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| n. 4-2008 - © copyright |
PAOLO DAMIANI
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| La Corte di giustizia rispedisce al mittente un accordo sulla prestazione di servizi postali
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Corte di giustizia delle Comunità europee. Sentenza 18 dicembre 2007, Causa C-220/06 |
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Sommario: Premessa; 1. I servizi di interesse economico generale e gli appalti pubblici di servizi; 1.1. I servizi di interesse economico generale; 1.2. Gli appalti pubblici di servizi; 2. La decisione della Corte; 2.1. I servizi postali riservati; 2.2. I servizi postali non riservati; 2.2.1. Gli appalti pubblici di servizi postali non riservati sopra soglia comunitaria; 2.2.2. Gli appalti pubblici di servizi postali non riservati sotto soglia comunitaria; 3. Brevi considerazioni sulla decisione della Corte e sugli effetti di questa alla luce della dir. 2008/6.
Premessa.
In esito ad una procedura condotta senza previo espletamento di una gara pubblica di appalto, il Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, da una parte, e la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, dall’altra parte, firmavano un accordo di collaborazione avente per oggetto la prestazione di servizi postali e telegrafici (Convenio de colaboración para la prestación de servicios postales y telegráficos).
L’accordo prevedeva lo svolgimento da parte della Correos (prestatore in Spagna del servizio postale universale) a favore del Ministero di svariati servizi postali, tra i quali: lettere (ordinarie, raccomandate e urgenti), urbane, interurbane e internazionali, senza limiti di peso o di volume; pacchi senza limiti di peso o di volume; posta celere nazionale, senza limiti di peso o di volume; consegna di libri, della corrispondenza bibliotecaria, di riviste senza limiti di peso o di volume, ecc.
L’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia proponeva opposizione al Ministero contro la decisione di quest’ultimo di aggiudicare senza gara pubblica taluni servizi postali liberalizzati.
Il Ministero respingeva il ricorso, argomentando che la procedura di aggiudicazione dei servizi era fondata su un mero accordo di collaborazione sottratto come tale alla disciplina in materia di appalti pubblici e quindi non soggetto ai principi di pubblicità e di libera concorrenza.
Avverso la decisione del Ministero, l’Asociación Profesional proponeva ricorso dinanzi all’Audiencia Nacional.
Quest’ultima sollevava questione pregiudiziale di interpretazione del Trattato occorrendo valutare, innanzitutto, la compatibilità dell’accordo controverso con i principi comunitari di pubblicità e di libera concorrenza in materia di appalti pubblici e, secondariamente, una volta accertatane l’incompatibilità, se questa riguardava solo la parte dell’accordo relativa ai servizi postali liberalizzati o anche la parte di esso concernente i servizi postali riservati.
Il giudice del rinvio sospendeva quindi il giudizio principale sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato, nella loro applicazione nel contesto della liberalizzazione dei servizi postali introdotta dalle direttive 97/67 e 2002/39 e nel contesto dei principi che disciplinano gli appalti pubblici, devono essere interpretati nel senso che vietano un accordo come quello controverso, il cui oggetto include la prestazione di servizi postali, tanto riservati quanto non riservati, stipulato tra una società che è l’operatore designato per la prestazione del servizio postale universale e un organo dell’amministrazione dello Stato.
1. I servizi di interesse economico generale e gli appalti pubblici di servizi.
Per comprendere i termini della questione sollevata dal giudice spagnolo e la soluzione fornita dalla Corte occorre preliminarmente svolgere alcune brevi osservazioni circa la disciplina comunitaria nelle materie degli appalti pubblici di servizi e dei servizi di interesse economico generale, con particolare riguardo a quelli postali[1].
1.1. I servizi di interesse economico generale.
I servizi di interesse economico generale si differenziano dai servizi ordinari per il fatto che essi devono essere garantiti anche quando il mercato non è sufficientemente incentivato a provvedervi da solo.
Le autorità pubbliche possono quindi stabilire che taluni servizi siano soddisfatti mediante obblighi di servizio pubblico o di servizio universale, attraverso cioè il vincolo a prestare un determinato servizio su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla sua redditività[2].
Le autorità pubbliche possono imporre tali obblighi a tutti gli operatori, ad un numero limitato di essi ovvero ad un solo operatore.
Quando un operatore o un numero limitato di operatori concorrenti in un determinato mercato sono tenuti, a differenza di altri, ad assolvere obblighi di servizio pubblico le autorità pubbliche possono riservare loro uno o più segmenti di attività, ovvero fare partecipare tutti gli operatori al finanziamento dei costi del servizio d’interesse generale, tramite un sistema di compensi supplementari o un fondo per il servizio pubblico[3].
La dir. 97/67 fissa regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari prevedendo in particolare la fornitura del servizio postale universale e i criteri per la definizione dei servizi che possono essere riservati al fornitore di tale servizio[4].
La direttiva 97/67 stabilisce che gli Stati membri assicurano il diritto al servizio universale, inteso come garanzia di offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti[5].
Più specificamente, il servizio universale comprende almeno le seguenti prestazioni: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; la raccolta, lo smistamento, il trasporto, e la distribuzione di pacchi postali fino a 10 kg; i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato[6].
La direttiva dispone infine che, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, taluni servizi possono essere riservati al fornitore del servizio universale. I servizi riservati sono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera nell’ambito di determinati limiti di peso e di prezzo stabiliti dalla stessa direttiva[7].
1.2. Gli appalti pubblici di servizi.
Gli appalti pubblici di servizi sono disciplinati dalla dir. 2004/18 (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi) e dalla dir. 2004/17 (coordinamento delle procedure di appalto nei settori, speciali o ex esclusi, relativi ad acqua, energia, trasporto, servizi postali).
Entrambe le direttive prevedono per la conclusione dei contratti complesse procedure finalizzate ad assicurare che l’aggiudicazione degli appalti avvenga in maniera concorrenziale. Entrambe inoltre circoscrivono il proprio campo di applicazione agli appalti sopra soglia comunitaria, ossia ai contratti il cui valore raggiunge o supera un certo importo[8].
Questa limitazione non sottrae tuttavia le amministrazioni pubbliche che sottoscrivono contratti il cui valore non raggiunge le soglie fissate dalle direttive in materia di appalti pubblici dall’obbligo di rispettare le regole di pubblicità e di libera prestazione dei servizi. La Corte di giustizia ha infatti ripetutamente affermato che le amministrazioni aggiudicatrici nello stipulare appalti sotto soglia devono comunque osservare i principi fondamentali desumibili dal Trattato di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento tra gli offerenti[9].
Indipendentemente dal valore dell’appalto, il ricorso alla gara non è obbligatorio, anche qualora il soggetto aggiudicatario sia un ente giuridicamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice, solamente quando sussistono due condizioni: da un lato, la pubblica amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sull’ente aggiudicatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, dall’altro, l’ente aggiudicatario deve svolgere la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che lo detengono (c.d. affidamento in house)[10].
2. La decisione della Corte.
Articolata è la risposta della Corte alla domanda del giudice spagnolo. Essa distingue tra servizi postali riservati e servizi postali non riservati e, nell’ambito di questi, fra contratti di appalto sopra soglia e contratti di appalto sotto soglia.
2.1. I servizi postali riservati.
Essendo sottratti agli altri operatori economici, i servizi riservati al prestatore del servizio universale non sono sottoposti alle norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, il cui obbiettivo principale è la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché l’apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.
La Corte dichiara pertanto che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente alle pubbliche amministrazioni di affidare servizi postali al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici, a condizione che si tratti di servizi riservati al prestatore del servizio postale universale in conformità alla direttiva 97/67.
2.2. I servizi postali non riservati.
Unicamente in relazione ai servizi postali non riservati occorre pertanto esaminare la compatibilità dell’accordo controverso con le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.
A questo fine la Corte distingue tra appalti pubblici di servizi sopra e sotto soglia comunitaria. Muta, infatti, a seconda che si tratti del primo o del secondo tipo di appalto il parametro alla luce del quale valutare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario: per i contratti sopra soglia il parametro sono le direttive in materia di appalti, per quelli sotto soglia è il combinato disposto di cui agli artt. 43, 49 e 86 del Trattato.
2.2.1. Gli appalti pubblici di servizi postali non riservati sopra soglia comunitaria
La Corte verifica innanzitutto se l’accordo controverso rientra nel campo di applicazione della dir. 92/50 (abrogata dalla citata dir. 2004/18, ma vigente al tempo dei fatti della causa principale) la quale considera appalto pubblico qualunque contratto a titolo oneroso, stipulato in forma scritta, tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice[11].
Pacifico è che il Ministero è un’amministrazione aggiudicatrice e che la Correos è un prestatore di servizi. Altrettanto pacifico è che l’accordo controverso fosse stato stipulato in forma scritta e a titolo oneroso.
Dubbio è invece se l’accordo avesse natura contrattuale.
Alla difesa del governo spagnolo che ne sosteneva il carattere non contrattuale bensì strumentale, facendo leva sull’impossibilità per la Correos di rifiutarne la conclusione, la Corte replica affermando che la definizione di un appalto pubblico di servizi rientra nella sfera del diritto comunitario, sicché la qualificazione che dell’accordo di collaborazione viene data nell’ordinamento spagnolo non è pertinente al fine di accertare se l’accordo stesso rientri nell’ambito d’applicazione della direttiva 92/50[12].
Orbene, la Correos, in qualità di prestatore del servizio postale universale, ha un compito il quale implica segnatamente che la sua clientela è composta da ogni persona che intenda ricorrere al servizio postale universale.
Il solo fatto che tale società non disponga di alcun margine di libertà, né quanto al seguito da dare ad un incarico da parte del Ministero né quanto alla tariffa applicabile alle sue prestazioni, non può avere automaticamente come conseguenza che tra i due soggetti non sia stato concluso nessun contratto.
Una siffatta situazione, secondo la Corte, non è diversa da quella del privato che ricorre ai servizi della Correos facenti parte del servizio universale, atteso che dal compito di prestatore di tale servizio discende che egli è tenuto ad effettuare il servizio richiesto, a tariffe fisse o a tariffe trasparenti e non discriminatorie ed è indubbio che tale rapporto debba essere qualificato come contrattuale.
Ugualmente da respingere sono gli ulteriori argomenti addotti dal governo spagnolo per dimostrare che l’accordo controverso si sottrae alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici.
Il primo fa leva sulla ricorrenza dei criteri per l’affidamento in house, il secondo sulla titolarità in capo alla Correos di un diritto esclusivo attribuitole dalla legge spagnola (art. 58, l. n. 14 del 2000, Ley de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social), legge che obbliga la Correos a fornire alle pubbliche amministrazioni anche servizi postali non riservati.
Quanto al primo argomento (affidamento in house), la Corte rileva che la Correos, in quanto prestatore del servizio postale universale, non svolge la parte più importante della sua attività né con il Ministero né con la pubblica amministrazione, ma fornisce servizi postali a un numero indeterminato di clienti.
Quanto al secondo argomento (titolarità di un diritto esclusivo), la difesa del governo spagnolo fa leva sulla previsione, contenuta nella dir. 92/50, secondo la quale la direttiva in questione «non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione […], in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato»[13].
Sennonché, anche ammettendo la realizzazione delle prime due condizioni (qualità di amministrazione aggiudicatrice della Correos e titolarità del diritto esclusivo di fornire alle pubbliche amministrazioni servizi postali) è comunque insoddisfatta la terza delle condizioni previste dalla dir. 92/50, e cioè la compatibilità con il Trattato della disposizione nazionale che attribuisce il diritto esclusivo.
Il parametro per valutare tale compatibilità è la dir. 97/67. Nella parte in cui individua i servizi postali che possono essere riservati al prestatore del servizio universale, la direttiva dà attuazione al Trattato e costituisce dunque norma interposta per giudicare la compatibilità con quest’ultimo della normativa nazionale.
Orbene, secondo la Corte, gli Stati membri non hanno la facoltà di ampliare i servizi riservati al prestatore del servizio postale universale a norma della dir. 97/67, in quanto un’estensione del genere sarebbe in contrasto con lo scopo di liberalizzazione perseguito dalla direttiva[14].
Tale constatazione non vale soltanto per la riserva orizzontale, ossia per la riserva di un determinato servizio postale, ma anche per la riserva verticale che riguarda, come nella causa principale, la prestazione esclusiva di servizi postali per taluni clienti. L’applicazione della normativa spagnola comporterebbe infatti che tutti i servizi postali richiesti da un ente pubblico potrebbero essere potenzialmente forniti dalla Correos, ad esclusione di ogni altro operatore postale.
Una simile previsione contrasta direttamente con la dir. 97/67 e indirettamente con il Trattato.
La Corte dichiara quindi che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che consente la conclusione, al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici, di contratti sopra soglia tra una pubblica amministrazione e il prestatore del servizio universale aventi per oggetto la fornitura di servizi postali non riservati in conformità alla direttiva 97/67.
2.2.2. Gli appalti pubblici di servizi postali non riservati sotto soglia comunitaria.
Nel concludere i contratti sotto soglia, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato desumibili dagli artt. 43 e 49 di non discriminazione in base alla nazionalità e della parità di trattamento tra gli offerenti.
Tali principi comportano un obbligo di trasparenza che permette di garantire ad ogni potenziale offerente un adeguato livello di pubblicità al fine di assicurare l’effettiva apertura dell’appalto di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione[15].
Ne consegue che, in linea di principio, l’assenza di procedura concorrenziale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi come quello controverso non è conforme ai principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato[16].
Non inficia tale conclusione la circostanza che l’art. 86, c. 2 del Trattato consente la concessione di diritti speciali o esclusivi alle imprese incaricate dei servizi di interesse economico generale, qualora l’adempimento di tali servizi possa essere garantito unicamente grazie a tali diritti[17].
Anche ammettendo che il citato obbligo imposto alla Correos dalla legge spagnola costituisca un diritto esclusivo, l’art. 86 c. 2 non giustifica una disposizione nazionale che attribuisce in via esclusiva servizi postali non riservati ai sensi della dir. 97/67 e ciò per la medesima ragione, illustrata nel trattare dei contratti sopra soglia, che la direttiva de qua dà attuazione al Trattato e specificamente all’art. 86, c. 2.
La Corte dichiara quindi che gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro che consente la conclusione, al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici, di contratti sotto soglia tra una pubblica amministrazione e il prestatore del servizio universale aventi per oggetto la fornitura di servizi postali non riservati ai sensi della direttiva 97/67.
3. Brevi considerazioni sulla decisione della Corte e sugli effetti di questa alla luce della dir. 2008/6.
E’ compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che consente la conclusione senza procedura concorrenziale di contratti di qualsiasi valore tra la pubblica amministrazione e il prestatore del servizio universale, a condizione che oggetto degli appalti pubblici siano servizi postali riservati a quest’ultimo in conformità alla dir. 97/67.
Con la pronuncia in oggetto, la Corte ha dunque fortemente limitato la possibilità di aggiudicare servizi postali senza procedura ad evidenza pubblica.
Ciò che più conta, la portata liberalizzatrice della sentenza è destinata ad essere ampliata dalla recentissima dir. 2008/6 (in G.U.C.E. del 27-02-2008, L-52) che prevede l’integrale apertura del mercato postale entro il 31 dicembre 2010.
L’effetto combinato della sentenza in commento e della direttiva menzionata renderà in futuro impossibile l’adozione di discipline nazionali che prevedano la conclusione di appalti di qualunque valore relativi alla prestazione di qualunque servizio postale senza il previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica[18].
La dir. 2008/6 abroga infatti l’art. 7 della dir. 97/67 stabilendo che «gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali».
Il finanziamento degli oneri derivanti dal servizio postale universale non potrà dunque in futuro avvenire attraverso la riserva di servizi postali. Se uno Stato membro stabilirà che gli obblighi del servizio universale comportano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori di questo servizio, lo Stato in questione potrà esclusivamente introdurre: a) un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata attraverso fondi pubblici; b) un meccanismo volto a ripartire il costo degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti[19].
Paolo Damiani, ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine.
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[1] La letteratura in tema di servizi di interesse economico generale e di appalti pubblici di servizi è sterminata. Senza alcuna pretesa di completezza si segnalano, quanto ai servizi di interesse economico generale: F. Liguori, I servizi pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2007; S. Cassese, Le trasformazioni dei servizi pubblici, in Economia pubblica, 1996, 5 ss.; Idem, Dalla vecchia alla nuova disciplina dei servizi pubblici, in Rass. giur. energia elettrica, 1998, 233; D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, 371 ss., G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, il Mulino, 2005; Idem, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, CEDAM, 2001; F. Merusi, La nuova disciplina dei servizi pubblici, in Associazione dei professori di diritto amministrativo, Annuario 2001, Milano, Giuffré, 2002, 63 ss.; M. Clarich, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: l’esperienza italiana e tedesca a confronto, in Riv. trim . dir. pubbl., 2003, 91 ss. Per quanto concerne gli appalti pubblici, tra i contributi più recenti si possono citare: F. Saitta, Il nuovo codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, Padova, CEDAM, 2008; G. Modafferi, Soluzioni comunitarie alle patologie degli appalti, pubblici, Torino, Giappichelli, 2008; AA.VV., Commento al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Giappichelli, Torino, 2007; AA.VV., Codice dei contratti pubblici, Giuffrè, Milano, 2007; A. Carullo, voce Appalti pubblici, in Enc. dir., Agg. V, Milano, Giuffré, 2001, 79 ss.; S. Carbone - A. Taramasso, voce Appalti pubblici di forniture (dir. comunitario), in Enc. dir., Agg. III, 1999, Milano, Giuffrè, 122 ss.
[2] Sulle nozioni di servizio universale e di obbligo di servizio pubblico v. la sent. 19-5-1993, causa C-320/91, Corbeau, in Racc. 1993; e la sent. 27-4-94, causa C-393/92, Almelo c. Energiebedrijf IJsselmij NV, in Racc. 1994.
[3] V., in questo senso, la Comunicazione della Commissione su «I servizi d’interesse generale in Europa» del 17-4-2001 che aggiorna la precedente Comunicazione della Commissione dell’11-9-1996.
[4] Disposizioni analoghe si trovano in tutte le direttive di liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale. A titolo esemplificativo v. l’art. 3 della dir. 2003/54 (norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica); l’art. 3 della dir. 2003/55 (norme comuni per il mercato interno de gas naturale); l’art. 6 della dir. 2002/77 (concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica); ed infine il reg. 1991/1893 (azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
[5] Art. 3, c. 1.
[6] Art. 3, c. 4.
[7] Art. 7, c. 1.
Il limite di peso è attualmente di 50 grammi. Tale limite, introdotto dalla dir. 2002/39, non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l’invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida. In Italia le direttive in materia postale 97/67 e 2002/39 sono state recepite, rispettivamente, dai dd.llggss. 261 del 1999 e 384 del 2003. Il Ministero delle comunicazione nella veste di autorità di regolamentazione del settore postale ha delimitato l’area riservata a Poste italiane, prestatore in Italia del servizio postale universale: v. l’art. 23, c. 2, del d.lgs. 261 del 1999 e le deliberazioni del Ministero delle comunicazioni del 18-12-2002 e del 13-1-2004 sulla «definizione dell’ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale».
[8] V. gli artt. 7 della dir. 2004/18, e 16 della dir. 2004/17.
[9] V., ex plurimis, sent. 20-10-2005, causa C 264/03, Commissione/Francia, in Racc., punto 32; sent. 13-10-2005, causa C 458/03, Parking Brixen, in Racc., punto 48; sent. 6-4-2006, causa C 410/04, ANAV, in Racc., punto 20.
[10] Sull’affidamento in house v., ex plurimis, sent. 18-11-1999, causa C 107/98, Teckal, in Racc., punto 50; sent. 11-1-2005, causa C 26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, in Racc., punto 49; sent. 11-5-2006, causa C 340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, in Racc., punto 33; sent. 19-4-2007, causa C 295/05, Asemfo, in Racc., punto 55.
[11] Art. 1, lett. a.
Per una analoga previsione v. l’art. 1, c. 2, lett. a, della dir. 2004/18.
[12] V., nello stesso senso, la cit. sent. Commissione/Francia, punto 36.
[13] Art. 6.
Per una analoga previsione v. l’art. 18 della dir. 2004/18, in forza del quale «la presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato».
[14] V., nello stesso senso, sent. 11-3-2004, causa C 240/02, Asempre e Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, in Racc., punto 24.
[15] V. le citate sentt. Parking Brixen, punto 49, e ANAV, punto 21.
[16] V. le citate sentt. Parking Brixen, punto 50, e ANAV, punto 22.
[17] Analogamente v. la sent. 17-5-2001, causa C 340/99, TNT Traco, in Racc., punto 52.
[18] La pratica delle convenzioni stipulate senza procedura concorrenziale tra il prestatore del servizio universale e la pubblica amministrazione è assai diffusa nel nostro Paese. Fra le più recenti si possono citare, per esempio, le convenzioni tra Poste italiane e, rispettivamente, il Ministero della giustizia, l’INAIL e l’Università degli studi di Bologna.
[19] Art. 1, c. 8.
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(pubblicato il 3.4.2008) |
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