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n. 11-2007 - © copyright

TRIBUNALE DI PISA - Ordinanza 28 settembre 2007
Presidente: M.Dell’Omo –Giudici: L.Magnesa e F.Picardi
Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed Italfondiario s.p.a. (Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, L. Cipolla, E. Jaccheri) c. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa (Avv.to G.Scarafiocca) e nei c. di Federconsorzi, Federazione Italiana Consorzi Agrari in c.p. (n.c.)


Smarrimento dell’atto processuale contenente procura in calce – Nullità – Contumacia - Ricostruzione del documento sulla base della copia fotostatica - Insufficienza - Riassunzione del processo interrotto e notifica al procuratore in assenza di valida procura - Nullità della riassunzione - Estinzione del giudizio ex art. 307 u.c. c.p.c. - Possibilità

Lo smarrimento della copia notificata del ricorso introduttivo in calce al quale il convenuto abbia apposto la procura alle liti rende invalida la sua costituzione. Ai fini della ricostruzione del documento smarrito non sono sufficienti né la menzione del suo avvenuto deposito effettuata nel verbale di udienza allorché in tale verbale non sia espressamente specificato che tale atto contiene la procura in calce, né la produzione della copia fotostatica dello stesso, ove questa sia contestata ex art. 2712 c.c. Tali elementi istruttori non sono inoltre sufficienti a dimostrare l’anteriorità della procura rispetto alla costituzione della parte che l’ha conferita. Allorché il processo sia stato dichiarato interrotto, ai fini della sua riassunzione, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza non devono essere notificati al procuratore del convenuto, se questi era privo, nella fase processuale antecedente l’interruzione, di valida procura, bensì alla parte personalmente. Nel primo caso, il convenuto può sempre costituirsi, sia pur tardivamente, ed eccepire l’estinzione del giudizio.


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