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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 13 marzo 2007 n. 443
L. Tosti - Presidente, F. Scano - Estensore
R.G. e altri (avv.ti M. Vignolo e M. Massa) c. COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Avv. Dist. St.), il COMUNE DI CAGLIARI (avv.ti F. Melis e G. Farci)


Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Opere pubbliche – Approvazione del progetto – Variante allo strumento urbanistico - Opere destinate alla difesa nazionale - Completamento di una caserma e realizzazione di alloggi per il personale militare – Vi rientrano.

Le costruzioni, come il completamento di una caserma e la realizzazione dei pertinenziali alloggi di servizio, che per la loro natura integrano strutture logistico-operative funzionali all’espletamento delle funzioni di istituto della Guardia di Finanza, ricadono nella particolare disciplina dettata dall’art. 29, comma 2, della L. 18 febbraio 1999 n. 28, che le equipara alle opere destinate alla difesa militare (1)

 

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(1) Il Collegio ha enunciato il principio di cui in massima sul ricorso di alcuni cittadini che contestavano la localizzazione delle opere ed assumevano che “non tutti i progetti di alloggi di servizio della guardia di Finanza previsti dal primo comma dell’art. 29 L. 28/99 possono essere equiparati a opere destinate alla difesa militare, ma unicamente quelli che siano stati predisposti “in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e sicurezza”, come dispone il secondo comma dello stesso articolo;”; secondo i ricorrenti, solo in presenza di tali esigenze “si potrebbe legittimamente derogare alle norme legislative e amministrative vigenti in materia urbanistica e, in particolare, attribuire all’approvazione del progetto il potere di variare immediatamente lo strumento urbanistico comunale.”.
A sostegno della loro tesi i ricorrenti invocavano CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 1 aprile 1992 n. 150, che ha ritenuto legittima la L. 6 febbraio 1985 n. 16 recante il programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l’Arma dei Carabinieri, e TAR LIGURIA - Sentenza 20 gennaio 1998 n. 16.
In motivazione il Collegio ha sottolineato che le enunciazioni di principio desumibili dalla sentenza della Consulta n. 150/92 sono pienamente coerenti con la qualificazione delle opere in contestazione alla stregua di opere destinate alla difesa militare.
A sostegno della conclusione, il T.A.R. ha anche richiamato CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV - Sentenza 28 agosto 2001 n. 4543, in questa Rivista, che ha ritenuto che l’ampliamento di una caserma e la realizzazione di alloggi destinati al personale militare ivi operante, devono considerarsi infrastrutture militari e, di conseguenza, opere destinate alla difesa nazionale.(A. Fac.).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 174/06 proposto dai

 

signori ROCCA GINO, NIEDDU PIETRINA, USAI ENZO, MELONI RODOLFO, PAPOFF MARIA GIOVANNA, FARNETTI PIERGIUSEPPE, MULAS PAOLA, MELIS ALBERTO, MELIS ROSSELLA, LOCCI MARIA GIUSEPPA, E VANACORE GRAZIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa, presso lo studio dei quali in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, sono elettivamente domiciliati;

 

contro

 

il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale rappresentante,

 

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;

 

il COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente, in via Roma n. 145;

 

per l'annullamento
con il ricorso :
1) del provvedimento con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza, IV° Reparto-ufficio infrastrutture, ha previsto il completamento del fabbricato in cui ha sede la caserma G.B. Steri e la realizzazione di due palazzine in via Catania;
2) dei provvedimenti d’approvazione dei progetti esecutivi elaborati dal Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativi alla realizzazione delle opere previste nel provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza sopra citato;
3) dei provvedimenti del Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di Cagliari, prot. nn. 90857 e 24327 del 29.12.2004, nei termini di cui al V° motivo del presente ricorso;
con i motivi aggiunti:
del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 7.12.1999, con il quale è stato approvato il programma attuativo degli interventi previsti dall’art. 29 della legge 18.2.1999, n. 28, nella parte relativa all’intervento di completamento e costruzione della caserma G.B. Steri di Cagliari;
4) del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.5.2002, con il quale è stato approvato il nuovo programma attuativo degli interventi previsti dall’art. 29 della legge 18.2.1999, n. 28, nella parte relativa all’intervento di completamento e costruzione della caserma G.B. Steri di Cagliari ed alla costruzione di n. 30 alloggi in Cagliari;
5) del provvedimento n. 208272 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
6) del voto n. 64 del Comitato tecnico amministrativo, Servizio integrato infrastrutture e trasporti per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con il quale è stato espresso parere di approvazione del progetto relativo all’intervento di completamento e costruzione della caserma G.B. Steri di Cagliari ed alla costruzione di n. 30 alloggi in Cagliari;
7) del provvedimento del Comitato misto paritetico per le servitù militari in Sardegna con il quale è stato approvato il progetto di completamento e costruzione della caserma G.B. Steri di Cagliari e di costruzione di n. 30 alloggi in Cagliari;
8) della comunicazione del Comando Generale G.F. n. 408234 del 17.12.2004;
9) della determinazione del Comando Generale G.F. del 13.12.2004 cha ha assoggettato le opere a particolari misure di sicurezza.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di motivi aggiunti;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e delle Amministrazioni Statali;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Riferiscono i ricorrenti di essere condomini degli stabili ubicati nelle vie adiacenti ad un’area demaniale sulla quale i trovano dei locali di modesta altezza, un tempo destinati ad officina della Guardia di Finanza.
Con il ricorso in epigrafe impugnano gli atti relativi alla costruzione di due fabbricati, completamento della caserma G.B. Steri e costruzione di 30 alloggi servizio, poiché i nuovi edifici impediscono la visuale panoramica di cui attualmente godono.
Precisano che “la loro realizzazione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, determinerà un ingiusto pregiudizio per i ricorrenti, consistente nella perdita totale del panorama di cui finora hanno goduto, con il conseguente grave deprezzamento del valore dei rispettivi appartamenti”.
A sostegno del ricorso fanno valere le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, della legge 18 febbraio 1999 n. 28; eccesso di potere per difetto di motivazione;
2) violazione dell’art. 56 del D.P.R. n. 348 del 1979;
3) violazione degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 383 del 1994;
4) eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti dello stesso procedimento;
5) violazione dell’art. 56, comma 2 del D.P.R. 56/79 e dell’art. 3 del D.P.R. 383/94;
6) violazione dell’art. 147 del D.L.vo n. 42 /04.
La difesa Erariale ha eccepito l’inammissibilità, sotto diversi profili, e l’irricevibilità del ricorso chiedendone, comunque il rigetto perché infondato.
Anche la difesa del Comune di Cagliari ha chiesto i rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso in esame sono stati impugnati i provvedimenti, indicati in epigrafe, relativi al completamento della caserma “G.B. Steri” ed alla costruzione di un fabbricato per alloggi di servizio dei militari della Guardia di Finanza di Cagliari. Gli edifici in progetto, da realizzare nel Comune di Cagliari, sono ubicati, il primo nell’area compresa tra Viale Diaz, Via Siracusa e Via Palermo, mentre il secondo è ubicato nella Via Catania.
I ricorrenti hanno proposto il presente ricorso sostenendo che la realizzazione delle costruzioni in progetto impedirebbe la vista panoramica dagli appartamenti da loro posseduti, diminuendone gravemente la qualità ed il valore economico.
Può prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, stante l’infondatezza nel merito dello stesso.
Con il primo motivo viene proposta la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Affermano i ricorrenti che non tutti i progetti di alloggi di servizio della guardia di Finanza previsti dal primo comma dell’art. 29 L. 28/99 possono essere equiparati a opere destinate alla difesa militare, ma unicamente quelli che siano stati predisposti “in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e sicurezza”, come dispone il secondo comma dello stesso articolo. Solo in presenza di queste effettive e comprovate esigenze, affermano ancora i ricorrenti, si potrebbe legittimamente derogare alle norme legislative e amministrative vigenti in materia urbanistica e, in particolare, attribuire all’approvazione del progetto il potere di variare immediatamente lo strumento urbanistico comunale. Richiamano a sostegno delle censure alcune pronunce giurisprudenziali nelle quali è affermato il principio secondo cui i criteri suscettibili di qualificare l’opera come destinata alla difesa militare, devono fare riferimento non tanto al profilo soggettivo, cioè a dire alla natura militare dell’Amministrazione interessata ai lavori, quanto alle caratteristiche oggettive ed alle finalità dell’opera (corte cost. 1.4.1992 n. 150 e Tar Liguria 20.1.1998 n. 16).
Le argomentazione, pur condivisibili in termini generali, non si attagliano al caso di specie.
L’art. 29 della legge 28 del 1999 così dispone:
“1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.
2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare”.
Le costruzioni previste con i provvedimenti impugnati rientrano per le loro oggettive caratteristiche tra quelle funzionali allo svolgimento delle attività di istituto della Guardia di Finanza e come tali vanno comprese nella particolare disciplina dettata dal 2° comma dell’art. 29 della legge 18.2.1999 che le equipara a quelle destinate alla difesa militare.
Trattasi infatti di completamento della caserma G.B. Steri e della costruzione degli alloggi di servizio dei militari della Guardia di Finanza, che per loro natura non possono che rientrare nell’ambito delle strutture logistico-operative funzionali all’espletamento delle funzioni d’istituto.
Proprio la sentenza della Corte costituzionale richiamata dai ricorrenti conferma che le strutture logistico-operative dei militari rientrano nell’ambito delle opere destinate alla difesa militare. Con la citata sentenza la Corte ha infatti giudicato conforme a costituzione la legge 6 febbraio 1985 n. 16 (programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l’Arma dei Carabinieri), poiché questa “limita l’equiparazione alle opere destinate alla difesa militare alle sole sedi di servizio e relative pertinenze…necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell’Arma dei Carabinieri in quanto forza permanente accasermata”.
La caserma della guardia di finanza prevista in progetto è sicuramente una costruzione militare, che oggettivamente, per sua natura, rientra tra le opere che esigono la speciale tutela in termini di sicurezza e di difesa di cui al 2° comma dell’art. 29 citato. Non può neppure esservi dubbio sulla natura pertinenziale della costruzione dell’alloggio di servizio dei militari della Guardia di Finanza, che in quanto destinatari di provvedimenti di mobilità temporanea per lo svolgimento dell’attività “di contrasto dei fenomeni dell’evasione fiscale” (comma 1°), devono poter disporre di detti alloggi di servizio.
In un caso del tutto identico la sez. IV del Consiglio di Stato (sentenza 28.8.2001 n. 4543) ha chiarito che l’ampliamento di una caserma e la realizzazione di alloggi destinati al personale militare ivi operante, devono considerarsi infrastrutture militari e, di conseguenza, opere destinate alla difesa nazionale.
Deve pertanto essere respinta la censura di violazione dell’art. 29 citato, come pure va respinta la censura di difetto di motivazione, poiché le effettive esigenze di difesa e di sicurezza sono oggettivamente riconducibili alla tipologia delle opere in progetto.
Con il secondo motivo viene proposta la censura di violazione dell’art. 56 del D.P.R. n. 348 del 1979, sul rilievo che i provvedimenti impugnati non conterrebbero la dimostrazione delle effettive esigenze di difesa e sicurezza.
La censura è infondata per le considerazioni innanzi esposte, laddove è stato precisato che le esigenze di difesa e sicurezza sono oggettivamente connaturate al tipo di opere in progetto, sicché non è necessaria una specifica motivazione che le riconduca alle esigenze in questione.
Con il terzo motivo viene proposta la censura di violazione degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 383 del 1994.
Anche questa censura è infondata perché ha quale presupposto l’assunto della illegittima qualificazione delle opere da parte dell’Amministrazione, questione esaminata e respinta con l’esame del primo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo viene proposta la censura di contraddittorietà tra più atti dello stesso procedimento, sul rilievo che l’Amministrazione avrebbe seguito, promiscuamente, parte del procedimento previsto per l’approvazione delle opere militari e parte di quello previsto per l’approvazione delle opere pubbliche Statali. Avrebbe indetto una conferenza di servizi, prevista per la realizzazione di opere da parte di Amministrazioni statali ed una riunione del Comitato Misto Paritetico di cui all’art. 3 della legge 898/1976, entrambe “superflue se si trattasse realmente di opere destinate alla difesa militare”.
La censura non può essere accolta.
I ricorrenti neppure citano gli estremi del verbale della conferenza di servizi, né detto verbale si rinviene nei documenti dagli stessi prodotti.
Come rilevato dalla difesa Erariale “nessuna conferenza di servizi si è svolta in relazione alla realizzazione di siffatti lavori”.
In ogni caso la censura sarebbe astrattamente ammissibile solo ove non fosse stato seguito l’intero procedimento previsto dall’art. 29 citato per le opere in questione, ed al suo posto fosse stato seguito un diverso (o diversi, secondo la censura) procedimento previsto per altre tipologie di opere. I ricorrenti, invece, non indicano quali atti l’Amministrazione non avrebbe adottato, tra quelli previsti per il completamento del procedimento dall’articolo 29, relativo alla costruzione delle opere in questione.
Anche il quinto motivo deve essere respinto perché si fonda sul presupposto, erroneo, che alle opere approvate dal Comando Generale della Guardia di Finanza non debba applicarsi il procedimento di cui al più volte citato articolo 29 della legge n. 28 del 1999.
Con l’ultimo motivo si sostiene l’illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto delle costruzioni perché non sarebbe stato acquisito il nulla osta paesaggistico.
La censura è infondata in fatto.
Come rilevato dalla difesa delle Amministrazioni Statali, sull’area ove è prevista la realizzazione dei fabbricati approvati con i provvedimenti impugnati non risulta imposto alcun vincolo paesaggistico.
La reiezione dei motivi di impugnativa comporta l’infondatezza della domanda risarcitoria, che è stata proposta in relazione alla dedotta illegittimità degli atti impugnati.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 2000,00 euro (duemila) in favore dell’Amministrazione Statale e 1500,00 euro (millecinquecento ) in favore del Comune di Cagliari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 13/03/2007



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