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n. 2-2008 - © copyright

 

CARLO CIARDO

Il ruolo del Presidente della Repubblica nella crisi di Governo


1. Il difficile assetto istituzionale e gli interventi del Presidente della Repubblica
Nei momenti storici in cui l’assetto degli Organi Costituzionali portatori di indirizzo politico risulta difficile – come è avvenuto dopo il risultato elettorale registrato all’indomani delle elezioni politiche del 2001 - emerge il ruolo del Presidente della Repubblica.
Le fattispecie di crisi di Governo, non solo nella loro manifestazione tipica, ma anche nella forma della ripetuta incapacità di ricongiungere la maggioranza parlamentare alla maggioranza governativa, se per un verso costituiscono un presupposto di esercizio del ruolo di reggitore da parte del Capo dello Stato[1], d’altra parte trovano un’espressa tipizzazione del medesimo potere nello scioglimento delle Camere[2].
Ciò posto, ne deriva che un eccessivo indugio nella constatazione del ricorrere delle predette fattispecie e nel conseguente esercizio del potere di scioglimento, è suscettibile di dar luogo ad un mutamento nell’attuazione delle altre prerogative presidenziali, nonché di legittimare comportamenti delle parti del rapporto di fiducia tali da dar vita ad una disposizione in funzione degli interessi finali.
Siamo in una fase di prolungata crisi del rapporto fra la maggioranza parlamentare e la maggioranza di Governo, caratterizzata, altresì, da un Esecutivo che è costretto ad attuare un’attività fortemente concertativa al fine di garantire la propria coesione interna. All’interno di questo delicato contesto istituzionale e parallelamente alle predette criticità, molti degli interventi presidenziali sono connotati da un contenuto politico.
Vale la pena di compiere una succinta rassegna delle suddette esternazioni.
Durante il mese di aprile, il Presidente Napolitano ha auspicato una rapida intesa sulla legge elettorale fra le diverse forze politiche[3]. Tema sul quale è nuovamente tornato, allorquando, il 23 ottobre, ha affrontato la più ampia questione delle riforme istituzionali, esprimendosi circa la necessità di un accordo politico[4].
Il 18 maggio, in seguito ad un deciso confronto mediatico fra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera circa l’uso sistematico dei decreti legge e la difficile situazione della maggioranza parlamentare, una nota del Quirinale ha affermato che “il Presidente della Repubblica […] auspica che tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, nell’ambito delle rispettive responsabilità, si impegnino a garantire, attraverso un ampio ma serrato confronto, la piena funzionalità della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”[5].
Nel mese successivo, in data 21 giugno, durante un incontro a L’Aquila con gli amministratori locali abruzzesi, il Capo dello Stato ha ribadito la necessità di un impegno delle forze politiche per l’approvazione di alcuni provvedimenti, fra i quali quello concernente il c.d. federalismo fiscale, in attuazione del Titolo V della Costituzione[6].
A distanza di meno di un mese dal precedente intervento, il 30 settembre, alla vigilia dell’iter parlamentare della discussione della sessione di bilancio, il Presidente della Repubblica ha espresso la propria contrarietà in relazione all’uso della questione di fiducia da parte del Governo, al fine di rendere più celere l’approvazione della Legge Finanziaria[7].
Infine, è possibile ricordare che, nella mattinata in cui si sarebbe svolto il voto finale della Camera sul decreto fiscale, avente ad oggetto la definizione delle destinazioni del surplus di gettito registrato durante la prima metà del 2007, il Quirinale ha nuovamente richiamato le forze politiche ad un maggiore “senso di responsabilità”[8].
Le suddette dichiarazioni, messaggi ed interventi, appaiono avere oggettiva attinenza con aspetti propri dell’indirizzo politico e non è agevole trovare un collegamento ad una delle prerogative tipiche del Presidente della Repubblica.
Un elemento cronologico, però, può fungere da ausilio alla ricerca della causa in concreto degli atti de quibus. Vero è, infatti, che il numero e la qualità delle esternazioni espongono un significativo mutamento a muovere dal primo episodio di crisi consumatosi nel mese di febbraio del 2007.

2. La crisi del Governo Prodi ed il ruolo del Capo dello Stato
Gli eventi politici che hanno preceduto e determinato la crisi del primo Governo Prodi, infatti, espongono una serie di aspetti di particolare rilevanza costituzionale.
Tali spunti di riflessione emergono con maggiore chiarezza allorché si tenga presente il contesto politico che si era venuto a creare prima della relazione da parte del Ministro degli Esteri al Senato sulla politica estera adottata dal Governo (il 21 febbraio 2007).
Infatti, l’intervento del Vicepresidente del Consiglio, on. Massimo D’Alema, era stato fortemente sollecitato dal Presidente della Repubblica[9], in ragione del voto espresso poco prima dalla Camera alta. In data 1° febbraio il Senato aveva approvato - con il contributo determinante dei voti dell’opposizione - una mozione che avallava la posizione favorevole del Gabinetto Prodi in ordine all’allargamento della base militare degli Stati Uniti a Vicenza: ne era risultata una condizione costituzionale paradossale, attesa la formazione, su un profilo essenziale dell’azione governativa, di una maggioranza parlamentare diversa da quella impegnatasi nella mozione di fiducia ex art. 94 Cost., tanto da determinare la necessità di un chiarimento formale rispetto all’effettivo sostegno parlamentare sull’intera politica estera del Governo in carica.
In altri termini, il risultato del c.d. voto sulla base di Vicenza pareva aver realizzato un cambiamento soggettivo della maggioranza parlamentare che si ripercuoteva sul rapporto fiduciario Governo – Parlamento.
Mutuando la terminologia e le categorie proprie delle discipline giuridiche privatistiche, si potrebbe affermare che la modifica della originaria composizione della maggioranza aveva dato vita ad un mutamento, sia pure puntuale, a latere subiecti, nel rapporto originariamente creatosi successivamente all’esito delle elezioni politiche: una sorta di novazione soggettiva.
I mutamenti soggettivi dettati dalla differente conformazione della maggioranza politica e parlamentare erano, però, suscettibili di determinare, quale diretta conseguenza, una modificazione dell’elemento oggettivo riguardante il contenuto stesso del programma di legislatura presentato alle Camere per l’ottenimento del voto di fiducia e sul quale, in forza del dettato della legge elettorale[10], si era coagulato il voto maggioritario degli elettori.
Alla luce di tale evoluzione degli accadimenti, ai quali deve aggiungersi la rilevante circostanza fornita dalla manifestazione popolare tenutasi a Vicenza per contestare proprio l’allargamento della suddetta base militare - che aveva registrato l’adesione di almeno tre partiti facenti parte della maggioranza governativa - il voto del Senato sulla relazione del Ministro degli Esteri si era connotato di un significato che andava ben oltre il panorama contingente, involgendo il rapporto fiduciario fra il Parlamento ed il Governo[11], sino a toccare, nella lettura che ne ha evidentemente dato il Capo dello Stato, il rapporto tra questi e l’Esecutivo.
Vero è, infatti, che l’indirizzo di politica estera assume un ruolo preminente nell’ambito del programma di Governo e dei conseguenti atti di esecuzione del medesimo.
In proposito, merita rammentare che il contesto internazionale e quello interno hanno determinato il verificarsi di una sorta di “forza centrifuga” rispetto alle competenze statali, che vengono attratte dall’Unione Europea, da un lato, e dalle regioni, dall’altro lato. Il risultato di questo doppio processo di decentramento, ascendente e discendente, ha finito per ridurre fortemente le materie di competenza esclusiva statale, determinando, pertanto, una rilevanza ancor maggiore per quelle potestà rimaste nell’alveo statale, fra le quali, come è noto, vi è la politica estera: in tale contesto, il diniego da parte della maggioranza parlamentare rispetto agi relativi indirizzi del Governo rappresenta un elemento suscettibile di incidere in maniera fatale sul perdurare del rapporto fiduciario ex art. 94 Cost.
Nel caso che ne occupa, gli aspetti di cui si è appena detto sono dotati di un più intenso grado di efficacia nei riguardi del rapporto fiduciario, per l’interpretazione che ne hanno dato gli attori costituzionali.
Il Governo, per parte sua, aveva inequivocabilmente espresso le proprie determinazioni negli affari esteri con riferimento alla questione della base di Vicenza, allorché il Ministro degli Esteri, con dichiarazioni rese durante una visita ufficiale in Spagna, aveva affermato, in vista del dibattito al Senato, che nell’eventualità di “un voto contrario si va tutti a casa…è un principio costituzionale”[12].
La legittima supposizione che dichiarazioni così nette fossero state concordate dal Ministro D’Alema, anche in qualità di Vice Presidente del Consiglio, con il Premier, è confortata dalla omissione, successivamente alle dichiarazioni medesime, di qualsiasi forma di dissenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, unico organo costituzionalmente investito del potere di direzione della politica generale dell’esecutivo e di tutela dell’unità di indirizzo politico e amministrativo.
Il silenzio del Presidente Prodi rappresenta, dunque, un comportamento significativo di adesione mediante omissione (o, se si vuole, di silenzio – assenso) rispetto al contenuto delle predette affermazioni. Peraltro, il lasso di tempo trascorso fra la diffusione delle frasi pronunciate dall’on. D’Alema e la risonanza mediatica delle stesse avrebbe permesso (e imposto) un intervento da parte del Capo del Governo, qualora quest’ultimo avesse voluto ridurne la portata o smentirne la sostanza.
Che così stessero le cose, lo conferma il testo dell’intervento tenuto dinanzi all’Assemblea da parte del Ministro degli Esteri, il quale, in sede di replica, di fronte alle due mozioni presentate rispettivamente dalla maggioranza (prima firmataria la sen. Finocchiaro – Gruppo l’Ulivo) e dall’opposizione (primo firmatario sen. Calderoli – Gruppo Lega Nord), pur espressamente rimarcando la discontinuità in politica estera rispetto al precedente Governo Berlusconi, appellandosi ad una parte dell’assise del Senato affinché emergesse una maggioranza chiara ed autosufficiente[13].
A tal punto, per le circostanze oggettive venutesi a creare e per la stessa volontà del Governo, il voto parlamentare doveva ritenersi aver carattere fiduciario, sebbene non fosse stata posta la relativa questione.
Coerente con la ridetta caratura del voto è stato il comportamento della compagine governativa subito dopo la pronuncia del Senato. E’, infatti, necessario rammentare, in primis, la brevissima riunione del Consiglio dei Ministri, con la quale il collegio, all’unanimità, ha preso atto ed avallato l’intenzione del Premier di rassegnare le proprie dimissione; in secondo luogo, l’accettazione con riserva delle stesse da parte del Presidente della Repubblica.
Una disamina della procedura costituzionale in concreto seguita per la risoluzione della crisi istituzionale comporta una riflessione sulla compatibilità di tutte le possibili ipotesi rispetto al dettato della Carta Costituzionale e, quindi, alla conciliabilità delle possibili opzioni rispetto ai valori stessi del testo costituzionale e delle consuetudini.
Nelle mani del Presidente della Repubblica, interprete primario nella risoluzione della crisi di Governo, vi era, infatti, un ventaglio di soluzioni ognuna avente una propria coerenza costituzionale ed un diverso esito parlamentare.
Invero, l’apertura della fase di crisi (in ragione del venir meno della maggioranza parlamentare) può preludere ad una modificazione della compagine governativa, dando luogo ad una diversa composizione delle componenti politiche facenti parte della maggioranza parlamentare, e può, conseguentemente, incidere anche sugli elementi oggettivi del quadro istituzionale, determinando una, riscrittura del programma di Governo.
Pertanto, la prima ipotesi percorribile sarebbe potuta essere il conferimento dell’incarico al medesimo Presidente del Consiglio con la condizione essenziale di formare un Governo soggettivamente differente rispetto a quello di fatto sfiduciato dal Senato della Repubblica, affinché ottenesse la fiducia, così sottolineando il momento di cesura rispetto alle precedente compagine governativa[14].
Una ulteriore soluzione alla fase di stallo istituzionale sarebbe potuta essere quella di verificare, all’esito delle consultazioni dei gruppi parlamentari, l’esistenza di una nuova maggioranza in seno alle Camere - certamente differente da quella risultante dalle elezioni politiche - così da nominare un nuovo Presidente del Consiglio affinché avesse il mandato per ottenere la fiducia “genetica” dal Parlamento sulla base di un programma e di una compagine governativa soggettivamente ed oggettivamente differente rispetto alla precedente.
Nella realtà delle cose il Presidente Napolitano ha deciso di percorrere una strada che suscita alcune perplessità.
Infatti, il rinvio alle Camere dello stesso Governo autosanzionatosi è avvenuto dopo aver seguito una procedura inconsueta. Il Presidente della Repubblica, infatti, ha accettato, con riserva, le dimissioni del Premier, ma prima di assumere la decisione di rinviare il medesimo Governo al fine di ottenere il voto di fiducia, ha effettuato una fase di accurate consultazioni di tutti i gruppi parlamentari unitamente ai maggiori esponenti politici, facendo pesare, in tal modo, la propria fiducia personale ed il proprio legame con le Camere[15] all’interno dell’instaurando rapporto fiduciario fra potere esecutivo e potere legislativo.
La scelta privilegiata dal Capo dello Stato ha, di fatto, dato origine ad un vero e proprio Governo del Presidente[16]. Basti ripensare alla sequenza degli avvenimenti parlamentari che hanno visto: un primo voto sfavorevole al Governo sulla base di Vicenza, il successivo intervento da parte del Quirinale per una verifica sulla politica estera governativa, la conseguente comunicazione al Senato da parte del Ministro degli Esteri preceduta da una richiesta chiara ed inequivoca circa la necessità di una maggioranza compatta ed, infine, il voto favorevole, da parte della Camera alta, ad una mozione differente rispetto alla linea governativa. Le modalità – inedite - di intervento del Presidente della Repubblica all’interno di questo complesso quadro politico-istituzionale, ha determinato una sorta di “ricarico” della fiducia Presidenziale sul voto di fiducia parlamentare e ha fatto assumere al Capo dello Stato un ruolo – anch’esso inusuale e dubbio – di garante del medesimo esecutivo[17].
Alla luce di quanto detto, oltre ribadire la dubbia correttezza costituzionale di una tale soluzione, è, altresì, necessario sottolineare quale esito potrebbe avere un successivo voto parlamentare che ponesse in un nuovo stato di crisi il redivivo Governo[18]. Avendo aggiunto alla fiducia delle Camere anche la propria fiducia presidenziale, è possibile ritenere che la permanenza in carica del Presidente della Repubblica sia legata all’esistenza stessa del Governo? Se ciò fosse rispondete alla realtà della dinamica democratica, non si verrebbe a verificare un condizionamento del mandato del presidente della Repubblica intaccando il proprio ruolo super partes?
Ad essere al centro delle dinamiche politico-istituzionali, anche in queste circostanze, non è il semplice rispetto dei formalismi e dei procedimenti costituzionali, ma gli stessi valori fondanti della Carta Costituzionali, che - mai come in queste situazioni di crisi - trovano nella procedimentalizzazione stessa un argine democratico e fondamentale che bisogna individuare e tener ben presente al fine di far scorrere il fiume della vita istituzionale e del dibattito democratico.

 

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[1] In tal senso sono illuminanti le parole di Carlo Esposito:“inerisce tuttavia alla carica di Capo dello Stato parlamentare la possibilità di elevarsi in periodi di crisi a reggitore dello Stato”, Esposito C., Diritto Costituzionale vivente, Giuffrè, Milano, 1992, p.38. Dello stesso A. cf. voce Capo dello Stato, in Enc. Dir., VI, Milano 1960. Con riferimento ad un ruolo attivo da parte del Presidente della Repubblica nelle situazioni di difficoltà e crisi Schimtt C., Il custode della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 180 – 191.
[2] Sia che si faccia rientrare tale potere nel novero degli atti di iniziativa presidenziale, in tal senso Barile P., I poteri del Presidente della Repubblica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1958, VIII, 2, pp. 332 e ss; Cheli E., Art. 89, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca G., Zanichelli, Bologna, 1983; Crisafulli V., Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, in Studi in onore di Crosa E., I, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 623 e ss; Elia L., Il Presidente della Repubblica, in Lo Stato della Costituzione, Il Saggiatore, Milano, 1998 p. 342; Sia che lo si concepisca come un atto complesso o duumvirale, frutto di un potere all’esercizio del quale partecipano congiuntamente, pur con posizioni differenti, tanto il Presidente della Repubblica quanto il Governo, a tal riguardo Baldassarre A., Il Capo dello Stato, in Manuale di Diritto pubblico, a cura di Amato G, Barbera A., Il Mulino, Bologna, 1997, p. 245; Paladin L., Diritto Costituzionale, CEDAM, 1998, pp. 474 – 479; Carlassare L., il Presidente della Repubblica (art. 88 – 91), in Commentario della Costituzione, a cura di Branca G., Zanichelli, Bologna, 1983, p. 9; Paladin L., Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del Diritto, XXXV, Milano, 1986, p. 203.
[3] In occasione della visita a Napoli durante le vacanze pasquali, il Capo dello Stato ha dichiarato: “ho fatto un appello formale a lavorare ad una riforma della legge elettorale,ma bisogna andare avanti spediti”, Napolitano: “Avanti spediti sulla legge elettorale”, La Stampa, 04 aprile 2007.
[4] Il 23 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazioni dei Cavalieri del lavoro, ha affermato che “sulle questioni di riforma del sistema politico istituzionale è necessario un clima di maggiore concertazione costruttiva e tendere a risolverle attraverso le indispensabili intese”, Riforme, pressing di Napolitano:”indispensabile trovare un accordo”, La Stampa, 24 ottobre 2007; Napolitano:”serve intesa per le riforme, Corriere della Sera, 24 ottobre 2007.
[5] Nella medesima nota, il testo della quale è consultabile sul portale www.quirinale.it/Comunicati, si fa anche riferimento ai decreti ex art. 77 Cost. “l’adozione di criteri rigorosi diretti ad evitare sostanziali modificazioni del contenuto dei decreti – legge è indispensabile”.
[6] “ci sono provvedimenti essenziali proprio per il Mezzogiorno, per lo sviluppo delle Regioni e per le autonomie del nostro Paese che richiedono impegno in Parlamento e richiedono anche un certo clima costruttivo[…] il federalismo fiscale è una fondamentale esigenza. Direi che è oramai un obbligo l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Il Governo non può tardare mi auguro che il Parlamento assicuri un rapido corso”, per la cronaca Mi preoccupa lo stato delle istituzioni,Corriere della Sera, 22 giugno 2007; Napolitano “sono preoccupato per lo stato delle istituzioni”, La Stampa, 22 giugno 2007.
[7] In data 30 settembre,durante l’incontro con le Alte Magistrature, il Capo dello Stato si è detto “preoccupato per la prassi invalsa da tempo nella formazione e nella discussione dei provvedimenti di bilancio, e culminata in voti di fiducia sulle leggi finanziarie ridotte ad articoli di dimensioni abnormi”, Finanziaria, i dubbi di Napolitano “voto di fiducia non sia la prassi”, La Stampa, 01 ottobre 2007; Maxiemendamenti e fiducia, timori sul Colle, Corriere della Sera, 01 ottobre 2007.
[8] Oggi il decreto fiscale attende il voto finale, La Stampa, www.lastampa.it, 27 ottobre 2007.
[9] Napolitano: “necessario un chiarimento”, Corriere della Sera, 02 febbraio 2007.
[10] L. 270 del 21 dicembre 2005, art. 1, co. 9, “Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione”.
[11] È quanto affermato esplicitamente da parte del Ministro D’Alema e del Ministro Mastella anche precedentemente al voto del Senato, in osservanza con le presunte indicazioni in tal senso provenienti dal Presidente della Repubblica. Cfr. Per il colle sarà come un voto di fiducia, Corriere della Sera, 20 febbraio 2007; Politica estera, dopo Vicenza è sfida al Senato, Il Messaggero, 19 febbraio 2007.
[12] D’Alema avverte: maggioranza o si va tutti a casa, Corriere della Sera, 21 febbraio 2007; di egual tenore l’intervista del Ministro della Giustizia, Ribelli costretti al doppio si altrimenti salta il governo, Il Messaggero, 19 febbraio 2007.
[13] Il testo delle mozioni e della relazione del Ministro degli Esteri sono consultabili sul resoconto della seduta del Senato della Repubblica, www.senato.it.
[14] Prodi: pronto solo per una soluzione forte, Il Sole 24 ore, 22 febbraio 2007; Alle urne? il Colle frena, La Stampa, 22 febbraio 2007; Napoletano: “non farò il notaio voglio impegni seri e credibili”, La Repubblica, 22 febbraio 2007; Maggioranza larga, il Colle vuole garanzie, Corriere della Sera, 23 febbraio 2007.
[15] Appaiono significative le affermazioni del Presidente della Repubblica nella dichiarazione con la quale ha annunciato il rinvio alle Camere del Governo: “in queste condizioni, è apparso chiaro che non vi sia allo stato una concreta alternativa a un rinvio - nonostante il parere contrario, nel merito, dei gruppi di opposizione - del governo dimissionario in Parlamento per la verifica, attraverso un voto di fiducia, del sostegno anche in Senato della necessaria maggioranza politica. Tale accertamento potrà essere compiuto in tempi brevissimi, in modo da consentire - in caso di superamento della prova della fiducia - un immediato ristabilimento della normalità dell'azione di governo e dell'attività parlamentare”; per il testo integrale della dichiarazione http://www.quirinale.it/Discorsi/Discorso.asp?id=32326;
[16] Con riferimento al ruolo del Presidente della Repubblica nel rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo, Barile P., La prassi di Pertini, in Quaderni Costituzionali, 1981, p. 368; Barile P., Cheli E., Grassi S., Istituzioni di diritto pubblico, VII ed., 1998, p. 307. La Presidenza Pertini ha notevolmente ispirato il dibattito costituzionale, tanto da indurre Paolo Armaroli a ritenere che in quel settennato si fosse verificata una sorta di “doppia fiducia” di natura orleanista, in ragione della posizione assunta dai diversi governi nominati dal Capo dello Stato, Armaroli P., La doppia fiduca, in Quaderni Costituzionali, 198, pp. 580 ss.
[17] A conferma del complesso legame che può scaturire dalla nomina del Governo da parte del Presidente della Repubblica in determinati passaggi critici della vita parlamentare, si richiama alla memoria il discorso tenuto da Francesco Cossiga in occasione della presentazione alle Camere del suo secondo esecutivo, durante il quale ebbe a ricostruire la dinamica fattuale che aveva portato alla formazione del suo primo Gabinetto: ”Nel discorso da me pronunciato il 19 marzo scorso avevo avuto l’onore di sottolineare le caratteristiche costituzionali del Governo che si era formato il 4 agosto 1979 e il particolare rapporto di fiducia con il Capo dello Stato che, intrecciandosi con la fiducia parlamentare, ne aveva segnato la fisionomia e la stessa composizione” . Sempre sul potere di nomina sono emblematiche le parole di Mario Galizia “L’assegnazione del potere di nomina al Presidente della Repubblica, sancita nell’art. 92, è pienamente in accordo con lo spirito del sistema, che fa del Presidente della Repubblica il Capo dello Stato, l’organo che rappresenta l’unità nazionale, che incarna gli interessi della continuità, della stabilità, che è precipuamente incaricato, con una precisa responsabilità politica, di garantire il dinamismo delle strutture statli, di tutelare il rispetto della Costituzione. Per tale ragione il potere di nomina non ha un valore soltanto formale; serv a conferire dignità, solennità, forza al Governo; innesta, sulle tendenze politiche espresse dalle Camere, le esigenze dell’organizzazione; amplia la prospettiva del Gabinetto dal piano della maggioranza al piano dell’unità nazionale, consentendo che esso non sia il Governo del Parlamento, bensì effettivamente, come afferma la Costituzione, il Governo della Repubblica”, Galizia M., Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo, I, Milano, 1972. In tal senso Esposito M., Decreto Legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia, in I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, a cura di Cocuzza V., Staiano S., Giappichelli, Torino, pp. 185 ss.; Armaroli P., cit., pp. 580 ss.
[18] I quesiti fin qui esposti trovano maggio radicamento e forza in seguito al dibattito parlamentare svoltosi il 23 marzo 2007 nel quale si doveva convertire il decreto di rifinanziamento della missione in Afghanistan. In questa circostanza il voto del Senato ha riproposto la fredda realtà della fragilità della maggioranza parlamentare: 189 voti favorevoli (di cui 155 espressi dei Gruppi facenti parte dell’Unione, 4 senatori a vita, 20 voti provenienti dai senatori del Gruppo UDC ed 1 di Forza Italia), 132 voti contrari e 2 astenuti. Appare evidente il venir meno di quella maggioranza politica autosufficiente invocata dell’inconsueto discorso – motivazione pronunciato dal Presidente della Repubblica all’atto del rinvio del Governo Prodi alla Camere, senza che, però, questo abbia portato alla apertura di una formale crisi di Governo. Missioni all’estero, il Senato dà il via libera. Sì al finanziamento delle operazioni militari. Maggioranza politica non raggiunta. Il Polo: Prodi si dimetta. Il Premier: è una svolta, Corriere della Sera, 28 marzo 2007.

 

(pubblicato il 29.2.2008)

 

 
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