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TRIBUNALE DI LANUSEI - Ordinanza 25 settembre 2007
Giudice Unico S. Napolitano


Provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. – Pubblico Impiego - Mobilità Automatica [artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998)

L’art.31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) introduce un’ipotesi di mobilità che si può definire “automatica”, che non richiede, quindi, alcun consenso dei soggetti interessati.
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura e vi rientra certamente l’ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni ad un altro soggetto di diritto pubblico (nel caso di specie, l’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, a cui venivano attribuite le funzioni e le attività previste dall’art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2, subentrava nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale).
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; il Decreto N.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale Deliberazione G.R. N.28/14 del 26/7/07), ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle di cui all’art. 2112 c. c. Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art.1406 c.c., dovendosi ritenere che “l’art.2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall’art.1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.2112 c.c. (1)” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A. nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e, più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’Amministrazione regionale attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005.
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio. In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione, ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c. c. (nella sostanza, quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta “retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro. [S.N.]

 

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(1) Cass.30.7.2004 n.14670, Cass.6.8.2003, n.11908


TRIBUNALE DI LANUSEI

 

Il Giudice dott. Sebastiano Napolitano
Letti gli atti;

 

Osserva:

 

Con ricorso depositato il agosto 2007, Giorgio Lucio Casari e Stefano Loi chiedevano che l’adito giudice, in via d’urgenza, accertata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris ed il periculum in mora, dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia della procedura di mobilità avviata con deliberazione della Giunta Regionale della RAS n.28/14 del 26/07/07, per violazione del combinato disposto degli artt.1175, 1375, 1406, 2103 2112 cc e 30 e 31 del dlgsl 165/01, 6 e 38 della L. Reg. 31/98, nonché degli artt.53, 54 e 55 del CCRL; dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dei trasferimenti e/o della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti disposti con Del. 28/14 del 27.7.07
All’udienza del

 

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Preliminarmente, al fine di una migliore comprensione delle vicende per cui è causa, occorre richiamare i presupposti fattuali su cui Giorgio Lucio Casari e Stefano fondano le proprie richieste:
- i ricorrenti sono dipendenti dell’Amministrazione Regionale operanti, alla data del 31 maggio 2007, presso i Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura (SRA);
- i SRA fanno capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, provvedono all’espletamento delle funzioni in materia di agricoltura, in particolare all’istruttoria e definizione di istanze relative a concessioni, autorizzazioni, erogazioni, provvidenze derivanti da normativa regionale, statale, comunitaria o da disposizioni assessoriali;
- nell’ambito di un processo di riforma degli enti agricoli avviato dalla legge finanziaria 2005, la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.13 si propone l’obiettivo di risolvere l’inefficienza complessiva del sistema, che ha determinato, attraverso sovrapposizioni di funzioni e la loro eccessiva burocratizzazione, la lentezza della spesa agricola;
- tra le scelte operate dalla Legge Regionale cit. si sottolinea: l’individuazione dell’Agenzia come modello organizzativo agile e funzionale per l’esercizio delle funzioni tecniche e operative al servizio del settore agricolo regionale ed il decentramento dei servizi nel territorio attraverso l’istituzione dello sportello territoriale, ai quali gli operatori del mondo agricolo possono rivolgersi per lo svolgimento della propria attività (cfr. relazione di maggioranza al testo unificato della legge di riforma del 25 luglio 2006);
- con la Legge Regionale di “riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, dell’ 8 agosto 2006, n.13, dunque, nell’ambito della riforma complessiva delle Amministrazioni regionali e del riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative, tra l’altro, “alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli” (cfr.art.1 lett.d) viene “istituita l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna” (art.21);
- l’ARGEA Sardegna ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta per quanto non previsto dalla legge regionale 13/06, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n.14 (cfr.art.27);
- all’Agenzia ARGEA Sardegna è attribuita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali (cfr. art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2 che ha puntualizzato le funzioni di competenza della Regione attribuite ad ARGEA) e subentra all’esercizio di parte delle funzioni svolte dall’ERSAT e dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano;
- l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06 dispone “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale;
- con Delibera della Giunta Regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, n.28/14 del 26 luglio 2007, vengono determinati i criteri per l’assegnazione ad ARGEA Sardegna del personale addetto nell’Amministrazione regionale e nell’ERSAT allo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art.22 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n.13: “il personale è infatti tutto quello operante presso i servizi ripartimentali dell’agricoltura alla data del 31 maggio 2007”; in forza dell’art.2 del Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n.p. 21878/ 29/P del 31.07.07 “Con effetto dal 1° ottobre 2007, il personale dell’Amministrazione regionale…operante alla data del 31 maggio 2007 nei SRA è assegnato all’ARGEA Sardegna.

 

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Tutto il personale dei SRA, ivi compresi i ricorrenti, a partire dal 1 ottobre 2007, confluirà, dunque, nell’ARGEA.
La difesa dei ricorrenti, richiamando in particolare la disciplina prevista dall’art.30 del Dlgs 165/01, rubricato “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, lamenta l’illegittimità del processo di mobilità posto in essere dall’Amministrazione convenuta, per la violazione in particolare “del diritto dei ricorrenti ad esprimere la preventiva volontà di passare alle dipendenze della ARGEA; del diritto di presentare la domanda di mobilità verso posti vacanti nell’Amministrazione e negli enti di origine; conservare la garanzia retributiva. (cfr. ricorso pag.16 e 25)”.
Sotto il profilo del periculum in mora, la medesima difesa lamentava il rischio di precarizzazione e di esubero dei ricorrenti sulla scorta di una assunta ed eventuale eccedenza di personale nell’Agenzia di destinazione “la Regione stabilizza i precari, mentre precarizza (o rischia di precarizzare) gli “stabili” (dipendenti) SRA” (cfr. pag.9 del ricorso introduttivo); nonché il pericolo della “grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso introduttivo).

 

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E’ noto che per la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. occorre che siano contemporaneamente sussistenti sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora, dacché la non ricorrenza, anche di uno solo dei detti requisiti, comporta la reiezione della domanda cautelare. Passando, dunque, ad esaminare l’effettiva ricorrenza nella fattispecie che occupa dei presupposti del richiesto provvedimento, questo giudice mette conto evidenziare che prima di alcun pregio si appalesa la sussunzione della fattispecie nella disposizione normativa sopra richiamata (art.30 del Dlgs.165/01).
Invero, l’art. 30 cit (art.33 del Dlgs.29/93 come sostituito prima dall’art. 13 del Dlgsl 470 del 1993 e poi dall’art.18 del Dlgs 80/98 e successivamente modificato dall’art.20, comma 2, della legge n.488 del 1999) disciplina la diversa ipotesi del passaggio diretto di dipendenti pubblici dall’una all’altra amministrazione, operante su domanda o comunque con il consenso del lavoratore interessato: “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”.
Nella fattispecie trovano, invece, applicazione gli artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) che disciplinano la diversa ipotesi del passaggio di personale pubblico ad altro soggetto, pubblico o privato, che costituisca la conseguenza del trasferimento o del conferimento a quest’ultimo delle attività espletate dall’amministrazione di appartenenza: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art.2112 del c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art.47, comma da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”.
Dello stesso tenore è l’art.37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, il quale recita: “Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall’Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all’art.2112 del codice civile, con l’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’art.47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”
Le norme introducono un’ipotesi, quindi, di mobilità che si può definire “automatica”, che non richiede alcun consenso dei soggetti interessati.
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura, si pensi a titolo esemplificativo al trasferimento di attività a seguito di concessione cosiddetta “traslativa” (che lascia inalterata la titolarità dei compiti, scindendola dall’esercizio, realizzando effetti analoghi alla delegazione amministrativa, nella specie della delegazione intersoggettiva); ma più in particolare, per quel che qui interessa, vi rientrano le ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni ad un altro soggetto di diritto pubblico.
Nel caso di specie all’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, sono attribuite le funzioni e le attività previste dall’art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2, subentrando nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; il Decreto N.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale Deliberazione G.R. N.28/14 del 26/7/07), ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle di cui all’art. 2112 c. c.
Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art.1406 c.c., dovendosi ritenere, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte a cui questo Giudice intende prestare adesione – Cass.30.7.2004 n.14670, Cass.6.8.2003, n.11908- “che l’art.2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall’art.1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.2112 c.c.” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A. nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e, più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’Amministrazione regionale attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005.
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio.
In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione, ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c. c. (nella sostanza, quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta “retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro.
In ogni caso, per la fase successiva al provvedimento di assegnazione, l’art.21, comma 12, della Legge Regionale n.2/2007, in attesa che l’ARGEA possa provvedere all’inserimento nella propria dotazione organica del personale ad essa assegnato, e quindi ad assumersi ogni attività di gestione ed oneri conseguenti, ha previsto un periodo transitorio (che, comunque, non può andare oltre il 31.12.2007) durante il quale la gestione del personale potrà proseguire a carico dell’amministrazione regionale e, conseguentemente, il Decreto dell’Assessore agli affari generali personale e riforma della Regione 29/P del 31.7.07 citato, all’art.3 ha disposto: “sino al 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna con il presente decreto prosegue a carico …dell’Amministrazione regionale. Successivamente a questo termine tutto il personale assegnato sarà gestito da ARGEA Sardegna con oneri a carico del suo bilancio”.
A quella data, il nuovo soggetto alle cui dipendenze il lavoratore è trasferito sarà, dunque, tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti, anche di amministrazione o integrativi, vigenti alla data del passaggio, fino alla loro scadenza, ma solo nel caso che non sia tenuto all’applicazione di altri contratti collettivi, perché in tal caso si applicano immediatamente questi ultimi.
Con riguardo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, attivata dall’Amministrazione Regionale ( come risulta dalle stesse ammissioni dei ricorrenti, cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo), si osserva che la partecipazione sindacale può essere finalizzata esclusivamente all’informazione e consultazione circa le modalità del passaggio dei lavoratori, non certo a limitare un’autonomia negoziale del tutto assente nelle fattispecie ricadenti nella previsione degli articoli in commento.
Infine, la Delibera Giuntale più volte citata, richiamando l’art.32, comma 6, della legge regionale n.13/06 ribadisce il favore, nel segno della flessibilità, verso future forme di mobilità del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, così da prevenire eventuali fenomeni di eccedenza di personale, disponendo che: “entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall’art.32, comma 3, della legge regionale 13/06 (Decreto dell’Assessore agli A.G.P.R.R del 31/7/07 n.29/P cit.) verranno avviate, a domanda, procedure di mobilità tra ARGEA e LAORE e tra ARGEA e l’Amministrazione che dovranno concludersi entro il 31.12.07…resta ferma la possibilità, in una fase successiva a quella di primo impianto delle Agenzie di attivare procedure di mobilità tra Agenzie e tra le stesse e l’Amministrazione regionale, o di trasferire dipendenti a domanda, sulla base di reciproche intese, ai sensi dell’art. 32, comma 6 della medesima legge.”
In conclusione appare legittimo ex art. 31 del Dlgs. 165/01, art. 37 della L.R. 31/98, art.32, comma 3, L.R. 13/06, il comportamento dell’Amministrazione regionale convenuta nel disciplinare il passaggio dei dipendenti dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano alla istituita Agenzia ARGEA. Né appare ravvisabile la lamentata disparità di trattamento, atteso che con riguardo alle funzioni costituenti il complesso delle competenze dei SRA vi è stata completa attribuzione alla Agenzia ARGEA.
Oltre al fumus boni iuris, nella specie difetta anche il periculum in mora e, cioè, l’ulteriore requisito cui l’art. 700 c.p.c. subordina la concessione del provvedimento d’urgenza.
Difetta un pregiudizio imminente ed irreparabile.
La norma, invero, presuppone, affinché possa essere emesso il provvedimento cautelare, che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta, la procedura, ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.
In particolare la difesa dei ricorrenti deduce che: “a seguito della procedura de quo, nei centri maggiori (sebbene ancora le sedi siano da definirsi), si potrebbero verificare esuberi” (cfr. pag.3); ed ancora “un pericolo di grave compromissione dei diritti dei ricorrenti, nonché una grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso).
Orbene, quanto al “rischio di precarizzazione” dedotto, non è stato offerto alcun elemento da cui possa evincersi l’imminente concretizzazione dell’evento paventato.
Quanto al danno da trasferimento, ossia al danno da allontanamento dalla propria residenza, occorre precisare che va correlato alla sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita.
La distanza dalla propria residenza è, infatti, termine di riferimento relativo e non assoluto, muto considerato in sé e per sé e destinato come tale (appunto in termini assoluti) a rimanere al di sotto della soglia di apprezzabilità.
Quanto alla vicenda in esame, in considerazione dell’onere di allegazioni concrete e puntuali sul presupposto de quo, i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita, correlate appunto alla distanza dalla propria residenza (del resto solo eventuale, essendo gli sportelli territoriali ancora da individuarsi in un’ottica del resto di decentramento dei servizi nel territorio e quindi in modo tendenzialmente capillare).
I ricorrenti, in altri termini, non hanno addotto circostanze concrete indicative del pericolo di tale pregiudizio. A ben vedere, il pericolo paventato dai ricorrenti è solo di natura patrimoniale e, pertanto, integralmente ristorabile a posteriori.
Deve pertanto rigettatarsi l'istanza ex art. 700 c.p.c. proposta da Giorgio Lucio CASARI e Stefano LOI, non ravvisandosi nella fattispecie gli estremi del fumus e del periculum in mora.
Sussistono giusti motivi, identificati nella novità e peculiarità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

- Rigetta la domanda
- Compensa le spese

 

Lanusei, 25 settembre 2007



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