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n. 11-2007 - © copyright

TRIBUNALE DI PISA - Ordinanza 15 novembre 2007
Giudice Istruttore: L.Magnesa
Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed Italfondiario s.p.a. (Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, L. Cipolla, E. Jaccheri) c. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa (Avv.to G.Scarafiocca) e nei c. di Federconsorzi, Federazione Italiana Consorzi Agrari in c.p. (n.c.)


Riassunzione del giudizio - Notifica dell’atto al difensore privo di valida procura – Invalidità - Estinzione del giudizio ex art. 307 u.c. c.p.c. – Possibilità - Dichiarazione di interruzione ex art. 300 c.p.c. ad opera del procuratore in assenza di valida procuratore - Nullità - Eccezione sollevata successivamente all’intervenuta riassunzione - Inefficacia - Rinuncia tacita ex art. 157, III comma c.p.c.

L’invalidità della riassunzione derivante dall’avvenuta notifica dell’atto al domicilio del procuratore ex art. 170 c.p.c., allorché questi sia privo di valida procura, determina l’estinzione del processo ove la parte ritenuta in tal modo contumace si costituisca e formuli la relativa eccezione.
Non osta a tale estinzione la circostanza per cui la dichiarazione di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. sia stata a suo tempo effettuata dal medesimo procuratore privo di valida procura. Infatti, l’iniziativa di riassumere il giudizio e la successiva condotta processuale di controparte, con lo svolgimento di regolare attività difensiva, rendono improponibile la declaratoria di nullità del provvedimento interruttivo, stante il chiaro disposto di cui all’art. 157, III comma, c.p.c.
Ove l’eccezione di nullità della costituzione di parte resistente sia stata sollevata formalmente solo in un tempo successivo all’interruzione ed alla successiva riassunzione, alla medesima eccezione non può ricondursi l’effetto di retroagire alla contestata dichiarazione di interruzione del giudizio.


TRIBUNALE DI PISA

Udienza del 15.11.2007

Il G.I.



rilevato
- che non potendosi ipotizzare l’inesistenza di un’attività processuale da parte del procuratore di cui si dubita della regolare costituzione in favore di e rappresentanza della parte resistente, ma semmai di nullità della medesima e della relativa dichiarazione dell’evento interruttivo, non può farsi a meno di evidenziare come l’iniziativa del riassumere comunque il giudizio e la successiva condotta processuale della stessa parte ricorrente rende improponibile la declaratoria di nullità del provvedimento di interruzione e della posteriore attività processuale in ordine al chiaro disposto di cui all’art. 157, c. 3° c.p.c.;
- che in ogni caso la eccezione di nullità della costituzione in giudizio della resistente è stata sollevata formalmente solo a seguito dell’ordinanza collegiale del 16-23/10/06, ma alla medesima eccezione non può riconoscersi l’effetto di retroagire alle contestata dichiarazione di interruzione del giudizio ed alla fase processuale anteriore alla già disposta soluzione di continuità del giudizio;
- preso atto dell’eccezione di estinzione sollevata tempestivamente dal resistete con comparsa di costituzione e nuovo mandato al difensore;
- letto l’art. 307, u.c. de codice di rito


DICHIARA



estinto il processo.



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