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n. 7-2008 - © copyright

 

FEDERICO TITOMANLIO

Il prezzo chiuso: un interrogativo


Con la sentenza 5909/2008, il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un’impresa, la quale lamentava che il decreto del Ministro delle Infrastrutture 6 dicembre 2006[1] avesse preso a riferimento, ai fini di stabilire se l’inflazione reale era superiore del 2% rispetto a quella programmata, negli anni 1994-2006, indici che non avevano attinenza con il comparto dei lavori pubblici.

Le principali argomentazioni del TAR sono state due: i) che le fonti di rilevazione debbono essere omogenee e che, per ciò, l’inflazione reale non può essere desunta da un dato diverso da quello con cui è calcolata l’inflazione programmata; ii) che il prezzo chiuso di cui al comma 4 dell’art. 26 della legge 109/1994 (oggi, comma 3 dell’art. 133 del Codice 163/2006)[2] non è una forma di revisione dei prezzi, tanto è vero che il precedente comma afferma “che non si può procedere a revisione dei prezzi”.

Si tratta di due argomenti, in merito ai quali si può affermare: i) che, aprendosi il comma 4 con le parole: “Per i lavori di cui al comma 2”, è opinabile che non si debba tenere conto di fonti specifiche, per non dire che è opinabile anche il fatto che il tasso di inflazione programmato non sia quello relativo ai “lavori di cui al comma 2”; ii) che l’esclusione del comma precedente riguarda l’art. 1664, comma 1 e non la revisione dei prezzi in generale; a parte la circostanza che, se si mette in atto un meccanismo che, vogliamo dire rivede anziché revisiona, i prezzi del contratto, di revisione si tratta. Il che è confermato e non contraddetto dal precedente comma, che vieta la revisione ex art. 1664, comma 1, altrimenti si rivedono i prezzi due volte.

Ma, questa nota non vuole commentare la sentenza ma pone un interrogativo sull’interpretazione applicativa del prezzo chiuso.

Come si è detto, la norma si apre con un riferimento ai “lavori pubblici”, ad un fenomeno, cioè, che non si esaurisce in un unico atto come nelle forniture.

L’appalto di lavori pubblici non è un contratto ad esecuzione periodica o continuata ma un contratto la cui prestazione, ha bisogno di tempo per essere adempiuta.

Ciò posto, la tesi interpretativa che si dà del comma 4 è la seguente: dato un contratto di 5 anni, se si verifica lo scavalcamento del 2%, mettiamo al quarto anno, i prezzi dei lavori eseguiti in tale anno e quelli dell’anno successivo, sono incrementati con la suddetta percentuale.

L’incremento, però, deriva dal confronto tra il terzo e il quarto anno, mentre l’inflazione, pur essendo rimasta inferiore al 2%, è, comunque, cresciuta anche negli anni precedenti, per cui nel quarto e nel quinto anno è superiore a quella del decreto.

Si tratta quindi di un meccanismo statico, applicato ad un fenomeno dinamico.

Ed infatti, se la differenza tra i due tassi di inflazione si è mantenuta, per cinque anni, al livello dell’1,5%, si avrà che, a partire dal secondo anno, l’inflazione è rispettivamente del 3% del 4,5%, del 6% e del 7,5%, ma il meccanismo non “scatta” perché il confronto annuale resta sotto il 2%.

A questo punto, la domanda è: qual è il “tasso di inflazione reale” di cui è parola nel comma 4?

Si tratta del tasso di inflazione dell’anno oppure del tasso di inflazione che si è cumulato negli anni?

La norma non mette a confronto il tasso di inflazione dell’anno con il tasso di inflazione programmato, ma il “tasso di inflazione reale” e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente”.

 

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D. Min. Infrastrutture 6 dicembre 2006 (G. U. 12/12/2006, n. 288)
Differenze percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmata.


Anno 1993 scostamento in punti percentuali 0,7
Anno 1994 scostamento in punti percentuali 0,4
Anno 1995 scostamento in punti percentuali 1,2
Anno 1996 scostamento in punti percentuali 0,4
Anno 1997 scostamento in punti percentuali -0,8
Anno 1998 scostamento in punti percentuali 0,0
Anno 1999 scostamento in punti percentuali 0,3
Anno 2000 scostamento in punti percentuali 0,3
Anno 2001 scostamento in punti percentuali 1,0
Anno 2002 scostamento in punti percentuali 0,7
Anno 2003 scostamento in punti percentuali 1,1
Anno 2004 scostamento in punti percentuali 0,3
Anno 2005 scostamento in punti percentuali 0,1




Decreta

Art. 1




Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d’inflazione reale e il tasso d’inflazione programmata negli anni compresi tra l’anno 1993 e l’anno 2005.

2 Art. 26 comma 4 “Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore

 

(pubblicato il 9.7.2008)

 

 
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