadenza delle esistenti concessioni e non a quei Comuni ove opera un gestore che, ai sensi di legge, può invece beneficiare di un incremento e prolungamento del periodo transitorio e rispetto al quale non si verifichi una scadenza del rapporto in data anteriore al nuovo affidamento che sarà disposto con gara per ambito territoriale minimo.
L'ulteriore questione interpretativa del comma 4° dell'art. 46-bis riguarda la modalità attraverso la quale il Comune può giungere all'incremento del canone della concessione di distribuzione ed altresì l'ampiezza della facoltà esercitabile dal Comune stesso.
Al riguardo, si può fondatamente notare che sussiste un onere procedimentale di contrattazione con il concessionario della misura dell'incremento. In sostanza, il Comune non può vantare un potere del tutto unilaterale in argomento.
Si devono, infatti, considerare due elementi: il primo di carattere generale e normativo, il secondo di carattere fattuale.
L'incremento indiscriminato del canone potrebbe, infatti, incidere senza giustificazione sull'equilibrio gestionale del concessionario. Al riguardo si ricorda che le condizioni di "economicità" e di "redditività" nella gestione dei servizi di pubblica utilità (quale è certamente il servizio di distribuzione del gas) sono tra i principi della disciplina di settore e sono altresì correlati ai livelli di qualità dei servizi (cfr. art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481); incidentalmente si osserva che tali livelli di qualità sono esattamente tra le finalità enunciate dall'art. 46-bis a giustificazione della nuova disciplina da esso introdotta.
Sul piano fattuale si osserva che le concessioni presenti sul territorio sono certamente caratterizzate da situazioni differenziate e da pattuizioni, tra il Comune ed il concessionario, nelle quali si determina una regolamentazione del rapporto che è certamente dipendente dai casi di specie. Si possono cioè registrare rapporti di concessione che attualmente non prevedono alcun canone o che prevedono altre forme di compartecipazione o corrispettivo al Comune. Sarà pertanto necessario dare luogo ad una contrattazione vuoi per inserire l'istituto del canone di concessione all'interno del rapporto, vuoi per stabilire la relazione che intercorre tra il riconoscimento di un canone e le altre forme di compartecipazione o corrispettivo già previste.
Circa la necessità di una contrattazione preliminare all'incremento del canone di concessione della distribuzione, si può anche ricordare che si sono succedute nel tempo varie norme sulla garanzia dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del gestore di un servizio (cfr. art. 3, comma 8° della legge 18 novembre 1998, n. 415 che rinviava all'art. 19, comma 2-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, norme ora codificate nell'art. 30, comma 7° e nell'art. 143, comma 7° e 8° del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Tali norme, al di là della specifica materia da ciascuna di esse considerata, esprimono un principio generale che si ritiene debba essere applicato anche a tutti i rapporti di concessione amministrativa che implichino investimenti da parte del gestore e corrispettivi in favore dell'Amministrazione concedente; dalle norme ora ricordate consegue la doverosità del riequilibrio del sinallagma qualora sul rapporto, che intercorre tra l'Amministrazione ed il concessionario, vengano ad incidere norme legislative o regolamentari successive alla costituzione del rapporto.
Se fossero approvati atti di regolazione tariffaria tali da rendere l'incremento del canone del tutto indifferente per il concessionario (e comunque non duplicativo di altre corresponsioni già concordate), il problema non si porrebbe. Ma se ciò non si verifica sarà doveroso procedere all'incremento del canone di cui è menzione nel comma 4° solo previa contrattazione tra l'Amministrazione ed il concessionario, in mancanza della quale si avrebbe violazione del principio del mantenimento del sinallagma (equilibrio gestionale).

7. Sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-bis dell’art. 46-bis, in relazione alle gare per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas (profili della legittimazione nella partecipazione alle gare e dei requisiti che i partecipanti devono possedere).
In base all'art. 15, comma 10° del d.lgs. n. 164 del 2000, possono partecipare alle gare "senza limitazioni" coloro che hanno avuto affidamenti diretti prima dell'entrata in vigore del decreto Letta.
In base all'art. 113, comma 15-quater del t.u.e.l. gli affidamenti diretti ottenuti sia prima che dopo l'entrata in vigore di tale norma sono preclusivi salvo che si tratti delle prime gare da celebrarsi.
Sotto altro profilo, in base all'art. 14, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000, la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione gas avviene sulla base di "requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori", che dovranno ovviamente tenere conto delle esperienze che gli aspiranti gestori hanno maturato nello specifico settore della distribuzione del gas.
Il comma 4-bis dell'art. 46-bis consente di concorrere alle gare per il gas anche a quelle imprese multiservizi che dal 2000 ad oggi abbiano ottenuto affidamenti diretti di altri servizi pubblici.
Le stesse regole sopra illustrate si applicano non solo al settore del gas ma si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.
Le norme ora considerate riguardano dunque la legittimazione nella partecipazione alle gare e non riguardano affatto i requisiti di capacità per la partecipazione alle gare stesse (esperienza).
Nel comma 15-quater dell'art. 113 si prevede l'emanazione di un atto governativo che stabilisca condizioni di reciprocità per le imprese estere al fine della loro partecipazione alle gare. Al riguardo, si è sostenuto che le gare non potrebbero essere celebrate in mancanza di tale regolamento governativo. Lo stesso ragionamento potrebbe ora essere ripreso anche per le gare relative al gas, perché a questo settore si applica – per effetto del comma 4-bis – anche l'art. 113, comma 15-quater del t.u.e.l.

8. Sintesi delle conclusioni raggiunte a proposito dell'applicazione dell'art. 46-bis.
La complessità della materia e la problematicità delle questioni trattate suggeriscono di schematizzare le conclusioni cui si è ritenuto di dover pervenire.
A. La norma in oggetto introduce una riforma relativa al servizio pubblico di distribuzione del gas. La riforma concerne la titolarità della funzione di organizzazione sul territorio di tale servizio pubblico, che consiste nel potere di svolgere le gare per il relativo affidamento. La funzione è ora spostata a livello sovracomunale sulla base di ambiti territoriali minimi che saranno individuati a livello nazionale e delle conseguenti operazioni di aggregazione tra i vari esercizi ivi ricompresi.
B. Pertanto, i singoli Comuni non possono oggi bandire nuove gare per l'affidamento del servizio pubblico di cui trattasi. Le gare saranno bandite a livello di ambito, dopo che le autorità nazionali avranno individuato i criteri di gara e di valutazione delle offerte così come gli ambiti territoriali minimi.
C. Specularmente all'odierna mancanza di un potere del singolo Comune di bandire una nuova gara per l'affidamento del servizio pubblico nel suo territorio, il Comune non può più esercitare la facoltà di riscatto, anche se prevista negli atti di affidamento o di concessione (infatti - per principio generale – il riscatto si può esercitare solo per riassegnare il servizio).
D. I concessionari che avevano acquisito il diritto ad incrementi o proroghe della concessione (periodo transitorio) possono mantenere tale beneficio anche nel sistema dell'art. 46-bis.
E. La disposizione di cui all'originario testo del comma 3° dell'art. 46-bis è oggi irrilevante e non può essere più applicata, perché ad essa è stata sostituita la nuova soluzione indicata nel comma 3° risultante dalla legge finanziaria 2008, che prevede termini dilatori per l'espletamento delle gare a fronte delle operazioni di aggregazione che si dovranno attuare dopo l'individuazione degli ambiti territoriali minimi.
F. L'incremento del canone di concessione in favore dei Comuni riguarda solo quelle concessioni che scadono prima del nuovo affidamento, che farà seguito allo svolgimento delle gare per ambito territoriale sovracomunale. In ogni caso, l'incremento del canone dovrà conseguire a procedure di contrattazione con gli attuali concessionari per i quali si verificherà la scadenza.
G. Il comma 4-bis dell'art. 46-bis riguarda la legittimazione alla partecipazione alle gare da parte delle imprese che sono titolari di affidamenti diretti e non riguarda (non riduce o attenua) i requisiti di esperienza per la partecipazione alle gare di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas.

 

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[1] Si riporta il testo dell'articolo di legge, evidenziando le modifiche che sono state introdotte con la legge finanziaria 2008:
"1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [comma così modificato dall'art. 2, comma 175°, lett. a) della legge finanziaria 2008; il testo precedente recitava: 'Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni'].
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti [comma così modificato dall'art. 2, comma 175°, lett. b) della legge finanziaria 2008; il testo precedente recitava: 'A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti'].
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete [comma inserito dall'art. 2, comma 175°, lett. c) della legge finanziaria 2008]".
[2] L'ordinanza cautelare così si esprime circa i profili qui rilevanti: "... il II° ed il III° comma del citato articolo (quest'ultimo come definito dall'art. 2, CLXXV° comma della Legge n. 244 del 2007) paiono prefigurare intese potenzialmente coarcervate ex lege solo intorno ad ambiti territoriali minimi, a decorrere, comunque ed anche intorno al caso, solo dall'inizio del 2009 e qualora i parametri tecnici individuati dall'AEEG dimostrino la maggior convenienza delle gestioni associate rispetto alle gestioni condotte singolarmente da ciascun comune".

 

(pubblicato il 15.7.2008)

 

 
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