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n. 5-2008 - © copyright

 

ARMANDO POZZI

La presidenza delle commissioni di concorso. Il concorso in diplomazia.
Nuove regole concorsuali e vecchie illegittimità*


Indice: 1 – Il nuovo regolamento di accesso nella carriera diplomatica. 2 – La “nuova” disciplina sulla composizione delle commissioni concorsuali. 3 – Le regole generali sulle commissioni giudicatrici. La normativa risalente. 4 – Le regole generali sulle commissioni giudicatrici. La normativa più recente. 5 – Principio di composizione tecnica delle commissioni di concorso e presidenza a magistrati. 6 – Principio di imparzialità e composizione delle commissioni concorsuali. 7 – Principio di imparzialità e presidenza “ esterna “ delle commissioni concorsuali. 8 – Principio di specialità, presidenza “ interna” delle commissioni di concorso e “ dignità “ del magistrato amministrativo ( ma non solo ) .



1 – Il nuovo regolamento di accesso nella carriera diplomatica.

Con il recente D.P.C.M. 1 aprile 2008, n. 72, pubblicato nella Gazz. Uff. del 14 aprile 2008, n. 88, è stato emanato il nuovo regolamento per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.
Il regolamento trova la sua base normativa nell’articolo 99-bis ( aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, recante il riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266 ) del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, disciplinante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
La norma primaria, relativa all’accesso alla carriera diplomatica, stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i “criteri” di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento interministeriale, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari.
Aggiunge la norma – nel testo modificato dall'art. 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109 - che fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere e che fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze “accademiche” dei candidati ( ci si voleva forse riferire alle conoscenze teoriche ) , il regolamento dispone prove attitudinali ( di carattere teorico-pratico: cfr. art. 7 del D.P.R. n. 487/1994 ) , che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.
Aggiunge lo stesso articolo che il concorso ha carattere parzialmente riservato agli interni. Infatti, “nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei” .


2 – La “nuova” disciplina sulla composizione delle commissioni concorsuali.

Tornando al D.P.C.M. n. 72/2008, particolare attenzione merita il disposto dell’articolo 6, relativo alla composizione della Commissione esaminatrice.
La norma stabilisce che essa è nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. La predetta commissione, quindi, è presieduta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, nonché da un consigliere di Stato ( ma perché non, più genericamente, “ magistrato amministrativo”?) o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di università pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo regolamento. Vale sottolineare a tale riguardo, ai fini delle considerazioni che si svolgeranno in prosieguo, che si tratta, in particolare, di storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea, politica economica e cooperazione internazionale. Dall’elenco sono escluse le prove di lingua inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale) e di altra lingua straniera scelta dal candidato .
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica ( un po’ singolare, trattandosi di funzioni meramente strumentali e di supporto materiale all’attività valutativa della commissione).
La norma è sostanzialmente riproduttiva di quella, omologa anche per composizione quantitativa dei componenti, del precedente ( ma sostanzialmente recente: quali siano state le ragioni vere del nuovo intervento normativo non è dato ben comprendere neppure dalla relazione ministeriale di richiesta di parere al Consiglio di Stato ) regolamento adottato con D.P.C.M. 17 maggio 2001, n. 285, rispetto alla quale la diversità consiste solo nella specificazione che le qualifiche dei professori universitari sono state adattate al mutato ordinamento della docenza universitaria ( “professori di prima fascia di università pubbliche o private “ invece che “professori ordinari di università “: ma se questa è la novità, dovremmo mettere mano alle migliaia di norme che fanno riferimento a qualifiche e profili morti da anni ), pone problemi di costituzionalità o, almeno, di legittimità ordinaria, che cercheremo brevemente di illustrare.


3 – Le regole generali sulle commissioni giudicatrici. La normativa risalente.

Vale ricordare brevemente la disciplina concernente la composizione delle commissioni di concorso.
Il regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, n. 3/1957, emanato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, stabiliva che le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive fossero composte da un presidente scelto “tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente”, nonché da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
Il D.P.R. n. 748 del 1972, recante il nuovo ( allora ) statuto della dirigenza pubblica, prevedeva ( artt. 22 e 24 ) che le procedure concorsuali per l’attribuzione della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, fossero, rispettivamente, presiedute “da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente” ( nonché da tre dirigenti generali e da un membro aggiunto con qualifica non inferiore a dirigente superiore ) e “da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente” ( nonché da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore ).
Previsioni identiche o analoghe erano contenute in numerose altre disposizioni, tra cui: l’articolo 2, comma 4 e l’articolo 5 della legge 10 luglio 1984, n. 301, con cui furono poste nuove norme di accesso alla dirigenza statale; gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551, sull’adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti statali; l’articolo 7, comma 9, della legge 29 gennaio1986, n. 23, sul personale tecnico ed amministrativo delle Università; l’articolo 38, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Analoghe disposizioni si rinvenivano nei regolamenti degli enti pubblici non economici, cui l’art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordino degli enti in questione, affidava il compito di specificare le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame.


4 – Le regole generali sulle commissioni giudicatrici. La normativa più recente.

Venendo ai giorni nostri, mi limiterò a ricordare le norme più significative, costituite dall’articolo 9 del regolamento “sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi “ emanato con il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dall’articolo 4 del regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato emanato, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.
Il citato articolo 9, specificatamente dedicato alle commissioni esaminatrici, dopo avere ribadito il principio di cui all’articolo 35 del medesimo decreto 165, per cui esse sono composte ( la norma regolamentare non ripete l’avverbio “ esclusivamente” contenuto nella norma primaria, trattandosi evidentemente di una trascrizione superflua ) da “tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”, stabilisce, in particolare, che le stesse sono formate, per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori ( con il nuovo ordinamento del personale pubblico dovremo adeguare tali denominazioni e sostituirle con quelle relative ai “profili professionali di terza area”, di cui, ad esempio, all’articolo 6 del nuovo c.c.n.l. comparto Ministeri relativo al quadriennio normativo 2006-2009, pubblicato in G. U. dell’11 ottobre 2007 ) da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, restando le funzioni di segretario affidate ad un funzionario di ( ex ) ottava o settima qualifica funzionale. Soltanto per gli enti locali territoriali la norma prevede che la presidenza delle commissioni di concorsi possa essere assunta “anche” da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale. Per tali enti territoriali, dunque, la presidenza può essere attribuita ad un magistrato o ad un funzionario con qualifica dirigenziale od equiparata, secondo l’ordinamento del singolo ente.
Per quanto concerne la disciplina di accesso alla qualifica di dirigente, il ricordato articolo 4 del D.P.R. n. 272 del 2004 stabilisce che la commissione esaminatrice del concorso - nominata con decreto dell'organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso - è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente, il quale è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, ai quali lo stesso articolo aggiunge, in via alternativa, anche i “ dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore “.
Il criterio della composizione alternativa fra magistrati o funzionari amministrativi con qualifica dirigenziale lo si ritrova anche in altre disposizioni, come l’articolo 4 del regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, emanato, ai sensi del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, con il D.M. 4 giugno 2002, n. 144. Questa disposizione prevede che la commissione giudicatrice - nominata con decreto del Ministro dell'interno - è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato ovvero da un Prefetto.
Non va dimenticato, poi, che l’affidamento della presidenza delle commissioni concorsuali a magistrati è stabilita anche per i concorsi diversi da quelli per l’accesso al pubblico impiego, come quello notarile, per il quale l’articolo 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, prevede, accanto a sei notai, un pari numero di magistrati ad uno dei quali è attribuita la presidenza (magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità ).


5 – Principio di composizione tecnica delle commissioni di concorso e presidenza a magistrati.

Dal breve excursus normativo, necessariamente esemplificativo e perciò incompleto, emerge dunque un principio, seppure tendenziale, secondo il quale la presidenza delle commissioni di concorso è affidata anzitutto a magistrati ovvero ad avvocati dello Stato, per antica tradizione storica equiparati, sotto vari profili ordinamentali, ai primi.
E’ da rilevare che tale attribuzione - seppur talvolta, come visto, non esclusiva – sembra porsi in contrasto con il generale e fondamentale principio di assoluta tecnicità dei membri delle commissioni giudicatrici, le quali debbono essere composte, come già accennato “ esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso “ ( art. 35, comma 3, lett. f) del d. lgs. n. 165 del 2001).
Si tratta tuttavia, di un’anomalia apparente, in quanto fondata su due ragioni oggettive e costituzionalmente indirizzate.
La dottrina, infatti, ha rilevato che la presenza di un magistrato in posizione di vertice pur nell’ambito di collegi altamente tecnici in procedure concorsuali in cui le materia d’esame non siano prettamente o per nulla giuridiche risponde a due esigenze concorrenti: da un lato assicurare il tecnicismo onnipresente del procedimento concorsuale, che, in quanto procedimento amministrativo caratterizzato dalla necessità di applicazione di regole giuridiche estremamente numerose e complesse, presuppone e richiede la presenza di documentata esperienza nel settore normativo, che certamente un magistrato può assicurare più di altri; dall’altro, assicurare a quel procedimento il rispetto rigoroso e continuo del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento, che un soggetto istituzionalmente e culturalmente avvezzo ad applicarli è in grado di garantire ( mi si consenta di rinviare a Pozzi, I concorsi nel pubblico impiego, ed. Il Sole 24 ore, 2002, pag. 189 ).


6 – Principio di imparzialità e composizione delle commissioni concorsuali.

A proposito del principio di imparzialità quale regola di fondo anche nella fase di costituzione delle commissioni di concorso, rimangono tuttora valide le osservazioni della sentenza della Corte Costituzionale 15 ottobre 1990 , n. 453 ( seguita a ridosso dalla sentenza 25 novembre 1993 , n. 416 ).
Quella sentenza traeva origine dall’articolo 28 della legge regionale siciliana 2 dicembre 1980, n. 125, recante "Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali".
La norma, nel disciplinare la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi comunali e provinciali, prevedeva che nei comuni con numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle amministrazioni provinciali, le commissioni giudicatrici fossero presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, fossero composte da cinque membri eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dal rappresentante legale dell'ente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali (primo comma) e che nei restanti comuni la composizione delle commissioni dovesse assicurare la rappresentanza della minoranza (terzo comma).
La Corte, come noto, ritenne illegittime quelle disposizioni sulla base di un percorso argomentativo quanto mai significativo ai fini che qui interessano.
Premesso che il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore ( o, se si vuole, meno peggiore ) per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione, la Corte osservò che per realizzare tale esigenza, anche il concorso - nelle sue modalità organizzative e procedurali - deve in ogni caso ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità: principio che, in questa materia, impone il perseguimento del solo interesse connesso alla “scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica”, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni personali e sociali dei vari concorrenti; nonché, aggiungo io agganciandomi al riportato concetto di maggiore idoneità, evitando ogni sospetto di possibili forme di cooptazione, condizionamento o sviamento nell’esercizio della funzione selettiva.
Il principio di imparzialità – continuò la Corte con la citata sentenza - è destinato, pertanto, a riflettersi anche “sulla composizione delle commissioni giudicatrici” nei concorsi pubblici, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella provvista delle persone cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Infatti, sempre secondo il ragionamento della Corte, il principio di imparzialità comporta che, nella formazione delle commissioni, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di “deviazione verso interessi di parte” o comunque diversi da quelli propri del concorso, il cui obbiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori.
E’ vero che, come dice la Corte, tale esigenza impone che, nella composizione delle commissioni, la presenza di tecnici o esperti - interni o esterni all'amministrazione, ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova - debba essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di “parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione” dei candidati; ma è altrettanto vero, aggiungerei io, che, ferma restando la possibile “presenza” di tecnici interni anche per motivi di economicità e celerità , la “ presidenza” debba essere assicurata a soggetti esterni ed istituzionalmente imparziali, in grado di garantire quella stessa indipendenza interna cui fa riferimento la sentenza della Corte.
Il messaggio lanciato con la citata sentenza del 1990 ha trovato costante eco in tutte le pronunce successive; da ultimo, la sentenza 9 novembre 2006 , n. 363, ha ripetuto per l’ennesima volta che “il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa”. Naturalmente occorre farsi carico dell’ultimo periodo dell’articolo 97, comma 3, della Costituzione. Tuttavia, le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta – in tutte le sua implicazioni ed applicazioni - dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso”.
Il concorso, dunque, è un procedimento che, come tutti i procedimenti amministrativi, è ispirato al principi di imparzialità, il quale, a sua volta, si riflette nel carattere neutrale della selezione.
Imparzialità del procedimento e neutralità della selezione sono principi e criteri sinonimi, il cui rispetto deve improntare tutte le fasi del procedimento, a cominciare dalla composizione della commissione giudicatrice e in particolare dalla sua presidenza, tenuto conto del ruolo di impulso, direttiva, coordinamento, controllo interno e, in fondo, “ condizionamento” che il Presidente esercita nei confronti degli altri membri del collegio.


7 – Principio di imparzialità e presidenza “esterna“ delle commissioni concorsuali.

In che rapporto si pongano imparzialità e neutralità con la figura di un presidente della commissione tratto dai ruoli della stessa amministrazione che indice il concorso lo si ricava dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
Quanto alla prima, è noto il disfavore con cui essa giudica i concorsi interni: secondo il Suo costante orientamento il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, “assicurando così il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), attraverso forme di surrettizia reintroduzione dell'ormai superato sistema delle carriere, in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza 16 maggio 2002 , n. 194, che richiama, tra le altre, la n. 333 del 1993).
Quanto alla giurisprudenza amministrativa, è forte in una parte di essa la preoccupazione di evitare commistione tra soggetti deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso , dei soggetti migliori secondo criteri di neutralità ed altre cariche che, “in qualsiasi modo”, potrebbero offuscare una posizione di terzietà ed imparzialità (T.A.R. Sardegna, 15 ottobre 2002 , n. 1367 ).
E’ pur vero che quella preoccupazione è stata formulata con riferimento alla nozione di “ carica politica “ per escludere che possano far parte delle commissioni soggetti caratterizzati per la loro connotazione politica in senso ampio. Tuttavia, chi potrebbe contestare che un “offuscamento“ della posizione di terzietà possa derivare da una presidenza interna, soprattutto quando il concorso sia, anche se soltanto in parte, riservato agli interni, con ciò ben potendosi determinare pericoli di contiguità e conoscenze personali che certo non giovano all’immagine di una selezione avulsa da ogni inquinamento ( o pericolo di inquinamento ) o sviamento per ragioni collegate a “ situazioni” personali del commissario e del candidato e basata esclusivamente sul merito individuale e condotta secondo criteri oggettivi ed imparziali.
Peraltro, anche quegli indirizzi che propendono per una lettura restrittiva della nozione di “ carica politica”, non mancano di rilevare che il divieto di cui all’articolo 35, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001 risulta sancito sia nei riguardi delle persone che compongono l'organo di direzione politica dell'amministrazione, delle quali “si teme un'ingerenza nel reclutamento del personale” nei confronti del quale vengono, in concreto, esercitate le funzioni di indirizzo, sia nei riguardi dei soggetti che ricoprono cariche politiche, delle quali si intende “evitare un'attività di condizionamento dell'imparziale gestione del concorso direttamente riferibile alla loro appartenenza partitica” (Cons. st., sez. V, 27 luglio 2002 , n. 4056 ). Considerazioni, queste, non dissimili da quelle che si potrebbero fare per i vertici burocratici dell’amministrazione, i quali, a tacere di ogni altra considerazione, assumono ancor oggi e pur dopo la seconda privatizzazione del 1997, continuano a mantenere uno status speciale rispetto alla restante dirigenza, coerente con il ruolo di cerniera tra indirizzo politico ed azione amministrativa che è loro assegnato nel rapporto con la funzione di governo ( cfr. Corte cost., 25 luglio 1996 , n. 313 ) .
Absit iniuria verbis.
Non si vuol certo dire che la burocrazia interna non sia in grado di assicurare i principi costituzionali, ma è un dato dell’esperienza che nei confronti di un candidato conosciuto e che ( soggettivamente) si ritenga, proprio in virtù di quella conoscenza diretta e soggettiva, dotato di meriti e capacità già sperimentati sul campo e non necessitanti in modo rigoroso, al pari degli altri candidati, di astratta verifica sul tavolino delle prove d’esame il componente interno possa nutrire e far valere un atteggiamento di benevolenza valutativa. Se questo dato dell’esperienza, difficilmente contestabile, determina una situazione di pericolo tollerabile per il componente interno, ciò lo si può ammettere solo ove la Presidenza della commissione sia affidata ad un esperto estraneo, svincolato da logiche o sentimenti o atteggiamenti di simpatia.
La stessa preoccupazione, in fondo, sta alla base di quell’orientamento secondo cui, pur riconoscendosi ampi, tendenzialmente insindacabili, margini di discrezionalità nella scelta degli esperti, quella degli esperti è una categoria autonoma e residuale, che si affianca alle altre tipizzate secondo qualifiche predeterminate e “per lo più costituita da soggetti non legati da rapporto di impiego con l'amministrazione” (Cons. st., sez. IV, 12 marzo 2007 , n. 1218; sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5325).


8 – Principio di specialità, presidenza “ interna” delle commissioni di concorso e “ dignità “ del magistrato amministrativo ( ma non solo ) .

Le ragioni della deroga ad un tendenziale principio di presidenza esterna e preferibilmente ad un magistrato delle commissioni di concorso starebbero nella “specialità” dell’ordinamento della carriera diplomatica.
La stessa logica di specialità sta alla base di una diffusa previsione, per gli ordinamenti c.d. speciali o non privatizzati, di paradigmi concorsuali deviati rispetto alle regole generali, come ad esempio il D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 334, di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, il cui articolo 8 – ripetendo lo schema del regolamento in esame - dispone che la commissione del concorso a primo dirigente, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie, mentre il magistrato è in posizione subordinata di semplice componente.
Queste deroghe agli schemi normativi generali, tuttavia, ricordando il già riportato insegnamento della Corte Costituzionale, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico », che non possono certo essere quelle di una gestione “ domestica” dei concorsi, motivata con riguardo alle oggettive peculiarità ordinamentali e funzionali di una categoria non privatizzata, necessitanti di un filtro altrettanto particolare, che tenga conto dei contenuti professionali della funzione da attribuire ai vincitori del concorso.
Si tratta di argomentazioni che provano troppo.
In primo luogo, non va dimenticato che il procedimento concorsuale è rimasto attratto nella sfera sostanziale e processuale del regime pubblicistico, al pari delle categorie non privatizzate; sicché il rifiuto di logiche privatistiche e il richiamo a principi specialistici non avrebbe neppure quel supporto psicologico-istituzionale che sovente viene addotto per accampare aree di privilegio.
In secondo luogo, se la peculiarità delle funzioni affidate ai futuri diplomatici ( e alle altre categorie diversificate ) è tale da imporre una presidenza tecnica interna, logico corollario sarebbe quello di tirar fuori dalle commissioni di concorso il magistrato amministrativo, la cui valenza tecnica su materie e competenze istituzionali del M.A.E. è, allo stato, tutta da dimostrare, tant’è che, ad esempio, sono ancora in alto mare le risalenti ed insistenti richieste di cambiare il concorso di accesso in magistratura amministrativa arricchendolo di un’ulteriore prova scritta di diritto internazionale e comunitario.
Se si confrontano i contenuti delle prove e delle materie di esame, scritte ed orali, di cui agli articoli 8 e 10 del nuovo regolamento, un lettore non troppo disincantato potrebbe ben chiedersi cosa ci stia a fare un magistrato addirittura del Consiglio di Stato e neppure soltanto “ amministrativo “.
Infatti: a) la prova attitudinale si articola in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, da redigersi in lingua italiana; b) le materie delle prove scritte riguardano la storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna, il diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea, la politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; c) la prova orale riguarda, in aggiunta, il diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo), la contabilità di Stato, “nozioni istituzionali” di diritto civile e di diritto internazionale privato, la geografia politica ed economica, nonché l’esposizione, da parte del candidato, delle proprie valutazioni su di un tema dell'attualità internazionale, indicato dal presidente.
A ben vedere, tenuto conto che il principio fondamentale di coerenza tra esperienza del commissario e materie d’esame risulterebbe limitato solo a due materie orali di stampo prettamente giuridico, di cui una neppure significativa ( “nozioni istituzionali di diritto privato”), non solo la presenza, quale semplice componente “esperto” nelle materie oggetto delle prove selettive, di un magistrato sarebbe spropositata, ma, sotto altro e più radicale profilo, la norma regolamentare sarebbe illegittima, anche a voler condividere un’interpretazione capziosa del principio di specialità ( per il quale mi permetto di rimandare a Pozzi, SERVE ANCORA UNA GIURISDIZIONE SPECIALE DEL LAVORO PUBBLICO?, in questa Rivista, 2008, IV, pag. 14, soprattutto par. 6, 7 e 8).
In definitiva, il nuovo regolamento presenta profili di illegittimità da qualunque angolo lo si consideri.

A questi rilievi non può non aggiungersi un’ ulteriore considerazione e un conseguente interrogativo.
Il Consiglio di Stato da sempre ha riaffermato in ogni sede dottrinaria e giurisprudenziale – e giustamente – il ruolo di una sua preminenza, istituzionale e professionale, nell’ambito dei vari ordinamenti giurisdizionali del nostro Paese, ruolo consacrato anche dall’art. 100 Cost..
Se ciò è vero, come è possibile che lo stesso Consiglio permetta che suoi magistrati – e più in generale magistrati amministrativi – vadano a far parte di organi collegiali in posizione di “subordine”, beninteso in senso di reciproci assetti ordinamentali ?
Si tratta di un’anomalia forte, che anche l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa dovrebbe almeno far rilevare nelle sedi istituzionali.

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* In corso di pubblicazione sulla rivista Giurisdizione Amministrativa

 

(pubblicato il 28.5.2008)

 

 
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